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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5958 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14008/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14008/2019 promossa da:
P.IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
RF ES, giusta procura in atti
ATTORE
contro
P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Ricca e Salvatore Ingrassia, giusta procura in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
rappresentando che in data 30 maggio 1994 la
[...] [...]
aveva richiesto all'odierna attrice di eseguire un Controparte_1
sopralluogo presso il cantiere sito in Aci Catena, al fine di dotare le costruende unità immobiliari dei relativi impianti di adduzione e distribuzione di acqua potabile;
che con nota del 7/7/1994 n.996/94, l'attrice aveva comunicato alla società richiedente il preventivo e le condizioni contrattuali (“La rete interna
di cui al superiore punto a) potrà essere realizzata anche dalla Controparte_2
a solo e, soltanto, sotto il controllo e direttive dei tecnici della
[...]
e, comunque a Vostra intera ed esclusiva spesa;
se invece, dovesse Parte_1
essere realizzata dalla scrivente, verrà predisposto sopralluogo e preventivo
di spesa non appena perverrà Vostra richiesta e all'inizio dei lavori dovrà
seguire il pagamento di quanto dovuto per tali lavori, da codesta impresa”);
che tuttavia l'odierna convenuta, aveva realizzato la rete interna del complesso senza seguire le direttive dei tecnici della Parte_1
che l'attrice aveva inviato alla convenuta la nota prot. n.1106/97 del
[...]
30/10/1997, con cui aveva comunicato che avrebbe proceduto ad effettuare le forniture solo a precise condizioni (tra cui: manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del serbatoio e dell'autoclave a cure e spese della società convenuta;
collocazione di un contatore generale a monte dei 39
contatori delle singole utenze, al fine di registrare il volume complessivo di acqua fornita al complesso edilizio e rilevare eventuali consumi non registrati dai singoli contatori) tutte espressamente accettate dalla convenuta;
che con l'accettazione delle menzionate condizioni veniva, dunque, collocato un contatore generale (c.d. contatore spia) all'ingresso del condominio.
Allegava inoltre che con nota del 29 novembre 2011 l'odierna attrice aveva diffidato la al pagamento della somma di € 26.700,22 per Controparte_1
le differenze di consumi registrate nel periodo intercorrente fra il 16 giugno
2010 e l'11 giugno 2011, importo che veniva contestato dalla società
convenuta; che ancora in data 28/07/2015 l'attrice aveva avvisato la società
odierna convenuta delle continue perdite registrate nella rete di distribuzione,
tali da provocare la fuoriuscita di acqua sulla strada all'altezza dell'ingresso del compendio immobiliare;
che in data 02/02/2016 la Parte_1
veva diffidato ancora una volta l'odierna convenuta a saldare le fatture
[...]
insolute, che nel frattempo erano aumentate ad € 218.770,37, fatture che anche questa volta venivano contestate.
L'attrice, dopo aver esperito un ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. dichiarato improcedibile, incoava il presente giudizio per il complessivo importo di € 339.485,82.
Si costituiva la la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domande avversarie, in particolare eccependo la nullità della scrittura del 30.10.1997 per carenza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto nonché per violazione dell'art. 1341, comma II
cod. civ;
in subordine, chiedeva di accertarsi l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito rivendicato da parte attrice. Il G.I. a seguito di memorie ex art. 183 cpc, nominava un CTU al fine “di
accertare: - a quale contatore siano riferite le fatture di cui all'allegato 13
dell'atto di citazione;
a chi risulti intestato tale contatore e se esso abbia le
caratteristiche del contatore spia e, in caso positivo, quanti contatori siano
collegati alla rete a valle di detto contatore;
con quale criterio siano stati
individuati i consumi contabilizzati in dette fatture e, in particolare, se essi
siano effettivamente la differenza tra la sommatoria dei contatori a valle ed il
contatore spia nel periodo indicato”.
In data 04.10.2022 il CTU, Ing. , depositava la propria relazione Per_1
tecnica con la quale rispondeva ai quesiti del Giudice Istruttore.
Dalle risposte fornite dal consulente tecnico è stato possibile capire che “le
fatture fanno riferimento al contatore matricola n° 1710008088 (ex 13265)
tale contatore alimenta una delle utenze del complesso immobiliare;
Il
contatore matricola n° 1710008088 (ex 13265) risulta intestato alla “Soc. di
costr. Salv. … Esso non ha le caratteristiche del Contatore Controparte_1
spia, ma è il contatore di una singola utenza del complesso immobiliare, il
contatore avente caratteristiche di Contatore spia è il contatore matricola n°
1632002290… non è stato possibile accertare il criterio con il quale siano
stati individuati i consumi contabilizzati in dette fatture in quanto, dall'analisi
delle fatture, erano emersi dei dubbi che non è stato possibile chiarire con
l'ing. , così come non è stato possibile verificare, anche a campione, Per_2
se essi siano effettivamente la differenza tra la sommatoria dei contatori a valle, denominati Contatori figli, e il Contatore spia, in quanto non è stato
possibile avere copia delle fatture richieste con PEC del 10.05.2021.”.
In conclusione, il CTU ha affermato che “non è stato possibile accertare il
criterio con cui sono stati individuati i consumi contabilizzati a causa di errori
nelle fatture, non è stato possibile accertare se i consumi fatturati sono
effettivamente la differenza tra la sommatoria dei contatori a valle ed il
contatore spia in quanto occorre avere tutte le fatture dei contatori figli”.
La domanda è infondata e va rigettata.
Infatti, all'esito della CTU non è stato possibile accertare la correttezza dei consumi contabilizzati.
Ha precisato il consulente tecnico che non è stato possibile accertare il criterio con cui sono stati individuati i consumi contabilizzati a causa di errori nelle fatture;
nonostante la richiesta di documentazione integrativa rivolta all'attrice e rimasta inesitata, è emerso che non tutte le fatture seguono lo stesso criterio e tale errore non permette di avere certezza del credito vantato.
L'enorme confusione dell'attribuzione delle presunte perdite emerge chiaramente all'interno della relazione tecnica;
infatti, il CTU ha più volte precisato che non è stato possibile chiarire se i consumi contabilizzati in dette fatture siano effettivamente la differenza tra la sommatoria dei contatori a valle ed il contatore spia.
Alla luce di ciò, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio di provare i fatti costitutivi del diritto che vuole far valere in giudizio ex art. Le ulteriori eccezioni restano assorbite dal rigetto della domanda principale.
Parte attrice, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese del presente procedimento, che si Controparte_1
liquidano in € 22.457,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.
come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c., la domanda avanzata va rigettata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14008/2019 promossa da:
P.IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
RF ES, giusta procura in atti
ATTORE
contro
P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Ricca e Salvatore Ingrassia, giusta procura in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
rappresentando che in data 30 maggio 1994 la
[...] [...]
aveva richiesto all'odierna attrice di eseguire un Controparte_1
sopralluogo presso il cantiere sito in Aci Catena, al fine di dotare le costruende unità immobiliari dei relativi impianti di adduzione e distribuzione di acqua potabile;
che con nota del 7/7/1994 n.996/94, l'attrice aveva comunicato alla società richiedente il preventivo e le condizioni contrattuali (“La rete interna
di cui al superiore punto a) potrà essere realizzata anche dalla Controparte_2
a solo e, soltanto, sotto il controllo e direttive dei tecnici della
[...]
e, comunque a Vostra intera ed esclusiva spesa;
se invece, dovesse Parte_1
essere realizzata dalla scrivente, verrà predisposto sopralluogo e preventivo
di spesa non appena perverrà Vostra richiesta e all'inizio dei lavori dovrà
seguire il pagamento di quanto dovuto per tali lavori, da codesta impresa”);
che tuttavia l'odierna convenuta, aveva realizzato la rete interna del complesso senza seguire le direttive dei tecnici della Parte_1
che l'attrice aveva inviato alla convenuta la nota prot. n.1106/97 del
[...]
30/10/1997, con cui aveva comunicato che avrebbe proceduto ad effettuare le forniture solo a precise condizioni (tra cui: manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del serbatoio e dell'autoclave a cure e spese della società convenuta;
collocazione di un contatore generale a monte dei 39
contatori delle singole utenze, al fine di registrare il volume complessivo di acqua fornita al complesso edilizio e rilevare eventuali consumi non registrati dai singoli contatori) tutte espressamente accettate dalla convenuta;
che con l'accettazione delle menzionate condizioni veniva, dunque, collocato un contatore generale (c.d. contatore spia) all'ingresso del condominio.
Allegava inoltre che con nota del 29 novembre 2011 l'odierna attrice aveva diffidato la al pagamento della somma di € 26.700,22 per Controparte_1
le differenze di consumi registrate nel periodo intercorrente fra il 16 giugno
2010 e l'11 giugno 2011, importo che veniva contestato dalla società
convenuta; che ancora in data 28/07/2015 l'attrice aveva avvisato la società
odierna convenuta delle continue perdite registrate nella rete di distribuzione,
tali da provocare la fuoriuscita di acqua sulla strada all'altezza dell'ingresso del compendio immobiliare;
che in data 02/02/2016 la Parte_1
veva diffidato ancora una volta l'odierna convenuta a saldare le fatture
[...]
insolute, che nel frattempo erano aumentate ad € 218.770,37, fatture che anche questa volta venivano contestate.
L'attrice, dopo aver esperito un ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. dichiarato improcedibile, incoava il presente giudizio per il complessivo importo di € 339.485,82.
Si costituiva la la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domande avversarie, in particolare eccependo la nullità della scrittura del 30.10.1997 per carenza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto nonché per violazione dell'art. 1341, comma II
cod. civ;
in subordine, chiedeva di accertarsi l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito rivendicato da parte attrice. Il G.I. a seguito di memorie ex art. 183 cpc, nominava un CTU al fine “di
accertare: - a quale contatore siano riferite le fatture di cui all'allegato 13
dell'atto di citazione;
a chi risulti intestato tale contatore e se esso abbia le
caratteristiche del contatore spia e, in caso positivo, quanti contatori siano
collegati alla rete a valle di detto contatore;
con quale criterio siano stati
individuati i consumi contabilizzati in dette fatture e, in particolare, se essi
siano effettivamente la differenza tra la sommatoria dei contatori a valle ed il
contatore spia nel periodo indicato”.
In data 04.10.2022 il CTU, Ing. , depositava la propria relazione Per_1
tecnica con la quale rispondeva ai quesiti del Giudice Istruttore.
Dalle risposte fornite dal consulente tecnico è stato possibile capire che “le
fatture fanno riferimento al contatore matricola n° 1710008088 (ex 13265)
tale contatore alimenta una delle utenze del complesso immobiliare;
Il
contatore matricola n° 1710008088 (ex 13265) risulta intestato alla “Soc. di
costr. Salv. … Esso non ha le caratteristiche del Contatore Controparte_1
spia, ma è il contatore di una singola utenza del complesso immobiliare, il
contatore avente caratteristiche di Contatore spia è il contatore matricola n°
1632002290… non è stato possibile accertare il criterio con il quale siano
stati individuati i consumi contabilizzati in dette fatture in quanto, dall'analisi
delle fatture, erano emersi dei dubbi che non è stato possibile chiarire con
l'ing. , così come non è stato possibile verificare, anche a campione, Per_2
se essi siano effettivamente la differenza tra la sommatoria dei contatori a valle, denominati Contatori figli, e il Contatore spia, in quanto non è stato
possibile avere copia delle fatture richieste con PEC del 10.05.2021.”.
In conclusione, il CTU ha affermato che “non è stato possibile accertare il
criterio con cui sono stati individuati i consumi contabilizzati a causa di errori
nelle fatture, non è stato possibile accertare se i consumi fatturati sono
effettivamente la differenza tra la sommatoria dei contatori a valle ed il
contatore spia in quanto occorre avere tutte le fatture dei contatori figli”.
La domanda è infondata e va rigettata.
Infatti, all'esito della CTU non è stato possibile accertare la correttezza dei consumi contabilizzati.
Ha precisato il consulente tecnico che non è stato possibile accertare il criterio con cui sono stati individuati i consumi contabilizzati a causa di errori nelle fatture;
nonostante la richiesta di documentazione integrativa rivolta all'attrice e rimasta inesitata, è emerso che non tutte le fatture seguono lo stesso criterio e tale errore non permette di avere certezza del credito vantato.
L'enorme confusione dell'attribuzione delle presunte perdite emerge chiaramente all'interno della relazione tecnica;
infatti, il CTU ha più volte precisato che non è stato possibile chiarire se i consumi contabilizzati in dette fatture siano effettivamente la differenza tra la sommatoria dei contatori a valle ed il contatore spia.
Alla luce di ciò, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio di provare i fatti costitutivi del diritto che vuole far valere in giudizio ex art. Le ulteriori eccezioni restano assorbite dal rigetto della domanda principale.
Parte attrice, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese del presente procedimento, che si Controparte_1
liquidano in € 22.457,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.
come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c., la domanda avanzata va rigettata.