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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 209.
(Persona giudicata per piu' fatti)
Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piu' fatti per i quali siano applicabili piu' misure di sicurezza della medesima specie, e' ordinata una sola misura di sicurezza.
Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o piu' delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.
Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.
(Persona giudicata per piu' fatti)
Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piu' fatti per i quali siano applicabili piu' misure di sicurezza della medesima specie, e' ordinata una sola misura di sicurezza.
Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o piu' delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.
Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.
Commentari • 15
- 1. Associazione mafiosa: accertamento in concreto per la misura di sicurezzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 ottobre 2022 · 26.31383
[…] La questione Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava un appello proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza con il quale era stata applicata al condannato la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di un anno, conseguente all'unificazione ai sensi dell'art. 209 cod. pen., delle misure di sicurezza disposte con tre sentenze di condanna per il delitto ex art. 416 bis cod. pen.. […]
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Giurisprudenza • 55
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 4301Provvedimento: […] Come ha correttamente rilevato il Tribunale di sorveglianza, la censura relativa alla violazione dell'art. 209 cod. pen. è manifestamente infondata poiché l'unificazione dei reati giudicati con le sopra indicate sentenze, […] Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «è legittima l'applicazione da parte del giudice della cognizione di una misura di sicurezza di specie analoga a quella già in corso di esecuzione nei confronti dell'imputato in riferimento a un diverso reato, operando l'obbligo di unificazione di misure concorrenti di cui all'art. 209 cod. proc. pen. solo quando le stesse siano tutte in esecuzione o debbano comunque essere eseguite e, quindi, […]Leggi di più...
- art. 228 cod. pen.·
- pericolosità sociale·
- giudizio di sorveglianza·
- violazione art. 228 cod. pen.·
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