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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 499/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
TR Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GG AR
appellante e
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COMMISSO FILIPPO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. poiché infondata in fatto e diritto;
Controparte_1
b) conseguentemente e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 108/2014, emesso dal Tribunale di Locri in data 03.04.2014, con ogni altra conseguenza e provvedimento di legge. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
per parte appellata: - accertare e dichiarare la assoluta infondatezza e pretestuosità dell'avversario gravame disponendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore;
- confermare, per lo effetto, la sentenza n. 464/2020 resa dal Tribunale di Locri;
- condannare controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 3
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, Controparte_1
Cont (di seguito si opponeva al DI n. 108/2014 con il quale gli veniva
[...] ingiunto il pagamento della somma di € 7.000,00 oltre interessi e rivalutazione in favore di , credito fondato su cambiale emessa in data 10.1.2013. Parte_1
L'opponente affermava l'inesistenza del credito, poiché la cambiale era stata consegnata a garanzia di debiti integralmente pagati, mentre l'opposta allegava che il pagamento Cont riguardava il residuo un debito della per canoni ed altre spese dovute per locazione di locali commerciali in Stignano.
Con sentenza n. 464/2020 il Tribunale di Locri accoglieva l'opposizione e revocava il
DI opposto.
Con atto di citazione notificato il 30.09.2020, impugnava la sentenza Parte_1 predetta, chiedendone la riforma ed il rigetto dell'opposizione, lamentando:
1. L'insufficiente motivazione, per generico rinvio alla documentazione prodotta;
2. L'errata ricostruzione ed il travisamento dei fatti, avendo il giudice di prime cure:
2.1. utilizzato un verbale di udienza interlineato ed affermato una data di rilascio diversa da quella effettiva;
2.2. travisato le dichiarazioni rese dall'opposta in sede di interrogatorio formale;
2.3. interpretato in modo erroneo le prove documentali.
pag. 2/6 Cont Si costituiva la che affermava la correttezza della decisione di prime cure, in particolare per la ricostruzione delle dichiarazioni resa dall'opposta in sede di interrogatorio formale, e concludeva per il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato, posto che il richiamo generico alla documentazione oggetto di valutazione iniziale è seguito dall'analisi della stessa e dalla illustrazione delle ragioni della decisione, con specifico riguardo alle ricevute di pagamento, ai verbali del procedimento di sfratto per morosità ed alla prova per interpello.
2.2. L'appellante, con il secondo articolato motivo di impugnazione, ha ritenuto che il giudice di prime cure abbia mal interpretato ricostruzione ed il travisamento dei fatti.
2.2.1. In particolare, l'appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe utilizzato un verbale di udienza interlineato e ricavato una data di rilascio diversa da quella effettiva.
La valutazione della parte interlineata del verbale del 10.01.2013 non ha invece alcuna incidenza sulle ragioni della decisione. Il giudice di prime cure, infatti, non ha ricostruito l'accordo orale sula scorta del contenuto interlineato del verbale, ma ha semplicemente dato atto che le parti raggiungevano l'accordo orale – il cui contenuto era stato ricostruito sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e dell'interrogatorio formale.
In sostanza, la circostanza desunta dal verbale è solo l'intervenuto accordo, circostanza pacifica tra le parti e ricavabile anche solo dalla constatazione della conclusione del procedimento mediante estinzione per mancata attività delle parti. La conclusione del procedimento in questi termini è sintomatica della intervenuta transazione, evento preannunciato dai numerosi rinvii del giudizio e dai pagamenti effettuati in corso di causa.
pag. 3/6 La contestazione alla ricostruzione in fatto operata dalla sentenza di prime cure si riferisce al contenuto dell'accordo, di cui si dirà infra perché oggetto dell'ultimo punto del motivo.
La data di riconsegna dell'immobile, poi, non viene menzionata nella sentenza di prime cure. Il Tribunale si è limitato ad osservare che le parti concordavano il rilascio dell'immobile, senza menzionare la data di rilascio, e l'appellante non ha dimostrato che l'intervenuto rilascio sia avvenuto in epoca diversa da quella evidentemente presunta dal giudice (precedente all'udienza del 10.1.2013).
2.2.2. L'appellante lamenta inoltre, che il primo giudice abbia travisato le dichiarazioni rese dall'opposta in sede di interrogatorio formale. La censura non appare validata dalla lettura delle dichiarazioni rese, poiché l'opposta ha ammesso che i canoni erano stati pagati fino ad agosto 2012 con bonifici ed erano stati consegnati assegni postdatati per €
6.000,00, nonché una cambiale da non portare all'incasso prima del pagamento degli assegni.
L'interrogatorio formale ha lo scopo di provocare la confessione, per cui le dichiarazioni contra se fanno piena prova rispetto alla dichiarante, mentre la medesima conseguenza non si verifica per quelle a proprio favore. Di conseguenza, le affermazioni di aver accettato la cambiale per ulteriori crediti (per pregresse morosità e canoni, o per eventuali danni) è una difesa, che viene presa in considerazione in quanto tale e verificata mediante il confronto critico del materiale probatorio, ma non costituisce la prova dell'esistenza di dette ulteriori morosità.
2.2.3. Con l'ultima parte del motivo, l'appellante deduce l'erronea ed illogica interpretazione delle prove.
La decisione impugnata appare in realtà coerente con le risultanze istruttorie. Nel corso dell'interrogatorio formale la parte opposta affermava di aver ricevuto le mensilità di canone dovute fino ad agosto 2012, per cui il debito residuo per mensilità al 10.1.2013 era pari a € 6.000,00, ossia la somma portata dai tre assegni post datati consegnati alla creditrice. La locatrice non ha dimostrato l'esistenza di una morosità ulteriore che giustificava il pagamento dell'ulteriore somma di € 7.000,00, visto che all'epoca della consegna (certamente anteriore all'udienza) non risultavano ulteriori canoni arretrati,
l'adeguamento Istat non era stato mai richiesto e non sono documentati danni pag. 4/6 all'immobile. Peraltro, l'eventuale corresponsione di una ulteriore somma per arretrati non documentati, adeguamento non richiesto e danni non provati, non avrebbe costituito un vantaggio per l'intimato, poiché avrebbe aderito completamente alle richieste dell'intimante. Sarebbe pertanto venuto meno anche il senso della transazione e delle reciproche concessioni.
La funzione di garanzia della cambiale sottoscritta a nome della società appare invece coerente con la consegna di assegni postdatati intestati al legale rappresentante, essendo chiaro che l'eventuale inadempimento o protesto non avrebbe fornito alcun titolo esecutivo nei confronti della società.
La decisione di prime cure appare pertanto del tutto immune da vizi e coerente sia con le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, sia con le disposizioni dell'art. 2967 c.c. in materia di onere della prova.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale).
Non si ritiene fondata, invece, la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto le difese di parte appellante non costituiscono abuso dello strumento processuale, tenuto conto anche della critica all'accertamento in fatto operato dal giudice di prime cure della portata delle dichiarazioni delle parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 464/2020, così Parte_1 provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 5/6 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.996,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Filippo
Commisso;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone TR Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 499/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
TR Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GG AR
appellante e
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COMMISSO FILIPPO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. poiché infondata in fatto e diritto;
Controparte_1
b) conseguentemente e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 108/2014, emesso dal Tribunale di Locri in data 03.04.2014, con ogni altra conseguenza e provvedimento di legge. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
per parte appellata: - accertare e dichiarare la assoluta infondatezza e pretestuosità dell'avversario gravame disponendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore;
- confermare, per lo effetto, la sentenza n. 464/2020 resa dal Tribunale di Locri;
- condannare controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 3
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, Controparte_1
Cont (di seguito si opponeva al DI n. 108/2014 con il quale gli veniva
[...] ingiunto il pagamento della somma di € 7.000,00 oltre interessi e rivalutazione in favore di , credito fondato su cambiale emessa in data 10.1.2013. Parte_1
L'opponente affermava l'inesistenza del credito, poiché la cambiale era stata consegnata a garanzia di debiti integralmente pagati, mentre l'opposta allegava che il pagamento Cont riguardava il residuo un debito della per canoni ed altre spese dovute per locazione di locali commerciali in Stignano.
Con sentenza n. 464/2020 il Tribunale di Locri accoglieva l'opposizione e revocava il
DI opposto.
Con atto di citazione notificato il 30.09.2020, impugnava la sentenza Parte_1 predetta, chiedendone la riforma ed il rigetto dell'opposizione, lamentando:
1. L'insufficiente motivazione, per generico rinvio alla documentazione prodotta;
2. L'errata ricostruzione ed il travisamento dei fatti, avendo il giudice di prime cure:
2.1. utilizzato un verbale di udienza interlineato ed affermato una data di rilascio diversa da quella effettiva;
2.2. travisato le dichiarazioni rese dall'opposta in sede di interrogatorio formale;
2.3. interpretato in modo erroneo le prove documentali.
pag. 2/6 Cont Si costituiva la che affermava la correttezza della decisione di prime cure, in particolare per la ricostruzione delle dichiarazioni resa dall'opposta in sede di interrogatorio formale, e concludeva per il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato, posto che il richiamo generico alla documentazione oggetto di valutazione iniziale è seguito dall'analisi della stessa e dalla illustrazione delle ragioni della decisione, con specifico riguardo alle ricevute di pagamento, ai verbali del procedimento di sfratto per morosità ed alla prova per interpello.
2.2. L'appellante, con il secondo articolato motivo di impugnazione, ha ritenuto che il giudice di prime cure abbia mal interpretato ricostruzione ed il travisamento dei fatti.
2.2.1. In particolare, l'appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe utilizzato un verbale di udienza interlineato e ricavato una data di rilascio diversa da quella effettiva.
La valutazione della parte interlineata del verbale del 10.01.2013 non ha invece alcuna incidenza sulle ragioni della decisione. Il giudice di prime cure, infatti, non ha ricostruito l'accordo orale sula scorta del contenuto interlineato del verbale, ma ha semplicemente dato atto che le parti raggiungevano l'accordo orale – il cui contenuto era stato ricostruito sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e dell'interrogatorio formale.
In sostanza, la circostanza desunta dal verbale è solo l'intervenuto accordo, circostanza pacifica tra le parti e ricavabile anche solo dalla constatazione della conclusione del procedimento mediante estinzione per mancata attività delle parti. La conclusione del procedimento in questi termini è sintomatica della intervenuta transazione, evento preannunciato dai numerosi rinvii del giudizio e dai pagamenti effettuati in corso di causa.
pag. 3/6 La contestazione alla ricostruzione in fatto operata dalla sentenza di prime cure si riferisce al contenuto dell'accordo, di cui si dirà infra perché oggetto dell'ultimo punto del motivo.
La data di riconsegna dell'immobile, poi, non viene menzionata nella sentenza di prime cure. Il Tribunale si è limitato ad osservare che le parti concordavano il rilascio dell'immobile, senza menzionare la data di rilascio, e l'appellante non ha dimostrato che l'intervenuto rilascio sia avvenuto in epoca diversa da quella evidentemente presunta dal giudice (precedente all'udienza del 10.1.2013).
2.2.2. L'appellante lamenta inoltre, che il primo giudice abbia travisato le dichiarazioni rese dall'opposta in sede di interrogatorio formale. La censura non appare validata dalla lettura delle dichiarazioni rese, poiché l'opposta ha ammesso che i canoni erano stati pagati fino ad agosto 2012 con bonifici ed erano stati consegnati assegni postdatati per €
6.000,00, nonché una cambiale da non portare all'incasso prima del pagamento degli assegni.
L'interrogatorio formale ha lo scopo di provocare la confessione, per cui le dichiarazioni contra se fanno piena prova rispetto alla dichiarante, mentre la medesima conseguenza non si verifica per quelle a proprio favore. Di conseguenza, le affermazioni di aver accettato la cambiale per ulteriori crediti (per pregresse morosità e canoni, o per eventuali danni) è una difesa, che viene presa in considerazione in quanto tale e verificata mediante il confronto critico del materiale probatorio, ma non costituisce la prova dell'esistenza di dette ulteriori morosità.
2.2.3. Con l'ultima parte del motivo, l'appellante deduce l'erronea ed illogica interpretazione delle prove.
La decisione impugnata appare in realtà coerente con le risultanze istruttorie. Nel corso dell'interrogatorio formale la parte opposta affermava di aver ricevuto le mensilità di canone dovute fino ad agosto 2012, per cui il debito residuo per mensilità al 10.1.2013 era pari a € 6.000,00, ossia la somma portata dai tre assegni post datati consegnati alla creditrice. La locatrice non ha dimostrato l'esistenza di una morosità ulteriore che giustificava il pagamento dell'ulteriore somma di € 7.000,00, visto che all'epoca della consegna (certamente anteriore all'udienza) non risultavano ulteriori canoni arretrati,
l'adeguamento Istat non era stato mai richiesto e non sono documentati danni pag. 4/6 all'immobile. Peraltro, l'eventuale corresponsione di una ulteriore somma per arretrati non documentati, adeguamento non richiesto e danni non provati, non avrebbe costituito un vantaggio per l'intimato, poiché avrebbe aderito completamente alle richieste dell'intimante. Sarebbe pertanto venuto meno anche il senso della transazione e delle reciproche concessioni.
La funzione di garanzia della cambiale sottoscritta a nome della società appare invece coerente con la consegna di assegni postdatati intestati al legale rappresentante, essendo chiaro che l'eventuale inadempimento o protesto non avrebbe fornito alcun titolo esecutivo nei confronti della società.
La decisione di prime cure appare pertanto del tutto immune da vizi e coerente sia con le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, sia con le disposizioni dell'art. 2967 c.c. in materia di onere della prova.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale).
Non si ritiene fondata, invece, la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto le difese di parte appellante non costituiscono abuso dello strumento processuale, tenuto conto anche della critica all'accertamento in fatto operato dal giudice di prime cure della portata delle dichiarazioni delle parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 464/2020, così Parte_1 provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 5/6 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.996,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Filippo
Commisso;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone TR Morabito
pag. 6/6