TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2033/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DELNERO FRANCO, come da Parte_1
procura in atti e da ZI NG ) ; C.F._1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._2 C.F._3
ROSSA 12 ; CP_1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.3.24 la parte ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
TU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire le prestazioni dell' assegno di invalidità . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata.
Orbene, nel caso in esame, il TU , nominato in questa di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ribadito le conclusioni assunte in sede di ctu, , così testualmente argomentando :”
” Nella relazione peritale del 29/1/2024 la ricorrente veniva trovata affetta da “Esiti artroprotesi ginocchio dx. Artrite sieronegativa (anti CCP negativa). Disturbo ansioso-depressivo. Spondiloartrosi lombare”.
In via preliminare occorre chiarire cosa si intende per artrite sieronegativa dal momento che l'avvocato di parte ricorrente fa confusione con l'artrite reumatoide. L'artrite sieronegativa indica che nel sangue del paziente non sono presenti il cosiddetto fattore reumatoide e nemmeno gli anticorpi anti-CCP che invece sono sempre presenti nei pazienti affetti da artrite reumatoide. I pazienti sieropositivi hanno una maggiore probabilità di sviluppare una malattia più grave con maggiore interessamento extra-articolare (noduli e vasculiti) rispetto ai pazienti sieronegativi.
Questi ultimi presentano una forma differente di artriti infiammatorie come ad esempio le spondiloartropatie.
Il paziente sieronegativo non può essere valutato come fosse affetto da artrite reumatoide e pertanto per la valutazione del grado di invalidità si deve necessariamente ricorrere, se la patologia non risulta elencata in tabella, al ben noto criterio analogico rispetto ad infermità analoghe. Nel caso dell'artrite sieronegativa si può fare riferimento al cod. 9303 del DM 5/2/92 che riguarda una patologia analoga ossia l'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni per cui è prevista un'invalidità del 50%. Secondo il criterio analogico, a nostro parere, l'artrite sieronegativa che affligge la ricorrente può essere valutata in misura del 20% vista la modesta compromissione funzionale articolare e la esiguità della documentazione strumentale attestante il danno anatomico esibita da parte ricorrente.
A tal proposito si fa notare che nella documentazione clinica allegata da parte ricorrente è presente un solo certificato di visita Reumatologica del 29/11/2021 con diagnosi di “artrite sieronegativa (anti CCP negativa) in fase di attività, osteoartrosi delle piccole articolazioni delle mani con noduli di Heberden, gonartrosi bilaterale” in assenza di successiva documentazione clinica e strumentale attestante la persistenza della patologia e la marcata limitazione funzionale articolare. Infatti l'esame clinico della paziente in occasione della visita peritale del 21/11/2023 ha evidenziato buone condizioni generali, modica depressione del tono dell'umore, deambulazione e cambi posturali nella norma, modica limitazione dell'articolarità del tronco in assenza di segni periferici, esiti ben consolidati di artroprotesi totale di ginocchio a destra, segni clinici di artrosi primaria con modesta compromissione funzionale. Anche in riferimento alla spondiloartrosi lombare è opportuno precisare che l'avv. di parte ricorrente ritiene che debba essere riconosciuta un'invalidità nella misura del 31-40 % facendo riferimento al cod. 7010 del DM 5/2/92 (“ Anchilosi del rachide lombare”). Nel caso della non può essere riconosciuta un'invalidità del 31- Pt_1
40% dal momento che non è stata riscontrata la presenza di anchilosi del rachide lombare ma solamente una modesta limitazione funzionale del tronco in assenza di segni radicolari periferici. Pertanto nella relazione peritale è stato tenuto presente il cod. 7010 del DM 5/2/92 ma, con criterio analogico, è stata riconosciuta un'invalidità del 20%. In riferimento all'aumento del 5% si precisa che, ai sensi del DL 509 del 23/11/1988, il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa generica con possibilità (non obbligo come sostenuto dall'avv. di parte ricorrente) di variazioni in più, non superiori a 5%, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente. Riteniamo sia a carico della parte ricorrente dimostrare quali siano le attitudini del soggetto in riferimento ad una ipotetica attività lavorativa o quale sia l'attività in concreto svolta dalla ricorrente. In riferimento alla sindrome ansioso-depressiva riportata nella certificazione Neurologica del 13/4/2023 (“ Disturbo ansioso-depressivo “) non vi sono elementi clinici e anamnestici per cui possa essere inquadrata, come sostenuto dall'avv. Del Nero, nella sindrome depressiva endoreattiva grave che prevede un'invalidità compresa tra il 31 e 40%. A nostro parere riteniamo equa una quantificazione dell'invalidità nella misura del 25%, come riportato nella relazione peritale, che fa riferimento ad una sindrome depressiva endoreattiva media (cod. 2205 DM 5/2/92).
Pertanto si conferma la valutazione espressa nella relazione peritale del 29/1/2024 per cui la ricorrente, secondo calcolo riduzionistico, viene riconosciuta invalida nella misura del 66%.”. Tali conclusioni allora correttamente e ampiamente motivate vanno integralmente recepite.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese restano compensate ex art. 152 disp.att. cpc Le spese di TU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12.3.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_2 CP_1 rigetta il ricorso, compensa le spese;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore