Articolo 1 della Legge 24 novembre 1948, n. 1493
Articolo 2
Versione
8 gennaio 1949
Art. 1.
I cittadini italiani che, in applicazione degli Accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli stati Uniti d'America il 14 agosto 1947 e resi esecutivi con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1747 , hanno perduto l'esercizio dei diritti indicati nel seguente comma del presente articolo possono chiedere l'equa indennita' in lire prevista al paragrafo 8 del l'art. 1 del Memorandum d'intesa concernente il regolamento di determinati claims del tempo di guerra e di questioni connesse, facente parte dei detti Accordi.
Tale indennita', puo' essere richiesta nei casi in appresso:
a) per danno accertato derivante dal sequestro e dalla divulgazione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di ritrovati tecnici brevettati o no, conformemente ai programmi applicati dal detto Governo per l'acquisto e la divulgazione dei ritrovati stessi in rapporto allo stato di guerra, nonche' per danno accertato derivante dall'uso, da parte di qualsiasi persona negli Stati Uniti d'America, delle informazioni cosi' divulgate;
b) per perdita accertata di canoni o di altri compensi o diritti a ricevere canoni o altri compensi, per uso - nel periodo dal 1 settembre 1939 al 31 dicembre 1945 - di invenzioni, brevetti o diritti di brevetto posseduti negli Stati Uniti d'America ovvero soggetti a restituzione, in base al Memorandum d'intesa riguardante i beni italiani negli Stati Uniti d'America e taluni claims di cittadini degli Stati Uniti d'America, facente parte degli Accordi indicati al primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1949