Sentenza 8 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/07/2022, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2022
N. 01178/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2019, proposto da
Istituto Santa Chiara s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di EC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di: Studio di Diagnostica per Immagini Fasano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Petruzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della D.D.G. ASL EC n. 1587 del 06.07.2018, recante “Acquisto di prestazioni di Radiodiagnostica in regime di accreditamento. Anno 2018. Atto esecutivo” e del contratto per l'erogazione di prestazioni di radiodiagnostica anno 2018;
- delle griglie di valutazione 2018 e dei criteri e punteggi utilizzati per la ripartizione dei fondi 2018;
- dei contratti per l'anno 2018 sottoscritti dagli altri centri convenzionati con ASL EC;
- di ogni atto presupposto e/o consequenziale e in particolare della D.D.G. ASL Le n. 592 del 23.02.2018, della D.G.R. n. 321/2018, della D.G.R. n. 951/2013;
nonché per l'accertamento dei limiti e condizioni fissati ex lege per l'acquisto di RMN con macchine open a basso campo utilizzate sui distretti corporei del rachide cervicale e lombare della colonna, con e senza oneri a carico del SSN, e per la condanna della ASL alla corretta quantificazione del tetto di spesa, in particolare, per TAC e RMN con uso di G.M. e alla conseguente corretta assegnazione alla ricorrente;
nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di EC, della Regione Puglia e dello Studio di Diagnostica per Immagini Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. V. Di Gioia per la parte ricorrente, avv. G. Petruzzi per il soggetto controinteressato, anche in sostituzione dell'avv. V. A. Pappalepore per l’ASL resistente, avv. R. Pinto, in sostituzione dell'avv. F. M. Settanni, per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, Istituto Santa Chiara s.r.l. (di seguito solo “SC”), impugna – in sede di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – gli atti con cui sono stati determinati i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni diagnostiche con grandi macchine (g.m.) in relazione all’anno 2018 (il ricorrente è accreditato per 1 TAC e 1 RMN con g.m.). Tra tali atti vi è anche il contratto stipulato tra l’ASL EC e il ricorrente (doc. 3 allegato all’originario ricorso straordinario).
2) Si sono costituiti in giudizio la ASL di EC, la Regione Puglia e il controinteressato Studio di Diagnostica per Immagini Fasano s.r.l.
3) All’udienza pubblica del 29 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4) Il ricorso è inammissibile per intervenuta acquiescenza, come al riguardo eccepito dalla ASL di EC nella memoria difensiva del 27 maggio 2022, dalla Regione Puglia nella memoria difensiva del 27 maggio 2022 e dal soggetto controinteressato nella memoria difensiva del 25 maggio 2022. L’inammissibilità riposa sulle seguenti ragioni.
4.1) Il contratto stipulato tra SC e l’ASL di EC (in data 20 luglio 2018, v. doc. 3 cit.) reca, all’art. 8, una “clausola di salvaguardia”, con cui si prevede testualmente che “ con la sottoscrizione del presente accordo, la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i detti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili ”.
4.2) Al riguardo, la giurisprudenza, anche di questa Sezione (da ultimo, sentenze n. 467 del 20 aprile 2020, n. 132 del 28 gennaio 2021, n. 1113 del 9 luglio 2021 e n. 1182 del 23 luglio 2021), ha diffusamente affermato che una tale clausola “ prevede in capo al singolo operatore l’accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto e stabilisce che, con la sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili. Tanto refluisce in negativo sulla stessa ammissibilità del ricorso azionato in primo grado avendo la ricorrente posto in essere un comportamento acquiescente rispetto al contenuto dei provvedimenti ‘accettati’ mediante la stipula del contratto, ivi compresi gli atti determinativi di budget e tetti di spesa, che, quindi, non può più contestare. In sostanza – secondo lo schema tipico dell’acquiescenza - l'interessata in maniera inequivocabile, attraverso manifestazioni espresse, ha mostrato la sua intenzione di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica (asseritamente) lesa dal provvedimento, rinunciando altresì, sul piano processuale, al proprio diritto a ricorrere (…). Questa Sezione ha già riconosciuto la piena legittimità delle c.d. clausole di salvaguardia (cfr. ad es. sentenza n. 5039 del 23.8.2018; n. 4936 del 13/08/2018; sentenze dell’11.1.2018, nn. 137 e 138, nonché del 18/1/2018, n. 321; 5511 del 25.9.2018; sentenza 1.2.2017 n. 430; cfr. anche C.d.S., Sezione prima numero 00241/2019), con la conseguenza che la sottoscrizione delle stesse priva le strutture accreditate della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che le riguardano e con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità delle impugnative eventualmente proposte. Si è, invero, evidenziato che gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata” (C.d.S., 28 marzo 2019, n. 2075 e, nello stesso senso, C.d.S., 5 dicembre 2019, n. 8318) .
4.3) Né può valere, a disinnescare l’efficacia preclusiva dell’impugnazione derivante dalla predetta clausola, la dichiarazione unilaterale di riserva inviata da SC alla ASL il 26 luglio 2018 (prodotta in calce al contratto), in quanto, “ Non essendo la facoltà di sottoscrizione con riserva del contratto - tra ASL e operatore privato - contemplata dal modello di riferimento, le dichiarazioni di riserva manifestate in via aggiuntiva devono intendersi come non apposte e, dunque, come tali, non sono idonee a impedire la formazione dell’accordo (cfr. da ultimo C.d.S., Sezione prima numero 00241/2019; C.d.S., Terza sezione, n. 321 del 18/1/2018)” (cit. C.d.S., 28 marzo 2019, n. 2075).
5) Le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente, l’ASL EC, la Regione Puglia e il soggetto controinteressato, considerata la peculiarità della vicenda esaminata. Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti del Ministero della Salute, in quanto non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di EC, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente, l’ASL EC, la Regione Puglia e il soggetto controinteressato.
Nulla spese nei confronti del Ministero della Salute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in EC nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO