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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1939/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GIOVANELLI MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
Per parte attrice “pronunciarsi la separazione personale di Pt_1
1 , nata a [...] il [...], C.F. , Pt_1 C.F._1
e di , nato a [...] il [...], C.F. CP_1
; • affidarsi i figli minori e a C.F._2 Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- verranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
• disporsi che possa tenere con sé i figli con i seguenti CP_1
tempi e modalità: tutte le settimane, per tre giorni infrasettimanali, con pernotto, con prelievo il mercoledì da scuola e riaccompagnamento il sabato alle ore 17:00; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
• disporsi che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, fino a quando saranno maggiorenni e autosufficienti, mediante versamento alla madre di una somma non inferiore a euro 400,00 mensili (pari ad € 200,00 per ciascun figlio), o diversa ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a far data dalla domanda, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente;
• disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018; • disporsi che l'assegno unico universale venga percepito
2 integralmente da a far data dal deposito della domanda e che Parte_1
le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%; • spese di lite integralmente rifuse ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e/o art. 96 c.p.c., con condanna a favore dell'Erario, godendo la ricorrente del beneficio del patrocinio a spese dello Stato”;
per parte convenuta “ Nel merito 1) dichiararsi la separazione dei coniugi senza alcun addebito;
2) affidarsi i figli minori e a Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
3) disporsi che il padre possa CP_1
tenere con sè i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per tre giorni infrasettimanali, con pernotto, con prelievo il mercoledì da scuola e riaccompagnamento il sabato alle ore 17.00; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4) disporsi che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento alla madre dell'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
la somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT se in aumento;
5) disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese
3 straordinarie, come individuate nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione/divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22.02.2018;
6) disporsi che l'assegno unico universale sia suddiviso tra in coniugi a giusta metà, o quanto meno ne sia assegnata al padre una quota non inferiore ad un terzo, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
7) spese di lite compensate.
Ad istruttoria
Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che sin da quando la Sig.ra è arrivata in Italia Persona_3
stabilendosi presso il figlio e la nuora, quest'ultima le ha detto che non poteva rimanere lì, ma che doveva trasferirsi a casa dei nipoti che vivono nel pordenonese?”; 2) “Vero che in almeno tre occasioni Parte_1
approfittando del fatto che la suocera era uscita in giardino per badare alle galline, l'ha chiusa fuori impedendole di entrare in casa?”;
3) “Vero che nel lasciare la casa coniugale il Sig. a preso soltanto due CP_1
tappeti, l'asciugatrice, un tavolo piccolo ed uno grande lasciando tutto il resto dove si trovava?”;
4) “Vero che nel settembre 2023 la ricorrente si è presentata all'improvviso presso la nuova abitazione del Sig. in Via I° Maggio a San Stino di CP_1
Livenza, ed approfittando del fatto che la porta era aperta ha fatto irruzione nell'abitazione?”;
5) “Vero che al momento era presente la sola Sig.ra che Persona_3
vedendola arrivare si è spaventata chiudendosi nella sua stanza?”;
6) “Vero che la Sig.ra non gode di alcun trattamento Persona_3
pensionistico né di altre entrate?”;
4 7) “Vero che la Sig.ra divide continuativamente la propria Persona_3
nuova abitazione con il di lei fratello il quale, pur risultando residente in
Francia si è di fatto stabilito presso di lei?”;
8) “Vero che la riduzione dell'orario lavorativo di cui alla nota 02.06.2024
prodotta da controparte sub doc. 39 è stata disposta dal datore di lavoro
“ ” su richiesta della stessa lavoratrice Sig.ra Controparte_2 Parte_1
”;
[...]
9)”Vero che la Sig.ra lascia regolarmente i figli minori Parte_1
e a casa del padre per oltre quattro Persona_1 Per_2 CP_1
giorni alla settimana, in giornate ed orari variabili volta per volta?”.
Testi: la Sig.ra , madre del resistente, residente in [...]di Persona_3
Livenza (VE), sui capitoli da 1 a 7 e 9 nonché a riprova su eventuali capitoli avversari, e il legale rappresentante o chi per esso della “ Controparte_2
sul capitolo nr.
8. Si fa presente che la teste , cittadina
[...] Persona_3
marocchina, non conosce la lingua italiana, e che per la sua audizione sarà
necessaria l'assistenza di un interprete”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 25.10.2023 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio in Marocco, in data 24/07/2015, trascritto in Italia,
precisando che dalla detta unione erano nati i figli, Persona_4
nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...] Persona_5
5 (TV), formulando domanda di addebito della separazione al marito, affido esclusivo dei figli, di assegnazione della casa coniugale e di attribuzione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli. Ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.,
il Tribunale adottava i seguenti provvedimenti indifferibili e urgenti:
“Dispone in via provvisoria l'assegnazione della casa familiare sita in San
Stino di Livenza (Ve), Viale Triste 61, a unitamente a tutti gli arredi che la compongono, a che ivi rimarrà a vivere con i due figli Parte_1
minori; dispone in via provvisoria che l'assegno unico universale sia percepito al 100% da , la quale è autorizzata in via provvisoria ad Parte_1
inoltrare in autonomia, e senza il consenso del padre dei figli, la pertinente richiesta e a compiere ogni atto idoneo al conseguimento del beneficio”.
Instaurato il contraddittorio con il convenuto, è stato confermato il decreto inaudita altera parte, disponendo ulteriormente che il marito convenuto corrisponda alla moglie un assegno CP_1 Parte_1
per il mantenimento della prole di euro 200,00 (euro 100,00 a figlio).
Il marito, infatti, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha resistito per il rigetto della domanda di addebito, ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori, di poter tenere con sé i figli tre giorni alla settimana, e di beneficiare del 50% dell'assegno unico universale.
La causa è stata istruita mediante assunzione di informazioni presso il
Consultorio familiare competente e mediante l'acquisizione di documenti attestanti la capacità economica.
In corso di causa è stata anche avanzata dal giudice relatore una proposta conciliativa, alla quale la moglie ha aderito, mentre il convenuto l'ha rifiutata,
ritenendo che la moglie abbia artatamente chiesto la riduzione del proprio orario di lavoro per dimostrare una capacità economica inferiore.
All'esito dello svolgimento del processo, tuttavia, le parti hanno rassegnato conclusioni convergenti sulla maggior parte della materia del contendere.
6 Infatti, la moglie ha rinunciato alla domanda di addebito e alla domanda di affido esclusivo ed entrambi i coniugi convengono sull'affido condiviso dei figli minori e sulla loro collocazione prevalente presso la madre. Entrambi
concordano anche sulle modalità di frequentazione tra il padre e i figli e sul contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori.
Non è stata reiterata la domanda di assegnazione della casa familiare.
Rimangono questioni controverse:
1) l'attribuzione dell'assegno unico universale;
2) le spese di lite.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da , alla Parte_1
quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità
delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è
protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2.2. Affido della prole. Conformità dell'accordo all'interesse dei figli.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affido condiviso dei figli minori,
alla loro collocazione prevalente presso la madre e alle modalità di frequentazione con il padre è conforme all'interesse dei minori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. Dalla relazione del Consultorio Familiare del 22.01.2024
emerge che i genitori, pur permanendo sospesi legati alla dimensione di coppia, mostrano una buona capacità di collaborazione nelle questioni riguardanti i figli, con attenzione alle loro esigenze e disponibilità a mantenere rapporti distesi. Il servizio ha rilevato che i minori appaiono sereni e ben adattati all'attuale organizzazione, che prevede la permanenza alternata presso ciascun genitore, con flessibilità per esigenze lavorative e scolastiche,
garantendo stabilità e continuità affettiva. Tale assetto è stato ritenuto adeguato e rispondente al superiore interesse dei bambini.
7 A ciò si aggiunge che la sentenza penale di assoluzione del padre (Tribunale
di Pordenone, 08.10.2024) ha escluso la sussistenza di condotte abituali di maltrattamento, evidenziando come l'imputato si sia sempre comportato quale genitore attento e corretto, anche dopo la separazione di fatto,
assicurando il mantenimento e una gestione concordata dell'affido. Non
risultano, pertanto, elementi ostativi alla frequentazione paterna secondo le modalità concordate, che appaiono idonee a preservare il legame con entrambe le figure genitoriali e a favorire la crescita equilibrata dei minori.
2.2.1. Esclusione dell'ascolto dei minori per non conformità al loro interesse.
Il Tribunale ritiene di non procedere all'ascolto dei minori, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., in quanto tale adempimento non appare conforme al loro interesse. I bambini, di età rispettivamente di nove e sei anni - e, dunque di età
inferiore ai dodici anni, senza che sia apprezzabile una capacità di discernimento - sono stati descritti nella relazione del Consultorio Familiare
del 22.01.2024 come sereni e ben adattati all'attuale organizzazione, che garantisce la continuità del rapporto con entrambi i genitori. Non emergono conflitti diretti con i figli né situazioni di disagio che richiedano il loro coinvolgimento nel procedimento. L'accordo raggiunto dai genitori sull'affido condiviso e sulle modalità di frequentazione è stato valutato come adeguato dagli operatori del servizio, i quali hanno sottolineato la capacità dei genitori di cooperare nell'interesse dei minori. Pertanto, l'ascolto non apporterebbe elementi utili alla decisione e rischierebbe di esporre i bambini a un'inutile fonte di stress, in contrasto con il principio di tutela del loro benessere psicologico.
2.3. Contributo al mantenimento e assegno unico universale.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo paterno per il mantenimento dei figli minori, pari a euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, è
8 conforme ai criteri di proporzionalità di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., che impone di valutare le risorse economiche di ciascun genitore, i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno e le esigenze della prole. Tale accordo,
che recepisce la proposta conciliativa formulata dal giudice in corso di causa,
assicura un contributo adeguato alle necessità dei minori e proporzionato alle capacità reddituali degli obbligati, come risultanti dalla documentazione acquisita e dalle informazioni raccolte presso il Consultorio Familiare.
La madre dispone di un reddito da lavoro subordinato, con orario ridotto e turni variabili, mentre il padre, pur gravato dall'onere di mantenere anche la propria madre, ha dimostrato continuità nel sostegno economico ai figli e disponibilità a collaborare nella gestione quotidiana. La misura concordata consente di garantire ai minori condizioni di vita dignitose e stabili, in coerenza con il principio di bigenitorialità e con il superiore interesse dei figli.
Quanto all'assegno unico universale, la disciplina è dettata dal D.Lgs.
230/2021, art. 6, comma 4, secondo cui «l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è
erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale». La regola generale prevede la ripartizione al 50% tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
anche se separati, salvo diverso accordo o provvedimento del giudice. La
giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che, anche in caso di affidamento condiviso, l'assegno può essere attribuito integralmente al genitore collocatario prevalente, ove ciò risulti più conforme all'interesse del minore, in quanto beneficiario sostanziale della misura (Cass. civ., Sez. I, ord.
22 febbraio 2025, n. 4672). Tale orientamento si fonda sulla finalità
dell'assegno, che è quella di garantire un sostegno diretto e immediato alle esigenze quotidiane del minore, evitando frammentazioni e ritardi nell'utilizzo delle somme.
La soluzione adottata nel presente giudizio – attribuzione dell'assegno unico
9 universale al 100% alla madre, quale genitore collocatario prevalente, con ripartizione paritaria delle detrazioni fiscali – è dunque coerente con la normativa e con l'interpretazione giurisprudenziale, e risponde al principio di effettività della tutela dei minori, assicurando che il beneficio economico sia destinato a chi gestisce concretamente le spese ordinarie e straordinarie della vita quotidiana. Infatti, in base agli accordi sulla gestione dell'affido, i figli pernottano ogni settimana 4 notti dalla madre e 3 notti dal padre e, di conseguenza, l'accudimento incombe in prevalenza sulla madre, con conseguente maggior gestione delle spese.
3. Spese di lite.
Le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni relative alla separazione, all'affido dei figli e al contributo al loro mantenimento, ad eccezione della domanda concernente la ripartizione dell'assegno unico universale, sulla quale il convenuto è risultato soccombente. Tuttavia,
considerata la natura della controversia, che attiene a rapporti familiari e alla tutela dei minori, e l'ampia convergenza raggiunta sulle questioni principali, il
Tribunale ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra i coniugi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ravvisando giusti motivi nella peculiarità
della materia e nell'esigenza di non aggravare il conflitto, in coerenza con il principio di favor per la collaborazione genitoriale. Va, altresì, valorizzata la sostanziale adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal giudice e l'abbandono, da parte della ricorrente, di alcune domande originarie, rispetto alle quali non può non avere rilievo l'assoluzione del marito, in sede penale, dal reato di maltrattamenti ascrittogli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
10 , i quali hanno contratto matrimonio in Marocco, in data 24/07/2015; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Meduna di Livenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2016, atto 25, parte II, serie C);
affidarsi i figli minori, e , a entrambi i genitori, che Persona_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: tutte le settimane, per tre giorni infrasettimanali, con pernotto, con prelievo il mercoledì da scuola e riaccompagnamento il sabato alle ore 17,00; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento dei figli minori, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna ai relativi pagamenti CP_1
da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di Parte_1
, in forma tracciabile;
[...]
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese
11 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite.
visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 21/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1939/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GIOVANELLI MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
Per parte attrice “pronunciarsi la separazione personale di Pt_1
1 , nata a [...] il [...], C.F. , Pt_1 C.F._1
e di , nato a [...] il [...], C.F. CP_1
; • affidarsi i figli minori e a C.F._2 Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- verranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
• disporsi che possa tenere con sé i figli con i seguenti CP_1
tempi e modalità: tutte le settimane, per tre giorni infrasettimanali, con pernotto, con prelievo il mercoledì da scuola e riaccompagnamento il sabato alle ore 17:00; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
• disporsi che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, fino a quando saranno maggiorenni e autosufficienti, mediante versamento alla madre di una somma non inferiore a euro 400,00 mensili (pari ad € 200,00 per ciascun figlio), o diversa ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a far data dalla domanda, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente;
• disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018; • disporsi che l'assegno unico universale venga percepito
2 integralmente da a far data dal deposito della domanda e che Parte_1
le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%; • spese di lite integralmente rifuse ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e/o art. 96 c.p.c., con condanna a favore dell'Erario, godendo la ricorrente del beneficio del patrocinio a spese dello Stato”;
per parte convenuta “ Nel merito 1) dichiararsi la separazione dei coniugi senza alcun addebito;
2) affidarsi i figli minori e a Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
3) disporsi che il padre possa CP_1
tenere con sè i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per tre giorni infrasettimanali, con pernotto, con prelievo il mercoledì da scuola e riaccompagnamento il sabato alle ore 17.00; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4) disporsi che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento alla madre dell'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
la somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT se in aumento;
5) disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese
3 straordinarie, come individuate nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione/divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22.02.2018;
6) disporsi che l'assegno unico universale sia suddiviso tra in coniugi a giusta metà, o quanto meno ne sia assegnata al padre una quota non inferiore ad un terzo, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
7) spese di lite compensate.
Ad istruttoria
Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che sin da quando la Sig.ra è arrivata in Italia Persona_3
stabilendosi presso il figlio e la nuora, quest'ultima le ha detto che non poteva rimanere lì, ma che doveva trasferirsi a casa dei nipoti che vivono nel pordenonese?”; 2) “Vero che in almeno tre occasioni Parte_1
approfittando del fatto che la suocera era uscita in giardino per badare alle galline, l'ha chiusa fuori impedendole di entrare in casa?”;
3) “Vero che nel lasciare la casa coniugale il Sig. a preso soltanto due CP_1
tappeti, l'asciugatrice, un tavolo piccolo ed uno grande lasciando tutto il resto dove si trovava?”;
4) “Vero che nel settembre 2023 la ricorrente si è presentata all'improvviso presso la nuova abitazione del Sig. in Via I° Maggio a San Stino di CP_1
Livenza, ed approfittando del fatto che la porta era aperta ha fatto irruzione nell'abitazione?”;
5) “Vero che al momento era presente la sola Sig.ra che Persona_3
vedendola arrivare si è spaventata chiudendosi nella sua stanza?”;
6) “Vero che la Sig.ra non gode di alcun trattamento Persona_3
pensionistico né di altre entrate?”;
4 7) “Vero che la Sig.ra divide continuativamente la propria Persona_3
nuova abitazione con il di lei fratello il quale, pur risultando residente in
Francia si è di fatto stabilito presso di lei?”;
8) “Vero che la riduzione dell'orario lavorativo di cui alla nota 02.06.2024
prodotta da controparte sub doc. 39 è stata disposta dal datore di lavoro
“ ” su richiesta della stessa lavoratrice Sig.ra Controparte_2 Parte_1
”;
[...]
9)”Vero che la Sig.ra lascia regolarmente i figli minori Parte_1
e a casa del padre per oltre quattro Persona_1 Per_2 CP_1
giorni alla settimana, in giornate ed orari variabili volta per volta?”.
Testi: la Sig.ra , madre del resistente, residente in [...]di Persona_3
Livenza (VE), sui capitoli da 1 a 7 e 9 nonché a riprova su eventuali capitoli avversari, e il legale rappresentante o chi per esso della “ Controparte_2
sul capitolo nr.
8. Si fa presente che la teste , cittadina
[...] Persona_3
marocchina, non conosce la lingua italiana, e che per la sua audizione sarà
necessaria l'assistenza di un interprete”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 25.10.2023 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio in Marocco, in data 24/07/2015, trascritto in Italia,
precisando che dalla detta unione erano nati i figli, Persona_4
nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...] Persona_5
5 (TV), formulando domanda di addebito della separazione al marito, affido esclusivo dei figli, di assegnazione della casa coniugale e di attribuzione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli. Ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.,
il Tribunale adottava i seguenti provvedimenti indifferibili e urgenti:
“Dispone in via provvisoria l'assegnazione della casa familiare sita in San
Stino di Livenza (Ve), Viale Triste 61, a unitamente a tutti gli arredi che la compongono, a che ivi rimarrà a vivere con i due figli Parte_1
minori; dispone in via provvisoria che l'assegno unico universale sia percepito al 100% da , la quale è autorizzata in via provvisoria ad Parte_1
inoltrare in autonomia, e senza il consenso del padre dei figli, la pertinente richiesta e a compiere ogni atto idoneo al conseguimento del beneficio”.
Instaurato il contraddittorio con il convenuto, è stato confermato il decreto inaudita altera parte, disponendo ulteriormente che il marito convenuto corrisponda alla moglie un assegno CP_1 Parte_1
per il mantenimento della prole di euro 200,00 (euro 100,00 a figlio).
Il marito, infatti, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha resistito per il rigetto della domanda di addebito, ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori, di poter tenere con sé i figli tre giorni alla settimana, e di beneficiare del 50% dell'assegno unico universale.
La causa è stata istruita mediante assunzione di informazioni presso il
Consultorio familiare competente e mediante l'acquisizione di documenti attestanti la capacità economica.
In corso di causa è stata anche avanzata dal giudice relatore una proposta conciliativa, alla quale la moglie ha aderito, mentre il convenuto l'ha rifiutata,
ritenendo che la moglie abbia artatamente chiesto la riduzione del proprio orario di lavoro per dimostrare una capacità economica inferiore.
All'esito dello svolgimento del processo, tuttavia, le parti hanno rassegnato conclusioni convergenti sulla maggior parte della materia del contendere.
6 Infatti, la moglie ha rinunciato alla domanda di addebito e alla domanda di affido esclusivo ed entrambi i coniugi convengono sull'affido condiviso dei figli minori e sulla loro collocazione prevalente presso la madre. Entrambi
concordano anche sulle modalità di frequentazione tra il padre e i figli e sul contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori.
Non è stata reiterata la domanda di assegnazione della casa familiare.
Rimangono questioni controverse:
1) l'attribuzione dell'assegno unico universale;
2) le spese di lite.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da , alla Parte_1
quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità
delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è
protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2.2. Affido della prole. Conformità dell'accordo all'interesse dei figli.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affido condiviso dei figli minori,
alla loro collocazione prevalente presso la madre e alle modalità di frequentazione con il padre è conforme all'interesse dei minori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. Dalla relazione del Consultorio Familiare del 22.01.2024
emerge che i genitori, pur permanendo sospesi legati alla dimensione di coppia, mostrano una buona capacità di collaborazione nelle questioni riguardanti i figli, con attenzione alle loro esigenze e disponibilità a mantenere rapporti distesi. Il servizio ha rilevato che i minori appaiono sereni e ben adattati all'attuale organizzazione, che prevede la permanenza alternata presso ciascun genitore, con flessibilità per esigenze lavorative e scolastiche,
garantendo stabilità e continuità affettiva. Tale assetto è stato ritenuto adeguato e rispondente al superiore interesse dei bambini.
7 A ciò si aggiunge che la sentenza penale di assoluzione del padre (Tribunale
di Pordenone, 08.10.2024) ha escluso la sussistenza di condotte abituali di maltrattamento, evidenziando come l'imputato si sia sempre comportato quale genitore attento e corretto, anche dopo la separazione di fatto,
assicurando il mantenimento e una gestione concordata dell'affido. Non
risultano, pertanto, elementi ostativi alla frequentazione paterna secondo le modalità concordate, che appaiono idonee a preservare il legame con entrambe le figure genitoriali e a favorire la crescita equilibrata dei minori.
2.2.1. Esclusione dell'ascolto dei minori per non conformità al loro interesse.
Il Tribunale ritiene di non procedere all'ascolto dei minori, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., in quanto tale adempimento non appare conforme al loro interesse. I bambini, di età rispettivamente di nove e sei anni - e, dunque di età
inferiore ai dodici anni, senza che sia apprezzabile una capacità di discernimento - sono stati descritti nella relazione del Consultorio Familiare
del 22.01.2024 come sereni e ben adattati all'attuale organizzazione, che garantisce la continuità del rapporto con entrambi i genitori. Non emergono conflitti diretti con i figli né situazioni di disagio che richiedano il loro coinvolgimento nel procedimento. L'accordo raggiunto dai genitori sull'affido condiviso e sulle modalità di frequentazione è stato valutato come adeguato dagli operatori del servizio, i quali hanno sottolineato la capacità dei genitori di cooperare nell'interesse dei minori. Pertanto, l'ascolto non apporterebbe elementi utili alla decisione e rischierebbe di esporre i bambini a un'inutile fonte di stress, in contrasto con il principio di tutela del loro benessere psicologico.
2.3. Contributo al mantenimento e assegno unico universale.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo paterno per il mantenimento dei figli minori, pari a euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, è
8 conforme ai criteri di proporzionalità di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., che impone di valutare le risorse economiche di ciascun genitore, i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno e le esigenze della prole. Tale accordo,
che recepisce la proposta conciliativa formulata dal giudice in corso di causa,
assicura un contributo adeguato alle necessità dei minori e proporzionato alle capacità reddituali degli obbligati, come risultanti dalla documentazione acquisita e dalle informazioni raccolte presso il Consultorio Familiare.
La madre dispone di un reddito da lavoro subordinato, con orario ridotto e turni variabili, mentre il padre, pur gravato dall'onere di mantenere anche la propria madre, ha dimostrato continuità nel sostegno economico ai figli e disponibilità a collaborare nella gestione quotidiana. La misura concordata consente di garantire ai minori condizioni di vita dignitose e stabili, in coerenza con il principio di bigenitorialità e con il superiore interesse dei figli.
Quanto all'assegno unico universale, la disciplina è dettata dal D.Lgs.
230/2021, art. 6, comma 4, secondo cui «l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è
erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale». La regola generale prevede la ripartizione al 50% tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
anche se separati, salvo diverso accordo o provvedimento del giudice. La
giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che, anche in caso di affidamento condiviso, l'assegno può essere attribuito integralmente al genitore collocatario prevalente, ove ciò risulti più conforme all'interesse del minore, in quanto beneficiario sostanziale della misura (Cass. civ., Sez. I, ord.
22 febbraio 2025, n. 4672). Tale orientamento si fonda sulla finalità
dell'assegno, che è quella di garantire un sostegno diretto e immediato alle esigenze quotidiane del minore, evitando frammentazioni e ritardi nell'utilizzo delle somme.
La soluzione adottata nel presente giudizio – attribuzione dell'assegno unico
9 universale al 100% alla madre, quale genitore collocatario prevalente, con ripartizione paritaria delle detrazioni fiscali – è dunque coerente con la normativa e con l'interpretazione giurisprudenziale, e risponde al principio di effettività della tutela dei minori, assicurando che il beneficio economico sia destinato a chi gestisce concretamente le spese ordinarie e straordinarie della vita quotidiana. Infatti, in base agli accordi sulla gestione dell'affido, i figli pernottano ogni settimana 4 notti dalla madre e 3 notti dal padre e, di conseguenza, l'accudimento incombe in prevalenza sulla madre, con conseguente maggior gestione delle spese.
3. Spese di lite.
Le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni relative alla separazione, all'affido dei figli e al contributo al loro mantenimento, ad eccezione della domanda concernente la ripartizione dell'assegno unico universale, sulla quale il convenuto è risultato soccombente. Tuttavia,
considerata la natura della controversia, che attiene a rapporti familiari e alla tutela dei minori, e l'ampia convergenza raggiunta sulle questioni principali, il
Tribunale ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra i coniugi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ravvisando giusti motivi nella peculiarità
della materia e nell'esigenza di non aggravare il conflitto, in coerenza con il principio di favor per la collaborazione genitoriale. Va, altresì, valorizzata la sostanziale adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal giudice e l'abbandono, da parte della ricorrente, di alcune domande originarie, rispetto alle quali non può non avere rilievo l'assoluzione del marito, in sede penale, dal reato di maltrattamenti ascrittogli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
10 , i quali hanno contratto matrimonio in Marocco, in data 24/07/2015; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Meduna di Livenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2016, atto 25, parte II, serie C);
affidarsi i figli minori, e , a entrambi i genitori, che Persona_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: tutte le settimane, per tre giorni infrasettimanali, con pernotto, con prelievo il mercoledì da scuola e riaccompagnamento il sabato alle ore 17,00; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento dei figli minori, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna ai relativi pagamenti CP_1
da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di Parte_1
, in forma tracciabile;
[...]
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese
11 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite.
visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 21/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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