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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 408 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 408 /2024
Oggi, 21 febbraio 2025 ore 9.20, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
[...]
), sono comparsi: Parte_1
- per parte ricorrente l'avv. Coromano;
- per parte resistente Ispettorato la dott.ssa Andreani;
per l'Avvocatura di Stato nessuno compare.
L'avv. Coromano dichiara che la propria assistita non ha più interesse a proseguire il giudizio, avendo accettato l'assunzione presso l . Controparte_1
La dottoressa Andreani conferma la circostanza, dando atto delle dimissioni rassegnate dalla dottoressa . Aderisce quindi alla pronuncia richiesta attesa la cessazione della materia del CP_2 contendere, salvo richiedere la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, alla luce della soccombenza nella fase cautelare e, soprattutto, della condotta processuale del in fase Parte_1 conciliativa, che ha comportato anche il dispendio di risorse e di energie.
L'avv. Coromano chiede, diversamente, di valutare la compensazione delle spese.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.05
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 21.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 408 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Michele Coromano e dell'Avv. Guglielmo Parte_2
Pettograsso;
Parte ricorrente contro
in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze; in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura CP_4 distrettuale dello Stato di Firenze;
Controparte_5
, in persona del legale rappresentantepro tempore;
[...]
MINISTRI, Dipartimento Controparte_6 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura
[...] distrettuale dello Stato di Firenze;
2 , in persona del legale Direttore pro tempore, con Controparte_8 il patrocinio dei funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. , Controparte_9 Controparte_10
e Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
Parti resistenti
Oggetto: trasferimento del lavoratore - pubblico impiego.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente ricorso viene proposto dalla dott.ssa al fine di accertare il proprio Parte_2 diritto all'assegnazione ad una delle sedi di Isernia o di Benevento, oggetto di preferenza rispetto a quella assegnata (Prato) ovvero, in subordine “consentire il distacco temporaneo della ricorrente alle sedi di
Isernia e Benevento”.
Espone di aver partecipato alla procedura selettiva per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nei ruoli di Ispettore del Lavoro e di amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso e di essersi collocata tra gli idonei non vincitori in posizione n. 1770, con punteggio pari a 25,375.
Rappresenta di essere stata interessata il 7.2.2023 da provvedimento di scorrimento della graduatoria, e di aver effettuato l'accesso sulla piattaforma per individuare le sedi di CP_4 preferenza, indicando per prima la sede dell' (in cui erano indicate, come Controparte_16 disponibili, due sedi) e, per seconda, quella dell (in cui era presente una sede CP_17 disponibile). Con Lamenta di esser stata, diversamente, assegnata all' di Prato – Pistoia (sede di Prato), indicata quale diciannovesima preferenza, nonostante gli assegnatari delle sedi ambite per prima e seconda preferenza non si fossero presentati, per quanto consta da informazioni per le vie brevi, alla sottoscrizione del contratto.
Espone di aver sottoscritto il 27.4.2023 contratto di lavoro individuale con decorrenza giuridica ed economica dal 1.5.2023 e di aver richiesto, in data 29.4.2023, l'assegnazione alle sedi di Isernia e
Benevento e, successivamente in assenza di riscontro il distacco temporaneo presso le stesse sedi che, nonostante il sollecito il 29.1.2024, ha dato esito negativo.
3 La ricorrente deduce il proprio diritto all'assegnazione deducendo un'erronea applicazione ad opera dell'amministrazione datoriale dell'art. 14, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui non ha provveduto ad assegnare la ricorrente alle sedi di Isernia e Benevento nonostante la mancata copertura dei posti fino allo scorrimento dell'ottobre 2023. Sostiene, difatti, che l'azione della pubblica amministrazione è stata contraria ai principi di meritocrazia e selettività nei pubblici concorsi, espressione diretta dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità che impongono un criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.
Rivendica, ad ogni buon conto, il diritto al distacco temporaneo, negato con una motivazione ritenuta del tutto apodittica e non veritiera, alla luce dell'assenza di criticità presso la sede di Prato.
Paventando pregiudizio imminente ed irreparabile, la ricorrente ha azionato, unitamente al ricorso ordinario, anche ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (rigettato per carenza dei requisiti).
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, deducendo il rispetto, Controparte_8 nell'assegnazione, della graduatoria e l'ininfluenza della disponibilità di sedi nel successivo scorrimento di graduatoria, stante il divieto di riassegnazioni delle sedi tornate disponibili nei confronti dei candidati già assegnati ad altre sedi. Contesta, altresì, la sussistenza di un diritto al distacco temporaneo e adduce l'esistenza di strumenti per conciliare il lavoro con le esigenze familiare rappresentate in ricorso. CP_ La del Consiglio dei ministri e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali si sono CP_6 costituiti nella presente fase di merito limitandosi ad eccepire il difetto di legittimazione passiva.
Nelle more del procedimento sono state coltivate ipotesi stragiudiziali di conciliazione della controversia. Alla presente udienza la difesa della ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del procedimento, alla luce delle dimissioni rassegnate dall' e CP_8 dell'accettazione di altro impiego presso altra amministrazione dello Stato. Dato atto della cessazione della materia del contendere, le parti hanno rassegnato diverse conclusioni ai fini della ripartizione delle spese del presente giudizio.
Ne deriva che deve dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuto interesse ad agire.
Occorre difatti ribadire che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno
4 delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cfr. Cass., n. 2567 del 2007 “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; in senso conforme, ex multis, Cass., n. 14617 del 2021; Cass., n. 19827 del 2022).
La pronuncia in questione costituisce quindi il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto che di fatto ha privato entrambi da ogni interesse a proseguire il giudizio;
il che è avvenuto nel presente caso, alla luce della cessazione del rapporto lavorativo della dott.ssa con l' . Le conclusioni concordi delle parti ne CP_2 CP_8 sono la più chiara conferma.
La conclusione richiesta dalle parti esime questo giudice dall'esame della controversia. Pur tuttavia, poiché le stesse parti ne hanno sollecitato la pronuncia, in questa sede deve essere esaminato il profilo relativo alle spese processuali.
Occorre far applicazione dei principi di soccombenza virtuale, valutando se il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale;
pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di ragioni di compensazione, anche parziale, delle spese tra le parti del giudizio.
Ebbene, analizzando le difese, non si vedono motivi per rivedere il convincimento espresso in sede sommaria circa l'infondatezza dell'azione proposta, di seguito brevemente riproposte.
Sotto il profilo fattuale, difatti, è documentato (e non oggetto di controversia tra le parti) il fatto che la ricorrente, all'esito della procedura di scorrimento della graduatoria disposto con Con provvedimento del 7.2.2023, ha ricevuto l'assegnazione all' di Prato e Pistoia, sottoscrivendo il
29.4.2023 il contratto, con decorrenza 1.5.2023.
Non vengono denunciate disfunzioni circa il mancato rispetto della graduatoria e, pertanto,
l'assegnazione delle sedi a candidati che risultino essere collocati in posizioni deteriori rispetto alla ricorrente, ma, semplicemente, che le sedi ambite non sono state coperte dai candidati cui erano stati assegnati, tanto da renderne necessaria la copertura con il successivo scorrimento della graduatoria.
5 È evidente che l'amministrazione, resisi disponibili ulteriori posti anche per rinuncia dello scorrimento, ha quindi proceduto allo scorrimento, facoltà questa imposta dalla natura delle assunzioni di cui si verte, connotate dall'urgenza di dotare le amministrazioni del personale non dirigenziale indispensabile per potere operare.
Ebbene, la disposizione dell'art. 14, comma 4, del bando, oggetto di distonica interpretazione ad opera della ricorrente e dell' , così prevede: “successivamente all'assunzione in servizio dei CP_8 candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova - come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”.
La norma prevede che, nel caso di mancata copertura della sede perché il candidato ivi destinato in base alla graduatoria vi rinuncia oppure il rapporto di lavoro è comunque interrotto durante il periodo di prova per vario titolo, tali sedi non potranno essere oggetto di riassegnazione in favore di coloro che risultano già assegnatari di altra sede. La rinuncia di riferimento è, ad avviso di chi scrive, riferibile alle ipotesi in cui il candidato rinunci alla posizione prima della sottoscrizione del contratto, sulla falsariga, mutatis mutandis con l'art. 35 del Testo Unico del Pubblico Impiego, il quale, in materia di reclutamento del personale e di scorrimento della graduatoria, distingue le ipotesi di rinunce
(all'assunzione tout court) dalle ipotesi di interruzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova o dimissioni del dipendente
Anche a voler ritenere che, effettivamente, le sedi ambite in prima preferenza non sono state coperte dalle persone che erano assegnatarie del posto, come sostenuto dall'odierna ricorrente, da ciò non discende, ad avviso di chi scrive, il conseguente diritto all'assegnazione della sede di preferenza.
Va, in primo luogo, esclusa a monte la violazione del principio di rispetto dell'ordine di graduatoria, in quanto l'Amministrazione - per quanto allegato e per quanto, di converso, neppure contestato - ha effettuato l'assegnazione dei vincitori sulla base dell'ordine e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nei limiti delle sedi disponibili e sulla scorta delle loro preferenze.
Di converso, risulta del tutto distonico rispetto agli stessi principi meritocratici e di rispetto della graduatoria, l'attribuzione tout court della sede ambita alla ricorrente nel momento in cui la stessa non ha trovato copertura, dal momento che la stessa non risulta essere, in posizione in graduatoria,
6 collocata alla prima posizione interessata dallo scorrimento, ma alla posizione 1770, mentre la prima posizione interessata è la n. 1405, motivo per cui, al massimo, si potrebbe parlare del diritto al rinnovo della procedura di assegnazione, al fine di tutelare le eventuali esigenze delle oltre 360 persone precedenti alla posizione della ricorrente: diritto al rinnovo che tuttavia non risulta essere richiesto nell'ambito del presente giudizio.
Pertanto, la richiesta di assegnazione così come configurata in termini di diritto, all'esito della rinuncia degli assegnatari della sede, avrebbe, innanzitutto, comportato per la pubblica amministrazione l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando ed ai principi stessi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione (nonché in danno delle persone oggetto di scorrimenti precedenti in graduatoria).
La lettura dell'art. 14 del Bando data dalla ricorrente non risulta quindi corretta in quanto, portata alle estreme conseguenze, comporterebbe uno svolgimento delle procedure di attribuzione della sede del tutto accidentato ed incompatibile con gli stessi principi che la ricorrente invoca, giacché, con notevole aggravio dei costi e delle tempistiche di definizione dell'assunzione, ogni qualvolta (invero frequente, soprattutto nel caso di scorrimenti di graduatorie dopo apprezzabile periodo di tempo) un candidato rinunci si dovrebbe procedere ad una rivisitazione di tutte le posizioni onde verificare se vi sia o meno domanda tesa a tale sede.
Tale rinnovo sarebbe, è evidente, in contrasto con i principi di buon andamento, efficienza e celerità cui deve essere ispirata l'azione amministrativa, in quanto comportante una notevole ed indeterminata dilatazione dei tempi di copertura dei posti, in contrasto con il principio di economicità e celerità di espletamento stabilito dall'art. 35 Testo Unico del Pubblico Impiego.
Peraltro, con un nuovo scorrimento di tutte le posizioni dei vincitori non soddisfatti con preferenze espresse con precedenza rispetto alla sede ottenuta, la ricorrente non avrebbe comunque certezza di ottenere le sedi ambite, dal momento che la ricorrente era preceduta in graduatoria da numerosi candidati, che avrebbero potuto rivendicare, in ragione della loro miglior posizione in graduatoria, la sede cui la stessa aspira.
Né può assumere rilevanza la circostanza per cui le sedi si sono rese disponibili, in quanto non coperte, nei successivi scorrimenti, dal momento che, in questo caso, le procedure di assegnazione si erano comunque perfezionate e, pertanto, non può parlarsi di violazione del principio di rispetto dell'ordine della graduatoria, necessariamente afferente alla medesima procedura concorsuale e con la stessa decorrenza giuridica. Oltretutto, essendo la ricorrente comunque rientrata all'interno di uno
7 scorrimento successivo della graduatoria, optando per tale soluzione sarebbe impossibile definire ex ante le sedi di tutti i concorrenti, in quanto la mancata sottoscrizione di un contratto in una qualsiasi sede determinerebbe lo stravolgimento dell'intera graduatoria, in ragione delle differenti opzioni di ciascun candidato adottate ed adottande, non astrattamente conoscibili (si veda, mutatis mutandis, quanto deciso dal Consiglio di Stato con decisione n. 7053 del 2023 in cui si legge “Ed, invero, sussiste certamente una posizione giuridica tutelata dei candidati vincitori ad essere assunti nell'ambito della procedura di reclutamento, ma limitatamente al potere di scegliere la propria sede tra quelle ancora disponibili al momento della scelta personale e nel rispetto della posizione assunta in graduatoria.
7.7. Nel decidere, pertanto, quali sedi rendere disponibili per una procedura assunzionale di prossima attuazione, l'Amministrazione deve considerare essenzialmente
l'interesse pubblico alla corretta allocazione delle risorse, all'ottimale gestione degli uffici, al buon andamento dell'organizzazione della giustizia. (…) Consentire, in accoglimento di quanto richiesto dall'appellante, il rinnovo della scelta o riproporre sedi tornate vacanti e disponibili al personale assunto più di recente, significherebbe interferire su rapporti di lavoro già consolidati, con conseguente irragionevole e pregiudizievole ripercussione sul regolare funzionamento (degli uffici giudiziari)”.
A fronte dell'inesistenza di ulteriori fattispecie legate allo stato di salute o familiare (i.e. art. 33
Legge n. 104 del 1992), deve quindi concludersi per l'insussistenza di una posizione di diritto soggettivo all'ottenimento delle prime sedi ambite.
Peraltro, occorre rilevare che il concorso cui la ricorrente ha partecipato era un concorso nazionale e non distrettuale;
pertanto, i partecipanti erano pienamente consapevoli della possibilità di assumere servizio in una regione/città diversa da quella di provenienza.
Parimenti, non risulta ontologicamente configurabile un diritto soggettivo del pubblico dipendente al temporaneo distacco dalla sede di servizio, istituto univocamente diretto ad ottemperare esigenze (non del lavoratore ma) della pubblica amministrazione (cfr. Cass., n. 1471 del
2024: “Da quanto esposto emerge con chiarezza che, nel settore pubblico, sia nel comando sia nelle ipotesi impropriamente chiamate di distacco, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione, per l'esattezza di quella di destinazione nel comando e di quella di appartenenza nel c.d. distacco di diritto pubblico che, non a caso, riguarda essenzialmente gli spostamenti, temporanei, all'interno della medesima P.A. L'interesse del dipendente comandato o comunque applicato non ha importanza, rispetto a quello dell'amministrazione o, eventualmente, di entrambe le amministrazioni interessate. L'unica tutela per l'impiegato consiste nella possibilità di non aderire”).
8 Ad ogni modo, l'equo contemperamento degli opposti interessi (di servizio e familiari) presuppone margini di discrezionalità organizzativa e gestionale che il giudice non può sindacare, trattandosi di valutazioni che attengono al merito dell'azione amministrativa.
Nel caso di specie, la pubblica amministrazione ha fatto uso del proprio margine di discrezionalità, ritenendo il distacco temporaneo incompatibile con le esigenze di servizio, a fronte delle quali le doglianze di parte ricorrente in punto di sufficienza dell'organico dell presso CP_8 la sede di Prato risultano apodittiche e, soprattutto, inidonee ad intaccare il margine di valutazione proprio della Pubblica Amministrazione, alla luce della situazione rappresentata in atti e non potendosi quindi evidenziare alcune falle nelle esigenze rappresentate di essere dotate dell'organico a priori ritenuto necessario per far fronte alle criticità (ben note) del territorio pratese. Né può dirsi che la pubblica amministrazione si sia vincolata con la ricorrente ad una rivalutazione in termini certamente positivi del suo spostamento alla sede ambita, dal momento che la P.A. si è limitata nel corso delle interlocuzioni con la dott.ssa ad assicurare un riesame delle circostanze nel caso di CP_2 cambiamento della situazione, cosa ben diversa dall'assicurazione di una sicuramente favorevole valutazione delle richieste di spostamento.
La ricorrente, quindi, sarebbe risultata soccombente.
Trattasi tuttavia di orientamento non del tutto univoco (seppur i precedenti di natura diversa si registrino non con specifico riferimento al bando di cui si discute), elemento che, oltre alla novità della vicenda e la posizione personale delle parti (attesa la natura pubblica del datore di lavoro), conduce alla valutazione in termini favorevoli per la compensazione delle spese del giudizio.
Tuttavia, la compensazione deve essere parziale, dovendosi di converso valutare del tutto favorevolmente, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., la condotta dell' che ha formulato una proposta CP_8 conciliativa del tutto aderente alla domanda in ipotesi formulata dalla ricorrente (ovvero un distacco temporaneo nella zona di interesse). Le spese, pertanto, devono essere compensate nella misura della metà. L'ulteriore metà deve seguire il principio della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, tenuto conto della natura documentale della causa (senza un'autonoma liquidazione, pertanto, della fase di trattazione – istruttoria per l'udienza di merito) e della diminuzione prevista per legge per l'assistenza dei funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
(complessivi €. 1.292,00 per la fase cautelare cui vanno aggiunti €. 2.951,20 per la fase di merito diviso la metà).
9 L'esito del giudizio, la qualità delle parti e la natura delle questioni meramente in rito degli ulteriori contraddittori rende, diversamente, del tutto equa la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le ulteriori parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la ricorrente a rifondere metà delle spese di lite sostenute dall' , Controparte_8 che liquida per l'intero in €. 4.243,20 (€. 2.121,60 pertanto, in favore dell' ), oltre eventuali CP_8 accessori per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le ulteriori parti del giudizio.
Così deciso in Prato, il 21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 408 /2024
Oggi, 21 febbraio 2025 ore 9.20, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
[...]
), sono comparsi: Parte_1
- per parte ricorrente l'avv. Coromano;
- per parte resistente Ispettorato la dott.ssa Andreani;
per l'Avvocatura di Stato nessuno compare.
L'avv. Coromano dichiara che la propria assistita non ha più interesse a proseguire il giudizio, avendo accettato l'assunzione presso l . Controparte_1
La dottoressa Andreani conferma la circostanza, dando atto delle dimissioni rassegnate dalla dottoressa . Aderisce quindi alla pronuncia richiesta attesa la cessazione della materia del CP_2 contendere, salvo richiedere la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, alla luce della soccombenza nella fase cautelare e, soprattutto, della condotta processuale del in fase Parte_1 conciliativa, che ha comportato anche il dispendio di risorse e di energie.
L'avv. Coromano chiede, diversamente, di valutare la compensazione delle spese.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.05
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 21.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 408 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Michele Coromano e dell'Avv. Guglielmo Parte_2
Pettograsso;
Parte ricorrente contro
in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze; in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura CP_4 distrettuale dello Stato di Firenze;
Controparte_5
, in persona del legale rappresentantepro tempore;
[...]
MINISTRI, Dipartimento Controparte_6 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura
[...] distrettuale dello Stato di Firenze;
2 , in persona del legale Direttore pro tempore, con Controparte_8 il patrocinio dei funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. , Controparte_9 Controparte_10
e Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
Parti resistenti
Oggetto: trasferimento del lavoratore - pubblico impiego.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente ricorso viene proposto dalla dott.ssa al fine di accertare il proprio Parte_2 diritto all'assegnazione ad una delle sedi di Isernia o di Benevento, oggetto di preferenza rispetto a quella assegnata (Prato) ovvero, in subordine “consentire il distacco temporaneo della ricorrente alle sedi di
Isernia e Benevento”.
Espone di aver partecipato alla procedura selettiva per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nei ruoli di Ispettore del Lavoro e di amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso e di essersi collocata tra gli idonei non vincitori in posizione n. 1770, con punteggio pari a 25,375.
Rappresenta di essere stata interessata il 7.2.2023 da provvedimento di scorrimento della graduatoria, e di aver effettuato l'accesso sulla piattaforma per individuare le sedi di CP_4 preferenza, indicando per prima la sede dell' (in cui erano indicate, come Controparte_16 disponibili, due sedi) e, per seconda, quella dell (in cui era presente una sede CP_17 disponibile). Con Lamenta di esser stata, diversamente, assegnata all' di Prato – Pistoia (sede di Prato), indicata quale diciannovesima preferenza, nonostante gli assegnatari delle sedi ambite per prima e seconda preferenza non si fossero presentati, per quanto consta da informazioni per le vie brevi, alla sottoscrizione del contratto.
Espone di aver sottoscritto il 27.4.2023 contratto di lavoro individuale con decorrenza giuridica ed economica dal 1.5.2023 e di aver richiesto, in data 29.4.2023, l'assegnazione alle sedi di Isernia e
Benevento e, successivamente in assenza di riscontro il distacco temporaneo presso le stesse sedi che, nonostante il sollecito il 29.1.2024, ha dato esito negativo.
3 La ricorrente deduce il proprio diritto all'assegnazione deducendo un'erronea applicazione ad opera dell'amministrazione datoriale dell'art. 14, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui non ha provveduto ad assegnare la ricorrente alle sedi di Isernia e Benevento nonostante la mancata copertura dei posti fino allo scorrimento dell'ottobre 2023. Sostiene, difatti, che l'azione della pubblica amministrazione è stata contraria ai principi di meritocrazia e selettività nei pubblici concorsi, espressione diretta dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità che impongono un criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.
Rivendica, ad ogni buon conto, il diritto al distacco temporaneo, negato con una motivazione ritenuta del tutto apodittica e non veritiera, alla luce dell'assenza di criticità presso la sede di Prato.
Paventando pregiudizio imminente ed irreparabile, la ricorrente ha azionato, unitamente al ricorso ordinario, anche ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (rigettato per carenza dei requisiti).
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, deducendo il rispetto, Controparte_8 nell'assegnazione, della graduatoria e l'ininfluenza della disponibilità di sedi nel successivo scorrimento di graduatoria, stante il divieto di riassegnazioni delle sedi tornate disponibili nei confronti dei candidati già assegnati ad altre sedi. Contesta, altresì, la sussistenza di un diritto al distacco temporaneo e adduce l'esistenza di strumenti per conciliare il lavoro con le esigenze familiare rappresentate in ricorso. CP_ La del Consiglio dei ministri e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali si sono CP_6 costituiti nella presente fase di merito limitandosi ad eccepire il difetto di legittimazione passiva.
Nelle more del procedimento sono state coltivate ipotesi stragiudiziali di conciliazione della controversia. Alla presente udienza la difesa della ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del procedimento, alla luce delle dimissioni rassegnate dall' e CP_8 dell'accettazione di altro impiego presso altra amministrazione dello Stato. Dato atto della cessazione della materia del contendere, le parti hanno rassegnato diverse conclusioni ai fini della ripartizione delle spese del presente giudizio.
Ne deriva che deve dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuto interesse ad agire.
Occorre difatti ribadire che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno
4 delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cfr. Cass., n. 2567 del 2007 “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; in senso conforme, ex multis, Cass., n. 14617 del 2021; Cass., n. 19827 del 2022).
La pronuncia in questione costituisce quindi il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto che di fatto ha privato entrambi da ogni interesse a proseguire il giudizio;
il che è avvenuto nel presente caso, alla luce della cessazione del rapporto lavorativo della dott.ssa con l' . Le conclusioni concordi delle parti ne CP_2 CP_8 sono la più chiara conferma.
La conclusione richiesta dalle parti esime questo giudice dall'esame della controversia. Pur tuttavia, poiché le stesse parti ne hanno sollecitato la pronuncia, in questa sede deve essere esaminato il profilo relativo alle spese processuali.
Occorre far applicazione dei principi di soccombenza virtuale, valutando se il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale;
pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di ragioni di compensazione, anche parziale, delle spese tra le parti del giudizio.
Ebbene, analizzando le difese, non si vedono motivi per rivedere il convincimento espresso in sede sommaria circa l'infondatezza dell'azione proposta, di seguito brevemente riproposte.
Sotto il profilo fattuale, difatti, è documentato (e non oggetto di controversia tra le parti) il fatto che la ricorrente, all'esito della procedura di scorrimento della graduatoria disposto con Con provvedimento del 7.2.2023, ha ricevuto l'assegnazione all' di Prato e Pistoia, sottoscrivendo il
29.4.2023 il contratto, con decorrenza 1.5.2023.
Non vengono denunciate disfunzioni circa il mancato rispetto della graduatoria e, pertanto,
l'assegnazione delle sedi a candidati che risultino essere collocati in posizioni deteriori rispetto alla ricorrente, ma, semplicemente, che le sedi ambite non sono state coperte dai candidati cui erano stati assegnati, tanto da renderne necessaria la copertura con il successivo scorrimento della graduatoria.
5 È evidente che l'amministrazione, resisi disponibili ulteriori posti anche per rinuncia dello scorrimento, ha quindi proceduto allo scorrimento, facoltà questa imposta dalla natura delle assunzioni di cui si verte, connotate dall'urgenza di dotare le amministrazioni del personale non dirigenziale indispensabile per potere operare.
Ebbene, la disposizione dell'art. 14, comma 4, del bando, oggetto di distonica interpretazione ad opera della ricorrente e dell' , così prevede: “successivamente all'assunzione in servizio dei CP_8 candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova - come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”.
La norma prevede che, nel caso di mancata copertura della sede perché il candidato ivi destinato in base alla graduatoria vi rinuncia oppure il rapporto di lavoro è comunque interrotto durante il periodo di prova per vario titolo, tali sedi non potranno essere oggetto di riassegnazione in favore di coloro che risultano già assegnatari di altra sede. La rinuncia di riferimento è, ad avviso di chi scrive, riferibile alle ipotesi in cui il candidato rinunci alla posizione prima della sottoscrizione del contratto, sulla falsariga, mutatis mutandis con l'art. 35 del Testo Unico del Pubblico Impiego, il quale, in materia di reclutamento del personale e di scorrimento della graduatoria, distingue le ipotesi di rinunce
(all'assunzione tout court) dalle ipotesi di interruzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova o dimissioni del dipendente
Anche a voler ritenere che, effettivamente, le sedi ambite in prima preferenza non sono state coperte dalle persone che erano assegnatarie del posto, come sostenuto dall'odierna ricorrente, da ciò non discende, ad avviso di chi scrive, il conseguente diritto all'assegnazione della sede di preferenza.
Va, in primo luogo, esclusa a monte la violazione del principio di rispetto dell'ordine di graduatoria, in quanto l'Amministrazione - per quanto allegato e per quanto, di converso, neppure contestato - ha effettuato l'assegnazione dei vincitori sulla base dell'ordine e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nei limiti delle sedi disponibili e sulla scorta delle loro preferenze.
Di converso, risulta del tutto distonico rispetto agli stessi principi meritocratici e di rispetto della graduatoria, l'attribuzione tout court della sede ambita alla ricorrente nel momento in cui la stessa non ha trovato copertura, dal momento che la stessa non risulta essere, in posizione in graduatoria,
6 collocata alla prima posizione interessata dallo scorrimento, ma alla posizione 1770, mentre la prima posizione interessata è la n. 1405, motivo per cui, al massimo, si potrebbe parlare del diritto al rinnovo della procedura di assegnazione, al fine di tutelare le eventuali esigenze delle oltre 360 persone precedenti alla posizione della ricorrente: diritto al rinnovo che tuttavia non risulta essere richiesto nell'ambito del presente giudizio.
Pertanto, la richiesta di assegnazione così come configurata in termini di diritto, all'esito della rinuncia degli assegnatari della sede, avrebbe, innanzitutto, comportato per la pubblica amministrazione l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando ed ai principi stessi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione (nonché in danno delle persone oggetto di scorrimenti precedenti in graduatoria).
La lettura dell'art. 14 del Bando data dalla ricorrente non risulta quindi corretta in quanto, portata alle estreme conseguenze, comporterebbe uno svolgimento delle procedure di attribuzione della sede del tutto accidentato ed incompatibile con gli stessi principi che la ricorrente invoca, giacché, con notevole aggravio dei costi e delle tempistiche di definizione dell'assunzione, ogni qualvolta (invero frequente, soprattutto nel caso di scorrimenti di graduatorie dopo apprezzabile periodo di tempo) un candidato rinunci si dovrebbe procedere ad una rivisitazione di tutte le posizioni onde verificare se vi sia o meno domanda tesa a tale sede.
Tale rinnovo sarebbe, è evidente, in contrasto con i principi di buon andamento, efficienza e celerità cui deve essere ispirata l'azione amministrativa, in quanto comportante una notevole ed indeterminata dilatazione dei tempi di copertura dei posti, in contrasto con il principio di economicità e celerità di espletamento stabilito dall'art. 35 Testo Unico del Pubblico Impiego.
Peraltro, con un nuovo scorrimento di tutte le posizioni dei vincitori non soddisfatti con preferenze espresse con precedenza rispetto alla sede ottenuta, la ricorrente non avrebbe comunque certezza di ottenere le sedi ambite, dal momento che la ricorrente era preceduta in graduatoria da numerosi candidati, che avrebbero potuto rivendicare, in ragione della loro miglior posizione in graduatoria, la sede cui la stessa aspira.
Né può assumere rilevanza la circostanza per cui le sedi si sono rese disponibili, in quanto non coperte, nei successivi scorrimenti, dal momento che, in questo caso, le procedure di assegnazione si erano comunque perfezionate e, pertanto, non può parlarsi di violazione del principio di rispetto dell'ordine della graduatoria, necessariamente afferente alla medesima procedura concorsuale e con la stessa decorrenza giuridica. Oltretutto, essendo la ricorrente comunque rientrata all'interno di uno
7 scorrimento successivo della graduatoria, optando per tale soluzione sarebbe impossibile definire ex ante le sedi di tutti i concorrenti, in quanto la mancata sottoscrizione di un contratto in una qualsiasi sede determinerebbe lo stravolgimento dell'intera graduatoria, in ragione delle differenti opzioni di ciascun candidato adottate ed adottande, non astrattamente conoscibili (si veda, mutatis mutandis, quanto deciso dal Consiglio di Stato con decisione n. 7053 del 2023 in cui si legge “Ed, invero, sussiste certamente una posizione giuridica tutelata dei candidati vincitori ad essere assunti nell'ambito della procedura di reclutamento, ma limitatamente al potere di scegliere la propria sede tra quelle ancora disponibili al momento della scelta personale e nel rispetto della posizione assunta in graduatoria.
7.7. Nel decidere, pertanto, quali sedi rendere disponibili per una procedura assunzionale di prossima attuazione, l'Amministrazione deve considerare essenzialmente
l'interesse pubblico alla corretta allocazione delle risorse, all'ottimale gestione degli uffici, al buon andamento dell'organizzazione della giustizia. (…) Consentire, in accoglimento di quanto richiesto dall'appellante, il rinnovo della scelta o riproporre sedi tornate vacanti e disponibili al personale assunto più di recente, significherebbe interferire su rapporti di lavoro già consolidati, con conseguente irragionevole e pregiudizievole ripercussione sul regolare funzionamento (degli uffici giudiziari)”.
A fronte dell'inesistenza di ulteriori fattispecie legate allo stato di salute o familiare (i.e. art. 33
Legge n. 104 del 1992), deve quindi concludersi per l'insussistenza di una posizione di diritto soggettivo all'ottenimento delle prime sedi ambite.
Peraltro, occorre rilevare che il concorso cui la ricorrente ha partecipato era un concorso nazionale e non distrettuale;
pertanto, i partecipanti erano pienamente consapevoli della possibilità di assumere servizio in una regione/città diversa da quella di provenienza.
Parimenti, non risulta ontologicamente configurabile un diritto soggettivo del pubblico dipendente al temporaneo distacco dalla sede di servizio, istituto univocamente diretto ad ottemperare esigenze (non del lavoratore ma) della pubblica amministrazione (cfr. Cass., n. 1471 del
2024: “Da quanto esposto emerge con chiarezza che, nel settore pubblico, sia nel comando sia nelle ipotesi impropriamente chiamate di distacco, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione, per l'esattezza di quella di destinazione nel comando e di quella di appartenenza nel c.d. distacco di diritto pubblico che, non a caso, riguarda essenzialmente gli spostamenti, temporanei, all'interno della medesima P.A. L'interesse del dipendente comandato o comunque applicato non ha importanza, rispetto a quello dell'amministrazione o, eventualmente, di entrambe le amministrazioni interessate. L'unica tutela per l'impiegato consiste nella possibilità di non aderire”).
8 Ad ogni modo, l'equo contemperamento degli opposti interessi (di servizio e familiari) presuppone margini di discrezionalità organizzativa e gestionale che il giudice non può sindacare, trattandosi di valutazioni che attengono al merito dell'azione amministrativa.
Nel caso di specie, la pubblica amministrazione ha fatto uso del proprio margine di discrezionalità, ritenendo il distacco temporaneo incompatibile con le esigenze di servizio, a fronte delle quali le doglianze di parte ricorrente in punto di sufficienza dell'organico dell presso CP_8 la sede di Prato risultano apodittiche e, soprattutto, inidonee ad intaccare il margine di valutazione proprio della Pubblica Amministrazione, alla luce della situazione rappresentata in atti e non potendosi quindi evidenziare alcune falle nelle esigenze rappresentate di essere dotate dell'organico a priori ritenuto necessario per far fronte alle criticità (ben note) del territorio pratese. Né può dirsi che la pubblica amministrazione si sia vincolata con la ricorrente ad una rivalutazione in termini certamente positivi del suo spostamento alla sede ambita, dal momento che la P.A. si è limitata nel corso delle interlocuzioni con la dott.ssa ad assicurare un riesame delle circostanze nel caso di CP_2 cambiamento della situazione, cosa ben diversa dall'assicurazione di una sicuramente favorevole valutazione delle richieste di spostamento.
La ricorrente, quindi, sarebbe risultata soccombente.
Trattasi tuttavia di orientamento non del tutto univoco (seppur i precedenti di natura diversa si registrino non con specifico riferimento al bando di cui si discute), elemento che, oltre alla novità della vicenda e la posizione personale delle parti (attesa la natura pubblica del datore di lavoro), conduce alla valutazione in termini favorevoli per la compensazione delle spese del giudizio.
Tuttavia, la compensazione deve essere parziale, dovendosi di converso valutare del tutto favorevolmente, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., la condotta dell' che ha formulato una proposta CP_8 conciliativa del tutto aderente alla domanda in ipotesi formulata dalla ricorrente (ovvero un distacco temporaneo nella zona di interesse). Le spese, pertanto, devono essere compensate nella misura della metà. L'ulteriore metà deve seguire il principio della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, tenuto conto della natura documentale della causa (senza un'autonoma liquidazione, pertanto, della fase di trattazione – istruttoria per l'udienza di merito) e della diminuzione prevista per legge per l'assistenza dei funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
(complessivi €. 1.292,00 per la fase cautelare cui vanno aggiunti €. 2.951,20 per la fase di merito diviso la metà).
9 L'esito del giudizio, la qualità delle parti e la natura delle questioni meramente in rito degli ulteriori contraddittori rende, diversamente, del tutto equa la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le ulteriori parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la ricorrente a rifondere metà delle spese di lite sostenute dall' , Controparte_8 che liquida per l'intero in €. 4.243,20 (€. 2.121,60 pertanto, in favore dell' ), oltre eventuali CP_8 accessori per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le ulteriori parti del giudizio.
Così deciso in Prato, il 21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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