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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Anna Rita Pasca - Presidente
2) Dott. Riccardo Mele - Consigliere
3) Dott. Virginia Zuppetta - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 530 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
(C.F. ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
anche in qualità di eredi del fu arch. ( , deceduto in data Persona_1 C.F._3
11.01.2011, rappresentate e difese dal prof. avv. Fernando Greco, presso il cui studio in Lecce, alla
Piazza Mazzini n. 64, sono elettivamente domiciliate giusta procura già in atti;
- APPELLANTI -
E
(P.IVA ), in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Dott. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_2
comparsa di costituzione in questo grado, dagli avv.ti Fabio Civale e Andrea Starace, anche in via disgiuntiva fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Lecce, alla Via
Lupiae n. 33;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 23/04/25, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 07.04.2021, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la Parte_2 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo giudice adito: In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto delle azioni
da parte dell'arch. per difetto di forma scritta del contratto quadro e Persona_1
conseguenzialmente delle successive operazioni di acquisto delle azioni;
- Controparte_1
Accertare e dichiarare l'abuso di diritto, l'illegittimità del comportamento e la mancanza di
trasparenza della per aver fatto sottoscrivere, alle eredi, il questionario MiFID intestato al CP_1
loro dante causa successivamente alla sua morte, in palese violazione degli artt. 1175, 1375 c.c., e
21 T.u.f.; - per l'effetto, condannare in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo complessivo di € 151.391,17, oltre interessi e
rivalutazione: In via subordinata, limitatamente alla sig.ra rispetto ai vizi di nullità: Parte_1
- Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto delle azioni da parte della sig.ra in Parte_1
quanto avvenuto senza un valido contratto quadro, in palese violazione dell'art. 23 T.u.f. e per
l'effetto condannare la alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
dell'importo di euro 75.695,00 pari alla quota di un mezzo delle azioni cadute in successione Pt_1
oltre interessi e rivalutazione;
In via gradata, per entrambe le eredi rispetto alle contestate violazioni
di condotta: - accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi posti in essere in capo
alla relativi al diritto delle eredi e di ottenere la liquidazione dei titoli CP_1 Pt_2 Parte_1
alla data del decesso dell'arch. ex artt. 2534 c.c. e 13 Statuto Sociale, nonché alle Persona_1
caratteristiche, ai rischi e alle implicazioni sottese ai titoli in questione, con conseguente lesione del
diritto di autodeterminazione delle eredi;
per l'effetto condannare al Controparte_1 risarcimento del danno in favore delle sig.re e per un importo Parte_2 Parte_1
complessivo a € 151.391,17, aumentato dal sovrapprezzo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale,
oltre interessi dalla domanda;
In via ulteriormente subordinata: - Accertare e dichiarare la
violazione degli obblighi informativi attivi e passivi previsti in capo alla convenuta ex artt. 21 TUF
(d. lgs. 58/1998), 27, 28, 29, 31, 34 Reg. Consob intermediari 16190/2007; - Accertare e dichiarare
la violazione di BPP dei principi di correttezza, diligenza e buona fede, per aver fatto sottoscrivere
alle eredi titoli azionari non adeguati e non appropriati al profilo di rischio e agli obiettivi di
investimento delle attrici, senza fornire alcuna informazione sui rischi e sulle caratteristiche dei
prodotti collocati e per non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione
SO del 2 marzo 2009; - per l'effetto, condannare in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno nella misura pari al valore
delle azioni cadute in successione per un importo complessivo di € 151.391,17, aumentato dal
sovrapprezzo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale, oltre interessi dalla domanda;
in via ulteriore,
rispetto alla posizione della sola erede , accertare e dichiarare la violazione Parte_2
della convenuta del dovere di valutazione di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento
rispetto al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento della sig.ra ai sensi Parte_2
degli artt. 21 TUF, 39 e 40, 41 e 42 Reg. Consob intermediari 16190/2007 e per l'effetto condannare
al risarcimento del danno nella misura pari alla metà del valore delle Controparte_1
azioni cadute in successione per un importo complessivo a € 75.695,00 oltre interessi e rivalutazione:
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento informativo imposto in capo alla banca nel
corso di esecuzione del rapporto e, per l'effetto, condannare Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., a procedere col rimborso dei titoli alla data del
[...]
decesso dell'arch. per un importo complessivo a € 151.391,17, aumentato dal Persona_1
sovrapprezzo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale, oltre interessi dalla domanda. Il tutto con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre oneri accessori come per legge.” Le odierne attrici hanno dedotto: di aver ricevuto per successione mortis causa, a seguito del decesso del padre arch. avvenuto in data 11 gennaio 2011, numero 30.461 azioni di Persona_1 [...]
, ISIN IT0001036760, per un valore ad azione pari ad euro 4,97 e per un Controparte_1
complessivo controvalore di euro 151.391,17 all'epoca del decesso;
che, al momento del decesso dell'arch. avrebbe dovuto procedere al rimborso di dette azioni in Per_1 Controparte_1
favore delle signore GA e, in ogni caso, informare le stesse delle caratteristiche insite nei titoli e del diritto di ottenerne la liquidazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2534 c.c. e 13 dello Statuto
Cont sociale;
che, invece, la si era resa gravemente inadempiente agli obblighi imposti dalla legge e dalla normativa di settore, arrecando un importante pregiudizio alle eredi dell'arch. a cui Per_1
Cont erano state intestate le azioni;
di aver richiesto, con missiva del 20.2.2020, a la liquidazione delle suddette azioni al controvalore relativo alla data del decesso dell'arch. GA (11.1.2011) e, quindi,
euro 151.391,17 oltre interessi;
che, al contempo, avevano richiesto la consegna dell'integrale documentazione relativa alla sottoscrizione delle azioni da parte del de cuius arch. Persona_1
nonché dell'integrale documentazione relativa alla intestazione nominativa mortis causa delle predette azioni in favore delle signore GA;
che, dopo aver visionato la documentazione parziale prodotta dalla Banca, avevano censurato espressamente il gravissimo comportamento della stessa per averle fatto sottoscrivere un Questionario MiFID intestato all'arch. in data Persona_1
successiva alla sua morte, oltre ad una serie di gravissimi inadempimenti;
che, in data 4 dicembre
2020, avevano reiterato la richiesta di documentazione, sollecitando la consegna dei documenti e,
all'uopo, evidenziando il comportamento ostruzionistico della Banca in palese violazione dell'art. 119 T.u.b.
Con comparsa, tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria, si è costituita in giudizio la contestando, in fatto e diritto, tutto quanto dedotto, Controparte_1
argomentato, allegato e concluso dalle attrici e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna
declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta dalle sigg.re per Per_1
intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
-
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della richiesta di
liquidazione proposta dalle sigg.re per intervenuta prescrizione quinquennale della stessa Per_1
ex artt. 2535 e 2949 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità,
improponibilità, improcedibilità dell'azione avversaria per intervenuta rinuncia da parte delle
sigg.re - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità Per_1
dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per
intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e
dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice
relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935
e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione
di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in
narrativa; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate
perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA
SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, proposte da parte
attrice in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di Controparte_1
Cont
alla restituzione del controvalore delle azioni ereditate dalle sigg.re in
[...] Per_1
relazione alla successione oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo delle sigg.re Per_1
(Avv. e Arch. e, per l'effetto, condannare le medesime alla Parte_1 Parte_2
restituzione a dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni Controparte_1
importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dalle sigg.re in ragione della successione Per_1
ereditaria di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a
rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento
danni ex adverso formulata, dedurre e compensare le somme dovute a titolo risarcitorio da
[...]
con il valore attuale delle azioni nonché di ogni Controparte_1 Controparte_1 importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dall'Avv. e dall'Arch. Parte_1 [...]
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex Pt_2
adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in Controparte_1
ragione del determinante concorso di colpa delle sigg.re per le ragioni esposte in narrativa, Per_1
nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
di liquidazione delle azioni BPP proposta dalle sigg.re escludere che la liquidazione Per_1
avvenga nella misura pari a Euro 151.391,17 (ossia al controvalore delle predette azioni al momento
del decesso dell'Arch. GA) bensì che avvenga sulla base di quanto indicato nello Statuto sociale
pro tempore vigente per le ragioni esposte in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con
vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto
liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014.”
L'Istituto di Credito convenuto ha dedotto: che l'Arch. aveva intrattenuto per anni rapporti Per_1
Cont con e ciò sino al decesso avvenuto a Cavallino (LE) in data 11 gennaio 2011; che le n. 30.461
Cont azioni di acquistate e detenute dall'Arch. identificate con il codice ISIN IT0001036760, Per_1
erano state acquistate dall'Arch. negli anni 80; che, in seguito all'entrata in vigore della c.d. Per_1
disciplina MiFID, l'Arch. aveva provveduto a ricontrattualizzare il rapporto di deposito titoli Per_1
ed il rapporto attinente alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per contro dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti, ricevendo in tale occasione anche l'informativa riferita alla Banca, ai servizi prestati,
alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, ai costi e oneri, la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse, l'informativa sugli incentivi, nonché il documento relativo alla “Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di ”; di Controparte_1
aver comunicato, con missiva del 19 gennaio 2011, agli eredi del de cuius, ossia le sigg.re Per_1
che presso la Banca il padre deteneva “n. 30.461 azioni di questa Banca del valore unitario di Euro
4,97 (così stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione)” per un controvalore complessivo pari ad Euro 151.391,17; che con comunicazione del 18 aprile 2011, le sigg.re GA avevano Cont dichiarato di ricevere dalla Banca le n. 30.461 azioni ereditate, nonché la somma pari ad Euro
3.563,94 rinvenente dalla vendita di n. 30.461 diritti di opzione BPP derivanti dall'aumento di capitale della che, con distinta comunicazione datata 18 aprile 2011, le sigg.re GA CP_1
avevano chiesto di essere ammesse fra i soci della e avevano altresì richiesto Controparte_1
che le azioni oggetto di successione fossero assegnate secondo lo schema seguente: 1) n. 15.230
azioni a;
2) 15.231 azioni a che l'avv. , in data 18 Parte_2 Parte_1 Parte_1
Cont aprile 2011, aveva sottoscritto con il “contratto di deposito titoli” ed il contratto quadro MIFID,
ossia “norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti”, ricevendo in tale occasione l'informativa riferita alla Banca, ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, ai costi e oneri, la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse, l'informativa sugli incentivi, nonché il documento relativo la “Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di ”; che, Controparte_1
Cont parimenti, l'arch. , in data 18 aprile 2011, aveva sottoscritto con il contratto quadro Parte_2
MIFID, ossia le “norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio,
esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti” nonché il “contratto di digiBANK”, ricevendo in tale occasione l'informativa riferita alla ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle CP_1
somme di denaro, ai costi e oneri, la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse,
l'informativa sugli incentivi, nonché il documento relativo alla “Strategia di Esecuzione e di
Trasmissione degli ordini di ”; che, in fase di apertura dei rapporti con l'Avv. Controparte_1
la aveva provveduto a richiedere e raccogliere dalla Cliente, ai sensi del Parte_1 CP_1
Regolamento Intermediari SO (adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari mediante la compilazione dell'apposito
“Questionario MIFID relativo al servizio di investimento” sottoscritto dalla Cliente, nel quale la stessa aveva dichiarato: - di essere laureata;
- di avere una discreta conoscenza in materia di servizi di negoziazione conto proprio, esecuzione conto clienti, collocamento, ricezione e trasmissione ordini;
- di avere una discreta conoscenza sui titoli azionari;
che, in tale sede, la Cliente si era rifiutata di fornire le informazioni relative a situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, dichiarando di essere consapevole della conseguente impossibilità per la di effettuare il test di adeguatezza;
CP_1
di aver correttamente provveduto a classificare l'Avv. quale “Cliente al Dettaglio”; Parte_1
che, in fase di apertura dei rapporti con l'Arch. aveva parimenti provveduto a Parte_2
richiedere e a raccogliere dalla Cliente, ai sensi del Regolamento Intermediari SO (adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), le informazioni relative alla sua situazione finanziaria,
agli obiettivi di investimento, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari mediante la compilazione dell'apposito “Questionario MIFID relativo al servizio di
investimento” sottoscritto dalla Cliente, nel quale la stessa aveva dichiarato: - di essere laureata;
- di avere una discreta conoscenza in materia di servizi di negoziazione conto proprio, esecuzione conto clienti, collocamento, ricezione e trasmissione ordini;
- di avere una discreta conoscenza sui titoli azionari;
- che il numero di operazioni in obbligazioni (Titoli di stato, corporate, convertibili,
strutturate) negli ultimi 12 mesi era compresa tra 1 e 3 operazioni per un importo medio oltre Euro
15 mila;
- che il numero di operazioni in azioni negli ultimi 12 mesi era compresa tra 1 e 3 operazioni per un importo medio oltre Euro 15 mila;
che la Cliente si era rifiutata di fornire le informazioni relative a situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, dichiarando di essere consapevole della conseguente impossibilità per la di effettuare il test di adeguatezza;
che in data 14 gennaio CP_1
Cont 2016, l'Arch. aveva sottoscritto con il “contratto di deposito titoli” le “norme Parte_2
relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti”; che l'Arch. aveva altresì sottoscritto apposita dichiarazione di ricezione del documento Parte_2
relativo la “Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di e Controparte_1
aveva rilasciato esplicito consenso alla predetta strategia;
che, in data 15 gennaio 2016, l'Arch.
[...] Cont aveva richiesto a di traferire le azioni possedute dal conto di al Pt_2 Controparte_5 CP_5
Cont Conto Deposito Titoli a Custodia e Amministrazioni acceso presso che le sigg.re GA, con
Cont missiva del 20 febbraio 2020 (a più di nove anni dall'avvenuta successione), avevano richiesto a la liquidazione di n. 30.461 azioni ricevute per successione mortis causa “per un valore pari ad Euro
4,97 e per un complessivo controvalore di Euro 151.391,17” e, al contempo, avevano chiesto copia integrale della documentazione relativa al rapporto intercorso tra la e il de cuius; di aver fornito CP_1
riscontro con comunicazione del 22 luglio 2020; di aver consegnato, in data 28 luglio 2020, alle odierne attrici (direttamente presso la Filiale di Lecce 080 – Via XXV Luglio) la documentazione in precedenza richiesta dalle sigg.re GA;
che l'Avv. aveva percepito dividendi dalle Parte_1
azioni della per un importo pari ad Euro 5.102,40; che, parimenti, l'Arch. aveva CP_1 Parte_2
percepito dividendi dalle azioni della per un importo pari ad Euro 3.502,90”. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 1467/2022 del 19.05.2022, con cui il Tribunale adito ha rigettato le domande di parte attrice e dichiarato integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento all'azione di responsabilità precontrattuale (e, quindi, extracontrattuale) promossa dalle attrici, tanto con riferimento alla pretesa responsabilità della per la violazione degli obblighi informativi, quanto per CP_1
l'asserito illecito riconducibile all' “abuso di diritto”.
Dopo avere evidenziato che: a) l'inadempimento prospettato dalle attrici e su cui si fonda la pretesa
risarcitoria è quello riguardante gli obblighi informativi ex post;
b) il danno è asseritamente
rappresentato non dalla lesione della libertà di autodeterminazione del de cuius, in occasione
dell'acquisto dei titoli, bensì dalla lesione della libertà di autodeterminazione delle stesse attrici (rectius,
eredi) nella gestione del proprio portafoglio (in particolare, per non essere state messe in condizione di
poter valutare se e quando procedere al disinvestimento delle azioni “ereditate”); ha ritenuto l'azione
irrimediabilmente prescritta ai sensi dell'art. 2947, comma 1, c.c. per essere decorsi oltre cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito asserito si sarebbe verificato (la dedotta mancata informativa da parte
della Banca alle sigg.re GA risalente al 2011).
Ha comunque rigettato nel merito la domanda di risarcimento del danno sofferto dalle attrici in ragione della mancata informazione riguardante le azioni oggetto dell'acquisto mortis causa.
Avverso la predetta pronuncia le germane in proprio e nella qualità in atti, hanno interposto Per_1
appello, con atto di citazione ritualmente notificato, chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese del doppio grado.
Costituendosi, la in persona del Presidente e l.r.p.t., ha Controparte_3
resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed onorari.
Con ordinanza in data 28/9/2023 la Corte ha rilevato come, ai fini del decidere, fosse necessario disporre una c.t.u., che accertasse – con riferimento all'acquisizione delle azioni ISIN IT0001036760
da parte di e – Pt_1 Parte_2
1. se i titoli fossero adeguati e appropriati rispetto al loro profilo di rischio, alla loro pregressa esperienza finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla composizione del loro portafoglio;
2. se fossero illiquidi al momento dell'acquisizione da parte delle germane e cosa ciò Per_1
comportasse per l'investitore;
3. l'ammontare del danno, eventualmente subito dalle appellanti, prendendo in considerazione il valore delle n. 30.461 azioni al momento del decesso dell'arch. avvenuto in data Per_1
11.1.2011, con decurtazione degli eventuali dividendi e delle eventuali cedole riscosse.
Cosicché all'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza collegiale del 23/4/2025, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame le appellanti deducono “erronea ricostruzione in merito alla
maturata prescrizione della domanda di nullità delle operazioni di investimento del fu arch.
, per mancanza di valido contratto quadro e per difetto di forma scritta di tutti i titoli, in Per_1
palese violazione dell'art. 23 T.U.F..
Evidenziano come, dalla documentazione prodotta da controparte (dettaglio movimentazione azioni
BPP dall'1/01/1983 al 31/12/1998), risultasse acquistato dal de cuius – ante vigenza del T.u.f. – un numero limitato di azioni (circa 492 a fronte delle 30.461 possedute alla data del suo decesso), onde la maggior parte di esse doveva ritenersi acquistata successivamente e, quindi, in palese violazione della normativa di settore, con conseguente nullità dell'acquisto.
2. Con il secondo motivo si dolgono che il primo giudice abbia totalmente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'acquisto delle azioni de quibus per mancata profilatura dell'arch.
GA, avvenuta soltanto ex post, attraverso la compilazione del questionario MI – allo stesso intestato – ma firmato dalle eredi dopo la sua morte.
3. Entrambe le predette censure, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, sono infondate.
Preliminarmente par d'uopo evidenziare come - diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza - in virtù di un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di intermediazione finanziaria la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale (id est ha termine di prescrizionale decennale), investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22147 del 29/10/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015;
Trib. Bolzano n. 476 del 10.5.2019). Tanto trova riscontro nell'altrettanto costante orientamento dell'Arbitro per le Controversie
Finanziarie, secondo cui “va preliminarmente accolta l'eccezione di prescrizione delle pretese
risarcitorie avanzate dalla Ricorrente con riferimento alle operazioni d'investimento concluse oltre
dieci anni prima della presentazione del reclamo del 28 ottobre 2019, ad esito delle quali il
Ricorrente ha sottoscritto n.
3.231 azioni della Banca. Il Ricorrente, in fase di deduzioni integrative,
ha contestato l'eccepita prescrizione di parte delle proprie pretese risarcitorie, richiamando la tesi
per la quale il dies a quo del termine prescrizionale non sarebbe da individuarsi nel “...momento
dell'esecuzione dell'operazione di acquisto dei titoli ma nel momento in cui si producono le
conseguenze negative sul patrimonio dell'investitore” (Decisione n. 221 del 26 gennaio 2018, nonché
Decisione n. 3787 del 20 maggio 2021).
Ciò posto, considerato che il dies a quo della prescrizione comincia pacificamente a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta restitutoria,
deve ritenersi ampiamente trascorso il termine della prescrizione decennale relativo alla ripetizione dell'asserito indebito, tanto più se si considera che, poiché l'erede subentra nella medesima posizione del de cuius, la prescrizione dei diritti da questo azionabili deve ritenersi decorrere dalle operazioni di acquisto delle azioni, da parte di quest'ultimo, avvenute negli anni 80/90, non avendo le attrici/attuali appellanti provato la conclusione di operazioni nella vigenza del T.u.f..
4. Con il terzo motivo di gravame le appellanti deducono “violazione dell'art. 2947 c.c. in
combinato disposto dell'art. 2935 con riferimento alla mancanza di informazione del diritto di
ottenere la liquidazione delle azioni”.
5. Con il quarto motivo di gravame le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione versata in atti fosse evincibile una corretta prospettazione alle eredi – da parte dell'istituto di credito – di tutte le opzioni esercitabili, ovvero che la avesse sostanzialmente messo le germane nelle condizioni di valutare la CP_1 Per_1
convenienza di acquisire in prosecuzione i titoli del proprio de cuius e, quindi, di diventare socie della Cont
di investire nei relativi titoli, piuttosto che procedere immediatamente con la liquidazione degli stessi.
Evidenziano come la mera dichiarazione di presa visione delle condizioni statutarie, trattandosi di mera clausola di stile, contenuta in fogli unilateralmente predisposti e meccanicamente messi all'attenzione dei clienti, non fosse opponibile a fronte della contestata effettiva informazione resa alle eredi.
6. Dette censure sono fondate.
Ed invero, rileva il come, nella fattispecie de qua - acclarata la tempestività della domanda, Pt_3
proposta entro il decennio - non venga in rilievo la nullità delle operazioni per inosservanza della normativa in materia di investimento, posto che lo stesso è stato pacificamente compiuto dal loro dante causa, bensì la inadeguata informazione che le stesse hanno ricevuto al momento di esercitare l'opzione – loro riservata – tra il richiedere la intestazione delle azioni del proprio dante causa –
subentrando quali socie della banca – ovvero chiedere la loro liquidazione.
Non coglie pertanto nel segno la difesa dell'istituto di credito per cui le sigg. re GA non hanno
effettuato alcuna operazione di acquisto in merito alle azioni della ma hanno unicamente CP_1
“ricevuto” in successione le azioni a suo tempo sottoscritte dal padre. Va da sé, quindi, che la CP_1
non ha prestato alcun servizio di investimento nei confronti delle sigg.re … Per_1
Ed invero, dalla documentazione in atti – ovvero dalla comunicazione del 19 gennaio 2011, con la
Cont quale la comunicava alle eredi che presso di essa l'Arch. deteneva “n. 30.461 Persona_1
azioni di questa del valore unitario di Euro 4,97 (secondo quanto stabilito con delibera del CP_1
Consiglio di Amministrazione)”, nonché dalla lettura dello statuto statutario (art.13) loro messo a disposizione, nel quale era riportata la disciplina delle conseguenze derivanti dai casi di morte di
Cont un Socio - si evince la “mera possibilità” per l'erede (a) di accettare le azioni del padre e divenire socie della medesima ovvero (b) di procedere (immediatamente) con la liquidazione delle CP_1
predette azioni.
Segnatamente: - l'art. 13 dello statuto prevedeva al tempo che “In caso di morte del socio, il rapporto sociale può
continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società purché
procedano alla divisione delle azioni cadute in successione e, ottenutane l'assegnazione, nel rispetto
del limite minimo di cui all'art. 8, secondo comma del presente Statuto, facciano domanda per
l'ammissione e la domanda sia accolta”;
- l'art. 8 prevedeva che “Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione
una domanda scritta”;
- l'art. 7, prevedeva che “Possono essere ammessi a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle
che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 11, compresi i dipendenti della Banca”
(doc. 30 A, cit.).
Orbene, ritiene questo Collegio che la Banca, ricevuta la “volontaria” richiesta di ammissione quali socie da parte delle germane al momento della formalizzazione - con le stesse - del rapporto, Per_1
precedentemente intercorrente con il loro genitore e, soprattutto, considerata la eccessiva concentrazione dei titoli azionari nonché il loro considerevole valore, non abbia adempiuto all'obbligo di fornire alle stesse una adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dall'esercizio di quella facoltà di scelta che a loro si prospettava;
ciò in quanto l'intestazione delle azioni, precedentemente acquistate dal loro genitore, presupponendo l'accoglimento della richiesta di ammissione a socie, inoltrata dalle appellanti, poneva indiscutibilmente, in capo alla banca, un
onere di informazione – nel rispetto dei principi di correttezza, diligenza e buona fede – nei confronti delle aspiranti socie circa il livello di retail dei titoli azionari, nonché, dopo averle profilate, un
obbligo di astensione dal procedere alla loro ammissione previa intestazione delle azioni, considerata la evidente inadeguatezza delle stesse rispetto al profilo delle richiedenti, trattandosi di azioni ad alto rischio a fronte di “clienti al dettaglio”.
In particolare il consulente nominato, al fine di verificare la natura liquida/illiquida del titolo, ha evidenziato come nella fattispecie, trattandosi di un titolo non negoziato su un mercato regolamentato o MTF, ma in un circuito nel quale: - l'unica sede di negoziazione disponibile è rappresentata dalla stessa società emittente;
- viene garantita un'attività di compravendita mensile;
- la società emittente opera “in contropartita diretta” impegnando “posizioni proprie”; i contratti di compravendita devono essere conclusi al prezzo determinato discrezionalmente dalla stessa società emittente;
- non sono posti a carico della società emittente specifici obblighi informativi, non si potesse negare trattarsi di
investimento che espone ad un rischio non solo elevato, ma anche non agevolmente valutabile
…appropriato solo per investitori caratterizzati da un livello di competenza elevato, derivante da
esperienze e/o conoscenze specifiche nel campo finanziario.
Tanto premesso, il c.t.u., considerato il livello di competenza delle appellanti, quale emergente dal questionario MI fatto sottoscrivere alle stesse all'epoca del trasferimento, ha concluso ritenendo l'investimento in oggetto inappropriato.
Ciò posto, ha rilevato come – al netto dei dividendi incassati – il danno subito dalle appellanti, per non avere chiesto la liquidazione immediata delle azioni “ereditate”, è di euro 72.190,20 (75.693,10
– 3.502,90, cfr. all.25 B) in favore di , e di euro 70.595,67 (75.698,07 – 5.102,40, cfr. Parte_2
all.25 A) in favore di conseguentemente, parte appellata va condannata, in favore Parte_1
delle appellanti, al pagamento dei predetti importi, oltre interessi dalla domanda al saldo.
7. Dall'accoglimento delle precedenti censure deve ritenersi assorbito il quinto motivo di gravame,
con il quale la difesa delle appellanti ha dedotto “violazione dell'art. 21 T.u.f. per aver ritenuto
insussistenti gli obblighi informativi stante l'acquisto mortis causa delle azioni. Omessa
riconducibilità dell'acquisto a una operazione di investimento”.
8. All'esito del presente giudizio consegue la condanna dell'appellata alla rifusione, in favore delle appellanti, della metà delle spese del doppio grado di giudizio che, compensate per la restante parte,
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 Per_1
con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti della
[...] Controparte_1 in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1467/2022, emessa il 19.05.2022 dal Tribunale
[...]
di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna la in persona del l.r.p.t., al Controparte_6
pagamento, rispettivamente di euro 72.190,20 (75.693,10 – 3.502,90) in favore di
[...]
e di euro 70.595,67 (75.698,07 – 5.102,40) in favore di , oltre interessi Pt_2 Parte_1
dalla domanda al saldo;
- condanna, altresì, l'appellata al pagamento della metà delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, nell'intero, per il primo grado in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 1500,00 per spese, ed euro 4.500,00 per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15% e, per questo grado, in complessivi euro 4.713,00, di cui euro 1713,00
per spese ed euro 3.00,00 per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del
15%; compensa la restante metà tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello di Lecce, in data 10 ottobre 2022.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Anna Rita Pasca - Presidente
2) Dott. Riccardo Mele - Consigliere
3) Dott. Virginia Zuppetta - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 530 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
(C.F. ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
anche in qualità di eredi del fu arch. ( , deceduto in data Persona_1 C.F._3
11.01.2011, rappresentate e difese dal prof. avv. Fernando Greco, presso il cui studio in Lecce, alla
Piazza Mazzini n. 64, sono elettivamente domiciliate giusta procura già in atti;
- APPELLANTI -
E
(P.IVA ), in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Dott. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_2
comparsa di costituzione in questo grado, dagli avv.ti Fabio Civale e Andrea Starace, anche in via disgiuntiva fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Lecce, alla Via
Lupiae n. 33;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 23/04/25, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 07.04.2021, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la Parte_2 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo giudice adito: In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto delle azioni
da parte dell'arch. per difetto di forma scritta del contratto quadro e Persona_1
conseguenzialmente delle successive operazioni di acquisto delle azioni;
- Controparte_1
Accertare e dichiarare l'abuso di diritto, l'illegittimità del comportamento e la mancanza di
trasparenza della per aver fatto sottoscrivere, alle eredi, il questionario MiFID intestato al CP_1
loro dante causa successivamente alla sua morte, in palese violazione degli artt. 1175, 1375 c.c., e
21 T.u.f.; - per l'effetto, condannare in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo complessivo di € 151.391,17, oltre interessi e
rivalutazione: In via subordinata, limitatamente alla sig.ra rispetto ai vizi di nullità: Parte_1
- Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto delle azioni da parte della sig.ra in Parte_1
quanto avvenuto senza un valido contratto quadro, in palese violazione dell'art. 23 T.u.f. e per
l'effetto condannare la alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
dell'importo di euro 75.695,00 pari alla quota di un mezzo delle azioni cadute in successione Pt_1
oltre interessi e rivalutazione;
In via gradata, per entrambe le eredi rispetto alle contestate violazioni
di condotta: - accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi posti in essere in capo
alla relativi al diritto delle eredi e di ottenere la liquidazione dei titoli CP_1 Pt_2 Parte_1
alla data del decesso dell'arch. ex artt. 2534 c.c. e 13 Statuto Sociale, nonché alle Persona_1
caratteristiche, ai rischi e alle implicazioni sottese ai titoli in questione, con conseguente lesione del
diritto di autodeterminazione delle eredi;
per l'effetto condannare al Controparte_1 risarcimento del danno in favore delle sig.re e per un importo Parte_2 Parte_1
complessivo a € 151.391,17, aumentato dal sovrapprezzo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale,
oltre interessi dalla domanda;
In via ulteriormente subordinata: - Accertare e dichiarare la
violazione degli obblighi informativi attivi e passivi previsti in capo alla convenuta ex artt. 21 TUF
(d. lgs. 58/1998), 27, 28, 29, 31, 34 Reg. Consob intermediari 16190/2007; - Accertare e dichiarare
la violazione di BPP dei principi di correttezza, diligenza e buona fede, per aver fatto sottoscrivere
alle eredi titoli azionari non adeguati e non appropriati al profilo di rischio e agli obiettivi di
investimento delle attrici, senza fornire alcuna informazione sui rischi e sulle caratteristiche dei
prodotti collocati e per non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione
SO del 2 marzo 2009; - per l'effetto, condannare in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno nella misura pari al valore
delle azioni cadute in successione per un importo complessivo di € 151.391,17, aumentato dal
sovrapprezzo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale, oltre interessi dalla domanda;
in via ulteriore,
rispetto alla posizione della sola erede , accertare e dichiarare la violazione Parte_2
della convenuta del dovere di valutazione di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento
rispetto al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento della sig.ra ai sensi Parte_2
degli artt. 21 TUF, 39 e 40, 41 e 42 Reg. Consob intermediari 16190/2007 e per l'effetto condannare
al risarcimento del danno nella misura pari alla metà del valore delle Controparte_1
azioni cadute in successione per un importo complessivo a € 75.695,00 oltre interessi e rivalutazione:
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento informativo imposto in capo alla banca nel
corso di esecuzione del rapporto e, per l'effetto, condannare Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., a procedere col rimborso dei titoli alla data del
[...]
decesso dell'arch. per un importo complessivo a € 151.391,17, aumentato dal Persona_1
sovrapprezzo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale, oltre interessi dalla domanda. Il tutto con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre oneri accessori come per legge.” Le odierne attrici hanno dedotto: di aver ricevuto per successione mortis causa, a seguito del decesso del padre arch. avvenuto in data 11 gennaio 2011, numero 30.461 azioni di Persona_1 [...]
, ISIN IT0001036760, per un valore ad azione pari ad euro 4,97 e per un Controparte_1
complessivo controvalore di euro 151.391,17 all'epoca del decesso;
che, al momento del decesso dell'arch. avrebbe dovuto procedere al rimborso di dette azioni in Per_1 Controparte_1
favore delle signore GA e, in ogni caso, informare le stesse delle caratteristiche insite nei titoli e del diritto di ottenerne la liquidazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2534 c.c. e 13 dello Statuto
Cont sociale;
che, invece, la si era resa gravemente inadempiente agli obblighi imposti dalla legge e dalla normativa di settore, arrecando un importante pregiudizio alle eredi dell'arch. a cui Per_1
Cont erano state intestate le azioni;
di aver richiesto, con missiva del 20.2.2020, a la liquidazione delle suddette azioni al controvalore relativo alla data del decesso dell'arch. GA (11.1.2011) e, quindi,
euro 151.391,17 oltre interessi;
che, al contempo, avevano richiesto la consegna dell'integrale documentazione relativa alla sottoscrizione delle azioni da parte del de cuius arch. Persona_1
nonché dell'integrale documentazione relativa alla intestazione nominativa mortis causa delle predette azioni in favore delle signore GA;
che, dopo aver visionato la documentazione parziale prodotta dalla Banca, avevano censurato espressamente il gravissimo comportamento della stessa per averle fatto sottoscrivere un Questionario MiFID intestato all'arch. in data Persona_1
successiva alla sua morte, oltre ad una serie di gravissimi inadempimenti;
che, in data 4 dicembre
2020, avevano reiterato la richiesta di documentazione, sollecitando la consegna dei documenti e,
all'uopo, evidenziando il comportamento ostruzionistico della Banca in palese violazione dell'art. 119 T.u.b.
Con comparsa, tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria, si è costituita in giudizio la contestando, in fatto e diritto, tutto quanto dedotto, Controparte_1
argomentato, allegato e concluso dalle attrici e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna
declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta dalle sigg.re per Per_1
intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
-
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della richiesta di
liquidazione proposta dalle sigg.re per intervenuta prescrizione quinquennale della stessa Per_1
ex artt. 2535 e 2949 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità,
improponibilità, improcedibilità dell'azione avversaria per intervenuta rinuncia da parte delle
sigg.re - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità Per_1
dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per
intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e
dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice
relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935
e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione
di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in
narrativa; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate
perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA
SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, proposte da parte
attrice in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di Controparte_1
Cont
alla restituzione del controvalore delle azioni ereditate dalle sigg.re in
[...] Per_1
relazione alla successione oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo delle sigg.re Per_1
(Avv. e Arch. e, per l'effetto, condannare le medesime alla Parte_1 Parte_2
restituzione a dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni Controparte_1
importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dalle sigg.re in ragione della successione Per_1
ereditaria di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a
rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento
danni ex adverso formulata, dedurre e compensare le somme dovute a titolo risarcitorio da
[...]
con il valore attuale delle azioni nonché di ogni Controparte_1 Controparte_1 importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dall'Avv. e dall'Arch. Parte_1 [...]
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex Pt_2
adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in Controparte_1
ragione del determinante concorso di colpa delle sigg.re per le ragioni esposte in narrativa, Per_1
nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
di liquidazione delle azioni BPP proposta dalle sigg.re escludere che la liquidazione Per_1
avvenga nella misura pari a Euro 151.391,17 (ossia al controvalore delle predette azioni al momento
del decesso dell'Arch. GA) bensì che avvenga sulla base di quanto indicato nello Statuto sociale
pro tempore vigente per le ragioni esposte in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con
vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto
liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014.”
L'Istituto di Credito convenuto ha dedotto: che l'Arch. aveva intrattenuto per anni rapporti Per_1
Cont con e ciò sino al decesso avvenuto a Cavallino (LE) in data 11 gennaio 2011; che le n. 30.461
Cont azioni di acquistate e detenute dall'Arch. identificate con il codice ISIN IT0001036760, Per_1
erano state acquistate dall'Arch. negli anni 80; che, in seguito all'entrata in vigore della c.d. Per_1
disciplina MiFID, l'Arch. aveva provveduto a ricontrattualizzare il rapporto di deposito titoli Per_1
ed il rapporto attinente alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per contro dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti, ricevendo in tale occasione anche l'informativa riferita alla Banca, ai servizi prestati,
alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, ai costi e oneri, la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse, l'informativa sugli incentivi, nonché il documento relativo alla “Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di ”; di Controparte_1
aver comunicato, con missiva del 19 gennaio 2011, agli eredi del de cuius, ossia le sigg.re Per_1
che presso la Banca il padre deteneva “n. 30.461 azioni di questa Banca del valore unitario di Euro
4,97 (così stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione)” per un controvalore complessivo pari ad Euro 151.391,17; che con comunicazione del 18 aprile 2011, le sigg.re GA avevano Cont dichiarato di ricevere dalla Banca le n. 30.461 azioni ereditate, nonché la somma pari ad Euro
3.563,94 rinvenente dalla vendita di n. 30.461 diritti di opzione BPP derivanti dall'aumento di capitale della che, con distinta comunicazione datata 18 aprile 2011, le sigg.re GA CP_1
avevano chiesto di essere ammesse fra i soci della e avevano altresì richiesto Controparte_1
che le azioni oggetto di successione fossero assegnate secondo lo schema seguente: 1) n. 15.230
azioni a;
2) 15.231 azioni a che l'avv. , in data 18 Parte_2 Parte_1 Parte_1
Cont aprile 2011, aveva sottoscritto con il “contratto di deposito titoli” ed il contratto quadro MIFID,
ossia “norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti”, ricevendo in tale occasione l'informativa riferita alla Banca, ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, ai costi e oneri, la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse, l'informativa sugli incentivi, nonché il documento relativo la “Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di ”; che, Controparte_1
Cont parimenti, l'arch. , in data 18 aprile 2011, aveva sottoscritto con il contratto quadro Parte_2
MIFID, ossia le “norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio,
esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti” nonché il “contratto di digiBANK”, ricevendo in tale occasione l'informativa riferita alla ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle CP_1
somme di denaro, ai costi e oneri, la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse,
l'informativa sugli incentivi, nonché il documento relativo alla “Strategia di Esecuzione e di
Trasmissione degli ordini di ”; che, in fase di apertura dei rapporti con l'Avv. Controparte_1
la aveva provveduto a richiedere e raccogliere dalla Cliente, ai sensi del Parte_1 CP_1
Regolamento Intermediari SO (adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari mediante la compilazione dell'apposito
“Questionario MIFID relativo al servizio di investimento” sottoscritto dalla Cliente, nel quale la stessa aveva dichiarato: - di essere laureata;
- di avere una discreta conoscenza in materia di servizi di negoziazione conto proprio, esecuzione conto clienti, collocamento, ricezione e trasmissione ordini;
- di avere una discreta conoscenza sui titoli azionari;
che, in tale sede, la Cliente si era rifiutata di fornire le informazioni relative a situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, dichiarando di essere consapevole della conseguente impossibilità per la di effettuare il test di adeguatezza;
CP_1
di aver correttamente provveduto a classificare l'Avv. quale “Cliente al Dettaglio”; Parte_1
che, in fase di apertura dei rapporti con l'Arch. aveva parimenti provveduto a Parte_2
richiedere e a raccogliere dalla Cliente, ai sensi del Regolamento Intermediari SO (adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), le informazioni relative alla sua situazione finanziaria,
agli obiettivi di investimento, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari mediante la compilazione dell'apposito “Questionario MIFID relativo al servizio di
investimento” sottoscritto dalla Cliente, nel quale la stessa aveva dichiarato: - di essere laureata;
- di avere una discreta conoscenza in materia di servizi di negoziazione conto proprio, esecuzione conto clienti, collocamento, ricezione e trasmissione ordini;
- di avere una discreta conoscenza sui titoli azionari;
- che il numero di operazioni in obbligazioni (Titoli di stato, corporate, convertibili,
strutturate) negli ultimi 12 mesi era compresa tra 1 e 3 operazioni per un importo medio oltre Euro
15 mila;
- che il numero di operazioni in azioni negli ultimi 12 mesi era compresa tra 1 e 3 operazioni per un importo medio oltre Euro 15 mila;
che la Cliente si era rifiutata di fornire le informazioni relative a situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, dichiarando di essere consapevole della conseguente impossibilità per la di effettuare il test di adeguatezza;
che in data 14 gennaio CP_1
Cont 2016, l'Arch. aveva sottoscritto con il “contratto di deposito titoli” le “norme Parte_2
relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e concessione di finanziamenti”; che l'Arch. aveva altresì sottoscritto apposita dichiarazione di ricezione del documento Parte_2
relativo la “Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di e Controparte_1
aveva rilasciato esplicito consenso alla predetta strategia;
che, in data 15 gennaio 2016, l'Arch.
[...] Cont aveva richiesto a di traferire le azioni possedute dal conto di al Pt_2 Controparte_5 CP_5
Cont Conto Deposito Titoli a Custodia e Amministrazioni acceso presso che le sigg.re GA, con
Cont missiva del 20 febbraio 2020 (a più di nove anni dall'avvenuta successione), avevano richiesto a la liquidazione di n. 30.461 azioni ricevute per successione mortis causa “per un valore pari ad Euro
4,97 e per un complessivo controvalore di Euro 151.391,17” e, al contempo, avevano chiesto copia integrale della documentazione relativa al rapporto intercorso tra la e il de cuius; di aver fornito CP_1
riscontro con comunicazione del 22 luglio 2020; di aver consegnato, in data 28 luglio 2020, alle odierne attrici (direttamente presso la Filiale di Lecce 080 – Via XXV Luglio) la documentazione in precedenza richiesta dalle sigg.re GA;
che l'Avv. aveva percepito dividendi dalle Parte_1
azioni della per un importo pari ad Euro 5.102,40; che, parimenti, l'Arch. aveva CP_1 Parte_2
percepito dividendi dalle azioni della per un importo pari ad Euro 3.502,90”. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 1467/2022 del 19.05.2022, con cui il Tribunale adito ha rigettato le domande di parte attrice e dichiarato integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento all'azione di responsabilità precontrattuale (e, quindi, extracontrattuale) promossa dalle attrici, tanto con riferimento alla pretesa responsabilità della per la violazione degli obblighi informativi, quanto per CP_1
l'asserito illecito riconducibile all' “abuso di diritto”.
Dopo avere evidenziato che: a) l'inadempimento prospettato dalle attrici e su cui si fonda la pretesa
risarcitoria è quello riguardante gli obblighi informativi ex post;
b) il danno è asseritamente
rappresentato non dalla lesione della libertà di autodeterminazione del de cuius, in occasione
dell'acquisto dei titoli, bensì dalla lesione della libertà di autodeterminazione delle stesse attrici (rectius,
eredi) nella gestione del proprio portafoglio (in particolare, per non essere state messe in condizione di
poter valutare se e quando procedere al disinvestimento delle azioni “ereditate”); ha ritenuto l'azione
irrimediabilmente prescritta ai sensi dell'art. 2947, comma 1, c.c. per essere decorsi oltre cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito asserito si sarebbe verificato (la dedotta mancata informativa da parte
della Banca alle sigg.re GA risalente al 2011).
Ha comunque rigettato nel merito la domanda di risarcimento del danno sofferto dalle attrici in ragione della mancata informazione riguardante le azioni oggetto dell'acquisto mortis causa.
Avverso la predetta pronuncia le germane in proprio e nella qualità in atti, hanno interposto Per_1
appello, con atto di citazione ritualmente notificato, chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese del doppio grado.
Costituendosi, la in persona del Presidente e l.r.p.t., ha Controparte_3
resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed onorari.
Con ordinanza in data 28/9/2023 la Corte ha rilevato come, ai fini del decidere, fosse necessario disporre una c.t.u., che accertasse – con riferimento all'acquisizione delle azioni ISIN IT0001036760
da parte di e – Pt_1 Parte_2
1. se i titoli fossero adeguati e appropriati rispetto al loro profilo di rischio, alla loro pregressa esperienza finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla composizione del loro portafoglio;
2. se fossero illiquidi al momento dell'acquisizione da parte delle germane e cosa ciò Per_1
comportasse per l'investitore;
3. l'ammontare del danno, eventualmente subito dalle appellanti, prendendo in considerazione il valore delle n. 30.461 azioni al momento del decesso dell'arch. avvenuto in data Per_1
11.1.2011, con decurtazione degli eventuali dividendi e delle eventuali cedole riscosse.
Cosicché all'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza collegiale del 23/4/2025, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame le appellanti deducono “erronea ricostruzione in merito alla
maturata prescrizione della domanda di nullità delle operazioni di investimento del fu arch.
, per mancanza di valido contratto quadro e per difetto di forma scritta di tutti i titoli, in Per_1
palese violazione dell'art. 23 T.U.F..
Evidenziano come, dalla documentazione prodotta da controparte (dettaglio movimentazione azioni
BPP dall'1/01/1983 al 31/12/1998), risultasse acquistato dal de cuius – ante vigenza del T.u.f. – un numero limitato di azioni (circa 492 a fronte delle 30.461 possedute alla data del suo decesso), onde la maggior parte di esse doveva ritenersi acquistata successivamente e, quindi, in palese violazione della normativa di settore, con conseguente nullità dell'acquisto.
2. Con il secondo motivo si dolgono che il primo giudice abbia totalmente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'acquisto delle azioni de quibus per mancata profilatura dell'arch.
GA, avvenuta soltanto ex post, attraverso la compilazione del questionario MI – allo stesso intestato – ma firmato dalle eredi dopo la sua morte.
3. Entrambe le predette censure, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, sono infondate.
Preliminarmente par d'uopo evidenziare come - diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza - in virtù di un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di intermediazione finanziaria la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale (id est ha termine di prescrizionale decennale), investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22147 del 29/10/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015;
Trib. Bolzano n. 476 del 10.5.2019). Tanto trova riscontro nell'altrettanto costante orientamento dell'Arbitro per le Controversie
Finanziarie, secondo cui “va preliminarmente accolta l'eccezione di prescrizione delle pretese
risarcitorie avanzate dalla Ricorrente con riferimento alle operazioni d'investimento concluse oltre
dieci anni prima della presentazione del reclamo del 28 ottobre 2019, ad esito delle quali il
Ricorrente ha sottoscritto n.
3.231 azioni della Banca. Il Ricorrente, in fase di deduzioni integrative,
ha contestato l'eccepita prescrizione di parte delle proprie pretese risarcitorie, richiamando la tesi
per la quale il dies a quo del termine prescrizionale non sarebbe da individuarsi nel “...momento
dell'esecuzione dell'operazione di acquisto dei titoli ma nel momento in cui si producono le
conseguenze negative sul patrimonio dell'investitore” (Decisione n. 221 del 26 gennaio 2018, nonché
Decisione n. 3787 del 20 maggio 2021).
Ciò posto, considerato che il dies a quo della prescrizione comincia pacificamente a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta restitutoria,
deve ritenersi ampiamente trascorso il termine della prescrizione decennale relativo alla ripetizione dell'asserito indebito, tanto più se si considera che, poiché l'erede subentra nella medesima posizione del de cuius, la prescrizione dei diritti da questo azionabili deve ritenersi decorrere dalle operazioni di acquisto delle azioni, da parte di quest'ultimo, avvenute negli anni 80/90, non avendo le attrici/attuali appellanti provato la conclusione di operazioni nella vigenza del T.u.f..
4. Con il terzo motivo di gravame le appellanti deducono “violazione dell'art. 2947 c.c. in
combinato disposto dell'art. 2935 con riferimento alla mancanza di informazione del diritto di
ottenere la liquidazione delle azioni”.
5. Con il quarto motivo di gravame le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione versata in atti fosse evincibile una corretta prospettazione alle eredi – da parte dell'istituto di credito – di tutte le opzioni esercitabili, ovvero che la avesse sostanzialmente messo le germane nelle condizioni di valutare la CP_1 Per_1
convenienza di acquisire in prosecuzione i titoli del proprio de cuius e, quindi, di diventare socie della Cont
di investire nei relativi titoli, piuttosto che procedere immediatamente con la liquidazione degli stessi.
Evidenziano come la mera dichiarazione di presa visione delle condizioni statutarie, trattandosi di mera clausola di stile, contenuta in fogli unilateralmente predisposti e meccanicamente messi all'attenzione dei clienti, non fosse opponibile a fronte della contestata effettiva informazione resa alle eredi.
6. Dette censure sono fondate.
Ed invero, rileva il come, nella fattispecie de qua - acclarata la tempestività della domanda, Pt_3
proposta entro il decennio - non venga in rilievo la nullità delle operazioni per inosservanza della normativa in materia di investimento, posto che lo stesso è stato pacificamente compiuto dal loro dante causa, bensì la inadeguata informazione che le stesse hanno ricevuto al momento di esercitare l'opzione – loro riservata – tra il richiedere la intestazione delle azioni del proprio dante causa –
subentrando quali socie della banca – ovvero chiedere la loro liquidazione.
Non coglie pertanto nel segno la difesa dell'istituto di credito per cui le sigg. re GA non hanno
effettuato alcuna operazione di acquisto in merito alle azioni della ma hanno unicamente CP_1
“ricevuto” in successione le azioni a suo tempo sottoscritte dal padre. Va da sé, quindi, che la CP_1
non ha prestato alcun servizio di investimento nei confronti delle sigg.re … Per_1
Ed invero, dalla documentazione in atti – ovvero dalla comunicazione del 19 gennaio 2011, con la
Cont quale la comunicava alle eredi che presso di essa l'Arch. deteneva “n. 30.461 Persona_1
azioni di questa del valore unitario di Euro 4,97 (secondo quanto stabilito con delibera del CP_1
Consiglio di Amministrazione)”, nonché dalla lettura dello statuto statutario (art.13) loro messo a disposizione, nel quale era riportata la disciplina delle conseguenze derivanti dai casi di morte di
Cont un Socio - si evince la “mera possibilità” per l'erede (a) di accettare le azioni del padre e divenire socie della medesima ovvero (b) di procedere (immediatamente) con la liquidazione delle CP_1
predette azioni.
Segnatamente: - l'art. 13 dello statuto prevedeva al tempo che “In caso di morte del socio, il rapporto sociale può
continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società purché
procedano alla divisione delle azioni cadute in successione e, ottenutane l'assegnazione, nel rispetto
del limite minimo di cui all'art. 8, secondo comma del presente Statuto, facciano domanda per
l'ammissione e la domanda sia accolta”;
- l'art. 8 prevedeva che “Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione
una domanda scritta”;
- l'art. 7, prevedeva che “Possono essere ammessi a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle
che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 11, compresi i dipendenti della Banca”
(doc. 30 A, cit.).
Orbene, ritiene questo Collegio che la Banca, ricevuta la “volontaria” richiesta di ammissione quali socie da parte delle germane al momento della formalizzazione - con le stesse - del rapporto, Per_1
precedentemente intercorrente con il loro genitore e, soprattutto, considerata la eccessiva concentrazione dei titoli azionari nonché il loro considerevole valore, non abbia adempiuto all'obbligo di fornire alle stesse una adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dall'esercizio di quella facoltà di scelta che a loro si prospettava;
ciò in quanto l'intestazione delle azioni, precedentemente acquistate dal loro genitore, presupponendo l'accoglimento della richiesta di ammissione a socie, inoltrata dalle appellanti, poneva indiscutibilmente, in capo alla banca, un
onere di informazione – nel rispetto dei principi di correttezza, diligenza e buona fede – nei confronti delle aspiranti socie circa il livello di retail dei titoli azionari, nonché, dopo averle profilate, un
obbligo di astensione dal procedere alla loro ammissione previa intestazione delle azioni, considerata la evidente inadeguatezza delle stesse rispetto al profilo delle richiedenti, trattandosi di azioni ad alto rischio a fronte di “clienti al dettaglio”.
In particolare il consulente nominato, al fine di verificare la natura liquida/illiquida del titolo, ha evidenziato come nella fattispecie, trattandosi di un titolo non negoziato su un mercato regolamentato o MTF, ma in un circuito nel quale: - l'unica sede di negoziazione disponibile è rappresentata dalla stessa società emittente;
- viene garantita un'attività di compravendita mensile;
- la società emittente opera “in contropartita diretta” impegnando “posizioni proprie”; i contratti di compravendita devono essere conclusi al prezzo determinato discrezionalmente dalla stessa società emittente;
- non sono posti a carico della società emittente specifici obblighi informativi, non si potesse negare trattarsi di
investimento che espone ad un rischio non solo elevato, ma anche non agevolmente valutabile
…appropriato solo per investitori caratterizzati da un livello di competenza elevato, derivante da
esperienze e/o conoscenze specifiche nel campo finanziario.
Tanto premesso, il c.t.u., considerato il livello di competenza delle appellanti, quale emergente dal questionario MI fatto sottoscrivere alle stesse all'epoca del trasferimento, ha concluso ritenendo l'investimento in oggetto inappropriato.
Ciò posto, ha rilevato come – al netto dei dividendi incassati – il danno subito dalle appellanti, per non avere chiesto la liquidazione immediata delle azioni “ereditate”, è di euro 72.190,20 (75.693,10
– 3.502,90, cfr. all.25 B) in favore di , e di euro 70.595,67 (75.698,07 – 5.102,40, cfr. Parte_2
all.25 A) in favore di conseguentemente, parte appellata va condannata, in favore Parte_1
delle appellanti, al pagamento dei predetti importi, oltre interessi dalla domanda al saldo.
7. Dall'accoglimento delle precedenti censure deve ritenersi assorbito il quinto motivo di gravame,
con il quale la difesa delle appellanti ha dedotto “violazione dell'art. 21 T.u.f. per aver ritenuto
insussistenti gli obblighi informativi stante l'acquisto mortis causa delle azioni. Omessa
riconducibilità dell'acquisto a una operazione di investimento”.
8. All'esito del presente giudizio consegue la condanna dell'appellata alla rifusione, in favore delle appellanti, della metà delle spese del doppio grado di giudizio che, compensate per la restante parte,
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 Per_1
con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti della
[...] Controparte_1 in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1467/2022, emessa il 19.05.2022 dal Tribunale
[...]
di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna la in persona del l.r.p.t., al Controparte_6
pagamento, rispettivamente di euro 72.190,20 (75.693,10 – 3.502,90) in favore di
[...]
e di euro 70.595,67 (75.698,07 – 5.102,40) in favore di , oltre interessi Pt_2 Parte_1
dalla domanda al saldo;
- condanna, altresì, l'appellata al pagamento della metà delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, nell'intero, per il primo grado in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 1500,00 per spese, ed euro 4.500,00 per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15% e, per questo grado, in complessivi euro 4.713,00, di cui euro 1713,00
per spese ed euro 3.00,00 per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del
15%; compensa la restante metà tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello di Lecce, in data 10 ottobre 2022.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca