Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Masciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, via Aldo Moro n. 17;
contro
La Questura di Vibo Valentia, in persona del Questore in carica, e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
a. Il ricorrente ha proposto ricorso contro la Questura di Vibo Valentia, in persona del Questore in carica, e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, per l’annullamento, del provvedimento della Questura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con il quale era stato respinto il rilascio di porto di fucile uso caccia ex artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nonché, di ogni altro atto propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso denunciandone l’illegittimità per l’assenza dei presupposti idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità.
b. Nel costituirsi le resistenti amministrazioni hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
1. Con una pluralità di motivi (il primo, rubricato “ eccesso di potere per difetto di motivazione - difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – illogicita’ manifesta - ingiustizia manifesta ”, il secondo rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90. difetto di istruttoria. violazione del principio del contraddittorio ” e il terzo, rubricato “ violazione e falsa applicazione degli art. 11 e 43 del t.u.l.p.s. r,d. 773/1931 ”) il ricorrente ha denunciato il fatto che le ragioni del diniego sarebbero fondate esclusivamente sui precedenti penali a carico del padre, che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni di cui alla memoria ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che difetterebbero i presupposti di cui agli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Le doglianze sono infondate.
1.1. Nell’impugnato provvedimento l’amministrazione ha accertato che il ricorrente sarebbe inserito in un contesto familiare ove sono presenti dei soggetti con dei precedenti di elevato spessore e, in specie, che “ risulta che il padre dello stesso sia gravato da una misura di prevenzione personale e vanti a suo carico svariati precedenti di polizia per reati in materia di coltivazione di stupefacenti, in materia di armi e contro la persona e risulterebbe in passato essere stato indicato nell’operazione “-OMISSIS-” come appartenente a consorterie della criminalità organizzata locale. Sempre nell’ambito dello stesso contesto familiare risulta inoltre che vi è altro prossimo parente gravato da gravi pregiudizi in materia di armi, contro la persona e per associazione di tipo mafioso essendo inoltre considerato, sempre come indicato nell’operazione “-OMISSIS-”, un appartenente alla criminalità organizzata del comprensorio ove lo stesso istante risiede ”. Ha, poi, concluso che per la insussistenza della valutazione di affidabilità in favore del ricorrente dal momento che “ Ad indurre questo Ufficio verso un non accoglimento dell’istanza hanno pertanto contribuito in modo dirimente la parentela prossima con soggetti con pregiudizi di polizia e considerati, secondo quanto emerso in attività di indagine, appartenenti alla criminalità locale operante nello stesso territorio del richiedente ”.
1.2. Il collegio osserva che il provvedimento della pubblica amministrazione risulta fondato sulla esistenza del rapporto di parentela con soggetti pericolosi o pregiudicati e che il contesto familiare può rilevare solo in quanto sia idoneo a determinare un fondato rischio di abuso delle armi.
1.2.1. La condivisibile giurisprudenza amministrativa ha, infatti, stabilito che: “ Il Collegio osserva che, pur essendo la materia delle autorizzazioni di polizia, concernenti la detenzione di armi, connotata da ampia discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla capacità del soggetto di non abusare del titolo di polizia, non può, tuttavia, assurgere ad unico elemento espressivo dell’affidabilità del richiedente, il rapporto di parentela (in questo caso di genitorialità) con un soggetto avente un precedente penale. Infatti la valutazione dei requisiti (assenza di gravi precedenti penali e di polizia e in sostanza la buona condotta) deve essere operata, esclusivamente, nei confronti del soggetto destinatario dell’autorizzazione e non può coinvolgere persone distinte dal richiedente, peraltro in questo caso, secondo quanto emerge dagli atti, neppure convivente con l’interessato ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 2362).
1.3. Per quanto di interesse se è vero che la parte ricorrente ha dimostrato che a carico del padre non risultano precedenti – nemmeno di polizia- quanto al reato in materia di stupefacenti (sentenza di assoluzione del Tribunale di-OMISSIS- n. -OMISSIS-), è altrettanto vero che l’estratto della sentenza di assoluzione Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- non consente di individuare il capo contestato allo stesso essendo nella stessa indicato che -OMISSIS- è assolto, unitamente ad altri concorrenti, “ dai reati agli stessi rispettivamente ascritti, per non avere commesso il fatto ”.
Ne segue che, rispetto a quanto indicato nel provvedimento impugnato, il grave quadro indiziario a carico del padre del ricorrente quanto all’essere considerato un appartenente a consorterie della criminalità organizzata locale come indicato nell’operazione “ -OMISSIS- ” -e, quindi, nel Comune di -OMISSIS- in cui risiede il ricorrente- non risulta essere stato superato né risulta essere mutato quello delineato a carico di altro parente prossimo (lo zio) a cui carico sussistono gravi pregiudizi in materia di armi, contro la persona e per associazione di tipo mafioso [essendo risultato (sempre nell’operazione “ -OMISSIS- ”) anche esso appartenente alla criminalità organizzata del comprensorio ove lo stesso ricorrente risiede ] (come da Nota n. -OMISSIS-).
1.3.1. Il padre del ricorrente risulta, poi, avere mutato la propria residenza presso il Comune di -OMISSIS- solo successivamente all’adozione della contestata misura - come emerge dalla certificazione depositata del -OMISSIS-, non essendo, quindi, provata, ai fini del decidere, la interruzione di qualsiasi legame del suddetto soggetto con il territorio del Comune di -OMISSIS-.
1.4. La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il legislatore ha attribuito all'Autorità di Pubblica Sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza (TAR Reggio Calabria, 30 maggio 2019, n. 309; TAR Reggio Calabria, 12 dicembre 2018, n. 732).
1.5. Nel caso all’esame del Collegio, appare del tutto legittimo che l’Autorità di Pubblica Sicurezza, possa ritenere l’interesse pubblico della sicurezza e dell’incolumità delle persone, minacciato dalla vicinanza del richiedente la licenza d’armi con due soggetti (il padre e il parente prossimo del ricorrente) gravati da rilevanti pregiudizi penali in materia di armi e che risultano risiedere nello stesso Comune di -OMISSIS- del ricorrente, in un territorio in cui si registra una elevata diffusione della n’drangheta.
Le valutazioni di competenza dell’amministrazione, ampiamente discrezionali, sono destinate, da un lato, a focalizzare l’attenzione sulla persona del titolare della licenza di porto d’armi, il quale deve assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso dell’arma, dall’altro, se congruamente e logicamente motivate, sono sottratte al sindacato del giudice della legittimità (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2009, n. 7107).
1.5.1. Nel caso di specie l’amministrazione ha, quindi, evidenziato, mediante una ricostruzione logica e congrua, tenendo anche conto delle osservazioni di cui alla memoria ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, che la valutazione di non affidabilità del ricorrente deriva dal potenziale rischio nascente dal legame familiare e dalla comune residenza in un territorio in cui il fenomeno mafioso è capillarmente diffuso.
1.6. Il richiamo alla sentenza di questa Sezione del 23 giugno 2014, n. 1080 non risulta pertinente atteso che in quella sede il Tribunale ha annullato l’impugnato provvedimento non già perché adottato sulla base della sola sussistenza di vincoli parentali ma perché l’amministrazione non aveva rappresentato – diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - quali potessero essere i rapporti tra le parti idonei a determinare una possibilità di abuso delle armi stesse.
1.7. In conclusione il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che quantifica in € 4.000,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Arturo Levato, Presidente FF
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Arturo Levato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.