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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10049/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, avente a oggetto: istanza ex art. 337 bis c.c., promosso da da nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Rosa SIGNORINI presso il cui studio, sito in Bologna, via Saragozza n. 18, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Vania GIULLORI, presso il cui studio, sito in Bologna, via Arienti n. 33, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
*** OGGETTO: regolamentazione della responsabilità su figli nati fuori dal matrimonio
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 23 luglio 2025:
“1) affidamento condiviso della minore , che continuerà, comunque, a risiedere con la madre, Per_1 sig.ra ; Parte_1 2) riconoscimento in capo al sig. dell'obbligo di corrispondere, in favore della sig.ra CP_1
la somma mensile di. 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, atitolo di Pt_1 contributo per il mantenimento di , o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al Per_1 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Codesto Tribunale;
3) in punto alla regolamentazione del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, con l'unica finalità di garantirne un sereno sviluppo della personalità e della sfera affettiva in seno a uno stabile rapporto con ambedue i genitori, il sig. potrà abitualmente frequentare la figlia CP_1 senza nessun particolare vincolo temporale, previo accordo con la madre nel rispetto di un preavviso pagina 1 di 7 congruo secondo lecircostanze e compatibilmente con gli impegni della sig.ra ma sempre a Pt_2 primaria tutela di quanto sopra esplicitato;
4) con vittoria di spese e competenze professionali”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 22 luglio 2025:
“- confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_2 con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulla medesima e sua collocazione prevalente presso la madre, come già disposto in sede di ordinanza datata 13.11.2024;
- tenuto conto dell'età della minore, prevedere che la medesima possa stare con il padre liberamente ed ogni volta che ciò sarà possibile;
- In via principale, confermare a carico del Sig. , alla luce di tutto quanto rappresentato in atti CP_1 ed anche tenuto conto della reale capacità reddituale e patrimoniale della Sig.ra un contributo Pt_1 mensile per il mantenimento della figlia di euro 200,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese;
in via subordinata, ci si rimette alle valutazioni della S.V. nella determinazione della misura del predetto contributo paterno al mantenimento della figlia così come sulla questione del riparto tra i genitori del pagamento delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge.”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione dalla Parte_1 Controparte_1 quale è nata, il 27 agosto 2009, , riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
La ricorrente e la figlia attualmente abitano in un appartamento di proprietà del padre della prima. Al signor -che era stato arrestato il 20 aprile 2024- il 1° aprile 2025 è CP_1 stata revocata la misura degli arresti domiciliari che stava scontando nella parrocchia di Salvatonica, frazione di Bondeno (FE).
2. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia affidata in via condivisa ai due genitori;
Per_1
- sia collocata presso di lei;
- sia previsto che il padre possa incontrare la figlia liberamente previo accordo con la madre;
- il resistente le versi 400,00 euro mensili per il mantenimento della minore, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
, pur se regolarmente citato, non si è inizialmente costituito in Controparte_1 giudizio. Nell'udienza del 12 novembre 2024 il resistente non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la signora la quale ha confermato e precisato il Pt_1 contenuto dell'atto introduttivo. All'esito dell'udienza la ricorrente ha presentato le sue richieste temporanee e urgenti e la Giudice si è riservata. Con ordinanza del 13 novembre 2024 la Giudice -oltre a decidere in materia istruttoria- ha stabilito che: pagina 2 di 7 - sia affidata a entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1
- sia collocata presso la signora Pt_1
- il padre possa stare con la figlia liberamente, previo accordo con la madre e tenendo sempre conto dei desideri e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore;
- il signor versi alla ricorrente un contributo di 200,00 euro mensili, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente si è costituito in giudizio con memoria del 4 aprile 2025, domandando che:
- siano confermati l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori e il Per_1 collocamento della stessa presso la madre;
- sia stabilito che la minore possa stare con lui liberamente ed ogni volta che sarà possibile;
- in via principale, sia confermato a suo carico il contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia di 200,00 euro, ovvero, in subordine il suddetto assegno sia determinato secondo giustizia;
- le spese straordinarie siano suddivise a metà tra i genitori. La causa, ritualmente istruita con l'acquisizione di documenti e con l'audizione di
, è stata rimessa al Collegio per la decisione nell'udienza del 23 ottobre 2025. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
3. Tanto premesso in fatto, si può passare all'esame delle questioni sottoposte dalle parti all'esame del Collegio. 3a. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità pagina 3 di 7 educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso in esame entrambe le parti hanno domandato che sia affidata ai due Per_1 genitori in forma condivisa. In effetti, non sono emersi elementi da cui si evince che l'interesse preminente della minore impone l'affido a uno solo dei genitori (e in particolare alla signora Pt_1
La ragazza nella sua audizione del 30 gennaio 2025 ha riferito che ha con la madre
“un rapporto molto stretto e confidenziale” e che le difficoltà che si presentano vengono prontamente superate con il dialogo. Quanto al signor ha dichiarato di averlo sempre visto poco (all'epoca CP_1 era in una comunità e andava a trovarlo due o tre volte al mese in estate e una in inverno, a seconda della possibilità per la madre di accompagnarla); tuttavia, ha aggiunto che nonostante le scarse frequentazioni ha confidenza con il padre, che con lei è sempre gentile e a volte affettuoso. Non vi sono, dunque, elementi di inadeguatezza genitoriale in capo alle parti, né sono stati evidenziati pregiudizi per dovuti al comportamento del padre e della Per_1 madre. Si deve dunque concludere che non vi siano ragioni per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. 3b. Nulla quaestio sul collocamento di presso la madre, del resto richiesta Per_1 concordemente dai genitori. Invero, tale situazione, in essere da anni, si è rivelata adeguata alle esigenze e agli interessi della minore. Tenuto conto dell'età di , che ha compiuto 16 anni, appare opportuno Per_1 prevedere che ella possa vedere e stare liberamente con il padre -con il quale ha un buon rapporto- previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze, della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della giovane. 3c. Per quanto concerne il contributo per il mantenimento della minore si deve premettere che ai sensi dell'art. 316 bis comma primo, c.c. i genitori hanno il dovere di provvedere economicamente alla prole, anche se nata fuori dal matrimonio, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, la signora Pt_1
- abita con la figlia in un appartamento di proprietà di suo padre senza sostenere spese abitative;
- è operaia agricola alle dipendenze di Controparte_2
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti rispettivamente di 10.383,00 euro (865,00 mensili), di 10.401,00 euro (867,00 mensili), di 10.838,00 euro (903,00 mensili) e di 7.558,00 euro (630,00 mensili);
pagina 4 di 7 - nei medesimi periodi d'imposta ha ricevuto dall' significative erogazioni a CP_3 titolo di assegno unico, disoccupazione agricola e bonus: per il 2021 euro 3.850,00, per il 2022 euro 5.338,00, per il 2023 euro 6.083,00 e per il 2024 euro 5.950,00;
- pertanto, le sue entrate complessive sono state di 14.233,00 euro (1.186,00 mensili) nel 2021, di 15.739,00 euro (1.312,00 mensili) nel 2022, di 16.921,00 (1.410,00 mensili) nel 2023 e di 13.508,00 (1.126,00 mensili) nel 2024;
- la ricorrente ha inoltre dichiarato che il 31 dicembre 2025 non le verrà rinnovato il contratto;
tuttavia, non avendo dimostrato tale allegazione della stessa in questa sede non si può tenere conto;
- nel 2025 l'assegno unico, che percepisce integralmente, ammonta a 233,00 euro. Dal canto suo il signor : CP_1
- non è noto dove vive attualmente e se ha spese alloggiative;
- è stato disoccupato dal 1° dicembre 2021, ma nella comparsa conclusionale si è dato atto che ha trovato un impiego stagionale come operaio agricolo;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi rispettivamente di 11.181,00 euro (932,00 mensili), di 8.036,00 euro (670,00 mensili) e di 1.526,00 euro (127,00 mensili);
- per gli esercizi 2022 e 2023 ha percepito -oltre alla naspi- rispettivamente un bonus di 200,00 euro e un trattamento integrativo di 1.080,00 il primo anno e un bonus di 150,00 il secondo;
non è noto se abbia avuto erogazioni dall' nel 2024 e nel 2025; CP_3
- non è proprietario di beni immobili;
- è intestatario di un conto corrente presso Emil Banca con un saldo di 40.766,00 al 31 dicembre 2022 e di 25.677,00 al 31 dicembre 2023. Ai fini della determinazione del contributo occorre anche tenere conto del fatto che
è un'adolescente e pertanto ha esigenze e bisogni significativi. Per_1
Tenuto conto delle sopra esposte emergenze (e in particolare delle modeste capacità reddituali del resistente), appare equo congruo stabilire a carico di quest'ultimo l'obbligo di pagare per il mantenimento ordinario della figlia la somma di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle pagina 5 di 7 questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la minore presso la madre Parte_1
3) prevede che il signor possa incontrare liberamente la figlia previo CP_1 accordo con la madre e tenuto conto dei desideri, della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora ntro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma complessiva di 200,00 Per_1 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, pagina 6 di 7 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 29 ottobre 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, avente a oggetto: istanza ex art. 337 bis c.c., promosso da da nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Rosa SIGNORINI presso il cui studio, sito in Bologna, via Saragozza n. 18, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Vania GIULLORI, presso il cui studio, sito in Bologna, via Arienti n. 33, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
*** OGGETTO: regolamentazione della responsabilità su figli nati fuori dal matrimonio
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 23 luglio 2025:
“1) affidamento condiviso della minore , che continuerà, comunque, a risiedere con la madre, Per_1 sig.ra ; Parte_1 2) riconoscimento in capo al sig. dell'obbligo di corrispondere, in favore della sig.ra CP_1
la somma mensile di. 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, atitolo di Pt_1 contributo per il mantenimento di , o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al Per_1 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Codesto Tribunale;
3) in punto alla regolamentazione del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, con l'unica finalità di garantirne un sereno sviluppo della personalità e della sfera affettiva in seno a uno stabile rapporto con ambedue i genitori, il sig. potrà abitualmente frequentare la figlia CP_1 senza nessun particolare vincolo temporale, previo accordo con la madre nel rispetto di un preavviso pagina 1 di 7 congruo secondo lecircostanze e compatibilmente con gli impegni della sig.ra ma sempre a Pt_2 primaria tutela di quanto sopra esplicitato;
4) con vittoria di spese e competenze professionali”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 22 luglio 2025:
“- confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_2 con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulla medesima e sua collocazione prevalente presso la madre, come già disposto in sede di ordinanza datata 13.11.2024;
- tenuto conto dell'età della minore, prevedere che la medesima possa stare con il padre liberamente ed ogni volta che ciò sarà possibile;
- In via principale, confermare a carico del Sig. , alla luce di tutto quanto rappresentato in atti CP_1 ed anche tenuto conto della reale capacità reddituale e patrimoniale della Sig.ra un contributo Pt_1 mensile per il mantenimento della figlia di euro 200,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese;
in via subordinata, ci si rimette alle valutazioni della S.V. nella determinazione della misura del predetto contributo paterno al mantenimento della figlia così come sulla questione del riparto tra i genitori del pagamento delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge.”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione dalla Parte_1 Controparte_1 quale è nata, il 27 agosto 2009, , riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
La ricorrente e la figlia attualmente abitano in un appartamento di proprietà del padre della prima. Al signor -che era stato arrestato il 20 aprile 2024- il 1° aprile 2025 è CP_1 stata revocata la misura degli arresti domiciliari che stava scontando nella parrocchia di Salvatonica, frazione di Bondeno (FE).
2. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia affidata in via condivisa ai due genitori;
Per_1
- sia collocata presso di lei;
- sia previsto che il padre possa incontrare la figlia liberamente previo accordo con la madre;
- il resistente le versi 400,00 euro mensili per il mantenimento della minore, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
, pur se regolarmente citato, non si è inizialmente costituito in Controparte_1 giudizio. Nell'udienza del 12 novembre 2024 il resistente non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la signora la quale ha confermato e precisato il Pt_1 contenuto dell'atto introduttivo. All'esito dell'udienza la ricorrente ha presentato le sue richieste temporanee e urgenti e la Giudice si è riservata. Con ordinanza del 13 novembre 2024 la Giudice -oltre a decidere in materia istruttoria- ha stabilito che: pagina 2 di 7 - sia affidata a entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1
- sia collocata presso la signora Pt_1
- il padre possa stare con la figlia liberamente, previo accordo con la madre e tenendo sempre conto dei desideri e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore;
- il signor versi alla ricorrente un contributo di 200,00 euro mensili, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente si è costituito in giudizio con memoria del 4 aprile 2025, domandando che:
- siano confermati l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori e il Per_1 collocamento della stessa presso la madre;
- sia stabilito che la minore possa stare con lui liberamente ed ogni volta che sarà possibile;
- in via principale, sia confermato a suo carico il contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia di 200,00 euro, ovvero, in subordine il suddetto assegno sia determinato secondo giustizia;
- le spese straordinarie siano suddivise a metà tra i genitori. La causa, ritualmente istruita con l'acquisizione di documenti e con l'audizione di
, è stata rimessa al Collegio per la decisione nell'udienza del 23 ottobre 2025. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
3. Tanto premesso in fatto, si può passare all'esame delle questioni sottoposte dalle parti all'esame del Collegio. 3a. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità pagina 3 di 7 educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso in esame entrambe le parti hanno domandato che sia affidata ai due Per_1 genitori in forma condivisa. In effetti, non sono emersi elementi da cui si evince che l'interesse preminente della minore impone l'affido a uno solo dei genitori (e in particolare alla signora Pt_1
La ragazza nella sua audizione del 30 gennaio 2025 ha riferito che ha con la madre
“un rapporto molto stretto e confidenziale” e che le difficoltà che si presentano vengono prontamente superate con il dialogo. Quanto al signor ha dichiarato di averlo sempre visto poco (all'epoca CP_1 era in una comunità e andava a trovarlo due o tre volte al mese in estate e una in inverno, a seconda della possibilità per la madre di accompagnarla); tuttavia, ha aggiunto che nonostante le scarse frequentazioni ha confidenza con il padre, che con lei è sempre gentile e a volte affettuoso. Non vi sono, dunque, elementi di inadeguatezza genitoriale in capo alle parti, né sono stati evidenziati pregiudizi per dovuti al comportamento del padre e della Per_1 madre. Si deve dunque concludere che non vi siano ragioni per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. 3b. Nulla quaestio sul collocamento di presso la madre, del resto richiesta Per_1 concordemente dai genitori. Invero, tale situazione, in essere da anni, si è rivelata adeguata alle esigenze e agli interessi della minore. Tenuto conto dell'età di , che ha compiuto 16 anni, appare opportuno Per_1 prevedere che ella possa vedere e stare liberamente con il padre -con il quale ha un buon rapporto- previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze, della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della giovane. 3c. Per quanto concerne il contributo per il mantenimento della minore si deve premettere che ai sensi dell'art. 316 bis comma primo, c.c. i genitori hanno il dovere di provvedere economicamente alla prole, anche se nata fuori dal matrimonio, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, la signora Pt_1
- abita con la figlia in un appartamento di proprietà di suo padre senza sostenere spese abitative;
- è operaia agricola alle dipendenze di Controparte_2
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti rispettivamente di 10.383,00 euro (865,00 mensili), di 10.401,00 euro (867,00 mensili), di 10.838,00 euro (903,00 mensili) e di 7.558,00 euro (630,00 mensili);
pagina 4 di 7 - nei medesimi periodi d'imposta ha ricevuto dall' significative erogazioni a CP_3 titolo di assegno unico, disoccupazione agricola e bonus: per il 2021 euro 3.850,00, per il 2022 euro 5.338,00, per il 2023 euro 6.083,00 e per il 2024 euro 5.950,00;
- pertanto, le sue entrate complessive sono state di 14.233,00 euro (1.186,00 mensili) nel 2021, di 15.739,00 euro (1.312,00 mensili) nel 2022, di 16.921,00 (1.410,00 mensili) nel 2023 e di 13.508,00 (1.126,00 mensili) nel 2024;
- la ricorrente ha inoltre dichiarato che il 31 dicembre 2025 non le verrà rinnovato il contratto;
tuttavia, non avendo dimostrato tale allegazione della stessa in questa sede non si può tenere conto;
- nel 2025 l'assegno unico, che percepisce integralmente, ammonta a 233,00 euro. Dal canto suo il signor : CP_1
- non è noto dove vive attualmente e se ha spese alloggiative;
- è stato disoccupato dal 1° dicembre 2021, ma nella comparsa conclusionale si è dato atto che ha trovato un impiego stagionale come operaio agricolo;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi rispettivamente di 11.181,00 euro (932,00 mensili), di 8.036,00 euro (670,00 mensili) e di 1.526,00 euro (127,00 mensili);
- per gli esercizi 2022 e 2023 ha percepito -oltre alla naspi- rispettivamente un bonus di 200,00 euro e un trattamento integrativo di 1.080,00 il primo anno e un bonus di 150,00 il secondo;
non è noto se abbia avuto erogazioni dall' nel 2024 e nel 2025; CP_3
- non è proprietario di beni immobili;
- è intestatario di un conto corrente presso Emil Banca con un saldo di 40.766,00 al 31 dicembre 2022 e di 25.677,00 al 31 dicembre 2023. Ai fini della determinazione del contributo occorre anche tenere conto del fatto che
è un'adolescente e pertanto ha esigenze e bisogni significativi. Per_1
Tenuto conto delle sopra esposte emergenze (e in particolare delle modeste capacità reddituali del resistente), appare equo congruo stabilire a carico di quest'ultimo l'obbligo di pagare per il mantenimento ordinario della figlia la somma di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle pagina 5 di 7 questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la minore presso la madre Parte_1
3) prevede che il signor possa incontrare liberamente la figlia previo CP_1 accordo con la madre e tenuto conto dei desideri, della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora ntro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma complessiva di 200,00 Per_1 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, pagina 6 di 7 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 29 ottobre 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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