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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 7215/2019
La Tribunale di Bari, Seconda Sezione, in persona del GOP Cosmo
Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANEBIANCO ORONZO e PEPE MARILENA attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
ADDANTE ORAZIO convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 15/03/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ex art. 32 del D. Lgs. 150/2011 ritualmente notificato proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione di Parte_1
cui al R.D. 639/1910 emessa dalla in relazione a verbale di CP_1
illecito amministrativo n. 15/2014 con il quale il Corpo Forestale dello
Stato di Ruvo di Puglia, all'esito di attività ispettiva, irrogava all'opponente, nella qualità di l.r. dell'omonima impresa agricola, sanzione amministrativa per aver fittiziamente creato detta azienda al fine di incassare indebitamente un contributo comunitario . CP_2
Secondo la ricostruzione dei verbalizzanti il avrebbe operato Pt_1
fittiziamente negli anni 2009, 2010 e 2011 adducendo la disponibilità di fondi agricoli in agro di Altamura, Toritto e Ruvo di Puglia a titolo di conduzione.
Contestava i presupposti dell'ingiunzione affermando che l'attività in questione era da ricondurre al pascolamento del bestiame e che la disponibilità ottenuta dei fondi fosse finalizzata al godimento per effettuare il predetto pascolamento. Deduceva inoltre il mancato espletamento della disciplina prevista dall'art. 9 co. 2° del D.M. 1922 del
2015.
Contestava infine l'ingiunzione sotto il profilo formale per mancanza di motivazione dell'atto amministrativo proponendo e proponeva istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. pag. 2/5 Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della CP_1
domanda insistendo per la conferma dell'ingiunzione.
Con ordinanza dell'08/09/2020 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione ed ammesse le prove orali richieste da parte opponente.
Espletate le prove orali, la causa veniva avviata alla fase decisionale con la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/03/2023 e la discussione orale espletata all'udienza del 17/07/2024, con termini a ritroso per il deposito di note conclusive, allorquando veniva riservata a sentenza senza termini.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Si ritiene infatti che l'Amministrazione ingiungente non ha fatto corretta applicazione della disciplina dettata dall'art. 9 co. 2° del D.M. n. 1922 del
20/03/2015. Detta disposizione prevede una speciale disciplina di interpello dei proprietari dei fondi per i quali v'è stata denuncia da parte dei richiedenti benefizio delle erogazioni , con una speciale CP_2
“sanatoria” in mancanza di opposizione da parte di questi.
Secondo la ridetta disposizione, gli organismi pagatori devono comunicare
“…ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari…gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati” .
pag. 3/5 Nel corso dell'istruttoria non risulta pervenuta all'Amministrazione convenuta alcuna dichiarazione di obiezione da parte dei proprietari dei fondi oggetto di causa (ove mai siano partite le relative comunicazioni) sicché non vi erano i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento impugnata (in tal senso Corte d'Appello di Bari sent.
1780/2020).
L'opposizione va quindi accolta e per l'effetto deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza così come liquidate nel dispositivo da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.
Panebianco Oronzo e avv. Pepe Marilena.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione ex art. 2 del R.D. 639/1910 n. AOO-149/1024 CP_1
;
[...]
- condanna la alla rifusione delle spese e dei compensi CP_1
di causa che liquida in € 5.341,00 di cui € 264,00 per spese borsuali oltre spese generali, CAP ed IVA se dovuta da distrarre in favore degli avvocati Panebianco Oronzo e Pepe Marilena dichiaratisi anticipatari.
pag. 4/5 Così è deciso in Bari, lì 13/05/2025
pag. 5/5
Il GOP - Cosmo Mezzina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 7215/2019
La Tribunale di Bari, Seconda Sezione, in persona del GOP Cosmo
Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANEBIANCO ORONZO e PEPE MARILENA attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
ADDANTE ORAZIO convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 15/03/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ex art. 32 del D. Lgs. 150/2011 ritualmente notificato proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione di Parte_1
cui al R.D. 639/1910 emessa dalla in relazione a verbale di CP_1
illecito amministrativo n. 15/2014 con il quale il Corpo Forestale dello
Stato di Ruvo di Puglia, all'esito di attività ispettiva, irrogava all'opponente, nella qualità di l.r. dell'omonima impresa agricola, sanzione amministrativa per aver fittiziamente creato detta azienda al fine di incassare indebitamente un contributo comunitario . CP_2
Secondo la ricostruzione dei verbalizzanti il avrebbe operato Pt_1
fittiziamente negli anni 2009, 2010 e 2011 adducendo la disponibilità di fondi agricoli in agro di Altamura, Toritto e Ruvo di Puglia a titolo di conduzione.
Contestava i presupposti dell'ingiunzione affermando che l'attività in questione era da ricondurre al pascolamento del bestiame e che la disponibilità ottenuta dei fondi fosse finalizzata al godimento per effettuare il predetto pascolamento. Deduceva inoltre il mancato espletamento della disciplina prevista dall'art. 9 co. 2° del D.M. 1922 del
2015.
Contestava infine l'ingiunzione sotto il profilo formale per mancanza di motivazione dell'atto amministrativo proponendo e proponeva istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. pag. 2/5 Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della CP_1
domanda insistendo per la conferma dell'ingiunzione.
Con ordinanza dell'08/09/2020 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione ed ammesse le prove orali richieste da parte opponente.
Espletate le prove orali, la causa veniva avviata alla fase decisionale con la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/03/2023 e la discussione orale espletata all'udienza del 17/07/2024, con termini a ritroso per il deposito di note conclusive, allorquando veniva riservata a sentenza senza termini.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Si ritiene infatti che l'Amministrazione ingiungente non ha fatto corretta applicazione della disciplina dettata dall'art. 9 co. 2° del D.M. n. 1922 del
20/03/2015. Detta disposizione prevede una speciale disciplina di interpello dei proprietari dei fondi per i quali v'è stata denuncia da parte dei richiedenti benefizio delle erogazioni , con una speciale CP_2
“sanatoria” in mancanza di opposizione da parte di questi.
Secondo la ridetta disposizione, gli organismi pagatori devono comunicare
“…ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari…gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati” .
pag. 3/5 Nel corso dell'istruttoria non risulta pervenuta all'Amministrazione convenuta alcuna dichiarazione di obiezione da parte dei proprietari dei fondi oggetto di causa (ove mai siano partite le relative comunicazioni) sicché non vi erano i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento impugnata (in tal senso Corte d'Appello di Bari sent.
1780/2020).
L'opposizione va quindi accolta e per l'effetto deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza così come liquidate nel dispositivo da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.
Panebianco Oronzo e avv. Pepe Marilena.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione ex art. 2 del R.D. 639/1910 n. AOO-149/1024 CP_1
;
[...]
- condanna la alla rifusione delle spese e dei compensi CP_1
di causa che liquida in € 5.341,00 di cui € 264,00 per spese borsuali oltre spese generali, CAP ed IVA se dovuta da distrarre in favore degli avvocati Panebianco Oronzo e Pepe Marilena dichiaratisi anticipatari.
pag. 4/5 Così è deciso in Bari, lì 13/05/2025
pag. 5/5
Il GOP - Cosmo Mezzina