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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, iscritto al n. 491/2022 R.G., promosso da
, con il patrocinio degli avv.ti Manuela Rinaldi e Tiziano Tarquini Parte_1
RICORRENTE-OPPONENTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Silvana Rosato
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed al termine la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 1, comma 57, legge n. 92/2012.
Svolgimento del processo
dipendente a tempo indeterminato di Parte_1 [...]
(di seguito dal 3.3.1999, con Controparte_1 CP_1
qualifica di assistente medico chirurgo e, dal 20.9.2009, Responsabile Medico del Reparto di Geriatria presso la RSA della struttura di Canistro della resistente, adiva con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, l'intestato Tribunale per impugnare il licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice di lavoro con lettera dell'11.5.2020.
Esponeva, in particolare, la che le aveva irrogato la sanzione espulsiva sul Pt_1 CP_1
presupposto della contestazione disciplinare comunicata con lettera del 17.4.2022, pervenuta alla lavoratrice il 22.4.2020, ove le veniva addebitata la condotta tenuta in relazione ad una riunione urgente che la stessa avrebbe indetto, per il giorno 8.4.2020, in totale spregio della vigente normativa sul distanziamento sociale in periodo di pandemia Covid-19. Tanto premesso, la ricorrente deduceva, con unico articolato motivo, la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e ritorsivo, evidenziando di aver in precedenza promosso nei confronti di
[...]
giudizio per il pagamento di differenze retributive iscritto al n. 633/2019 R.G.; che, con CP_1 missiva dell'8.4.2020, la datrice di lavoro aveva disposto il trasferimento temporaneo, ma sine die ed a partire dal giorno successivo, della presso la sede INI Città Bianca di Veroli (FR), Pt_1 genericamente indicando come ragione una “migliore distribuzione” del personale resasi necessaria in conseguenza dell'emergenza COVID-19, trasferimento che era stato impugnato stragiudizialmente dalla che, per condotte analoghe a quella contestata alla ricorrente (come desumibili da Pt_1
alcune foto pubblicate sul social network Facebook, in cui comparivano diversi dipendenti assembrati all'interno dei locali della resistente), mai aveva sanzionato alcun lavoratore. CP_1
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto.
Nel corso della fase sommaria venivano compiuti gli atti istruttori indispensabili ed, in particolare, venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti ed assunte le prove orali ritenute ammissibili.
All'esito della prima fase veniva emessa ordinanza del 13.4.2022, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla e compensate le spese del procedimento. Pt_1
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., legge n. 92/2012,
deducendo, in particolare, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, e Parte_1
ribadendo che non risultavano provati i fatti oggetto della contestazione disciplinare né
l'intenzionalità della condotta, posto che la riunione in contestazione non era stata indetta dalla che, inoltre, il licenziamento era discriminatorio poiché lo stesso trattamento non era Pt_1
stato invece riservato dalla datrice di lavoro ad altri dipendenti che erano stati ritratti in alcune foto in assembramento, senza rispetto del distanziamento sociale, all'interno del luogo di lavoro, né alla collega della ricorrente, dott.ssa , che pur aveva di fatto convocato gli Persona_1 operatori per la riunione dell'8.4.2020.
Si costituiva anche nella fase di opposizione resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, in assenza di nuove richieste istruttorie delle parti, veniva istruita documentalmente.
Motivi della decisione
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che, nel c.d. rito Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una revisio prioris istantiae, non ha cioè natura impugnatoria, ma rappresenta, piuttosto, una (eventuale) prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria (ex pluribus
Cass., Sez. Lav., 28.2.2019, n. 5993).
Nel corso della prima fase è stata espletata ampia ed esauriente istruttoria, di tal che è stato ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento nella presente fase a cognizione piena.
Non sono, quindi, emersi nuovi elementi istruttori.
Sotto altro profilo, non sono stati dedotti nuovi profili di illegittimità del presunto licenziamento intimato a né si ravvisano ragioni idonee ad indurre una rivalutazione delle Parte_1
motivazioni poste a base dell'ordinanza del 13.4.2022.
La ricorrente lamenta piuttosto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie operata nell'ordinanza opposta, dalle quali non risulterebbero dimostrati né i fatti oggetto della contestazione disciplinare, né l'intenzionalità della condotta tenuta dalla Sostiene, in particolare, l'opponente di Pt_1 non avere indetto alcuna riunione nella data dell'8.4.2020, posto che i dipendenti erano stati convocati all'incontro dalla collega dott.ssa . Persona_1
L'assunto di parte opponente non può essere condiviso.
Con la lettera del 17.4.2020, muoveva alla contestava disciplinarmente CP_1 Pt_1
quanto segue:
- “che il giorno 8 aprile alle ore 14,00 circa la Dott.ssa , unitamente alla Sig.ra Parte_1
e alla dott.ssa , trattenevano il personale sanitario Persona_2 Persona_1
in uscita con ordine perentorio di rimanere in servizio in attesa dei colleghi del turno pomeridiano, al fine di partecipare ad una “riunione urgente” convocata dalla medesima
Dott.ssa presso la cucina del reparto, un locale di circa 10 mq all'interno del quale Pt_1
sono stati forzatamente trattenuti 20 operatori per un tempo prolungato di circa 40 minuti, in totale spregio alla vigente normativa sull'obbligo di distanziamento sociale, e ciò nonostante almeno 2 operatori, e , segnalassero apertamente la non Parte_2 Persona_3
opportunità di rimanere a contatto in un gruppo così numeroso e in un locale così piccolo, in contrasto con le norme di cautela per la prevenzione del contagio”;
- “che l'indifferibile urgenza della riunione consisteva nella esigenza personale della Dott.ssa di comunicare al personale sanitario il proprio rincrescimento per non essere stata Pt_1
tenuta al corrente per via telefonica delle attività del reparto durante la sua assenza per malattia”;
- che, infatti, “in occasione di tale riunione presso il locale cucina la Dott.ssa leggeva Pt_1
al personale un proprio comunicato, che veniva poi anche inviato per e mail alla
Coordinatrice del reparto, nell'ambito del quale in maniera confusa lamentava di essere delusa dal comportamento di alcuni collaboratori, di essere stata in passato troppo permissiva nei confronti del personale (venivano citati alcuni esempi di tolleranza verso condotte irregolari come mangiare nella cucina fumare, trattenersi in gruppetti per chiacchierare, parlare al cellulare), e che tale permissività le si era ritorta contro, lamentava altresì la maleducazione di alcuni imprecisati collaboratori che non si premuravano di salutarla in reparto e che usavano un linguaggio colorito…”;
- che “a seguito della sopra descritta riunione indetta dalla Dott.ssa dalla Dott.ssa Pt_1
e dall'Assistente Sociale quest'ultima risultata positiva al Persona_1 Persona_2
tampone naso-faringeo effettuato il giorno successivo, tutti gli operatori venivano considerati Part
“contatti stretti” secondo il Protocollo del Medico Competente, da notificare alla , e venivano sottoposti a tampone naso-faringeo ed alla sorveglianza attiva”.
I predetti fatti oggetto della contestazione disciplinare devono ritenersi positivamente accertati all'esito dell'istruttoria espletata nella fase sommaria. ha, innanzitutto, depositato una dichiarazione, datata 24.4.2020, sottoscritta da ben 19 CP_1 dipendenti nella quale si legge: “In data 08/04/2020 alle ore 13:55, durante il cambio di turno, tutto il personale RSA veniva convocato verbalmente e senza alcun preavviso ad una riunione indetta dalla
Dott.ssa , Dott.ssa e dall'assistente sociale Parte_1 Persona_1 Persona_2
La riunione ha avuto luogo nel “cucinino” del reparto, nonostante più volte sottolineata da parte degli operatori l'inadeguatezza del locale;
le stesse sopracitate Dottoresse, hanno continuato comunque lo svolgimento della riunione, in questo luogo di due metri x quattro, che non riesce a contenere il personale in turno alle dovute distanze imposte dal Dpcm in merito all'emergenza covid-
19. La riunione era incentrata su una lettera (di cui alleghiamo copia) scritta dalla Dott.ssa Pt_1
per comunicare il suo disappunto nei confronti di tutto il personale RSA, dichiarando la veridicità della sua malattia, che nessuno degli operatori si fosse sincerato del suo stato di salute, e infine che la Coordinatrice, la invitava a non recarsi a lavoro in quanto presentava Controparte_2
febbre. Durante la riunione è intervenuta la Dott.ssa dicendo, che la stessa, veniva Persona_1
allontanata dal reparto dalla Caposala sulla base di un messaggio dove faceva intendere di essere stata a contatto con un soggetto possibilmente positivo al Covid-19.
Altro punto della riunione si è incentrato da parte della TO , sottolineando Persona_1
l'importanza del suo lavoro (nonostante nei giorni precedenti avesse dichiarato di poter lavorare da casa) e sostenendo, che grazie a lei, l'azienda aveva pagato in anticipo lo stipendio assicurando anche quello del mese successivo a tutti gli operatori, perché gli ospiti avevano pagato regolarmente la retta.
La Coordinatrice abbandona la riunione dopo essere stata attaccata dalle stesse. Il Personale presente esprimendo la propria opinione, conferma il rammarico nei confronti delle
Dottoresse che, al verificarsi di situazioni di emergenza da affrontare non sono mai state presenti in reparto lasciandoli soli e con l'aiuto e l'organizzazione unicamente della Coordinatrice.
Tutto questo avvenuto per conoscenza dagli stessi:”.
Dalla predetta lettera emerge, quindi, che, in data 8.4.2020, alle ore 13,55, tutto il personale veniva convocato, durante il cambio turno, per una riunione indetta dalla dott.ssa dalla dott.ssa Pt_1
e dall'Assistente Sociale dott.ssa che tale riunione si Persona_1 Persona_2 teneva nel “cucinino” del reparto “di due metri x quattro”, nonostante gli operatori stessi avessero rappresentato l'inadeguatezza del locale;
che la riunione era incentrata su una lettera scritta dalla dott.ssa per comunicare il suo disappunto nei confronti del personale della RSA. Pt_1
La presenza, nelle medesime circostanza di tempo e di luogo, di “tutto il personale di turno in quel giorno ( … riunito nel “cucinino” del reparto” è stata, del resto, rappresentata Parte_4
anche nella dichiarazione scritta a firma di altra dipendente di con CP_1 Persona_4 mansioni di animatrice;
nella dichiarazione in questione, peraltro, la precisa che “quasi Per_4 tutti erano all'interno, ma data la ristrettezza della stanza citata, alcuni sostavano appena fuori della stessa e a domanda da me posta, sono stata informata di una riunione indetta pochi minuti prima, e senza alcun preavviso, dalla Dott.ssa , Dott.ssa e dall'Ass. Parte_1 Persona_1
Soc. . Persona_2
I testi e , entrambi risultanti tra i sottoscrittori della lettera del Parte_2 Controparte_2
24.4.2020, escussi nel corso della prima fase hanno confermato: che la riunione dell'8.4.2020 veniva indetta dalla dott.ssa dalla dott.ssa e dall'Assistente Sociale Pt_1 Persona_1
che tutto il personale del turno in uscita e di quello in entrata, in totale 19 persone, Persona_2
veniva convocato presso il locale cucina del Reparto RSA, di circa 10 mq di ampiezza, nonostante le rimostranze di taluni dipendenti convocati;
che la durata della riunione era stata di circa 40 minuti;
che oggetto della riunione erano le rimostranze personali della dott.ssa nei confronti del Pt_1
personale con lettura del comunicato prodotto in giudizio dalla resistente come doc. 3).
In particolare, il teste ha precisato: “Ero presente quel giorno, ero in reparto. Fui chiamato Pt_2
quel giorno ma non dalla bensì dalla per la riunione in questione. Mi ricordo Pt_1 Persona_1 che feci notare l'inopportunità del luogo della riunione proponendo di svolgerla nel cortiletto interno della struttura, anche perché era una bella giornata. Prima di essere convocato dalla Persona_1
non avevo avuto notizia della riunione, però avevo letto un comunicato affisso nella bacheca del corridoio di comunicazione firmata dalla nella quale erano rappresentati tutti i punti Pt_1
oggetto di discussione che sono riportati nel capitolo di prov. Però la comunicazione non recava alcun invito alla riunione… Nella riunione si è parlato dei medesimi argomenti di cui alla lettera affissa in bacheca”.
Il teste ha anche aggiunto: “Preciso che fisicamente sono stato fermato dalla , Pt_2 Persona_1 quando me ne stavo andando, ma la riunione l'aveva indetta la Di questo ne sono a Pt_1
conoscenza in quanto già prima che mi bloccasse la avevo sentito dai colleghi che la Persona_1 voleva fare una riunione”. Pt_1
La circostanza che il teste fosse stato convocato di fatto dalla è circostanza del tutto Persona_1 irrilevante, poiché emerge dalla deposizione del che l'iniziativa di indire la riunione era Pt_2 comunque ascrivibile alla ricorrente, come precisato dallo stesso testimone (“…la riunione l'aveva indetta la ). Pt_1
Dal canto suo, la teste ha precisato che tutti i 19 partecipanti alla riunione Controparte_2 erano dentro la sala cucina;
che “la durata della riunione è stata di circa 40 minuti” (precisando la teste di essere andata via prima della fine, ma di essere stata presente dall'inizio, “quando la dott.ssa ha letto la lettera di cui al capitolo di prova (fino alle fine della lettura)”, fino all'intervento Pt_1
della , durante il quale la teste andava via); che, inoltre, “In quella riunione tutti avevano Persona_1 la mascherina anche per parlare;
la mascherina era quella chirurgica” (non quindi quella FFP2).
A sua volta la teste ha confermato la riunione tenutasi l'8.4.2020, aggiungendo: “So Testimone_1
che era stata indetta dalla mi hanno detto a me come al resto del personale di fermarmi Pt_1
per la riunione. Mi dissero che la dott.ssa ci aspettava nella cucinina per fare la riunione Pt_1
insieme alla dott.ssa . Non ricordo chi mi informò. Più di questo non so dire. Preciso Persona_1 che io ero rimasta fuori”.
La teste ha, altresì, precisato: “Io sono rimasta all'entrata della porta di ingresso del cucinino Tes_1 per tutta la durata della riunione. C'erano anche altre persone sull'uscio del cucinino. Non ricordo quante. Dentro ce ne stavano numerose, tanto che io non riuscivo a vedere dentro la saletta, riuscivo ad ascoltare la . Pt_1
L'accertata condotta della integra senza dubbio una grave imprudenza sotto il profilo Pt_1
sanitario, consistita nella violazione delle precauzioni minime per il contenimento della diffusione dell'epidemia, che imponevano di evitare un assembramento di ben 19 persone in locale chiuso ed angusto, prolungato per circa 40 minuti, in assenza, peraltro, di adeguati dispositivi di protezione individuale, tanto più in un momento storico in cui, in assenza di cure e vaccini, tale condotta poneva seriamente a rischio la salute dei collaboratori convocati per la riunione.
Destituita di fondamento è poi la doglianza relativa al presunto carattere discriminatorio del licenziamento. Secondo consolidata giurisprudenza la nullità del licenziamento discriminatorio - nel quale, a differenza che nel licenziamento c.d. ritorsivo, non è richiesta la sussistenza di un motivo illecito unico e determinante ex art. 1345 c.c. - discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4, legge n. 604/1966, l'art. 15, St. Lav., l'art. 3, legge n. 108/1990, nonché di diritto Europeo, quali quelle contenute nelle Direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n.
2000/43/CE, n. 1976/207/CEE (v. Cass., Sez. Lav., 27.1.2023, n. 2606; C.App. Roma, Sez. Lav.,
16.11.2019, n. 4185; Trib. Mantova, Sez. Lav., 22.9.2021, n. 126).
Le nullità del licenziamento discriminatorio rappresentano fattispecie tipiche in cui tale conseguenza si ricollega obiettivamente al mero trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta.
Riflesso di tale tipicità si coglie anche nella ricostruzione giurisprudenziale del riparto dell'onere probatorio, secondo cui sul lavoratore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio
(cioè segnatamente l'appartenenza ad una categoria tipicamente protetta da condotte antidiscriminatorie basate sul genere, sull'età, sulla razza, sul credo politico o religioso, etc.) e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità
e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso (Cass. n. 2606/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, non sussiste alcuna allegazione attorea sul c.d. fattore di rischio, ossia sull'appartenenza della ricorrente a particolari categorie in relazioni alle quali il diritto interno ed eurounitario tuteli il lavoratore da possibili discriminazioni dirette o indirette.
La ricorrente prospetta, piuttosto, il carattere discriminatorio del licenziamento in ragione di una mera disparità di trattamento che la datrice di lavoro avrebbe adottato in relazione, per un verso, a quei dipendenti che, anche in tal caso in spregio alle norme sul distanziamento sociale, avevano pubblicato, in tempo di pandemia, fotografie in cui figuravano assembrati sul luogo di lavoro, per altro verso, rispetto alla collega dott.ssa , che, come la ricorrente aveva convocato gli Persona_1 operatori per la riunione dell'8.4.2020.
Nessuna delle due situazioni dedotte, peraltro, può ritenersi comparabile a quella della ricorrente. Nel primo caso, infatti, si trattava di comportamenti dei dipendenti consistiti nella posa per lo scatto di alcune foto, in gruppi ben più ridotti (11 persone, come allegato dalla stessa ricorrente), in locali ben più ampi del luogo ove si tenne la riunione in contestazione e per la durata di pochi secondi, come confermato, in particolare, dalle testi e Persona_4 Testimone_2 Tes_3
Tanto più che la rilevanza della durata del contatto è agevolmente desumibile dai protocolli sanitari aziendali prodotti dalla resistente, redatti sulla base delle indicazioni ministeriali, i quali, ai fini della nozione di “contatto stretto”, indicano quella di “una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia
a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti” ovvero quella di “persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri”.
Quanto all'invocata disparità di trattamento rispetto alla dott.ssa , va osservato che Persona_1 [...] ha allegato di aver sottoposto anche quest'ultima a procedimento disciplinare e di averle CP_1 all'esito irrogato la massima sanzione conservativa. Tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.
D'altra parte, la differenza sanzionatoria può trovare ragionevole giustificazione nel diverso ruolo di responsabilità rivestito dalle due dipendenti, essendo pacifico e non contestato che la Pt_1
era unico responsabile della RSA e come tale preposto alla salute e sicurezza del reparto ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 81/2008.
Non v'è dubbio, poi, che l'area della nullità ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970 vada estesa, oltre che al licenziamento discriminatorio nei termini poc'anzi descritti, anche al licenziamento adottato per ritorsione o per rappresaglia, che costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore.
In tali ipotesi è tuttavia necessario che l'intento ritorsivo abbia costituito il motivo unico e determinante del licenziamento e l'onere della prova di tale intento ritorsivo incombe sul lavoratore
(Cass., Sez. Lav., 4.4.2019, n. 9468; Cass., Sez. Lav., 7.11.2018, n. 28453);
Più in particolare, è assunto consolidato in giurisprudenza che per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (art. 18, comma 1, legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo
(ex art. 3, legge n. 604/1966).
Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto;
l'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato solo formalmente addotto, ma non sia sussistente nel riscontro giudiziale;
il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non ha assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dall'art. 18, comma 1,
St. Lav. (Cass., n. 9468/2019 cit.).
Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass., Sez. Lav., 23.9.2019, n. 23583).
Nel caso di specie, nondimeno, la sussistenza della giusta causa del licenziamento, come sopra accertata, esime in radice dall'esame dell'intento ritorsivo.
Peraltro, nel caso che occupa, non solo manca del tutto la prova, anche presuntiva, di un collegamento tra le iniziative giudiziarie e stragiudiziali intraprese dalla nei confronti della società ed Pt_1
il licenziamento, ma anzi la tesi della ricorrente risulta vieppiù affievolita dalla considerazione che la condotta sanzionata è frutto di un accertamento dei fatti avviato dal datore di lavoro non già su impulso di vertici aziendali, bensì sulla segnalazione (ed anzi lamentela) di un (nutrito) gruppo di dipendenti sottordinati alla ricorrente, comprensibilmente contrariati per aver dovuto partecipare alla riunione compulsata dalla in condizioni di insicurezza. Pt_1
Attesa la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente è anche infondata la domanda di risarcimento del danno all'immagine formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza peraltro alcuna ulteriore specificazione.
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da e conferma l'ordinanza Parte_1
del 13.4.2022;
- condanna alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 5.554,20, tutti per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di
[...]
Controparte_1
Avezzano, 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, iscritto al n. 491/2022 R.G., promosso da
, con il patrocinio degli avv.ti Manuela Rinaldi e Tiziano Tarquini Parte_1
RICORRENTE-OPPONENTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Silvana Rosato
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed al termine la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 1, comma 57, legge n. 92/2012.
Svolgimento del processo
dipendente a tempo indeterminato di Parte_1 [...]
(di seguito dal 3.3.1999, con Controparte_1 CP_1
qualifica di assistente medico chirurgo e, dal 20.9.2009, Responsabile Medico del Reparto di Geriatria presso la RSA della struttura di Canistro della resistente, adiva con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, l'intestato Tribunale per impugnare il licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice di lavoro con lettera dell'11.5.2020.
Esponeva, in particolare, la che le aveva irrogato la sanzione espulsiva sul Pt_1 CP_1
presupposto della contestazione disciplinare comunicata con lettera del 17.4.2022, pervenuta alla lavoratrice il 22.4.2020, ove le veniva addebitata la condotta tenuta in relazione ad una riunione urgente che la stessa avrebbe indetto, per il giorno 8.4.2020, in totale spregio della vigente normativa sul distanziamento sociale in periodo di pandemia Covid-19. Tanto premesso, la ricorrente deduceva, con unico articolato motivo, la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e ritorsivo, evidenziando di aver in precedenza promosso nei confronti di
[...]
giudizio per il pagamento di differenze retributive iscritto al n. 633/2019 R.G.; che, con CP_1 missiva dell'8.4.2020, la datrice di lavoro aveva disposto il trasferimento temporaneo, ma sine die ed a partire dal giorno successivo, della presso la sede INI Città Bianca di Veroli (FR), Pt_1 genericamente indicando come ragione una “migliore distribuzione” del personale resasi necessaria in conseguenza dell'emergenza COVID-19, trasferimento che era stato impugnato stragiudizialmente dalla che, per condotte analoghe a quella contestata alla ricorrente (come desumibili da Pt_1
alcune foto pubblicate sul social network Facebook, in cui comparivano diversi dipendenti assembrati all'interno dei locali della resistente), mai aveva sanzionato alcun lavoratore. CP_1
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto.
Nel corso della fase sommaria venivano compiuti gli atti istruttori indispensabili ed, in particolare, venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti ed assunte le prove orali ritenute ammissibili.
All'esito della prima fase veniva emessa ordinanza del 13.4.2022, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla e compensate le spese del procedimento. Pt_1
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., legge n. 92/2012,
deducendo, in particolare, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, e Parte_1
ribadendo che non risultavano provati i fatti oggetto della contestazione disciplinare né
l'intenzionalità della condotta, posto che la riunione in contestazione non era stata indetta dalla che, inoltre, il licenziamento era discriminatorio poiché lo stesso trattamento non era Pt_1
stato invece riservato dalla datrice di lavoro ad altri dipendenti che erano stati ritratti in alcune foto in assembramento, senza rispetto del distanziamento sociale, all'interno del luogo di lavoro, né alla collega della ricorrente, dott.ssa , che pur aveva di fatto convocato gli Persona_1 operatori per la riunione dell'8.4.2020.
Si costituiva anche nella fase di opposizione resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, in assenza di nuove richieste istruttorie delle parti, veniva istruita documentalmente.
Motivi della decisione
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che, nel c.d. rito Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una revisio prioris istantiae, non ha cioè natura impugnatoria, ma rappresenta, piuttosto, una (eventuale) prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria (ex pluribus
Cass., Sez. Lav., 28.2.2019, n. 5993).
Nel corso della prima fase è stata espletata ampia ed esauriente istruttoria, di tal che è stato ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento nella presente fase a cognizione piena.
Non sono, quindi, emersi nuovi elementi istruttori.
Sotto altro profilo, non sono stati dedotti nuovi profili di illegittimità del presunto licenziamento intimato a né si ravvisano ragioni idonee ad indurre una rivalutazione delle Parte_1
motivazioni poste a base dell'ordinanza del 13.4.2022.
La ricorrente lamenta piuttosto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie operata nell'ordinanza opposta, dalle quali non risulterebbero dimostrati né i fatti oggetto della contestazione disciplinare, né l'intenzionalità della condotta tenuta dalla Sostiene, in particolare, l'opponente di Pt_1 non avere indetto alcuna riunione nella data dell'8.4.2020, posto che i dipendenti erano stati convocati all'incontro dalla collega dott.ssa . Persona_1
L'assunto di parte opponente non può essere condiviso.
Con la lettera del 17.4.2020, muoveva alla contestava disciplinarmente CP_1 Pt_1
quanto segue:
- “che il giorno 8 aprile alle ore 14,00 circa la Dott.ssa , unitamente alla Sig.ra Parte_1
e alla dott.ssa , trattenevano il personale sanitario Persona_2 Persona_1
in uscita con ordine perentorio di rimanere in servizio in attesa dei colleghi del turno pomeridiano, al fine di partecipare ad una “riunione urgente” convocata dalla medesima
Dott.ssa presso la cucina del reparto, un locale di circa 10 mq all'interno del quale Pt_1
sono stati forzatamente trattenuti 20 operatori per un tempo prolungato di circa 40 minuti, in totale spregio alla vigente normativa sull'obbligo di distanziamento sociale, e ciò nonostante almeno 2 operatori, e , segnalassero apertamente la non Parte_2 Persona_3
opportunità di rimanere a contatto in un gruppo così numeroso e in un locale così piccolo, in contrasto con le norme di cautela per la prevenzione del contagio”;
- “che l'indifferibile urgenza della riunione consisteva nella esigenza personale della Dott.ssa di comunicare al personale sanitario il proprio rincrescimento per non essere stata Pt_1
tenuta al corrente per via telefonica delle attività del reparto durante la sua assenza per malattia”;
- che, infatti, “in occasione di tale riunione presso il locale cucina la Dott.ssa leggeva Pt_1
al personale un proprio comunicato, che veniva poi anche inviato per e mail alla
Coordinatrice del reparto, nell'ambito del quale in maniera confusa lamentava di essere delusa dal comportamento di alcuni collaboratori, di essere stata in passato troppo permissiva nei confronti del personale (venivano citati alcuni esempi di tolleranza verso condotte irregolari come mangiare nella cucina fumare, trattenersi in gruppetti per chiacchierare, parlare al cellulare), e che tale permissività le si era ritorta contro, lamentava altresì la maleducazione di alcuni imprecisati collaboratori che non si premuravano di salutarla in reparto e che usavano un linguaggio colorito…”;
- che “a seguito della sopra descritta riunione indetta dalla Dott.ssa dalla Dott.ssa Pt_1
e dall'Assistente Sociale quest'ultima risultata positiva al Persona_1 Persona_2
tampone naso-faringeo effettuato il giorno successivo, tutti gli operatori venivano considerati Part
“contatti stretti” secondo il Protocollo del Medico Competente, da notificare alla , e venivano sottoposti a tampone naso-faringeo ed alla sorveglianza attiva”.
I predetti fatti oggetto della contestazione disciplinare devono ritenersi positivamente accertati all'esito dell'istruttoria espletata nella fase sommaria. ha, innanzitutto, depositato una dichiarazione, datata 24.4.2020, sottoscritta da ben 19 CP_1 dipendenti nella quale si legge: “In data 08/04/2020 alle ore 13:55, durante il cambio di turno, tutto il personale RSA veniva convocato verbalmente e senza alcun preavviso ad una riunione indetta dalla
Dott.ssa , Dott.ssa e dall'assistente sociale Parte_1 Persona_1 Persona_2
La riunione ha avuto luogo nel “cucinino” del reparto, nonostante più volte sottolineata da parte degli operatori l'inadeguatezza del locale;
le stesse sopracitate Dottoresse, hanno continuato comunque lo svolgimento della riunione, in questo luogo di due metri x quattro, che non riesce a contenere il personale in turno alle dovute distanze imposte dal Dpcm in merito all'emergenza covid-
19. La riunione era incentrata su una lettera (di cui alleghiamo copia) scritta dalla Dott.ssa Pt_1
per comunicare il suo disappunto nei confronti di tutto il personale RSA, dichiarando la veridicità della sua malattia, che nessuno degli operatori si fosse sincerato del suo stato di salute, e infine che la Coordinatrice, la invitava a non recarsi a lavoro in quanto presentava Controparte_2
febbre. Durante la riunione è intervenuta la Dott.ssa dicendo, che la stessa, veniva Persona_1
allontanata dal reparto dalla Caposala sulla base di un messaggio dove faceva intendere di essere stata a contatto con un soggetto possibilmente positivo al Covid-19.
Altro punto della riunione si è incentrato da parte della TO , sottolineando Persona_1
l'importanza del suo lavoro (nonostante nei giorni precedenti avesse dichiarato di poter lavorare da casa) e sostenendo, che grazie a lei, l'azienda aveva pagato in anticipo lo stipendio assicurando anche quello del mese successivo a tutti gli operatori, perché gli ospiti avevano pagato regolarmente la retta.
La Coordinatrice abbandona la riunione dopo essere stata attaccata dalle stesse. Il Personale presente esprimendo la propria opinione, conferma il rammarico nei confronti delle
Dottoresse che, al verificarsi di situazioni di emergenza da affrontare non sono mai state presenti in reparto lasciandoli soli e con l'aiuto e l'organizzazione unicamente della Coordinatrice.
Tutto questo avvenuto per conoscenza dagli stessi:”.
Dalla predetta lettera emerge, quindi, che, in data 8.4.2020, alle ore 13,55, tutto il personale veniva convocato, durante il cambio turno, per una riunione indetta dalla dott.ssa dalla dott.ssa Pt_1
e dall'Assistente Sociale dott.ssa che tale riunione si Persona_1 Persona_2 teneva nel “cucinino” del reparto “di due metri x quattro”, nonostante gli operatori stessi avessero rappresentato l'inadeguatezza del locale;
che la riunione era incentrata su una lettera scritta dalla dott.ssa per comunicare il suo disappunto nei confronti del personale della RSA. Pt_1
La presenza, nelle medesime circostanza di tempo e di luogo, di “tutto il personale di turno in quel giorno ( … riunito nel “cucinino” del reparto” è stata, del resto, rappresentata Parte_4
anche nella dichiarazione scritta a firma di altra dipendente di con CP_1 Persona_4 mansioni di animatrice;
nella dichiarazione in questione, peraltro, la precisa che “quasi Per_4 tutti erano all'interno, ma data la ristrettezza della stanza citata, alcuni sostavano appena fuori della stessa e a domanda da me posta, sono stata informata di una riunione indetta pochi minuti prima, e senza alcun preavviso, dalla Dott.ssa , Dott.ssa e dall'Ass. Parte_1 Persona_1
Soc. . Persona_2
I testi e , entrambi risultanti tra i sottoscrittori della lettera del Parte_2 Controparte_2
24.4.2020, escussi nel corso della prima fase hanno confermato: che la riunione dell'8.4.2020 veniva indetta dalla dott.ssa dalla dott.ssa e dall'Assistente Sociale Pt_1 Persona_1
che tutto il personale del turno in uscita e di quello in entrata, in totale 19 persone, Persona_2
veniva convocato presso il locale cucina del Reparto RSA, di circa 10 mq di ampiezza, nonostante le rimostranze di taluni dipendenti convocati;
che la durata della riunione era stata di circa 40 minuti;
che oggetto della riunione erano le rimostranze personali della dott.ssa nei confronti del Pt_1
personale con lettura del comunicato prodotto in giudizio dalla resistente come doc. 3).
In particolare, il teste ha precisato: “Ero presente quel giorno, ero in reparto. Fui chiamato Pt_2
quel giorno ma non dalla bensì dalla per la riunione in questione. Mi ricordo Pt_1 Persona_1 che feci notare l'inopportunità del luogo della riunione proponendo di svolgerla nel cortiletto interno della struttura, anche perché era una bella giornata. Prima di essere convocato dalla Persona_1
non avevo avuto notizia della riunione, però avevo letto un comunicato affisso nella bacheca del corridoio di comunicazione firmata dalla nella quale erano rappresentati tutti i punti Pt_1
oggetto di discussione che sono riportati nel capitolo di prov. Però la comunicazione non recava alcun invito alla riunione… Nella riunione si è parlato dei medesimi argomenti di cui alla lettera affissa in bacheca”.
Il teste ha anche aggiunto: “Preciso che fisicamente sono stato fermato dalla , Pt_2 Persona_1 quando me ne stavo andando, ma la riunione l'aveva indetta la Di questo ne sono a Pt_1
conoscenza in quanto già prima che mi bloccasse la avevo sentito dai colleghi che la Persona_1 voleva fare una riunione”. Pt_1
La circostanza che il teste fosse stato convocato di fatto dalla è circostanza del tutto Persona_1 irrilevante, poiché emerge dalla deposizione del che l'iniziativa di indire la riunione era Pt_2 comunque ascrivibile alla ricorrente, come precisato dallo stesso testimone (“…la riunione l'aveva indetta la ). Pt_1
Dal canto suo, la teste ha precisato che tutti i 19 partecipanti alla riunione Controparte_2 erano dentro la sala cucina;
che “la durata della riunione è stata di circa 40 minuti” (precisando la teste di essere andata via prima della fine, ma di essere stata presente dall'inizio, “quando la dott.ssa ha letto la lettera di cui al capitolo di prova (fino alle fine della lettura)”, fino all'intervento Pt_1
della , durante il quale la teste andava via); che, inoltre, “In quella riunione tutti avevano Persona_1 la mascherina anche per parlare;
la mascherina era quella chirurgica” (non quindi quella FFP2).
A sua volta la teste ha confermato la riunione tenutasi l'8.4.2020, aggiungendo: “So Testimone_1
che era stata indetta dalla mi hanno detto a me come al resto del personale di fermarmi Pt_1
per la riunione. Mi dissero che la dott.ssa ci aspettava nella cucinina per fare la riunione Pt_1
insieme alla dott.ssa . Non ricordo chi mi informò. Più di questo non so dire. Preciso Persona_1 che io ero rimasta fuori”.
La teste ha, altresì, precisato: “Io sono rimasta all'entrata della porta di ingresso del cucinino Tes_1 per tutta la durata della riunione. C'erano anche altre persone sull'uscio del cucinino. Non ricordo quante. Dentro ce ne stavano numerose, tanto che io non riuscivo a vedere dentro la saletta, riuscivo ad ascoltare la . Pt_1
L'accertata condotta della integra senza dubbio una grave imprudenza sotto il profilo Pt_1
sanitario, consistita nella violazione delle precauzioni minime per il contenimento della diffusione dell'epidemia, che imponevano di evitare un assembramento di ben 19 persone in locale chiuso ed angusto, prolungato per circa 40 minuti, in assenza, peraltro, di adeguati dispositivi di protezione individuale, tanto più in un momento storico in cui, in assenza di cure e vaccini, tale condotta poneva seriamente a rischio la salute dei collaboratori convocati per la riunione.
Destituita di fondamento è poi la doglianza relativa al presunto carattere discriminatorio del licenziamento. Secondo consolidata giurisprudenza la nullità del licenziamento discriminatorio - nel quale, a differenza che nel licenziamento c.d. ritorsivo, non è richiesta la sussistenza di un motivo illecito unico e determinante ex art. 1345 c.c. - discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4, legge n. 604/1966, l'art. 15, St. Lav., l'art. 3, legge n. 108/1990, nonché di diritto Europeo, quali quelle contenute nelle Direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n.
2000/43/CE, n. 1976/207/CEE (v. Cass., Sez. Lav., 27.1.2023, n. 2606; C.App. Roma, Sez. Lav.,
16.11.2019, n. 4185; Trib. Mantova, Sez. Lav., 22.9.2021, n. 126).
Le nullità del licenziamento discriminatorio rappresentano fattispecie tipiche in cui tale conseguenza si ricollega obiettivamente al mero trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta.
Riflesso di tale tipicità si coglie anche nella ricostruzione giurisprudenziale del riparto dell'onere probatorio, secondo cui sul lavoratore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio
(cioè segnatamente l'appartenenza ad una categoria tipicamente protetta da condotte antidiscriminatorie basate sul genere, sull'età, sulla razza, sul credo politico o religioso, etc.) e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità
e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso (Cass. n. 2606/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, non sussiste alcuna allegazione attorea sul c.d. fattore di rischio, ossia sull'appartenenza della ricorrente a particolari categorie in relazioni alle quali il diritto interno ed eurounitario tuteli il lavoratore da possibili discriminazioni dirette o indirette.
La ricorrente prospetta, piuttosto, il carattere discriminatorio del licenziamento in ragione di una mera disparità di trattamento che la datrice di lavoro avrebbe adottato in relazione, per un verso, a quei dipendenti che, anche in tal caso in spregio alle norme sul distanziamento sociale, avevano pubblicato, in tempo di pandemia, fotografie in cui figuravano assembrati sul luogo di lavoro, per altro verso, rispetto alla collega dott.ssa , che, come la ricorrente aveva convocato gli Persona_1 operatori per la riunione dell'8.4.2020.
Nessuna delle due situazioni dedotte, peraltro, può ritenersi comparabile a quella della ricorrente. Nel primo caso, infatti, si trattava di comportamenti dei dipendenti consistiti nella posa per lo scatto di alcune foto, in gruppi ben più ridotti (11 persone, come allegato dalla stessa ricorrente), in locali ben più ampi del luogo ove si tenne la riunione in contestazione e per la durata di pochi secondi, come confermato, in particolare, dalle testi e Persona_4 Testimone_2 Tes_3
Tanto più che la rilevanza della durata del contatto è agevolmente desumibile dai protocolli sanitari aziendali prodotti dalla resistente, redatti sulla base delle indicazioni ministeriali, i quali, ai fini della nozione di “contatto stretto”, indicano quella di “una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia
a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti” ovvero quella di “persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri”.
Quanto all'invocata disparità di trattamento rispetto alla dott.ssa , va osservato che Persona_1 [...] ha allegato di aver sottoposto anche quest'ultima a procedimento disciplinare e di averle CP_1 all'esito irrogato la massima sanzione conservativa. Tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.
D'altra parte, la differenza sanzionatoria può trovare ragionevole giustificazione nel diverso ruolo di responsabilità rivestito dalle due dipendenti, essendo pacifico e non contestato che la Pt_1
era unico responsabile della RSA e come tale preposto alla salute e sicurezza del reparto ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 81/2008.
Non v'è dubbio, poi, che l'area della nullità ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970 vada estesa, oltre che al licenziamento discriminatorio nei termini poc'anzi descritti, anche al licenziamento adottato per ritorsione o per rappresaglia, che costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore.
In tali ipotesi è tuttavia necessario che l'intento ritorsivo abbia costituito il motivo unico e determinante del licenziamento e l'onere della prova di tale intento ritorsivo incombe sul lavoratore
(Cass., Sez. Lav., 4.4.2019, n. 9468; Cass., Sez. Lav., 7.11.2018, n. 28453);
Più in particolare, è assunto consolidato in giurisprudenza che per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (art. 18, comma 1, legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo
(ex art. 3, legge n. 604/1966).
Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto;
l'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato solo formalmente addotto, ma non sia sussistente nel riscontro giudiziale;
il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non ha assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dall'art. 18, comma 1,
St. Lav. (Cass., n. 9468/2019 cit.).
Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass., Sez. Lav., 23.9.2019, n. 23583).
Nel caso di specie, nondimeno, la sussistenza della giusta causa del licenziamento, come sopra accertata, esime in radice dall'esame dell'intento ritorsivo.
Peraltro, nel caso che occupa, non solo manca del tutto la prova, anche presuntiva, di un collegamento tra le iniziative giudiziarie e stragiudiziali intraprese dalla nei confronti della società ed Pt_1
il licenziamento, ma anzi la tesi della ricorrente risulta vieppiù affievolita dalla considerazione che la condotta sanzionata è frutto di un accertamento dei fatti avviato dal datore di lavoro non già su impulso di vertici aziendali, bensì sulla segnalazione (ed anzi lamentela) di un (nutrito) gruppo di dipendenti sottordinati alla ricorrente, comprensibilmente contrariati per aver dovuto partecipare alla riunione compulsata dalla in condizioni di insicurezza. Pt_1
Attesa la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente è anche infondata la domanda di risarcimento del danno all'immagine formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza peraltro alcuna ulteriore specificazione.
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da e conferma l'ordinanza Parte_1
del 13.4.2022;
- condanna alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 5.554,20, tutti per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di
[...]
Controparte_1
Avezzano, 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia