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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 529/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2025 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IC ED
RICORRENTE contro
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IM SC
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 18/07/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Siracusa il 02/05/2014 (Atto n.
39, P. I, anno 2014). Dalla superiore unione nascevano le figlie (02.05.2017) Per_1
e (14.09.2018). Per_2
1 Con sentenza n. 699/2024, pubblicata il 21/03/2024, il Tribunale di Siracusa omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 13.02.2025, chiedeva di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio sopra indicato, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- affido condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre;
- regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso;
- obbligo, a proprio carico, di versare alla resistente la somma di € 250,00 mensili
(€ 125,00 per figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie (assegno unico al 50%).
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale non CP_1 si opponeva alle domanda del ricorrente, ad eccezione di quella relativa all'assegno unico, in riferimento al quale chiedeva di percepire il 100% dell'importo.
In data 20.10.2025, i procuratori delle parti depositavano il seguente accordo sottoscritto dalle stesse:
“- i sigri e vivranno separati e si concedono reciprocamente il nulla osta Pt_1 CP_1 al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa. Gli stessi potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggrada con l'obbligo, tuttavia, di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- le figlie, e , saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 collocate presso la madre alla quale verrà assegnata la residenza attualmente adibita ad abitazione familiare sita a Siracusa in Via Emilia n. 26.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie e relative a istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie. Le decisioni ordinare potranno essere assunte, anche individualmente, da ciascuno dei genitori collocatari;
- in considerazione del trasferimento all'estero del sig. , il diritto di visita del Pt_1 padre ed il diritto alla bigenitorialità delle figlie saranno garantiti come segue:
i. nel corso dell'anno scolastico e per tutta la sua durata le figlie staranno con la madre, salva la possibilità di risiedere col padre a Siracusa in occasione di eventuali visite dello stesso da concordarsi con preavviso di quindici giorni. Compatibilmente con gli orari lavorativi e gli impegni di entrambi i genitori, verranno favoriti contatti frequenti, preferibilmente giornalieri e in orari non lavorativi, fra il padre e le figlie per via telefonica (chiamate/videochiamate) sotto la supervisione della madre in considerazione dell'età delle bambine;
2 ii. nel corso delle vacanze estive e delle festività natalizie le figlie potranno stare con entrambi i genitori che concorderanno per tempo (almeno un mese prima dell'inizio delle vacanze) le concrete modalità di visita/collocamento: o sarà il padre a fare visita alle figlie a Siracusa, oppure saranno le figlie a fare visita al padre all'estero. In quest'ultimo caso, e fintanto che le stesse saranno minorenni e pertanto necessiteranno di accompagnamento, il padre si farà carico del costo di viaggio delle figlie;
- il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per le due figlie ed entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia) iorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia) soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT relativi alla variazione del premi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- la madre percepirà per intero l'assegno unico;
- le spese straordinarie necessarie per le figlie, di qualsiasi natura e ad eccezione di quelle caratterizzate da urgenza, saranno oggetto di previo accordo e, in tutti i casi, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno previa documentazione delle stesse;
- le spese legali restano compensate tra le parti.”
All'udienza del 18/11/2025, fissata per la comparizione delle parti, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del
1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle figlie minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
3 imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento delle figlie minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
529/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa il CP_1
02/05/2014 (Atto n. 39, P. I, anno 2014); omologa le condizioni inerenti del divorzio e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
10.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2025 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IC ED
RICORRENTE contro
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IM SC
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 18/07/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Siracusa il 02/05/2014 (Atto n.
39, P. I, anno 2014). Dalla superiore unione nascevano le figlie (02.05.2017) Per_1
e (14.09.2018). Per_2
1 Con sentenza n. 699/2024, pubblicata il 21/03/2024, il Tribunale di Siracusa omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 13.02.2025, chiedeva di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio sopra indicato, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- affido condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre;
- regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso;
- obbligo, a proprio carico, di versare alla resistente la somma di € 250,00 mensili
(€ 125,00 per figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie (assegno unico al 50%).
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale non CP_1 si opponeva alle domanda del ricorrente, ad eccezione di quella relativa all'assegno unico, in riferimento al quale chiedeva di percepire il 100% dell'importo.
In data 20.10.2025, i procuratori delle parti depositavano il seguente accordo sottoscritto dalle stesse:
“- i sigri e vivranno separati e si concedono reciprocamente il nulla osta Pt_1 CP_1 al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa. Gli stessi potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggrada con l'obbligo, tuttavia, di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- le figlie, e , saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 collocate presso la madre alla quale verrà assegnata la residenza attualmente adibita ad abitazione familiare sita a Siracusa in Via Emilia n. 26.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie e relative a istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie. Le decisioni ordinare potranno essere assunte, anche individualmente, da ciascuno dei genitori collocatari;
- in considerazione del trasferimento all'estero del sig. , il diritto di visita del Pt_1 padre ed il diritto alla bigenitorialità delle figlie saranno garantiti come segue:
i. nel corso dell'anno scolastico e per tutta la sua durata le figlie staranno con la madre, salva la possibilità di risiedere col padre a Siracusa in occasione di eventuali visite dello stesso da concordarsi con preavviso di quindici giorni. Compatibilmente con gli orari lavorativi e gli impegni di entrambi i genitori, verranno favoriti contatti frequenti, preferibilmente giornalieri e in orari non lavorativi, fra il padre e le figlie per via telefonica (chiamate/videochiamate) sotto la supervisione della madre in considerazione dell'età delle bambine;
2 ii. nel corso delle vacanze estive e delle festività natalizie le figlie potranno stare con entrambi i genitori che concorderanno per tempo (almeno un mese prima dell'inizio delle vacanze) le concrete modalità di visita/collocamento: o sarà il padre a fare visita alle figlie a Siracusa, oppure saranno le figlie a fare visita al padre all'estero. In quest'ultimo caso, e fintanto che le stesse saranno minorenni e pertanto necessiteranno di accompagnamento, il padre si farà carico del costo di viaggio delle figlie;
- il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per le due figlie ed entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia) iorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia) soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT relativi alla variazione del premi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- la madre percepirà per intero l'assegno unico;
- le spese straordinarie necessarie per le figlie, di qualsiasi natura e ad eccezione di quelle caratterizzate da urgenza, saranno oggetto di previo accordo e, in tutti i casi, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno previa documentazione delle stesse;
- le spese legali restano compensate tra le parti.”
All'udienza del 18/11/2025, fissata per la comparizione delle parti, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del
1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle figlie minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
3 imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento delle figlie minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
529/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa il CP_1
02/05/2014 (Atto n. 39, P. I, anno 2014); omologa le condizioni inerenti del divorzio e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
10.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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