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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1942/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
BE ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7249/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240287180172000 IRES-DOPPIA IMPOSIZIONE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella di pagamento in epigrafe lamentandone la parziale infondatezza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata all'udienza del 5 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente osserva preliminarmente che “in relazione all'ammontare complessivo esposto in cartella a titolo di imposta IRES, la minore somma di euro 4.907,00 riguarda l'imposta dovuta sul reddito dichiarato ed effettivamente non versata, su cui nulla questio. Il residuo di euro 18.233,00 (IRES 23.140,00 – 4.907,00) riguarda invece l'imposta IRES dovuta percentualmente (24%) sull'importo di euro 75.971,00, che rappresenta la differenza fra il maggior imponibile ricalcolato dall'ufficio (euro 97.499,00) e quello dichiarato dalla società contribuente (euro 21.528,00)”.
Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate concludeva per la dichiarazione di “parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo oggetto del provvedimento di sgravio prot. n. 2025S486971 con compensazione delle spese in virtù del fatto che solo a seguito della presentazione delle integrative e della relativa documentazione l'Ufficio ha potuto ricostruire la situazione fiscale e contabile della contribuente”.
La Corte, prendendo atto di quanto supra, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate perché la cartella era in parte fondata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese.
Roma, li 5 febbraio 2026
il presidente estensore
(Martinelli)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
BE ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7249/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240287180172000 IRES-DOPPIA IMPOSIZIONE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella di pagamento in epigrafe lamentandone la parziale infondatezza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata all'udienza del 5 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente osserva preliminarmente che “in relazione all'ammontare complessivo esposto in cartella a titolo di imposta IRES, la minore somma di euro 4.907,00 riguarda l'imposta dovuta sul reddito dichiarato ed effettivamente non versata, su cui nulla questio. Il residuo di euro 18.233,00 (IRES 23.140,00 – 4.907,00) riguarda invece l'imposta IRES dovuta percentualmente (24%) sull'importo di euro 75.971,00, che rappresenta la differenza fra il maggior imponibile ricalcolato dall'ufficio (euro 97.499,00) e quello dichiarato dalla società contribuente (euro 21.528,00)”.
Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate concludeva per la dichiarazione di “parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo oggetto del provvedimento di sgravio prot. n. 2025S486971 con compensazione delle spese in virtù del fatto che solo a seguito della presentazione delle integrative e della relativa documentazione l'Ufficio ha potuto ricostruire la situazione fiscale e contabile della contribuente”.
La Corte, prendendo atto di quanto supra, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate perché la cartella era in parte fondata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese.
Roma, li 5 febbraio 2026
il presidente estensore
(Martinelli)