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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 12896/2024, pendente tra
elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1
Via Besana n. 3, presso lo studio dell'avv. NANULA VALENTINA, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Annalaura Rebosio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill. mo Giudice adìto, contrariis reiectis,
In via principale:
Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare il diritto del ricorrente a ottenere la consegna delle buste paga di tutto l'anno 2018, 2019, 2020, 2021, nonché dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giug ottobre e novembre 2022 e per l'effetto condannare la Controparte_2
C.F./P.I in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede legale in Lainate (MI) – iacomo Puccini n. 15, alla consegna delle predette buste paga al sig. oltre alle spese, diritti ed Parte_1 onorari del presente procedimento e successive.
Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate
Svolgimento del processo
1 Il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 deducendo: - di essere stato Controparte_1 al 1.02.2018 alle dipendenze della Controparte_2 con contratto di apprendistato profe
[...] del periodo formativo prevista in data 31.01.2021, full-time con inquadramento al livello 3 del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione degli impianti, in qualità di riparatore di carrozzerie;
- che alla prima scadenza il predetto contratto era stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- di avere rassegnato le dimissioni in data 4.11.2022; - di non avere mai to dalla L. n. 4/1953; - che ad oggi la risulta inattiva;
- di avere richiesto un Controparte_2 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo finalizzato a tale consegna ma il ricorso era stato respinto.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La convenuta è rimasta contumace.
Alla udienza odierna, omessa ogni attività istruttoria ritenuta superflua ai fini della decisione, la causa viene decisa come segue.
Motivi della decisione
1. Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nella documentazione Unilav in atti (docc. 1, fascicolo ricorrente) e nel modulo di recesso dal rapporto di lavoro (doc. 4, fascicolo ricorrente).
Si evince da detti documenti che il lavoratore è stato assunto dalla convenuta in data 1.02.2018, con contratto di apprendistato professionalizzante, con scadenza del periodo formativo prevista in data 31.01.2021, full-time con inquadramento al livello 3 del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione degli impianti, in qualità di riparatore di carrozzerie.
Il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie alla data del 14.11.2022.
2. Il ricorrente lamenta la mancata consegna delle buste paga per tutta la durata del rapporto di lavoro.
La pretesa trova fondamento nell'art. 1 della legge n. 4/1953, il quale prevede che:
“È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.”
3. A fronte dell'allegazione del ricorrente circa il mancato adempimento agli obblighi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto.
La convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuta consegna dei cedolini, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa.
2 Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a consegnare al ricorrente le buste paga di tutto l'anno 2018 (a partire dalla data di assunzione), 2019, 2020, 2021, nonché dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna la parte convenuta a consegnare al ricorrente le buste paga di tutto l'anno 2018 (a partire dalla data di assunzione), 2019, 2020, 2021, nonché dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022; condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano, il 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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