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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 13.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7057/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Benedetto e Carlo Cosma BARRA, presso cui elettivamente domicilia in Teano alla Piazza della Vittoria n. 27, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana PALUMBO, con cui elettivamente domicilia in LA (CE) alla Piazza Municipio n.17, come da allegata procura, RESISTENTE
E CONTRO
in persona Controparte_3 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, TERZO CHIAMATO CP_4
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento per cartelle di pagamento
CP_3 Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi, nelle note di trattazione e nei verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 5.11.2023 l'istante ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per impugnare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90094089 05 000, notificatale in data 2.10.2023, relativamente alla sottostante cartella di pagamento (cfr. pag. 2 ricorso) n. 028 2012 000 412 256 5000 asseritamente notificata in data 20.01.2012, emessa dalla Direzione Prov.le di Caserta ed avente ad oggetto somme dovute per mancato versamento dei contributi Gestione separata professionisti, annualità 2008. A sostegno della sua domanda ha censurato la mancanza e/o la nullità della notifica dell'intimazione opposta nonché dell'atto presupposto, con lesione del diritto di difesa, la decadenza - non meglio precisata –, la prescrizione per assenza atti interruttivi nel quinquennio, vari vizi di motivazione e formali. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'intimazione e la pronuncia di non debenza della contribuzione richiesta per prescrizione;
il tutto con vittoria di spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da attribuirsi per anticipo fattone.
Si costituiva , che ha difeso la legittimità del proprio operato, invocando, CP_5 preliminarmente, la tardività dell'opposizione e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure afferenti alla maturata prescrizione, in ogni caso non decorsa per la normativa emergenziale dovuta alla pandemia SARS-COV 19, che ne ha sospeso il decorso, oltre che per la presenza di una istanza di rateizzo con pagamenti parziali effettuati. Di talché chiedeva l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In via subordinata, domandava di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
È stato evocato in giudizio ai sensi e per gli affetti degli artt. 106 e 107 c.p.c. l'Ente creditore originariamente pretermesso, che si è costituito in data 28.8.2025 e ha CP_3 evidenziato come il ruolo esattoriale non è stato formato ed emesso dall' ma dalla CP_3 che per quell'annualità (2008) era dal legislatore autorizzato ad Controparte_1 emettere e formare i ruoli esattoriali sia per i tributi (imposte e tasse) che per i contributi
CP_3
Ha chiesto il rigetto della domanda con svariate argomentazioni.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in accordo a quanto la scrivente ha già statuito in casi analoghi. Premessa La ricorrente si oppone ad una intimazione di pagamento – la cui notifica è opera del Concessionario –, facendo valere sia l'omessa notifica/vizi del procedimento notificatorio o di forma-contenuto, che la sopravvenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica (avvenuta nel 2012) dell'atto presupposto, cartella di pagamento anch'essa notificata da . CP_5
Innanzitutto, va segnalato il subentro di in luogo di , in ragione Controparte_6 CP_2 della riforma disposta con d.l. 193/2016 (convertito dalla l. n. 225 del 2016), che all'art. 1, comma 3 stabilisce che “l'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della CP_2 riscossione”.
Strumenti di tutela del contribuente
a questo punto, anche in relazione al tenore delle difese delle parti, ricostruire i Pt_2 tratti salienti della normativa, con riguardo all'opposizione alle cartelle.
Orbene, deve preliminarmente osservarsi che avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo) può proporsi sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, sia l'opposizione agli atti esecutivi.
Rispetto alla prima è legittimato esclusivamente l'ente creditore. Ciò si desume dal fatto che, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5 del citato d.lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione a ruolo dovesse essere notificato anche al concessionario, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2-ter del d.l. 24.9.2002, n. 209, conv. in legge con modificazioni 22.11.2002, n. 265.
L'agente del servizio di riscossione deve, invece, ritenersi legittimato insieme con l'ente creditore rispetto alla opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito dalla cartella di pagamento la quale, infatti, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, deve contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
La conferma testuale che avverso la cartella è consentita sia l'opposizione per motivi di merito che l'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali si rinviene non solo nella formulazione dell'art. 24, comma 6 del d.lgs. n. 46/99 secondo cui, invero, “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”, ma anche nell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 46/99. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che “alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691).
La Corte di Cassazione, del resto, nella parallela materia del contenzioso tributario, ha affermato che “ai sensi dell'art. 10, D.LGS. n. 546/92, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi solo se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo” (Cass. Sez. Trib., 6-5-2002, n. 6450). Il D.LGS. n. 546/92, regolatore del nuovo processo tributario, attribuisce al concessionario la qualità di parte.
“Tuttavia, la legittimazione passiva del sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia CP_7 sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili, nel senso che trattasi di errori imputabili al
, come la compilazione o intestazione della cartella di pagamento oppure la notifica della CP_7 stessa. In caso contrario, il Concessionario chiamato in causa – per esempio, in relazione ad un vizio relativo alla preliminare attività accertativa – potrà eccepire validamente il difetto di legittimazione passiva, con ogni ovvia conseguenza in ordine alle spese processuali” (Cass. 12.7.2005, n. 14669).
In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, originariamente fissato in cinque giorni, è divenuto di venti a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, comma 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. in l. 23.2.2006, n. 51).
Ne consegue che, quando le doglianze sollevate in ricorso – com'è nel caso di specie – concernono profili sempre di spettanza dell'ente creditore (la prescrizione della pretesa contributiva, che costituisce, in ogni caso, un'eccezione di merito), l'agente della riscossione risulta privo di legittimazione al riguardo, come verrà dappresso chiarito. A ciò si aggiunga che parte ricorrente oltre ai motivi dell'opposizione concernenti vizi del procedimento notificatorio, fa valere anche la prescrizione della pretesa contributiva successiva alla notifica della cartella, ossia un motivo inerente al merito della pretesa contributiva, azionando un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Questa essendo la normativa di riferimento, può concludersi che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva delle cartelle di pagamento la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002).
Nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: accanto a quelle poc'anzi mentovate del ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, e alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento, residua l'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Inoltre, si rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente. In questo caso, infatti, sussiste sempre la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Sez. Un. 4126/2012).
Legittimazione passiva Occorre a questo punto domandarsi quid juris di quelle ipotesi, come quella in esame, in cui il ricorrente – avversando una intimazione di pagamento – si dolga non solo dell'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, ma ne lamenti anche la sopravvenuta prescrizione. Le questioni da affrontare sono quelle legate all'integrità del contraddittorio e alla legittimazione passiva.
Sul punto, principi estremamente chiari sono stati resi recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte Corte di Cassazione - Sentenza 19 giugno 2019, n. 16425, in tema di contributi ma che detta principii di sicura valenza anche per i premi CP_3 assicurativi INAIL), di cui si riportano i passaggi salienti in questa sede per dar conto del ragionamento logico-giuridico seguito e dal quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi:
“28. Guardando ai principi generali in tema di qualificazione dell'azione, è necessario individuare, innanzi tutto, la natura giuridica dell'azione proposta dall'interessato nell'impugnare il ruolo e non il suo "estratto", che (cfr. Cass. Sez. U., n. 19704 del 2015) è pur sempre solo un documento, oggi informatico, che non contiene né può contenere, per sua natura, una pretesa impositiva e, pertanto, non è impugnabile né è definibile come "atto consequenziale".
29. Quando si impugna il ruolo, teoricamente l'alternativa può oscillare tra l'opposizione agli atti esecutivi e quella all'esecuzione. L'odierno ricorrente in sostanza deduce la mancata notifica della cartella di pagamento e la prescrizione dell'azione esecutiva concernente il credito contributivo vantato dall CP_3
30. In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n.594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004).
31. A fortiori, dunque, ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere. A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria. Precisando, tra l'altro, che nella fattispecie, alcuna doglianza in ordine al quomodo executionis è stata sollevata.
33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo
o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
35. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso di specie va osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
36. D'altro canto, se davvero nel caso di specie si volesse ravvisare una duplice concorrente opposizione (pur in linea di massima astrattamente consentita), in via principale all'esecuzione e in subordine agli atti esecutivi, bisognerebbe individuare due distinti e autonomi interessi a monte delle due azioni. Chiaro l'interesse alla prima, resterebbe invece oscuro quello relativo alla seconda perché, allo stato, il ricorrente non ha alcun interesse a paralizzare un'azione esecutiva che non è neppure cominciata e non è stata nemmeno preannunciata;
né egli ha saputo specificare quale sarebbe il suo interesse ad agire in via di opposizione agli atti esecutivi, a tal fine non bastando la mera denuncia d'una qualche irregolarità formale in se considerata (omessa notifica delle cartelle), senza che sia indicato quale concreto pregiudizio essa abbia cagionato ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 3967 del 2019).
37. L'unico concreto pregiudizio dell'omessa notifica delle cartelle sarebbe quello di perdere l'esatta individuazione del dies a quo per la proposizione dell'opposizione medesima, ma ciò rinvierebbe pur sempre all'interesse a far valere la sopravvenuta estinzione del credito contributivo (e quindi all'interesse che presiede all'opposizione all'esecuzione).
38. Insomma, nella vicenda in oggetto risulta più convincente la qualificazione dell'azione come mera opposizione all'esecuzione (ossia come azione di accertamento negativo del debito). 39. A questo punto seguono due questioni fra loro connesse: integrità del contraddittorio e legittimazione passiva. Ora, il convenuto può difendersi (fra l'altro) negando la propria legittimazione passiva e/o negando di essere titolare del rapporto oggetto di lite, affermandone la titolarità in capo ad un terzo (in quest'ultimo caso si parla, in gergo, di nominatio auctoris o laudatio auctoris). Ma in entrambe le ipotesi - difetto di legittimazione passiva propriamente detta o difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto controverso (per una più puntuale distinzione cfr. Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016) - secondo dottrina e giurisprudenza unanimi non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il terzo;
nondimeno, se ne può disporre l'intervento coatto iussu iudicis per comunanza di causa ex art. 107 cod. proc. civ., così dandosi luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio meramente processuale e attribuendosi al chiamato la qualità di parte, id est rendendogli opponibile il giudicato che verrà a formarsi, indipendentemente dal fatto che le parti originarie propongano o meno esplicite domande contro di lui o egli stesso ne proponga.
40. Infatti, se viene disposta la chiamata in causa, la domanda originaria si intende automaticamente estesa (ove non consti una volontà diversa) nei confronti del terzo, effetto che si verifica anche a seguito di intervento su istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ.; se (iussu iudicis o su istanza di parte) vi è stata chiamata in causa del terzo, si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause;
per l'effetto, i distinti rapporti processuali diventano inscindibili nei gradi successivi al primo, essendo legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (cfr., per tutte, Cass. n. 4722 del 2018): l'ipotesi non va confusa con quella dell'integrazione (necessaria) del contraddittorio in primo grado ex art. 102, cpv. cod. proc. civ., cui si deve far luogo - invece - quando la legge o la natura del rapporto controverso facciano sì che la decisione non possa pronunciarsi se non in confronto di più parti.
41. Naturalmente la predetta inscindibilità di cause (concetto proprio, ex art. 331 cod. proc. civ., del solo giudizio di impugnazione) ricorre purché in primo grado vi sia stata una pluralità di parti (anche se non vale sempre la proposizione reciproca). Ma il mancato esercizio del potere discrezionale ex artt. 106 o 107 cod. proc. civ., da parte del giudice di primo grado non è sindacabile da quello d'appello - che non potrebbe rimettergli la causa ex art. 354 cod. proc. civ., norma riferita alla, ben diversa, ipotesi di mancata necessaria integrazione del contraddittorio - né da quello di legittimità (cfr., ad es., Cass. nn. 25676, 7406 del 2014; Cass. n. 6208 del 2013; Cass. n. 984 del 2006; Cass. n. 22596 del 2004; Cass. n. 4129 del 2002; Cass. n. 3752 del 1996).
42. Peraltro l'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, ove applicabile, dà luogo soltanto ad un'ipotesi particolare (arricchita dalla responsabilità delle conseguenze della lite se il concessionario non chiama in causa l'ente impositore) dello schema generale di cui all'art. 106 cod. proc. civ. (Cass. n. 9016 del 2016), la cui realizzazione - come detto - è pur sempre rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di impugnazione.
43. Anche Cass. n. 2564 del 2019 conferma la possibilità (ovviamente sempre limitata al primo grado) d'una chiamata in causa dell'ente creditore, ma non certo l'obbligo di integrare il contraddittorio (come invece avverrebbe se si fosse in presenza di litisconsorzio necessario sostanziale); in quella vicenda la domanda, proprio perché aveva ad oggetto anche un'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali ascrivibili al concessionario, non era inammissibile e il concessionario aveva l'onere, riguardo alle ulteriori contestazioni che invece attingevano il merito della pretesa creditoria dell'ente impositore, di chiederne la chiamata in causa.
44. In breve, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007).
45. Più di recente, con Cass. n. 5625 del 2019, sopra ricordata, si è ribadito che l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento nel merito della pretesa contributiva dell' giacché un eventuale annullamento della cartella per vizi CP_3 sostanziali produce comunque effetti ultra partes nei confronti dell'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo. Si tratta di una delle ipotesi di cd. efficacia riflessa del giudicato quando vi sia un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, che però si ha solo allorquando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico, dipendente o condizionato (cfr. Cass., Sez. U. n. 6523 del 2008).
46. Del pari non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale quando il giudizio sia stato promosso dal concessionario o, come avvenuto nel caso di specie, lo sia stato nei suoi confronti. A riguardo non importa che la domanda abbia ad oggetto la (in)esistenza del credito, anziché la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma determina solo una questione di legittimazione, per la cui risoluzione è opportuna, ma non indispensabile (v. giurisprudenza sugli artt. 106 e 107 cod. proc. civ. sopra citata), la partecipazione al giudizio dell'ente creditore.
47. È, poi, appena il caso di notare che non determina questioni di integrità del contraddittorio ipotizzare un concorrente interesse del concessionario a partecipare ad un giudizio promosso contro l'ente creditore o viceversa, giacché ciò segnala - semmai - un interesse ad intervenire, il che è assai diverso dal litisconsorzio necessario.
48. Laddove si affermi che nei giudizi in cui si discuta di vizi di notifica degli atti, il concessionario sarebbe un litisconsorte necessario «anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente creditore», va osservato che non si fa altro che implicitamente ipotizzare un rapporto di garanzia cd. impropria fra concessionario ed ente impositore;
ora, il rapporto di garanzia (propria o impropria) non implica litisconsorzio necessario sostanziale (che è quello disciplinato dall'art. 102 cod. proc. civ. di cui si discute), ma può determinare solo una chiamata in causa ex art. 106 cod. proc. civ. e un successivo litisconsorzio necessario processuale (cfr., ad es., Cass. n. 7788 del 2018; Cass. n. 25822 del 2017; Cass., Sez.U. n. 24707 del 2015), che non dipende dal tipo di azione esperita e di rapporto sostanziale, ma dalle vicende del processo;
tale litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di impugnazione si traduce con la formula dell'inscindibilità di cause ex art. 331 cod. proc. civ. (vincolo di inscindibilità che ben può sussistere anche in casi in cui in primo grado non vi era alcun litisconsorzio necessario sostanziale).
49. Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell' cioè dell'ente CP_3 creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Né è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Né con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario.
50. Resta, infine, da vedere se, una volta convenuto in giudizio il solo concessionario, si possa fare luogo all'applicazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 («Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»).
51. Si tratta di norma eccezionale che, in deroga ai principi generali e con disposizione di favore per il privato, pone a carico del concessionario convenuto l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, altrimenti il concessionario medesimo è responsabile delle conseguenze della lite pur non essendo egli - a rigor di logica
- il legittimato passivo per le questioni inerenti al merito della pretesa creditoria. Già la formulazione letterale della norma, oltre a ribadire quell'esclusione di litisconsorzio necessario di cui s'è detto, è ben chiara nello statuire che l'onere di chiamata in causa dell'ente creditore sussiste solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, anche del merito della pretesa creditoria dell'ente impositore.
52. In definitiva, il disposto dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 non è applicabile ove, come nel caso di specie, l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, (nel caso in esame nulla di tutto ciò era censurato, al di fuori della prescrizione) ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione;
in ogni caso, tale disposizione, lungi dal configurare un'ipotesi espressa di litisconsorzio necessario, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 cod. proc. civ., ma tutto ciò esclusivamente nell'ambito del giudizio di primo grado secondo le regole processuali all'uopo previste”.
Sotto tale profilo, dunque, iussu judicis è stato evocato il pretermesso trattandosi di CP_3 fattispecie diversa da quella esaminata dal Giudice della nomofilachia, in cui unitamente alla prescrizione sopravvenuta che interessa il creditore, la doglianza ha riguardato anche vizi formali/contenutistici degli atti esecutivi.
È d'uopo, ulteriormente precisare che, secondo l'orientamento maggioritario, si distingue tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione. Deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, tanto attiva quanto passiva, attiene al merito della decisione: “il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto” (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Da quest'analisi fornita dalla Corte emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire o a resistere, cosa diversa sia, invece, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo o del corrispondente obbligo: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, così come difetto di legittimazione passiva si avrà se la rivendicazione contenuta nella domanda non si rivolge al convenuto evocato in giudizio;
la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, infatti non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”, è, quindi, un elemento costitutivo della domanda.
Opposizione agli atti esecutivi Fatta questa doverosa premessa di carattere procedurale, al fine di chiarire le ragioni che hanno sorretto l'ordine di chiamata in giudizio dell'Ente creditore, si passa al vaglio delle censure mosse in ricorso.
Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.
Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui contesta le operazioni di notificazione della cartella di pagamento prodromica e della intimazione di pagamento oggi opposta (cfr. conclusioni), oltre che vizi formali e contenutistici e la decadenza, nonché l'opposizione all'esecuzione per la sopravvenuta prescrizione, maturata in epoca precedente alla notifica, per assenza di atti interruttivi intermedi (cfr. conclusioni ricorso).
Ammissibilità Giova rimarcare che - in punto di interesse ad agire - l'intimazione di pagamento fa cessare l'inerzia dell'amministrazione nel portare avanti l'esecuzione previdenziale, essendo atto che esprime la volontà dell'Ente di agire nei confronti del contribuente per l'azione di recupero, laddove il Concessionario riscontra il mancato pagamento entro il termine di giorni 5 dalla notifica che costituisce atto di costituzione in mora. Tempestività È necessario a questo punto verificare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c., avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
Con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Ancora più chiaramente la Cassazione, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta […] di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale […], nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (S.U. 5791/2008 cit.). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che
“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
Su queste premesse si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 2.10.2023, da considerarsi quale nuovo dies a quo (e la circostanza è pacifica tra le parti), mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 5.11.2023; per cui intempestiva è l'opposizione concernente le doglianze formali circa il quomodo executionis, non fatta valere nel breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c. Quindi, il contribuente ha perso l'occasione di essere rimesso nei termini per recuperare la tutela nel caso in cui vi fosse stata l'omessa notifica dei titoli sottesi.
Con la conseguenza che precluso risulta il sindacato circa la lamentata e non meglio precisata decadenza, i vizi formali e contenutistici e di motivazione, la violazione di regole procedurali, l'esistenza e la ritualità della notifica dell'atto presupposto.
Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. In disparte la correttezza delle notifiche, che – qualora reputata insussistente – potrebbe al più condurre ad una pronuncia caducatoria dell'intimazione di pagamento, ma non anche in ordine alla effettiva debenza delle somme, residua il vaglio della maturata prescrizione. È vero, come sostenuto dai resistenti, che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella/dell'avviso di addebito;
ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs. n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle o degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio “di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti”, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Prescrizione sopravvenuta Occorre, a questo punto, verificare se alla data della notifica dell'intimazione di pagamento sia maturata la prescrizione.
Va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. In diritto, va rilevato peraltro che la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). La diatriba può ormai ritenersi definitivamente risolta, stando agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice consapevolmente aderisce (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, Cass. SS. UU., sentenza n. 25790 del 10/12/2009, e da ultimo Cass. SS. UU. Sent. n. 23397/2016).
La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” anche alle cartelle esattoriali non opposte. Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizionale dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile;
ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizionale relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.
Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali. Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario(Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790).
Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle e degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante un giudizio di opposizione all'esecuzione, come nel caso di specie. Va infatti evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_3 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_3
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016). Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Sulla base dei principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 2.10.2023. La cartella di pagamento precedente, quale atto presupposto, è stata notificata, per pacifica ammissione dello stesso e per come emerge dagli atti prodotti (cfr. estratti CP_7 di ruolo e alleg. “REL _alleg. tiff” memoria ) in data 20.1.2012 (consegna a mani della CP_5 destinataria, all'indirizzo di residenza). In assenza di atti interruttivi del decorso prescrizionale medio tempore, documentati dal Concessionario, la prescrizione quinquennale è inesorabilmente spirata.
Interruzione della prescrizione Non può, infatti, essere accolta l'eccezione sollevata dal Riscossore in ordine alla presenza di un rateizzo del debito per cui è causa, con conseguente effetto interruttivo del decorso prescrizionale, unicamente perché il Riscossore non ha documentato l'esistenza dell'istanza di rateizzo in parola, proposta da parte ricorrente, limitandosi a produrre l'estratto di ruolo, nel quale sinteticamente viene indicata la presenza di una richiesta di tal genere all'Amministrazione Finanziaria (“RATEIZZO: SÌ”), senza ulteriori specifiche, nemmeno in ordine ai termini di scadenza del pagamento delle singole date concordate. L'aver effettuato dei pagamenti parziali sicuramente dà atto della circostanza che la ricorrente era venuta a conoscenza del debito. Il dubbio in merito alla effettiva ricezione dei titoli oggi opposti è infatti superato dalla documentazione prodotta, dalla quale risulta che la parte ha formulato domanda di rateizzazione (come risulta anche dai ruoli depositati); tant'è che le somme richieste sono state già calcolate al netto di quelle già versate (€ 74,41 risultano riscossi). I parziali pagamenti non sono stati neppure contestati dalla ricorrente.
Ebbene, in generale, la presenza di una domanda di dilazione ha efficacia interruttiva della prescrizione, maturata successivamente alla data di notifica. L'orientamento della Cassazione univoco risulta efficacemente espresso nella sent. Cass. n. 4555/2010, secondo la quale “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria” (cfr.: Cass. 24555/2010: Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1). Nel caso affrontato dalla Suprema Corte la parte aveva effettuato dei pagamenti e tale dato di fatto è stato ritenuto “un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di non riconoscere la pretesa dell' . CP_3
La Suprema Corte ha quindi affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (cfr. in questi termini già in epoca risalente Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904, richiamata in senso pienamente confermativo recentemente da Cass., Sez. 5, n. 5160 del 2022). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito, concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Anche nel caso di specie, il pagamento seppur parziale è atto a comprovare la volontà di ottenere la dilazione, riconoscendo il debito, come indicato dalla Suprema Corte;
ne consegue che ciascun pagamento ha il valore di atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione. La sentenza della Corte di Cassazione richiamata (cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro, 26-04-2017, n. 10327) ha affermato, infatti, quanto segue: “E' stato valorizzato, come dirimente - nella sostanza- l'accertamento del fatto che, a seguito della richiesta della debitrice - anche se contenente la formula di salvezza dei connessi agli esiti degli accertamenti giudiziali in corso - le parti avevano convenuto una rateizzazione del debito, per cui la prescrizione del diritto alle relative rate non avrebbe potuto decorrere prima della scadenza di ciascuna di esse, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione. Questa Corte di cassazione, fermo restando il limite al proprio sindacato sulle valutazioni di merito operate dalla sentenza impugnata in ordine all'interpretazione della condotta delle parti, ha ritenuto corretta tale ricostruzione giuridica fondata sull'interpretazione dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 29 settembre 2008 n. 24280; 17518/2010)” Quindi il principio affermato dalla Corte di Cassazione afferisce anche all'ipotesi in cui la domanda di rateizzazione, con conseguente pagamento di alcune rate, è stata accompagnata dalla dichiarazione di salvezza degli esiti dei giudizi di impugnazione delle cartelle esattoriali. Nonostante tale formula, quindi, il pagamento delle rate è idoneo a integrare un atto di riconoscimento del debito interruttivo del termine di prescrizione.
Tuttavia, occorre individuare il nuovo dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, in ipotesi – come nella specie – di domanda di rateizzazione. Sul punto la Suprema Corte ha sancito, come intuibile da quanto già illustrato, il seguente principio: “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (cfr. Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013; Cass. civ. Sez. lavoro, 26-04-2017, n. 10327; Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260).
Ebbene, la mancata documentazione da parte di dell'istanza di rateizzo, in assenza CP_5 di indicazione del piano di ammortamento concordato e della puntuale specificazione della scadenza delle rate, con particolare riguardo alla data dell'ultima rata pagata dall'istante, preclude l'individuazione del nuovo dies a quo del decorso di prescrizione.
Sospensione del decorso Né è conferente il richiamo fatto dall' alle ipotesi di sospensione del decorso legate CP_3 all'emergenza pandemica, sia per lo stop del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 previsto dal Decreto Cura Italia n. 1.8.2020, nonché per l'ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 previsto successivamente dal Decreto Milleproroghe n. 18.3.2020, per un totale di 311 giorni di sospensione;
sia per la sospensione di 541 giorni complessivi dal 8.3.2020 al 31.8.2021 ex art 68 comma 1, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Tali ipotesi trovano applicazione, infatti, soltanto a tutti i termini che nel periodo de quo erano in corso di maturazione e, quindi, eventualmente venivano a scadenza;
nel caso in esame il termine era inesorabilmente già spirato nel lontano 2017 (dal 2012 al 2023), in assenza di altri atti interruttivi documentati dal . CP_7
L'opposizione, pertanto, non può che essere accolta, assorbite tutte le altre doglianze.
Spese di lite Residua, la determinazione delle spese processuali. Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite con l' in quanto completamente estraneo all'attività notificatoria degli atti opposti. CP_3
Nei confronti del Concessionario, invece, – a cui è imputabile il decorso del quinquennio prescrizionale, nonché la mancata compiuta documentazione di atti interruttivi dello stesso -, le spese seguono il principio della causalità nella genesi della lite ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi del DM. 55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura seriale e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio, trattandosi di causa esclusivamente documentale (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata. Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Barra dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dall'intimazione di pagamento n. 028 2023 90094089 05 000, notificata in data
2.10.2023, per maturata prescrizione;
2. compensa le spese di lite con CP_3
3. condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 sono liquidate in complessivi € 1.315,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione ai procuratori, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 13 ottobre 2025.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 13.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7057/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Benedetto e Carlo Cosma BARRA, presso cui elettivamente domicilia in Teano alla Piazza della Vittoria n. 27, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana PALUMBO, con cui elettivamente domicilia in LA (CE) alla Piazza Municipio n.17, come da allegata procura, RESISTENTE
E CONTRO
in persona Controparte_3 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, TERZO CHIAMATO CP_4
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento per cartelle di pagamento
CP_3 Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi, nelle note di trattazione e nei verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 5.11.2023 l'istante ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per impugnare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90094089 05 000, notificatale in data 2.10.2023, relativamente alla sottostante cartella di pagamento (cfr. pag. 2 ricorso) n. 028 2012 000 412 256 5000 asseritamente notificata in data 20.01.2012, emessa dalla Direzione Prov.le di Caserta ed avente ad oggetto somme dovute per mancato versamento dei contributi Gestione separata professionisti, annualità 2008. A sostegno della sua domanda ha censurato la mancanza e/o la nullità della notifica dell'intimazione opposta nonché dell'atto presupposto, con lesione del diritto di difesa, la decadenza - non meglio precisata –, la prescrizione per assenza atti interruttivi nel quinquennio, vari vizi di motivazione e formali. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'intimazione e la pronuncia di non debenza della contribuzione richiesta per prescrizione;
il tutto con vittoria di spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da attribuirsi per anticipo fattone.
Si costituiva , che ha difeso la legittimità del proprio operato, invocando, CP_5 preliminarmente, la tardività dell'opposizione e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure afferenti alla maturata prescrizione, in ogni caso non decorsa per la normativa emergenziale dovuta alla pandemia SARS-COV 19, che ne ha sospeso il decorso, oltre che per la presenza di una istanza di rateizzo con pagamenti parziali effettuati. Di talché chiedeva l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In via subordinata, domandava di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
È stato evocato in giudizio ai sensi e per gli affetti degli artt. 106 e 107 c.p.c. l'Ente creditore originariamente pretermesso, che si è costituito in data 28.8.2025 e ha CP_3 evidenziato come il ruolo esattoriale non è stato formato ed emesso dall' ma dalla CP_3 che per quell'annualità (2008) era dal legislatore autorizzato ad Controparte_1 emettere e formare i ruoli esattoriali sia per i tributi (imposte e tasse) che per i contributi
CP_3
Ha chiesto il rigetto della domanda con svariate argomentazioni.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in accordo a quanto la scrivente ha già statuito in casi analoghi. Premessa La ricorrente si oppone ad una intimazione di pagamento – la cui notifica è opera del Concessionario –, facendo valere sia l'omessa notifica/vizi del procedimento notificatorio o di forma-contenuto, che la sopravvenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica (avvenuta nel 2012) dell'atto presupposto, cartella di pagamento anch'essa notificata da . CP_5
Innanzitutto, va segnalato il subentro di in luogo di , in ragione Controparte_6 CP_2 della riforma disposta con d.l. 193/2016 (convertito dalla l. n. 225 del 2016), che all'art. 1, comma 3 stabilisce che “l'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della CP_2 riscossione”.
Strumenti di tutela del contribuente
a questo punto, anche in relazione al tenore delle difese delle parti, ricostruire i Pt_2 tratti salienti della normativa, con riguardo all'opposizione alle cartelle.
Orbene, deve preliminarmente osservarsi che avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo) può proporsi sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, sia l'opposizione agli atti esecutivi.
Rispetto alla prima è legittimato esclusivamente l'ente creditore. Ciò si desume dal fatto che, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5 del citato d.lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione a ruolo dovesse essere notificato anche al concessionario, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2-ter del d.l. 24.9.2002, n. 209, conv. in legge con modificazioni 22.11.2002, n. 265.
L'agente del servizio di riscossione deve, invece, ritenersi legittimato insieme con l'ente creditore rispetto alla opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito dalla cartella di pagamento la quale, infatti, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, deve contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
La conferma testuale che avverso la cartella è consentita sia l'opposizione per motivi di merito che l'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali si rinviene non solo nella formulazione dell'art. 24, comma 6 del d.lgs. n. 46/99 secondo cui, invero, “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”, ma anche nell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 46/99. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che “alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691).
La Corte di Cassazione, del resto, nella parallela materia del contenzioso tributario, ha affermato che “ai sensi dell'art. 10, D.LGS. n. 546/92, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi solo se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo” (Cass. Sez. Trib., 6-5-2002, n. 6450). Il D.LGS. n. 546/92, regolatore del nuovo processo tributario, attribuisce al concessionario la qualità di parte.
“Tuttavia, la legittimazione passiva del sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia CP_7 sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili, nel senso che trattasi di errori imputabili al
, come la compilazione o intestazione della cartella di pagamento oppure la notifica della CP_7 stessa. In caso contrario, il Concessionario chiamato in causa – per esempio, in relazione ad un vizio relativo alla preliminare attività accertativa – potrà eccepire validamente il difetto di legittimazione passiva, con ogni ovvia conseguenza in ordine alle spese processuali” (Cass. 12.7.2005, n. 14669).
In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, originariamente fissato in cinque giorni, è divenuto di venti a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, comma 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. in l. 23.2.2006, n. 51).
Ne consegue che, quando le doglianze sollevate in ricorso – com'è nel caso di specie – concernono profili sempre di spettanza dell'ente creditore (la prescrizione della pretesa contributiva, che costituisce, in ogni caso, un'eccezione di merito), l'agente della riscossione risulta privo di legittimazione al riguardo, come verrà dappresso chiarito. A ciò si aggiunga che parte ricorrente oltre ai motivi dell'opposizione concernenti vizi del procedimento notificatorio, fa valere anche la prescrizione della pretesa contributiva successiva alla notifica della cartella, ossia un motivo inerente al merito della pretesa contributiva, azionando un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Questa essendo la normativa di riferimento, può concludersi che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva delle cartelle di pagamento la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002).
Nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: accanto a quelle poc'anzi mentovate del ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, e alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento, residua l'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Inoltre, si rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente. In questo caso, infatti, sussiste sempre la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Sez. Un. 4126/2012).
Legittimazione passiva Occorre a questo punto domandarsi quid juris di quelle ipotesi, come quella in esame, in cui il ricorrente – avversando una intimazione di pagamento – si dolga non solo dell'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, ma ne lamenti anche la sopravvenuta prescrizione. Le questioni da affrontare sono quelle legate all'integrità del contraddittorio e alla legittimazione passiva.
Sul punto, principi estremamente chiari sono stati resi recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte Corte di Cassazione - Sentenza 19 giugno 2019, n. 16425, in tema di contributi ma che detta principii di sicura valenza anche per i premi CP_3 assicurativi INAIL), di cui si riportano i passaggi salienti in questa sede per dar conto del ragionamento logico-giuridico seguito e dal quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi:
“28. Guardando ai principi generali in tema di qualificazione dell'azione, è necessario individuare, innanzi tutto, la natura giuridica dell'azione proposta dall'interessato nell'impugnare il ruolo e non il suo "estratto", che (cfr. Cass. Sez. U., n. 19704 del 2015) è pur sempre solo un documento, oggi informatico, che non contiene né può contenere, per sua natura, una pretesa impositiva e, pertanto, non è impugnabile né è definibile come "atto consequenziale".
29. Quando si impugna il ruolo, teoricamente l'alternativa può oscillare tra l'opposizione agli atti esecutivi e quella all'esecuzione. L'odierno ricorrente in sostanza deduce la mancata notifica della cartella di pagamento e la prescrizione dell'azione esecutiva concernente il credito contributivo vantato dall CP_3
30. In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n.594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004).
31. A fortiori, dunque, ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere. A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria. Precisando, tra l'altro, che nella fattispecie, alcuna doglianza in ordine al quomodo executionis è stata sollevata.
33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo
o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
35. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso di specie va osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
36. D'altro canto, se davvero nel caso di specie si volesse ravvisare una duplice concorrente opposizione (pur in linea di massima astrattamente consentita), in via principale all'esecuzione e in subordine agli atti esecutivi, bisognerebbe individuare due distinti e autonomi interessi a monte delle due azioni. Chiaro l'interesse alla prima, resterebbe invece oscuro quello relativo alla seconda perché, allo stato, il ricorrente non ha alcun interesse a paralizzare un'azione esecutiva che non è neppure cominciata e non è stata nemmeno preannunciata;
né egli ha saputo specificare quale sarebbe il suo interesse ad agire in via di opposizione agli atti esecutivi, a tal fine non bastando la mera denuncia d'una qualche irregolarità formale in se considerata (omessa notifica delle cartelle), senza che sia indicato quale concreto pregiudizio essa abbia cagionato ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 3967 del 2019).
37. L'unico concreto pregiudizio dell'omessa notifica delle cartelle sarebbe quello di perdere l'esatta individuazione del dies a quo per la proposizione dell'opposizione medesima, ma ciò rinvierebbe pur sempre all'interesse a far valere la sopravvenuta estinzione del credito contributivo (e quindi all'interesse che presiede all'opposizione all'esecuzione).
38. Insomma, nella vicenda in oggetto risulta più convincente la qualificazione dell'azione come mera opposizione all'esecuzione (ossia come azione di accertamento negativo del debito). 39. A questo punto seguono due questioni fra loro connesse: integrità del contraddittorio e legittimazione passiva. Ora, il convenuto può difendersi (fra l'altro) negando la propria legittimazione passiva e/o negando di essere titolare del rapporto oggetto di lite, affermandone la titolarità in capo ad un terzo (in quest'ultimo caso si parla, in gergo, di nominatio auctoris o laudatio auctoris). Ma in entrambe le ipotesi - difetto di legittimazione passiva propriamente detta o difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto controverso (per una più puntuale distinzione cfr. Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016) - secondo dottrina e giurisprudenza unanimi non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il terzo;
nondimeno, se ne può disporre l'intervento coatto iussu iudicis per comunanza di causa ex art. 107 cod. proc. civ., così dandosi luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio meramente processuale e attribuendosi al chiamato la qualità di parte, id est rendendogli opponibile il giudicato che verrà a formarsi, indipendentemente dal fatto che le parti originarie propongano o meno esplicite domande contro di lui o egli stesso ne proponga.
40. Infatti, se viene disposta la chiamata in causa, la domanda originaria si intende automaticamente estesa (ove non consti una volontà diversa) nei confronti del terzo, effetto che si verifica anche a seguito di intervento su istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ.; se (iussu iudicis o su istanza di parte) vi è stata chiamata in causa del terzo, si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause;
per l'effetto, i distinti rapporti processuali diventano inscindibili nei gradi successivi al primo, essendo legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (cfr., per tutte, Cass. n. 4722 del 2018): l'ipotesi non va confusa con quella dell'integrazione (necessaria) del contraddittorio in primo grado ex art. 102, cpv. cod. proc. civ., cui si deve far luogo - invece - quando la legge o la natura del rapporto controverso facciano sì che la decisione non possa pronunciarsi se non in confronto di più parti.
41. Naturalmente la predetta inscindibilità di cause (concetto proprio, ex art. 331 cod. proc. civ., del solo giudizio di impugnazione) ricorre purché in primo grado vi sia stata una pluralità di parti (anche se non vale sempre la proposizione reciproca). Ma il mancato esercizio del potere discrezionale ex artt. 106 o 107 cod. proc. civ., da parte del giudice di primo grado non è sindacabile da quello d'appello - che non potrebbe rimettergli la causa ex art. 354 cod. proc. civ., norma riferita alla, ben diversa, ipotesi di mancata necessaria integrazione del contraddittorio - né da quello di legittimità (cfr., ad es., Cass. nn. 25676, 7406 del 2014; Cass. n. 6208 del 2013; Cass. n. 984 del 2006; Cass. n. 22596 del 2004; Cass. n. 4129 del 2002; Cass. n. 3752 del 1996).
42. Peraltro l'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, ove applicabile, dà luogo soltanto ad un'ipotesi particolare (arricchita dalla responsabilità delle conseguenze della lite se il concessionario non chiama in causa l'ente impositore) dello schema generale di cui all'art. 106 cod. proc. civ. (Cass. n. 9016 del 2016), la cui realizzazione - come detto - è pur sempre rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di impugnazione.
43. Anche Cass. n. 2564 del 2019 conferma la possibilità (ovviamente sempre limitata al primo grado) d'una chiamata in causa dell'ente creditore, ma non certo l'obbligo di integrare il contraddittorio (come invece avverrebbe se si fosse in presenza di litisconsorzio necessario sostanziale); in quella vicenda la domanda, proprio perché aveva ad oggetto anche un'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali ascrivibili al concessionario, non era inammissibile e il concessionario aveva l'onere, riguardo alle ulteriori contestazioni che invece attingevano il merito della pretesa creditoria dell'ente impositore, di chiederne la chiamata in causa.
44. In breve, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007).
45. Più di recente, con Cass. n. 5625 del 2019, sopra ricordata, si è ribadito che l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento nel merito della pretesa contributiva dell' giacché un eventuale annullamento della cartella per vizi CP_3 sostanziali produce comunque effetti ultra partes nei confronti dell'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo. Si tratta di una delle ipotesi di cd. efficacia riflessa del giudicato quando vi sia un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, che però si ha solo allorquando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico, dipendente o condizionato (cfr. Cass., Sez. U. n. 6523 del 2008).
46. Del pari non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale quando il giudizio sia stato promosso dal concessionario o, come avvenuto nel caso di specie, lo sia stato nei suoi confronti. A riguardo non importa che la domanda abbia ad oggetto la (in)esistenza del credito, anziché la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma determina solo una questione di legittimazione, per la cui risoluzione è opportuna, ma non indispensabile (v. giurisprudenza sugli artt. 106 e 107 cod. proc. civ. sopra citata), la partecipazione al giudizio dell'ente creditore.
47. È, poi, appena il caso di notare che non determina questioni di integrità del contraddittorio ipotizzare un concorrente interesse del concessionario a partecipare ad un giudizio promosso contro l'ente creditore o viceversa, giacché ciò segnala - semmai - un interesse ad intervenire, il che è assai diverso dal litisconsorzio necessario.
48. Laddove si affermi che nei giudizi in cui si discuta di vizi di notifica degli atti, il concessionario sarebbe un litisconsorte necessario «anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente creditore», va osservato che non si fa altro che implicitamente ipotizzare un rapporto di garanzia cd. impropria fra concessionario ed ente impositore;
ora, il rapporto di garanzia (propria o impropria) non implica litisconsorzio necessario sostanziale (che è quello disciplinato dall'art. 102 cod. proc. civ. di cui si discute), ma può determinare solo una chiamata in causa ex art. 106 cod. proc. civ. e un successivo litisconsorzio necessario processuale (cfr., ad es., Cass. n. 7788 del 2018; Cass. n. 25822 del 2017; Cass., Sez.U. n. 24707 del 2015), che non dipende dal tipo di azione esperita e di rapporto sostanziale, ma dalle vicende del processo;
tale litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di impugnazione si traduce con la formula dell'inscindibilità di cause ex art. 331 cod. proc. civ. (vincolo di inscindibilità che ben può sussistere anche in casi in cui in primo grado non vi era alcun litisconsorzio necessario sostanziale).
49. Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell' cioè dell'ente CP_3 creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Né è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Né con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario.
50. Resta, infine, da vedere se, una volta convenuto in giudizio il solo concessionario, si possa fare luogo all'applicazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 («Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»).
51. Si tratta di norma eccezionale che, in deroga ai principi generali e con disposizione di favore per il privato, pone a carico del concessionario convenuto l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, altrimenti il concessionario medesimo è responsabile delle conseguenze della lite pur non essendo egli - a rigor di logica
- il legittimato passivo per le questioni inerenti al merito della pretesa creditoria. Già la formulazione letterale della norma, oltre a ribadire quell'esclusione di litisconsorzio necessario di cui s'è detto, è ben chiara nello statuire che l'onere di chiamata in causa dell'ente creditore sussiste solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, anche del merito della pretesa creditoria dell'ente impositore.
52. In definitiva, il disposto dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 non è applicabile ove, come nel caso di specie, l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, (nel caso in esame nulla di tutto ciò era censurato, al di fuori della prescrizione) ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione;
in ogni caso, tale disposizione, lungi dal configurare un'ipotesi espressa di litisconsorzio necessario, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 cod. proc. civ., ma tutto ciò esclusivamente nell'ambito del giudizio di primo grado secondo le regole processuali all'uopo previste”.
Sotto tale profilo, dunque, iussu judicis è stato evocato il pretermesso trattandosi di CP_3 fattispecie diversa da quella esaminata dal Giudice della nomofilachia, in cui unitamente alla prescrizione sopravvenuta che interessa il creditore, la doglianza ha riguardato anche vizi formali/contenutistici degli atti esecutivi.
È d'uopo, ulteriormente precisare che, secondo l'orientamento maggioritario, si distingue tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione. Deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, tanto attiva quanto passiva, attiene al merito della decisione: “il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto” (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Da quest'analisi fornita dalla Corte emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire o a resistere, cosa diversa sia, invece, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo o del corrispondente obbligo: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, così come difetto di legittimazione passiva si avrà se la rivendicazione contenuta nella domanda non si rivolge al convenuto evocato in giudizio;
la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, infatti non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”, è, quindi, un elemento costitutivo della domanda.
Opposizione agli atti esecutivi Fatta questa doverosa premessa di carattere procedurale, al fine di chiarire le ragioni che hanno sorretto l'ordine di chiamata in giudizio dell'Ente creditore, si passa al vaglio delle censure mosse in ricorso.
Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.
Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui contesta le operazioni di notificazione della cartella di pagamento prodromica e della intimazione di pagamento oggi opposta (cfr. conclusioni), oltre che vizi formali e contenutistici e la decadenza, nonché l'opposizione all'esecuzione per la sopravvenuta prescrizione, maturata in epoca precedente alla notifica, per assenza di atti interruttivi intermedi (cfr. conclusioni ricorso).
Ammissibilità Giova rimarcare che - in punto di interesse ad agire - l'intimazione di pagamento fa cessare l'inerzia dell'amministrazione nel portare avanti l'esecuzione previdenziale, essendo atto che esprime la volontà dell'Ente di agire nei confronti del contribuente per l'azione di recupero, laddove il Concessionario riscontra il mancato pagamento entro il termine di giorni 5 dalla notifica che costituisce atto di costituzione in mora. Tempestività È necessario a questo punto verificare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c., avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
Con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Ancora più chiaramente la Cassazione, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta […] di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale […], nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (S.U. 5791/2008 cit.). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che
“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
Su queste premesse si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 2.10.2023, da considerarsi quale nuovo dies a quo (e la circostanza è pacifica tra le parti), mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 5.11.2023; per cui intempestiva è l'opposizione concernente le doglianze formali circa il quomodo executionis, non fatta valere nel breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c. Quindi, il contribuente ha perso l'occasione di essere rimesso nei termini per recuperare la tutela nel caso in cui vi fosse stata l'omessa notifica dei titoli sottesi.
Con la conseguenza che precluso risulta il sindacato circa la lamentata e non meglio precisata decadenza, i vizi formali e contenutistici e di motivazione, la violazione di regole procedurali, l'esistenza e la ritualità della notifica dell'atto presupposto.
Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. In disparte la correttezza delle notifiche, che – qualora reputata insussistente – potrebbe al più condurre ad una pronuncia caducatoria dell'intimazione di pagamento, ma non anche in ordine alla effettiva debenza delle somme, residua il vaglio della maturata prescrizione. È vero, come sostenuto dai resistenti, che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella/dell'avviso di addebito;
ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs. n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle o degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio “di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti”, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Prescrizione sopravvenuta Occorre, a questo punto, verificare se alla data della notifica dell'intimazione di pagamento sia maturata la prescrizione.
Va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. In diritto, va rilevato peraltro che la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). La diatriba può ormai ritenersi definitivamente risolta, stando agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice consapevolmente aderisce (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, Cass. SS. UU., sentenza n. 25790 del 10/12/2009, e da ultimo Cass. SS. UU. Sent. n. 23397/2016).
La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” anche alle cartelle esattoriali non opposte. Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizionale dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile;
ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizionale relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.
Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali. Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario(Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790).
Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle e degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante un giudizio di opposizione all'esecuzione, come nel caso di specie. Va infatti evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_3 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_3
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016). Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Sulla base dei principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 2.10.2023. La cartella di pagamento precedente, quale atto presupposto, è stata notificata, per pacifica ammissione dello stesso e per come emerge dagli atti prodotti (cfr. estratti CP_7 di ruolo e alleg. “REL _alleg. tiff” memoria ) in data 20.1.2012 (consegna a mani della CP_5 destinataria, all'indirizzo di residenza). In assenza di atti interruttivi del decorso prescrizionale medio tempore, documentati dal Concessionario, la prescrizione quinquennale è inesorabilmente spirata.
Interruzione della prescrizione Non può, infatti, essere accolta l'eccezione sollevata dal Riscossore in ordine alla presenza di un rateizzo del debito per cui è causa, con conseguente effetto interruttivo del decorso prescrizionale, unicamente perché il Riscossore non ha documentato l'esistenza dell'istanza di rateizzo in parola, proposta da parte ricorrente, limitandosi a produrre l'estratto di ruolo, nel quale sinteticamente viene indicata la presenza di una richiesta di tal genere all'Amministrazione Finanziaria (“RATEIZZO: SÌ”), senza ulteriori specifiche, nemmeno in ordine ai termini di scadenza del pagamento delle singole date concordate. L'aver effettuato dei pagamenti parziali sicuramente dà atto della circostanza che la ricorrente era venuta a conoscenza del debito. Il dubbio in merito alla effettiva ricezione dei titoli oggi opposti è infatti superato dalla documentazione prodotta, dalla quale risulta che la parte ha formulato domanda di rateizzazione (come risulta anche dai ruoli depositati); tant'è che le somme richieste sono state già calcolate al netto di quelle già versate (€ 74,41 risultano riscossi). I parziali pagamenti non sono stati neppure contestati dalla ricorrente.
Ebbene, in generale, la presenza di una domanda di dilazione ha efficacia interruttiva della prescrizione, maturata successivamente alla data di notifica. L'orientamento della Cassazione univoco risulta efficacemente espresso nella sent. Cass. n. 4555/2010, secondo la quale “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria” (cfr.: Cass. 24555/2010: Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1). Nel caso affrontato dalla Suprema Corte la parte aveva effettuato dei pagamenti e tale dato di fatto è stato ritenuto “un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di non riconoscere la pretesa dell' . CP_3
La Suprema Corte ha quindi affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (cfr. in questi termini già in epoca risalente Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904, richiamata in senso pienamente confermativo recentemente da Cass., Sez. 5, n. 5160 del 2022). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito, concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Anche nel caso di specie, il pagamento seppur parziale è atto a comprovare la volontà di ottenere la dilazione, riconoscendo il debito, come indicato dalla Suprema Corte;
ne consegue che ciascun pagamento ha il valore di atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione. La sentenza della Corte di Cassazione richiamata (cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro, 26-04-2017, n. 10327) ha affermato, infatti, quanto segue: “E' stato valorizzato, come dirimente - nella sostanza- l'accertamento del fatto che, a seguito della richiesta della debitrice - anche se contenente la formula di salvezza dei connessi agli esiti degli accertamenti giudiziali in corso - le parti avevano convenuto una rateizzazione del debito, per cui la prescrizione del diritto alle relative rate non avrebbe potuto decorrere prima della scadenza di ciascuna di esse, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione. Questa Corte di cassazione, fermo restando il limite al proprio sindacato sulle valutazioni di merito operate dalla sentenza impugnata in ordine all'interpretazione della condotta delle parti, ha ritenuto corretta tale ricostruzione giuridica fondata sull'interpretazione dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 29 settembre 2008 n. 24280; 17518/2010)” Quindi il principio affermato dalla Corte di Cassazione afferisce anche all'ipotesi in cui la domanda di rateizzazione, con conseguente pagamento di alcune rate, è stata accompagnata dalla dichiarazione di salvezza degli esiti dei giudizi di impugnazione delle cartelle esattoriali. Nonostante tale formula, quindi, il pagamento delle rate è idoneo a integrare un atto di riconoscimento del debito interruttivo del termine di prescrizione.
Tuttavia, occorre individuare il nuovo dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, in ipotesi – come nella specie – di domanda di rateizzazione. Sul punto la Suprema Corte ha sancito, come intuibile da quanto già illustrato, il seguente principio: “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (cfr. Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013; Cass. civ. Sez. lavoro, 26-04-2017, n. 10327; Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260).
Ebbene, la mancata documentazione da parte di dell'istanza di rateizzo, in assenza CP_5 di indicazione del piano di ammortamento concordato e della puntuale specificazione della scadenza delle rate, con particolare riguardo alla data dell'ultima rata pagata dall'istante, preclude l'individuazione del nuovo dies a quo del decorso di prescrizione.
Sospensione del decorso Né è conferente il richiamo fatto dall' alle ipotesi di sospensione del decorso legate CP_3 all'emergenza pandemica, sia per lo stop del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 previsto dal Decreto Cura Italia n. 1.8.2020, nonché per l'ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 previsto successivamente dal Decreto Milleproroghe n. 18.3.2020, per un totale di 311 giorni di sospensione;
sia per la sospensione di 541 giorni complessivi dal 8.3.2020 al 31.8.2021 ex art 68 comma 1, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Tali ipotesi trovano applicazione, infatti, soltanto a tutti i termini che nel periodo de quo erano in corso di maturazione e, quindi, eventualmente venivano a scadenza;
nel caso in esame il termine era inesorabilmente già spirato nel lontano 2017 (dal 2012 al 2023), in assenza di altri atti interruttivi documentati dal . CP_7
L'opposizione, pertanto, non può che essere accolta, assorbite tutte le altre doglianze.
Spese di lite Residua, la determinazione delle spese processuali. Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite con l' in quanto completamente estraneo all'attività notificatoria degli atti opposti. CP_3
Nei confronti del Concessionario, invece, – a cui è imputabile il decorso del quinquennio prescrizionale, nonché la mancata compiuta documentazione di atti interruttivi dello stesso -, le spese seguono il principio della causalità nella genesi della lite ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi del DM. 55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura seriale e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio, trattandosi di causa esclusivamente documentale (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata. Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Barra dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dall'intimazione di pagamento n. 028 2023 90094089 05 000, notificata in data
2.10.2023, per maturata prescrizione;
2. compensa le spese di lite con CP_3
3. condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 sono liquidate in complessivi € 1.315,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione ai procuratori, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 13 ottobre 2025.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini