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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/09/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2366/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Riva Valdobbia, ora Alagna Valsesia (VC), il 02/09/1995, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 1995.
pagina 1 di 2 Dall'unione sono nate le figlie e , oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono giudizialmente separati con sentenza n. 619 del 01/12/2016 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Riva Valdobbia, ora Alagna Valsesia (VC), il 02/09/1995, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno
1995 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
DÀ ATTO che i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al mantenimento e dichiarano così di nulla più avere a che pretendere reciprocamente.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2366/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Riva Valdobbia, ora Alagna Valsesia (VC), il 02/09/1995, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 1995.
pagina 1 di 2 Dall'unione sono nate le figlie e , oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono giudizialmente separati con sentenza n. 619 del 01/12/2016 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Riva Valdobbia, ora Alagna Valsesia (VC), il 02/09/1995, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno
1995 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
DÀ ATTO che i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al mantenimento e dichiarano così di nulla più avere a che pretendere reciprocamente.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 2 di 2