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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2097/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Comunale;
CONTRO
, c.f. , opposto, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Oreste Puglisi.
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.04.2024 l' proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificatogli il 03.04.2024 ad istanza di per il pagamento Controparte_2 della somma di € 1.125,66 a titolo di illegittima ritenuta fiscale sulla somma di € 3.777,12 dovuta a titolo di risarcimento danno per mancata fruizione del pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nel periodo aprile 2011 - dicembre 2018, giusta sentenza di questo Tribunale n. 1209/2019, spedita in forma esecutiva il 07.01.2020.
Deduceva l'illegittimità del precetto poiché l' aveva correttamente trattenuto la ritenuta Pt_1
IRPEF sulla somma dovuta pari a € 897,12 e che al ricorrente era stata corrisposta la differenza, al netto dell'imposta operata, ossia € 2.880,00.
Assumeva che l'indennità sostitutiva di mensa, ossia una somma erogata direttamente in busta paga a integrazione della retribuzione mensile, anche se a titolo risarcitorio, come disposto in sentenza, dovesse comunque essere interamente soggetta a tassazione fiscale.
1 Richiamava sul punto il parere dell'Agenzia delle Entrate, che a seguito di interpello, aveva affermato che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Osservava che, qualora l'indennizzo percepito andasse a compensare la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte erano da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito, sicché andavano ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto, atteso che correttamente l' aveva effettuato sulla somma dovuta la ritenuta fiscale versandola all'Ente Pt_1 di competenza. Spese vinte.
2.- Con memoria depositata in data 01.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando la fondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
Osservava che la natura retributiva dei buoni pasto, limitatamente alle sole ipotesi in cui tali emolumenti fossero espressamente inseriti dalla contrattazione collettiva tra gli elementi della retribuzione, comportava che i buoni pasto concorrono nella determinazione e quantificazione degli istituti indiretti e soggiacciono ai principi di onnicomprensività ed irriducibilità nel senso loro attribuito dalla dottrina prevalente, limitatamente al caso in cui tale natura fosse prevista espressamente e che né il CCNL comparto Sanità 2016-2018 né quello 2019-2021 inserivano il buono pasto tra gli elementi della retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Contestava le motivazioni dell'interpello dell'Agenzia delle Entrate poiché la lettera della legge non consentiva alcuna diversa interpretazione in ordine all'esenzione fiscale dei buoni pasto.
Rilevava che, pur volendo identificare il risarcimento del danno con le prestazioni sostitutive delle somministrazioni vitto, essendo il risarcimento pari a € 4,13, lo stesso sarebbe stato comunque di gran lunga inferiore alla somma di € 5,29, al di sopra della quale scattava l'obbligo retributivo.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, instando per la rifusione delle spese con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3.- L'udienza del 17.09.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo
Tribunale (sent. n. 2056/2024).
4.- Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza sulla natura, retributiva o meno, del buono pasto.
2 Costituisce ormai ius receptum in tema di pubblico impiego privatizzato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL Sanità 7 aprile 1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo
e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore
a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale, che non corrisponde all'erogazione di una somma in denaro, bensì di titoli non monetizzabili destinati esclusivamente a esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa. Si tratta, dunque, di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale. (Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2115).
Il lavoratore ha diritto al buono pasto, da calcolarsi ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. n. 270/1987 e
68, comma 2, del D.P.R. n. 384/1990: “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non
3 può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto”. Tali importi, convertiti in euro, corrispondono a € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 a carico del datore di lavoro.
L'azienda ha ritenuto di dovere operare sugli importi versati a titolo di risarcimento per la mancata erogazione del buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa) la trattenuta fiscale, ritenendo che l'indennizzo dovesse essere ritenuto un mancato guadagno, essendo pertanto assoggettato a tassazione ai sensi delle disposizioni del TUIR, per cui le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Nel caso di specie, il risarcimento ha la funzione di indennizzare il lavoratore dalla perdita subita per la mancata erogazione del buono pasto che gli sarebbe spettato, per cui la somma corrisposta non doveva essere assoggettata a tassazione.
La natura assistenziale del buono pasto è altresì confermata dalla circostanza che nell'importo considerato, una parte pari a € 1,03, secondo la legge e i CCNL, residua a carico del lavoratore.
In ogni caso, considerando il risarcimento quale prestazione sostituiva di mensa aziendale, va richiamato l'art. 51 del TUIR, secondo cui il “reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Lo stesso articolo al secondo comma punto c) esclude dalla formazione del reddito “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
La prestazione, pertanto, sarebbe comunque esente da imposta sino all'importo giornaliero di €
5,29, considerato che il risarcimento del danno è stato riconosciuto per un importo pari a € 4,13 inferiore alla somma citata dalla norma.
Non può pertanto condividersi il parere reso dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'interpello, che aveva ritenuto la natura reddituale del risarcimento e la riconducibilità nell'ambito dell'art. 6,
4 comma 2, del TUIR, non configurandosi alcuna delle specifiche ipotesi di esclusione previste dall'art. 51, comma 2, lett. c).
Le superiori considerazioni impongono il rigetto dell'opposizione.
5.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall' , Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 16.04.2024 nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
- condanna l'opponente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 1.313,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi.
Messina, 18.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2097/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Comunale;
CONTRO
, c.f. , opposto, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Oreste Puglisi.
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.04.2024 l' proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificatogli il 03.04.2024 ad istanza di per il pagamento Controparte_2 della somma di € 1.125,66 a titolo di illegittima ritenuta fiscale sulla somma di € 3.777,12 dovuta a titolo di risarcimento danno per mancata fruizione del pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nel periodo aprile 2011 - dicembre 2018, giusta sentenza di questo Tribunale n. 1209/2019, spedita in forma esecutiva il 07.01.2020.
Deduceva l'illegittimità del precetto poiché l' aveva correttamente trattenuto la ritenuta Pt_1
IRPEF sulla somma dovuta pari a € 897,12 e che al ricorrente era stata corrisposta la differenza, al netto dell'imposta operata, ossia € 2.880,00.
Assumeva che l'indennità sostitutiva di mensa, ossia una somma erogata direttamente in busta paga a integrazione della retribuzione mensile, anche se a titolo risarcitorio, come disposto in sentenza, dovesse comunque essere interamente soggetta a tassazione fiscale.
1 Richiamava sul punto il parere dell'Agenzia delle Entrate, che a seguito di interpello, aveva affermato che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Osservava che, qualora l'indennizzo percepito andasse a compensare la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte erano da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito, sicché andavano ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto, atteso che correttamente l' aveva effettuato sulla somma dovuta la ritenuta fiscale versandola all'Ente Pt_1 di competenza. Spese vinte.
2.- Con memoria depositata in data 01.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando la fondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
Osservava che la natura retributiva dei buoni pasto, limitatamente alle sole ipotesi in cui tali emolumenti fossero espressamente inseriti dalla contrattazione collettiva tra gli elementi della retribuzione, comportava che i buoni pasto concorrono nella determinazione e quantificazione degli istituti indiretti e soggiacciono ai principi di onnicomprensività ed irriducibilità nel senso loro attribuito dalla dottrina prevalente, limitatamente al caso in cui tale natura fosse prevista espressamente e che né il CCNL comparto Sanità 2016-2018 né quello 2019-2021 inserivano il buono pasto tra gli elementi della retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Contestava le motivazioni dell'interpello dell'Agenzia delle Entrate poiché la lettera della legge non consentiva alcuna diversa interpretazione in ordine all'esenzione fiscale dei buoni pasto.
Rilevava che, pur volendo identificare il risarcimento del danno con le prestazioni sostitutive delle somministrazioni vitto, essendo il risarcimento pari a € 4,13, lo stesso sarebbe stato comunque di gran lunga inferiore alla somma di € 5,29, al di sopra della quale scattava l'obbligo retributivo.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, instando per la rifusione delle spese con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3.- L'udienza del 17.09.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo
Tribunale (sent. n. 2056/2024).
4.- Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza sulla natura, retributiva o meno, del buono pasto.
2 Costituisce ormai ius receptum in tema di pubblico impiego privatizzato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL Sanità 7 aprile 1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo
e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore
a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale, che non corrisponde all'erogazione di una somma in denaro, bensì di titoli non monetizzabili destinati esclusivamente a esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa. Si tratta, dunque, di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale. (Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2115).
Il lavoratore ha diritto al buono pasto, da calcolarsi ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. n. 270/1987 e
68, comma 2, del D.P.R. n. 384/1990: “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non
3 può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto”. Tali importi, convertiti in euro, corrispondono a € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 a carico del datore di lavoro.
L'azienda ha ritenuto di dovere operare sugli importi versati a titolo di risarcimento per la mancata erogazione del buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa) la trattenuta fiscale, ritenendo che l'indennizzo dovesse essere ritenuto un mancato guadagno, essendo pertanto assoggettato a tassazione ai sensi delle disposizioni del TUIR, per cui le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Nel caso di specie, il risarcimento ha la funzione di indennizzare il lavoratore dalla perdita subita per la mancata erogazione del buono pasto che gli sarebbe spettato, per cui la somma corrisposta non doveva essere assoggettata a tassazione.
La natura assistenziale del buono pasto è altresì confermata dalla circostanza che nell'importo considerato, una parte pari a € 1,03, secondo la legge e i CCNL, residua a carico del lavoratore.
In ogni caso, considerando il risarcimento quale prestazione sostituiva di mensa aziendale, va richiamato l'art. 51 del TUIR, secondo cui il “reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Lo stesso articolo al secondo comma punto c) esclude dalla formazione del reddito “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
La prestazione, pertanto, sarebbe comunque esente da imposta sino all'importo giornaliero di €
5,29, considerato che il risarcimento del danno è stato riconosciuto per un importo pari a € 4,13 inferiore alla somma citata dalla norma.
Non può pertanto condividersi il parere reso dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'interpello, che aveva ritenuto la natura reddituale del risarcimento e la riconducibilità nell'ambito dell'art. 6,
4 comma 2, del TUIR, non configurandosi alcuna delle specifiche ipotesi di esclusione previste dall'art. 51, comma 2, lett. c).
Le superiori considerazioni impongono il rigetto dell'opposizione.
5.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall' , Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 16.04.2024 nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
- condanna l'opponente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 1.313,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi.
Messina, 18.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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