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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/09/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 198/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice nel procedimento n. 198/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F: . Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato
(C.F: . Parte_1 C.F._2
…oooOooo… letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Verona (VR), via Carnia n. 9;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCII); considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC dr. , il quale, anche a seguito Persona_1 della richiesta di chiarimenti, ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni, siccome previsto dall'art. 269 comma secondo CCII a seguito della riforma di cui al D.Lgs 136/2024 (cd. correttivo ter al Codice della Crisi), in vigore dal 28 settembre 2024; rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: la ricorrente ha avviato un'impresa individuale, dapprima nel 1991 avente ad oggetto la gestione di un esercizio commerciale di confetteria, poi nel 1998 con la gestione di un bar/caffetteria, cessata nell'anno 2015; la stessa risulta avere assunto la qualifica di socio nella MEMS s.n.c., Parte cessata nel 2012; quindi, nel 2011 risulta avere gestito una attività di chiusa nel 2018; attualmente la ricorrente risulta assunta come operatrice socio Parte_1
– sanitaria presso MILONGA soc. coop. soc. con u reddito medio mensile di circa € 1.000,00, al lordo della trattenuta del quinto dello stipendio;
dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, la ricorrente è gravata da debiti, prevalentemente verso l'Erario e verso il ceto bancario, per un ammontare complessivo di € 242.365,41; a fronte di tale situazione debitoria, la ricorrente risulta godere di un patrimonio costituito unicamente dalla quota di un mezzo (1/2) dell'immobile adibito a casa di abitazione ubicata in Verona, via Carnia, acquistata in comunione con l'ex coniuge ed in cui vive insieme ad una delle figlie ed il di lei nucleo familiare (marito e figlio), oltre a poter fare affidamento sul proprio reddito da lavoro;
sicché, all'evidenza, la ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;
la relazione del Gestore contiene peraltro l'attestazione relativa alla acquisizione nel corso della procedura di attivo da distribuire ai creditori, che lo stesso ha precisato sarà conseguito essenzialmente mediante la vendita della quota dell'immobile di cui è proprietaria, stimata nel valore economico di € 83.575,00;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente alla cessione del quinto dello stipendio;
considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore;
ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII); rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, la ricorrente deve essere autorizzata a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, avuto riguardo alle spese familiari, indicate dalla ricorrente nell'importo di € 1.200,00 che il Gestore ha ritenuto congrua ed idonea a erodere completamente il reddito da lavoro;
considerato che
, in ragione dei redditi suindicati e delle spese familiari, ritenute congrue, deve quindi essere determinata dal giudice delegato all'istruzione la eventuale quota di stipendi da escludere dalla liquidazione;
sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente, complessivamente, l'importo determinato dal giudice delegato all'istruzione; intero importo della tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed ogni altro importo) dovrà invece essere corrisposto al Liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;
la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto peraltro di dover sin da ora evidenziare come a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del giudice delegato all'istruzione e della audizione della debitrice alla udienza del 12.09.2025 siano emersi profili di anomalia nella condotta dell'OCC e del Gestore della Crisi nominato, oltre che del difensore della ricorrente, suscettibili di costituire inadempienze degli obblighi previsti dall'ordinamento o derivanti dai singoli rapporti contrattuali e comunque violazione di norme deontologiche;
ritenuto che
in primo luogo deve evidenziarsi come in sede di audizione la ricorrente ha dichiarato di essersi originariamente rivolta allo studio di assistenza legale con sede in Vicenza, il cui referente, per quanto riferito Controparte_1 dalla ricorrente, avrebbe prospettato di lavorare in concerto con l'
[...]
, conseguendo dalla stessa somme di denaro per un importo di Controparte_2 circa 6.800,00 euro, pur limitando la propria attività ad una mera raccolta di documenti ed alla trasmissione della posizione all'OCC; a prescindere dalla sussistenza o meno di effettivi rapporti di collaborazione fra i due soggetto giuridici, costituisce certamente condotta censurabile la completa omissione, sia nel ricorso, sia nella relazione particolareggiata, di qualsiasi riferimento al suddetto studio di consulenza ed alla corresponsione in suo favore di somme di denaro per importi non trascurabili al fine di accedere alla procedura in esame da parte della ricorrente;
ciò anche avuto riguardo Contr alla circostanza che il referente dell' , comparso Controparte_2 personalmente in sede di audizione della debitrice, ha confermato di avere ricevuto il fascicolo relativo alla posizione di da parte di;
Parte_1 Controparte_1 ritenuto di dover pure evidenziare che la ricorrente, in sede di audizione, ha riferito che dal momento in cui si è interfacciata con l'OCC veronese CP_2
non è stata informata della facoltatività dell'assistenza di un legale ai fini della
[...] presentazione del ricorso;
anche tale condotta costituisce evidente violazione dei doveri primari di assistenza ed informazione gravanti sull'OCC e sul gestore della crisi e dell'obbligo di informazione preventiva gravante sul legale prima dell'assunzione dell'incarico; violazione che deve essere apprezzata anche tenuto conto della circostanza che la procedura di liquidazione in esame appare connaturata da elementi di oggettiva semplicità, tenuto conto della esiguità dei redditi;
detta violazione, rilevante anche ai sensi dell'art 10 DM n. 202/2014, appare ulteriormente aggravata dalla considerazione che la ricorrente ha rappresentato di avere compreso che l'incarico al legale per il deposito del ricorso fosse necessitata, in quanto prassi a cui conformarsi e tenuto conto che il difensore è stato direttamente presentato dall'OCC che gli ha proposto il nominativo del difensore, indicato come persona facente parte dello stesso organismo;
la circostanza peraltro, risulta confermata dal medesimo referente dell'OCC dr. il quale ha chiarito che il difensore è stato “delegato” al deposito Per_2 del ricorso, il resto del lavoro essendo stato svolto dal Gestore della Crisi designato;
deve ulteriormente rilevarsi come invece nel preventivo dell'OCC sia indicato che il difensore è stato richiesto dalla ricorrente e che il relativo compenso deve ritenersi escluso da quello indicato come dovuto all'OCC, per la somma di € 8.640,28; ritenuto inoltre di evidenziare che solo a seguito della fissazione di udienza per l'audizione della debitrice e delle sue dichiarazioni, sia emerso che prima della presentazione del ricorso l'OCC ha già percepito a titolo di acconto la somma di € 3.500,00 (in aggiunta alla spesa di € 400,00 indicata nel preventivo a titolo di spese ed ulteriore rispetto alla somma di € 6.800,00 versata a favore di ); Controparte_1 di tale circostanza non si è dato conto né nel ricorso, né nella relazione particolareggiata, neppure in sede di integrazioni sulle richieste di chiarimenti del giudice delegato;
tale importo, peraltro, risulta suscettibile di coprire quasi la metà del corrispettivo complessivamente dovuto (anche per la fase della liquidazione), tenuto conto di un attivo allo stato stimato nel valore di € 83.575,00, avuto riguardo alla limitazione evincibile dall'art. 16 comma quinto del DM 202/2014; in ogni caso, il compenso oggetto di preventivo, oltre a non dare conto delle due diverse fasi svolte dal e dal Liquidatore, con possibilità che sia nominato Liquidatore Parte_3 persona fisica diversa pur a fronte di un compenso da ritenere comunque unitario, appare oggettivamente sproporzionato a fronte di una procedura estremamente semplice, con passivo contenuto (€ 242.365,41) e attivo distribuibile ipotizzato in circa
€ 83.575,00, al lordo delle spese di procedura: sulla base dei parametri di cui al DM 202/2014 e tenuto conto della semplicità della procedura, della dimensione contenuta dell'indebitamento e dell'attivo, il compenso spettante a OCC e Liquidatore, unitariamente considerato, dovrebbe essere determinato nella misura non superiore ai valori medi, con le riduzioni previste dall'art. 16 comma quarto (tra 15% ed il 40%), cui deriva un compenso di € 8.528,05, da ridurre per una percentuale fra quelle indicate, con un ammontare finale oscillante fra € 7.248,84 ed € 5.115,83; ritenuto ancora che sia censurabile la condotta dell'OCC per non avere adeguatamente segnalato al Tribunale, neppure a seguito dei chiarimenti richiesti, il contesto in cui sono stati contratti i due finanziamenti di prestito al consumo in prossimità della procedura (il primo, di 5 mila euro, in data 06.02.2023 ed il secondo, di
€ 10.000,00, in data 11.04.2024, a fronte della nomina del gestore della crisi da parte dell'OCC in data 03.08.2023; la circostanza risulta di particolare gravità, tenuto conto delle dichiarazioni della ricorrente che ha chiarito di avere acceso detti finanziamenti poiché rassicurata dal referente di RIPARTIRE DA ZERO per la necessità di rimborsare il compagno del denaro ricevuto in prestito per sostenere sia spese Parte_4 ortodontiche, sia spese della procedura;
sebbene la debitrice abbia ricondotto i finanziamenti al momento in cui ebbe a rapportarsi con , il Controparte_1 secondo finanziamento risulta invece acceso dopo la designazione del Gestore della Crisi da parte dell'OCC e dopo l'accettazione dell'incarico; peraltro, a fronte della richiesta di chiarimenti, lo stesso Gestore della Crisi ha dichiarato che le somme finanziate sono servite, almeno in parte, anche per consentire alla ricorrente di sostenere le spese di procedura;
in tal modo l'OCC risulta avere contribuito ad indurre la debitrice a compiere atti potenzialmente suscettibili di essere valutati in frode ai creditori, con grave pregiudizio per la stessa ricorrente in previsione della domanda di esdebitazione;
ritenuto che
dunque si giustifichi la nomina del Liquidatore i un professionista diverso dal Gestore della Crisi;
ritenuto inoltre di invitare sin da ora il Liquidatore di seguito indicato a verificare il più celermente possibile le iniziative da intraprendere per il recupero delle somme indebitamente versate dalla ricorrente per l'apertura della presente procedura, per risolvere la questione dei due finanziamenti accesi in prossimità della procedura e ogni altra iniziativa da intraprendere nei confronti dell'OCC, del legale e dello studio e del suo referente;
Controparte_1 ritenuto in ogni caso di provvedere sin da ora a segnalare le circostanze qui richiamate al , quale amministrazione competente per la Controparte_3 vigilanza sugli OCC iscritti nel relativo albo, e, per quanto riguarda i professionisti, ai rispettivi organi di disciplina al fine di accertare eventuali violazioni deontologiche;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore (C.F.: , residente in [...];
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA Liquidatore la dr.ssa . Controparte_4
4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ORDINA alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo che sarà determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
7) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
9) DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile, nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC
o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e alla ricorrente una relazione in cui Parte_1 prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
DISPONE che copia della presente sentenza e del verbale di audizione della ricorrente del 12.09.2025 sia trasmesso, a cura del Liquidatore, al Ministero Giustizia, Pt_3 Contr all'Ordine Professionale competente di e difensore della Parte_3 ricorrente;
ferme le iniziative e le eventuali ulteriori conseguenti segnalazioni, siccome indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12/09/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice nel procedimento n. 198/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F: . Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato
(C.F: . Parte_1 C.F._2
…oooOooo… letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Verona (VR), via Carnia n. 9;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCII); considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC dr. , il quale, anche a seguito Persona_1 della richiesta di chiarimenti, ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni, siccome previsto dall'art. 269 comma secondo CCII a seguito della riforma di cui al D.Lgs 136/2024 (cd. correttivo ter al Codice della Crisi), in vigore dal 28 settembre 2024; rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: la ricorrente ha avviato un'impresa individuale, dapprima nel 1991 avente ad oggetto la gestione di un esercizio commerciale di confetteria, poi nel 1998 con la gestione di un bar/caffetteria, cessata nell'anno 2015; la stessa risulta avere assunto la qualifica di socio nella MEMS s.n.c., Parte cessata nel 2012; quindi, nel 2011 risulta avere gestito una attività di chiusa nel 2018; attualmente la ricorrente risulta assunta come operatrice socio Parte_1
– sanitaria presso MILONGA soc. coop. soc. con u reddito medio mensile di circa € 1.000,00, al lordo della trattenuta del quinto dello stipendio;
dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, la ricorrente è gravata da debiti, prevalentemente verso l'Erario e verso il ceto bancario, per un ammontare complessivo di € 242.365,41; a fronte di tale situazione debitoria, la ricorrente risulta godere di un patrimonio costituito unicamente dalla quota di un mezzo (1/2) dell'immobile adibito a casa di abitazione ubicata in Verona, via Carnia, acquistata in comunione con l'ex coniuge ed in cui vive insieme ad una delle figlie ed il di lei nucleo familiare (marito e figlio), oltre a poter fare affidamento sul proprio reddito da lavoro;
sicché, all'evidenza, la ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;
la relazione del Gestore contiene peraltro l'attestazione relativa alla acquisizione nel corso della procedura di attivo da distribuire ai creditori, che lo stesso ha precisato sarà conseguito essenzialmente mediante la vendita della quota dell'immobile di cui è proprietaria, stimata nel valore economico di € 83.575,00;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente alla cessione del quinto dello stipendio;
considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore;
ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII); rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, la ricorrente deve essere autorizzata a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, avuto riguardo alle spese familiari, indicate dalla ricorrente nell'importo di € 1.200,00 che il Gestore ha ritenuto congrua ed idonea a erodere completamente il reddito da lavoro;
considerato che
, in ragione dei redditi suindicati e delle spese familiari, ritenute congrue, deve quindi essere determinata dal giudice delegato all'istruzione la eventuale quota di stipendi da escludere dalla liquidazione;
sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente, complessivamente, l'importo determinato dal giudice delegato all'istruzione; intero importo della tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed ogni altro importo) dovrà invece essere corrisposto al Liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;
la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto peraltro di dover sin da ora evidenziare come a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del giudice delegato all'istruzione e della audizione della debitrice alla udienza del 12.09.2025 siano emersi profili di anomalia nella condotta dell'OCC e del Gestore della Crisi nominato, oltre che del difensore della ricorrente, suscettibili di costituire inadempienze degli obblighi previsti dall'ordinamento o derivanti dai singoli rapporti contrattuali e comunque violazione di norme deontologiche;
ritenuto che
in primo luogo deve evidenziarsi come in sede di audizione la ricorrente ha dichiarato di essersi originariamente rivolta allo studio di assistenza legale con sede in Vicenza, il cui referente, per quanto riferito Controparte_1 dalla ricorrente, avrebbe prospettato di lavorare in concerto con l'
[...]
, conseguendo dalla stessa somme di denaro per un importo di Controparte_2 circa 6.800,00 euro, pur limitando la propria attività ad una mera raccolta di documenti ed alla trasmissione della posizione all'OCC; a prescindere dalla sussistenza o meno di effettivi rapporti di collaborazione fra i due soggetto giuridici, costituisce certamente condotta censurabile la completa omissione, sia nel ricorso, sia nella relazione particolareggiata, di qualsiasi riferimento al suddetto studio di consulenza ed alla corresponsione in suo favore di somme di denaro per importi non trascurabili al fine di accedere alla procedura in esame da parte della ricorrente;
ciò anche avuto riguardo Contr alla circostanza che il referente dell' , comparso Controparte_2 personalmente in sede di audizione della debitrice, ha confermato di avere ricevuto il fascicolo relativo alla posizione di da parte di;
Parte_1 Controparte_1 ritenuto di dover pure evidenziare che la ricorrente, in sede di audizione, ha riferito che dal momento in cui si è interfacciata con l'OCC veronese CP_2
non è stata informata della facoltatività dell'assistenza di un legale ai fini della
[...] presentazione del ricorso;
anche tale condotta costituisce evidente violazione dei doveri primari di assistenza ed informazione gravanti sull'OCC e sul gestore della crisi e dell'obbligo di informazione preventiva gravante sul legale prima dell'assunzione dell'incarico; violazione che deve essere apprezzata anche tenuto conto della circostanza che la procedura di liquidazione in esame appare connaturata da elementi di oggettiva semplicità, tenuto conto della esiguità dei redditi;
detta violazione, rilevante anche ai sensi dell'art 10 DM n. 202/2014, appare ulteriormente aggravata dalla considerazione che la ricorrente ha rappresentato di avere compreso che l'incarico al legale per il deposito del ricorso fosse necessitata, in quanto prassi a cui conformarsi e tenuto conto che il difensore è stato direttamente presentato dall'OCC che gli ha proposto il nominativo del difensore, indicato come persona facente parte dello stesso organismo;
la circostanza peraltro, risulta confermata dal medesimo referente dell'OCC dr. il quale ha chiarito che il difensore è stato “delegato” al deposito Per_2 del ricorso, il resto del lavoro essendo stato svolto dal Gestore della Crisi designato;
deve ulteriormente rilevarsi come invece nel preventivo dell'OCC sia indicato che il difensore è stato richiesto dalla ricorrente e che il relativo compenso deve ritenersi escluso da quello indicato come dovuto all'OCC, per la somma di € 8.640,28; ritenuto inoltre di evidenziare che solo a seguito della fissazione di udienza per l'audizione della debitrice e delle sue dichiarazioni, sia emerso che prima della presentazione del ricorso l'OCC ha già percepito a titolo di acconto la somma di € 3.500,00 (in aggiunta alla spesa di € 400,00 indicata nel preventivo a titolo di spese ed ulteriore rispetto alla somma di € 6.800,00 versata a favore di ); Controparte_1 di tale circostanza non si è dato conto né nel ricorso, né nella relazione particolareggiata, neppure in sede di integrazioni sulle richieste di chiarimenti del giudice delegato;
tale importo, peraltro, risulta suscettibile di coprire quasi la metà del corrispettivo complessivamente dovuto (anche per la fase della liquidazione), tenuto conto di un attivo allo stato stimato nel valore di € 83.575,00, avuto riguardo alla limitazione evincibile dall'art. 16 comma quinto del DM 202/2014; in ogni caso, il compenso oggetto di preventivo, oltre a non dare conto delle due diverse fasi svolte dal e dal Liquidatore, con possibilità che sia nominato Liquidatore Parte_3 persona fisica diversa pur a fronte di un compenso da ritenere comunque unitario, appare oggettivamente sproporzionato a fronte di una procedura estremamente semplice, con passivo contenuto (€ 242.365,41) e attivo distribuibile ipotizzato in circa
€ 83.575,00, al lordo delle spese di procedura: sulla base dei parametri di cui al DM 202/2014 e tenuto conto della semplicità della procedura, della dimensione contenuta dell'indebitamento e dell'attivo, il compenso spettante a OCC e Liquidatore, unitariamente considerato, dovrebbe essere determinato nella misura non superiore ai valori medi, con le riduzioni previste dall'art. 16 comma quarto (tra 15% ed il 40%), cui deriva un compenso di € 8.528,05, da ridurre per una percentuale fra quelle indicate, con un ammontare finale oscillante fra € 7.248,84 ed € 5.115,83; ritenuto ancora che sia censurabile la condotta dell'OCC per non avere adeguatamente segnalato al Tribunale, neppure a seguito dei chiarimenti richiesti, il contesto in cui sono stati contratti i due finanziamenti di prestito al consumo in prossimità della procedura (il primo, di 5 mila euro, in data 06.02.2023 ed il secondo, di
€ 10.000,00, in data 11.04.2024, a fronte della nomina del gestore della crisi da parte dell'OCC in data 03.08.2023; la circostanza risulta di particolare gravità, tenuto conto delle dichiarazioni della ricorrente che ha chiarito di avere acceso detti finanziamenti poiché rassicurata dal referente di RIPARTIRE DA ZERO per la necessità di rimborsare il compagno del denaro ricevuto in prestito per sostenere sia spese Parte_4 ortodontiche, sia spese della procedura;
sebbene la debitrice abbia ricondotto i finanziamenti al momento in cui ebbe a rapportarsi con , il Controparte_1 secondo finanziamento risulta invece acceso dopo la designazione del Gestore della Crisi da parte dell'OCC e dopo l'accettazione dell'incarico; peraltro, a fronte della richiesta di chiarimenti, lo stesso Gestore della Crisi ha dichiarato che le somme finanziate sono servite, almeno in parte, anche per consentire alla ricorrente di sostenere le spese di procedura;
in tal modo l'OCC risulta avere contribuito ad indurre la debitrice a compiere atti potenzialmente suscettibili di essere valutati in frode ai creditori, con grave pregiudizio per la stessa ricorrente in previsione della domanda di esdebitazione;
ritenuto che
dunque si giustifichi la nomina del Liquidatore i un professionista diverso dal Gestore della Crisi;
ritenuto inoltre di invitare sin da ora il Liquidatore di seguito indicato a verificare il più celermente possibile le iniziative da intraprendere per il recupero delle somme indebitamente versate dalla ricorrente per l'apertura della presente procedura, per risolvere la questione dei due finanziamenti accesi in prossimità della procedura e ogni altra iniziativa da intraprendere nei confronti dell'OCC, del legale e dello studio e del suo referente;
Controparte_1 ritenuto in ogni caso di provvedere sin da ora a segnalare le circostanze qui richiamate al , quale amministrazione competente per la Controparte_3 vigilanza sugli OCC iscritti nel relativo albo, e, per quanto riguarda i professionisti, ai rispettivi organi di disciplina al fine di accertare eventuali violazioni deontologiche;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore (C.F.: , residente in [...];
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA Liquidatore la dr.ssa . Controparte_4
4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ORDINA alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo che sarà determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
7) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
9) DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile, nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC
o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e alla ricorrente una relazione in cui Parte_1 prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
DISPONE che copia della presente sentenza e del verbale di audizione della ricorrente del 12.09.2025 sia trasmesso, a cura del Liquidatore, al Ministero Giustizia, Pt_3 Contr all'Ordine Professionale competente di e difensore della Parte_3 ricorrente;
ferme le iniziative e le eventuali ulteriori conseguenti segnalazioni, siccome indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12/09/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio