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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6822/2024 r.g., vertente fra
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia C.F._1
Ceprini del Foro di Bologna - ricorrente e
nato Chiari (Brescia) il 29 dicembre 1999 (c.f. CP_1
) - resistente contumace C.F._2
avv. Cinzia Verucci (c.f. ), con studio in C.F._3
Bologna, quale curatore speciale del minore nato Persona_1
a Brescia il 19 luglio 2018 (c.f. ), nominata C.F._4
con provvedimento del 14 maggio 2024
e con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] CP_2
- Confermare la collocazione del minore nato a Persona_2
Brescia (BS) il 18/7/2018, Cf. presso la C.F._4
madre, come già stabilito nei provvedimenti provvisori e urgenti emessi in data 22/10/2024;
- Confermare l'affidamento in regime superesclusivo del minore alla madre come già stabilito nei Persona_2 Parte_1
provvedimenti provvisori e urgenti emessi in data 22/10/2024;
- Confermare l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio in capo al padre nella misura Persona_2 CP_2
di € 350,00 al mese oltre rivalutazione ISTAT, ovvero determinarlo in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, che dovrà essere versata dal padre alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre le spese straordinarie di cui al protocollo del
Tribunale di Bologna nella misura del 50% ciascun genitore ovvero nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia;
2 - Disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre, come già stabilito nei provvedimenti provvisori e urgenti emessi in data 22/10/2024;
- Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali 15%, cassa forense 4% e iva, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni del curatore speciale del minore:
“Voglia il Tribunale Civile di Bologna, in via definitiva: 1) affidare il figlio minore in via super esclusiva alla madre, attribuendo alla stessa il potere di adottare autonomamente ogni decisione in materia sanitaria, scolastica ed educativa;
2) disporre
– qualora il padre ne faccia richiesta - la regolamentazione dei rapporti padre-figlio, inizialmente in forma protetta e successivamente secondo tempi e modalità ritenuti opportuni nell'interesse del minore;
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, mediante: a) versamento dell'importo mensile pari a euro 350,00 (trecentocinquanta), anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della sig.ra importo revisionabile secondo gli indici Istat della Pt_1
Camera di Commercio di Bologna;
b) anticipazione o rimborso del
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale civile di Bologna del 09.08.2017”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
3 “Visto, il PM Stefano Dambruoso esprime parere favorevole”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024, Parte_1
esponeva di avere avuto una relazione sentimentale con
[...]
dalla quale era nato a [...] il [...] il CP_2
figlio riconosciuto da entrambi i genitori;
che la ricorrente Per_2
aveva contratto matrimonio con a Brescia il 25 CP_2
ottobre 2018; che a causa dei comportamenti violenti del marito, iniziati durante la convivenza prima del matrimonio e proseguiti, anche alla presenza del figlio, dopo il matrimonio, la ricorrente era stata costretta, a causa dell'intollerabilità della convivenza, ad andarsene di casa insieme al figlio che Per_2 Parte_1
fin dal momento della nascita del figlio, era sempre stata l'unica a prendersi cura di essendosi il padre sempre disinteressato Per_2
delle scelte di vita riguardanti il minore, troncando, dopo la separazione, tutti i rapporti con figlio e moglie e cessando anche il sostegno economico;
che gli assegni familiari venivano percepiti dal padre, il quale, nonostante le richieste della madre, non li trasferiva alla ricorrente per il figlio ma li utilizzava per sé; Per_2
che nelle more il convenuto si era costruito un'altra famiglia e conviveva con una compagna con cui aveva un altro figlio;
che la ricorrente aveva un compagno di vita, che la CP_3
aiutava economicamente e dal quale aveva avuto un altro figlio;
4 che la si dedicava totalmente alla cura e alla crescita dei Pt_1
suoi due figli, non lavorava e non aveva pertanto un reddito.
La ricorrente chiedeva quindi che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e, previa nomina di un curatore speciale del minore, che il figlio fosse affidato alla madre in Per_2
regime “super esclusivo”, che fosse disposta la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre e che CP_2
le decisioni ordinarie e quelle di maggiore rilevanza riguardanti il minore fossero prese dalla madre senza necessità di Persona_2
dover interpellare e ottenere il consenso del padre. Parte_1
chiedeva altresì che fosse posto a carico del convenuto
[...]
l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio nella Per_2
misura di euro 350,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT o in quella maggiore o minore misura stabilita dal Tribunale, da versare dal padre alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre le spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Bologna nella misura ritenuta opportuna, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità del figlio. La ricorrente chiedeva inoltre che fosse disposto l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie in Parte_1
capo al marito nella misura di euro 350,00 al CP_2
mese, oltre rivalutazione ISTAT o nella minore misura stabilita dal
Tribunale, da versare dal marito alla moglie entro il giorno 5 di
5 ogni mese e che fosse infine disposto che l'assegno unico fosse percepito al 100% dalla madre, con il favore delle spese processuali.
Con il provvedimento del 14 maggio 2024, stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre proposta dalla ricorrente, veniva nominato un curatore speciale del minore, il quale si costituiva, chiedendo che fosse disposto l'affidamento del figlio minore in via “super esclusiva” alla madre, attribuendo alla stessa il potere di adottare autonomamente ogni decisione in materia sanitaria, scolastica ed educativa, che fosse disposta, qualora il padre ne avesse fatto richiesta, la regolamentazione dei rapporti padre-figlio, inizialmente in forma protetta e successivamente secondo tempi e modalità ritenuti opportuni nell'interesse del minore e che fosse disposto che il padre contribuisse al mantenimento del figlio, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 350,00, anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della madre, importo revisionabile secondo gli indici ISTAT e con anticipazione o rimborso del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017. non si costituiva in giudizio e veniva CP_2
pertanto dichiarato contumace all'udienza del 22 ottobre 2024, alla quale compariva la sola ricorrente, che veniva sentita dal Giudice
6 relatore e delegato. Alla stessa udienza la parte ricorrente rinunciava all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alla domanda di contributo al suo mantenimento ed il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e i provvedimenti istruttori.
La causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni e previo deposito degli scritti difensivi finali.
Rileva in primo luogo il Tribunale che la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151, co 1, c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, sia alla luce del contenuto degli scritti difensivi della ricorrente e della volontà di separarsi dal marito, dalla stessa personalmente ribadita all'udienza, sia in considerazione del disinteresse manifestato dal convenuto, che non è comparso dinanzi al Giudice e non si è costituito in giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori alla separazione, si rileva che la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda iniziale di attribuzione di un contributo al suo mantenimento da parte del marito, domanda sulla quale quindi il Collegio non è chiamato a pronunciarsi.
7 ha inoltre espressamente rinunciato alla Parte_1
domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale inizialmente proposta nel ricorso. Né il curatore speciale del minore, nè il Pubblico Ministero hanno fatto propria tale domanda, sulla quale quindi il Tribunale non si deve, del pari, pronunciare.
Sia la ricorrente che il curatore speciale del minore hanno chiesto invece che sia disposto l'affidamento cosiddetto “super esclusivo” o “rafforzato” del figlio minore alla madre, Per_2
deducendo il totale disinteresse manifestato dal padre, ormai da anni, nei riguardi del figlio minore.
Al riguardo giova ricordare che, pur essendo stato eletto dal legislatore a paradigma di riferimento nella riconfigurazione del quadro dei rapporti endofamiliari alla disgregazione della coppia genitoriale, il regime dell'affidamento condiviso non può tuttavia essere disposto tutte le volte in cui la sua applicazione appaia contraria all'interesse del minore, in ragione della manifesta carenza o della inidoneità educativa di uno dei genitori.
Orbene, nel caso di specie, le risultanze del giudizio hanno evidenziato un totale disinteresse del padre nei confronti del figlio minore e di qualsivoglia sua esigenza. In tal senso, hanno deposto, innanzitutto, le circostanze di fatto dedotte negli scritti difensivi della ricorrente e confermate da alla prima Parte_1
udienza, alla luce delle quali è emerso che il convenuto non solo
8 ha interrotto ogni rapporto con il figlio minore dal maggio 2019, ma non ha nemmeno mai contribuito al suo mantenimento, al quale ha dunque provveduto sin da principio la sola madre. Tale atteggiamento di assoluta indifferenza rispetto al minore ha trovato poi ulteriore riscontro nel contegno processuale tenuto dal convenuto, il quale, pur personalmente a conoscenza del presente procedimento e dei contenuti del ricorso avversario, come si desume dalla notifica eseguita dalla ricorrente, ha tuttavia deciso di non costituirsi, rimanendo contumace, e questo pur a fronte della iniziale domanda attorea di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di affido “super esclusivo” della prole. Una scelta, quella della contumacia in un processo avente ad oggetto l'interesse del figlio, che, pur espressione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, insuscettibile di pregiudizio ex se, appare tuttavia ennesimo sintomo di una disaffezione del padre nei confronti del figlio minore, che non può che costituire necessario elemento di valutazione ai fini del giudizio teso a verificarne l'idoneità al corretto assolvimento dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale.
Il totale disinteresse del padre per il figlio risulta altresì confermato sia dai documenti prodotti (v. fra gli altri le denunce querele di cui al documento n. 3 e il decreto di citazione a giudizio per il reato previsto dall'art. 570, co. 2, n. 2, c.p. di cui al
9 documento n. 4), sia dalle difese del curatore speciale del minore, che si è associato alla domanda di affidamento “super esclusivo” formulata dalla ricorrente, sia infine dalla relazione dei Servizi
Sociali datata 18 ottobre 2024.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che l'affidamento che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste il minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. potrà dunque, in Parte_1
conformità all'art. 337 quater c.c., assumere da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo.
Il minore rimarrà stabilmente collocato presso la madre, che allo stato rappresenta l'unica figura genitoriale di riferimento. Se
e quando il padre tornerà a dare notizie di sé, potrà vedere Per_2
secondo le modalità e i tempi stabiliti di concerto con la madre, richiedendo il necessario supporto dei Servizi Sociali, che monitoreranno gli incontri fra il padre ed il figlio.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio da parte del convenuto, si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che debba trovare conferma quanto già previsto dal Giudice delegato
10 nel provvedimento del 22 gennaio 2024, con il quale è stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre la somma mensile pari ad euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda
(maggio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente, tenuto conto, in particolare, dell'integra capacità lavorativa del padre, delle esigenze del minore, della totale assenza di rapporti padre/figlio, che determina che tutti gli oneri di cura del minore gravano esclusivamente sulla madre e della circostanza che la ricorrente ha il diritto di percepire integralmente l'assegno unico, in quanto genitore affidatario in via esclusiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto, si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività processuale svolta e, quanto alla ricorrente, vanno distratte in favore del difensore antistatario.
A carico del convenuto, quale parte soccombente, vanno poste anche le spese del curatore speciale del minore, anch'esse liquidate in dispositivo, in conformità alla nota prodotta.
Risultando tuttavia il minore ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, il convenuto deve essere condannato al pagamento di tali
11 spese in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa, così provvede:
A) pronuncia la separazione dei coniugi nata a Parte_1
Bologna il 23 dicembre 1998 e nato Chiari CP_1
(Brescia) il 29 dicembre 1999, i quali hanno contratto matrimonio a Brescia il 25 ottobre 2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia al n. 214, parte I, dell'anno
2018;
B) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_2
madre, la quale potrà dunque, in conformità all'art. 337 quater c.c., assumere da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo;
C) colloca il minore presso la madre, con residenza anagrafica presso la stessa;
D) dispone che il padre, se e quando tornerà a dare notizie di sé, possa vedere il figlio secondo le modalità e i tempi stabiliti Per_2
di concerto con la madre, richiedendo il necessario supporto dei
12 Servizi Sociali, che monitoreranno gli incontri fra il padre ed il figlio;
E) pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (maggio 2024), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
F) dispone che ciascuno dei genitori concorra in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore secondo quanto previsto e disciplinato dal relativo Per_2
Protocollo in uso presso questo Tribunale (e che di seguito integralmente si riporta: “I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello
13 sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III]
14 Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
G) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
H) condanna alla rifusione in favore della CP_1
ricorrente delle spese processuali, che liquida d'ufficio in complessivi euro 4.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario;
I) condanna il convenuto alla rifusione in favore dello Stato delle spese spettanti al curatore speciale del minore, che liquida in
15 complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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