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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 528/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA IO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1351/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000787000 CONTRIBUTO CONS
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000787000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (Agente della riscossione), opposizione per l'annullamento – previa sospensiva della comunicazione preventiva fermo amministrativo n. 03080202400000787000 per l'importo di euro 3.057,58 avente ad oggetto le seguenti cartelle:
1. Cartella n. 03020140010695114000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2008, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 389,09;
2. Cartella n. 03020140013545661000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2009-2010, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 732,57;
3. Cartella n. 03020160003433691000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2011-2012, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 668,23;
4. Cartella n. 03020140013545661000 emessa dal Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese relativa all'anno 2014, per un importo pari a 19,79;
5. Cartella n. 03020180001565973000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2013-2014, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 629,36;
6. Cartella n. 03020200006515155000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2015, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 296,36.
Assumeva parte ricorrente che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sarebbe nulla per mancata notifica delle cartelle presupposte e per intervenuta prescrizione.
Quindi, concludeva, previa sospensione dell'atto impugnato, all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si costituiva l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE facendo rilevare l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente;
chiedeva l'integrale rigetto delle richieste, domande e conclusioni ivi contenute.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito descritte.
Deduce parte ricorrente la mancanza notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato con conseguente intervenuta prescrizione del credito. Orbene, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato nel 2006, prevede, qualora l'atto sia consegnato nelle mani di "persona di famiglia", l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Si tratta di un adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3278/2025, ha chiarito che la notifica di un atto a un familiare, anche se non convivente, si perfeziona con la sola prova della spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente emerge quanto segue:
-Cartella n. 03020140010695114000 notificata l'8.9.2014 alla madre ex art. 139, comma 2, c.p.c. e successivo invio di CAN, (doc. 3), prescrizione interrotta da Intimazione di pagamento n.
03020179005373530000 (doc. 6) notificata l'1.2.2018 a mani (doc. 7); Intimazione di pagamento n.
03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data 30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10);
Intimazione di pagamento n. 03020219003441276000 (doc. 13) notificata il 25.2.2022 a mani (doc. 14);
Preavviso di fermo n. 03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c. (doc. 16);
- Cartella n. 03020140013545661000 notificata il 4.12.2014 alla madre ex art. 139, comma 2, c.p.c. e successivo invio di CAN, (doc. 4); prescrizione interrotta da: Intimazione di pagamento n.
03020179005373530000 (doc. 6) notificata l'1.2.2018 a mani (doc. 7); Intimazione di pagamento n.
03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data 30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10);
Intimazione di pagamento n. 03020219003441276000 (doc. 13) notificata il 25.2.2022 a mani (doc. 14);
Preavviso di fermo n. 03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a 3 persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c. (doc. 16);
- Cartella n. 03020160003433691000 notificata il 25.1.2017 al padre ex art. 139, comma 2, c.p.c. e successivo invio di CAN, (doc. 5); prescrizione interrotta da Intimazione di pagamento n.
03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data 30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10);
Preavviso di fermo n. 03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c. (doc. 16);
- Cartella n. 03020180001565973000 notificata il 23.7.2018 alla madre ex art. 139, comma 2, c.p.c. e successivo invio di CAN, anche se richiesta esclusivamente per le notifiche di cui al successivo comma 4
(doc. 8); prescrizione interrotta da Intimazione di pagamento n. 03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data
30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10); Intimazione di pagamento n.
03020219003441276000 (doc. 13) notificata il 25.2.2022 a mani (doc. 14); Preavviso di fermo n.
03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.
c. (doc. 16);
- Cartella n. 03020200006515155000 (doc. 11) notificata il 14.6.2023 a mani (doc. 12); prescrizione interrotta da Preavviso di fermo n. 03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c. (doc. 16);
Relativamente alle cartelle n. 03020140010695114000, n. 03020140013545661000 e n.
03020180001565973000, interveniva notificazione di Intimazione di pagamento n.
03020219003441276000 (doc. 13) il 25.2.2022 a mani;
2. Relativamente alla cartella n. 03020160003433691000, interveniva notificazione di Intimazione di pagamento n.
03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data 30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10);
3. La cartella n. 03020200006515155000 (doc. 11) è stata notificata il 14.6.2023 a mani
Ne deriva che poiché le cartelle di pagamento non sono state impugnate nei perentori termini di legge (60 giorni ex artt. 21 D.Lgs 546/1992 e 1, comma 792, L. n. 160/2019), gli atti predetti (ed il loro contenuto relativo al merito della pretesa del credito) sono divenuti definitivi, con conseguente rigetto di ogni contestazione in merito all'atto presupposto, essendo il preavviso di fermo amministrativo impugnato censurabile solamente per vizi intrinsechi al medesimo.
Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord n.714/2022- Ord.
n.8198/2022).
L'eccezione di prescrizione, dunque, può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Alla stregua della documentazione prodotta alcuna prescrizione risulta maturata.
A tanto consegue il rigetto del motivo del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, in composizione monocratica, Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.063,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA IO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1351/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000787000 CONTRIBUTO CONS
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000787000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (Agente della riscossione), opposizione per l'annullamento – previa sospensiva della comunicazione preventiva fermo amministrativo n. 03080202400000787000 per l'importo di euro 3.057,58 avente ad oggetto le seguenti cartelle:
1. Cartella n. 03020140010695114000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2008, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 389,09;
2. Cartella n. 03020140013545661000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2009-2010, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 732,57;
3. Cartella n. 03020160003433691000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2011-2012, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 668,23;
4. Cartella n. 03020140013545661000 emessa dal Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese relativa all'anno 2014, per un importo pari a 19,79;
5. Cartella n. 03020180001565973000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2013-2014, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 629,36;
6. Cartella n. 03020200006515155000 emessa dalla regione Calabria settore tributi U.O. Tasse automobilistiche relativa all'anno 2015, includendo anche sanzioni, interessi e altri oneri per un importo pari a 296,36.
Assumeva parte ricorrente che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sarebbe nulla per mancata notifica delle cartelle presupposte e per intervenuta prescrizione.
Quindi, concludeva, previa sospensione dell'atto impugnato, all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si costituiva l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE facendo rilevare l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente;
chiedeva l'integrale rigetto delle richieste, domande e conclusioni ivi contenute.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito descritte.
Deduce parte ricorrente la mancanza notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato con conseguente intervenuta prescrizione del credito. Orbene, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato nel 2006, prevede, qualora l'atto sia consegnato nelle mani di "persona di famiglia", l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Si tratta di un adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3278/2025, ha chiarito che la notifica di un atto a un familiare, anche se non convivente, si perfeziona con la sola prova della spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente emerge quanto segue:
-Cartella n. 03020140010695114000 notificata l'8.9.2014 alla madre ex art. 139, comma 2, c.p.c. e successivo invio di CAN, (doc. 3), prescrizione interrotta da Intimazione di pagamento n.
03020179005373530000 (doc. 6) notificata l'1.2.2018 a mani (doc. 7); Intimazione di pagamento n.
03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data 30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10);
Intimazione di pagamento n. 03020219003441276000 (doc. 13) notificata il 25.2.2022 a mani (doc. 14);
Preavviso di fermo n. 03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c. (doc. 16);
- Cartella n. 03020140013545661000 notificata il 4.12.2014 alla madre ex art. 139, comma 2, c.p.c. e successivo invio di CAN, (doc. 4); prescrizione interrotta da: Intimazione di pagamento n.
03020179005373530000 (doc. 6) notificata l'1.2.2018 a mani (doc. 7); Intimazione di pagamento n.
03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data 30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10);
Intimazione di pagamento n. 03020219003441276000 (doc. 13) notificata il 25.2.2022 a mani (doc. 14);
Preavviso di fermo n. 03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a 3 persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c. (doc. 16);
- Cartella n. 03020160003433691000 notificata il 25.1.2017 al padre ex art. 139, comma 2, c.p.c. e successivo invio di CAN, (doc. 5); prescrizione interrotta da Intimazione di pagamento n.
03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data 30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10);
Preavviso di fermo n. 03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c. (doc. 16);
- Cartella n. 03020180001565973000 notificata il 23.7.2018 alla madre ex art. 139, comma 2, c.p.c. e successivo invio di CAN, anche se richiesta esclusivamente per le notifiche di cui al successivo comma 4
(doc. 8); prescrizione interrotta da Intimazione di pagamento n. 03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data
30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10); Intimazione di pagamento n.
03020219003441276000 (doc. 13) notificata il 25.2.2022 a mani (doc. 14); Preavviso di fermo n.
03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.
c. (doc. 16);
- Cartella n. 03020200006515155000 (doc. 11) notificata il 14.6.2023 a mani (doc. 12); prescrizione interrotta da Preavviso di fermo n. 03080202400000787000 (doc. 15) notificato il 29.2.2024 a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c. (doc. 16);
Relativamente alle cartelle n. 03020140010695114000, n. 03020140013545661000 e n.
03020180001565973000, interveniva notificazione di Intimazione di pagamento n.
03020219003441276000 (doc. 13) il 25.2.2022 a mani;
2. Relativamente alla cartella n. 03020160003433691000, interveniva notificazione di Intimazione di pagamento n.
03020199004496056000 (doc. 9) notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio, in data 30.3.2022, di CAD a/r consegnata al destinatario il 5.4.2022 (doc. 10);
3. La cartella n. 03020200006515155000 (doc. 11) è stata notificata il 14.6.2023 a mani
Ne deriva che poiché le cartelle di pagamento non sono state impugnate nei perentori termini di legge (60 giorni ex artt. 21 D.Lgs 546/1992 e 1, comma 792, L. n. 160/2019), gli atti predetti (ed il loro contenuto relativo al merito della pretesa del credito) sono divenuti definitivi, con conseguente rigetto di ogni contestazione in merito all'atto presupposto, essendo il preavviso di fermo amministrativo impugnato censurabile solamente per vizi intrinsechi al medesimo.
Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord n.714/2022- Ord.
n.8198/2022).
L'eccezione di prescrizione, dunque, può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Alla stregua della documentazione prodotta alcuna prescrizione risulta maturata.
A tanto consegue il rigetto del motivo del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, in composizione monocratica, Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.063,00, oltre accessori come per legge.