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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3115 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto risarcimento danni da colpa medica;
TRA
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli Parte_1 avv.ti Biancamaria Balzano e Giuseppe Cappiello ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Meta (NA) alla via Rivolo n. 34;
-attore-
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notaio Dott.
[...]
, dall'Avv.to Mariarosaria Dessi ed elett.te domiciliata presso l Per_1 Controparte_2 in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66;
-convenuta-
CONCLUSIONI: Come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha proposto domanda risarcitoria nei confronti della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, lamentando di aver
[...]
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subito danni derivanti dalla colposa condotta dei sanitari nell'esecuzione della prestazione sanitaria presso la struttura convenuta.
In particolare, l'attore, a fondamento della propria pretesa, ha precisato che:
- in data 20.4.2014, alle ore 1:50 in seguito ad un incidente stradale, veniva trasportato d'urgenza presso il P.S. dell'Ospedale S. Maria della Misericordia in Sorrento (NA) ove gli veniva diagnosticato un: “politrauma. Vasta flc coscia destra. Flc con perdita di sostanza ed interessamento di tendini dorso piede sinistro. Ematoma ginocchio sinistro. Dolore alla digitopressione dell'avambraccio sinistro”;
- in data 29.4.2013 veniva sottoposto presso l'Ospedale sopra indicato ad intervento chirurgico “per riduzione della frattura pluriframmentaria del radio al 1/3” con applicazione di placca avvitata;
- successivamente al suddetto intervento avvertiva forti e persistenti dolori al braccio sinistro;
- tale sintomatologia rendeva necessario, in data 10.5.2014, un ulteriore ricovero presso il medesimo nosocomio per rimuovere i mezzi di sintesi avambraccio sinistro e in data
15.5.2014 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico con trapianto di tessuto osseo autologo e l'apposizione di una nuova placca di titanio, durante il quale i sanitari evidenziavano che “i monconi di frattura presentano ampio svasamento a zampa di elefante.
La placca è interrotta in corrispondenza del vecchio focolaio … Rimozione di placca e viti
… fino ad esposizione di osso apparentemente vitale. Sintesi con placca Biomet in titanio e borraggio del gap con gli innesti prelevati dalla cresta iliaca”;
- per effetto dell'intervento chirurgico del 29/4/2013 e dell'omissione nelle fasi di assistenza ospedaliera riportava una severa sindrome algo-distrofica, con secondario deficit prensile, dei significativi disturbi funzionali di polso e avambraccio, un'alterazione anatomica del profilo del radio, l'asportazione di tessuto osseo dalla cresta iliaca sinistra, una cicatrice chirurgica a quel livello del descritto intervento riparatore da cui sono esitati postumi invalidanti;
- tale condizione determinava gravissime ripercussioni psico-fisiche, morali ed esistenziali nella propria sfera giuridica.
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Ritenendo pertanto di aver subìto le conseguenze dannose di una condotta negligente perché connotata da errore nell'esecuzione della prestazione sanitaria e deducendo la permanenza di postumi invalidanti, quali conseguenza di quanto predetto, ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla malpractice medica.
Si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_1 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, la nullità dell'atto di citazione per avere contenuto generico e chiedendo nel merito il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
A seguito delle memorie istruttorie con ordinanza del 28.02.2023 veniva disposta e poi espletata CTU medico-legale a cura del collegio di CTU, dott. e dott. Persona_2
, come versata in atti. Persona_3
All'udienza del 10.04.2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificata la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata.
Va altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta basata sul rilievo che la L. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. "Legge Gelli -Bianco"), in applicazione della quale sussiste la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, non si applica ai fatti verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Invero, facendo applicazione dei principi del previgente quadro giurisprudenziale in materia, ne discende che la pretesa risarcitoria debba essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata
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estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
In particolare, si è presenza, per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri
(somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593).
La struttura sanitaria risponde quindi, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c.
Va precisato, inoltre, che non assume rilevanza nel caso di specie, ai fini delle considerazioni finora sviluppate, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (cd. "Decreto Balduzzi"), come modificato dalla legge di conversione
8 novembre 2012, n. 189 (cd. "Legge Balduzzi"), vigente al momento della proposizione della domanda, ed ai sensi della quale "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile". E ciò in quanto come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, "Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, articolo 3, comma 1 come modificato dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la
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configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve"
(cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391, nonché Cass. civ., sez.
VI, ord. 17 aprile 2014, n. 8940, secondo cui “L'art. 3, comma 1, della L. 189/2012 là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso certamente prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. Non sembra ricorrere, dunque, alcunché che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da
Cass. n. 4792 del 2013)”.
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato
- sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore
(sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso
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non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520). In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico.
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto e dimostrato, mediante la documentazione prodotta in giudizio, l'intervento chirurgico di osteosintesi dell'avambraccio sinistro dalla stessa subito presso la struttura sanitaria convenuta.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare come tali elementi circostanziali non abbiano formato oggetto di specifica contestazione ad opera della struttura sanitaria convenuta e siano, pertanto, da ritenersi comprovati ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 115, comma primo, cod. proc. civ., come modificato mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
L'attore ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria convenuta.
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta (e, per essa, dei sanitari che eseguirono il trattamento medico - chirurgico nel corso del ricovero presso la struttura sanitaria pubblica convenuta), e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione dell'attore, dalla pseudoartrosi del radio sinistro in corrispondenza del pregresso focolaio fratturativo e dalla rottura della placca metallica impiantata nel primo intervento chirurgico del 29.4.2013; b) se la condotta della convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente,
è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se la pseudoartrosi di radio sinistro, accertata a distanza di circa un anno dall'originario trauma fratturativo riportato dall'attore, sia eziologicamente riconducibile alla condotta della convenuta e, in particolare, all'inesatta esecuzione, da parte del personale sanitario, dell'intervento chirurgico di riduzione della
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frattura avvenuto in data 29.4.2014 presso la UOC Ortopedia del presidio ospedaliero di
Sorrento.
Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. penale, per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene dì condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità dì evitare il danno verificatasi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. cív., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004,
n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio dì ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
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Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa della parte attrice. In particolare, dai documenti in atti, risulta piuttosto agevole desumere che l'istante, al momento del ricovero presso la UO Ortopedia del presidio ospedaliero di Sorrento in data
20.4.2014 riportasse, a causa di un sinistro stradale, “un politrauma con fratture metatarsali multiple a sinistra esposte con perdita di sostanza muscolare e cutanea dorso piede, frattura rotula sinistra, frattura pluriframmentaria del terzo medio-diafisario di ulna e radio sinistro, ferita lacero-contusa regione mediale coscia destra, frattura falange prossimale II e III dito mano sinistra esposta” motivo per cui veniva ricoverato per l'effettuazione, in data
29.04.2013, di un intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi di vari focolai fratturativi.
Come si evince dalla cartella clinica versata in atti, la manifestazione clinica dell'evento patologico lamentato dal ricorrente è emersa successivamente all'espletamento del suddetto intervento chirurgico presso la struttura sanitaria convenuta, segnatamente in data 10.05.14, allorquando il paziente decideva di ricoverarsi nuovamente presso il medesimo nosocomio a causa di notevole dolenzia all'avambraccio sinistro per eseguire esame rx grafico, dal quale emergeva la rottura della placca radiale e pseudoartrosi del pregresso focolaio di frattura radiale. Pertanto, in data 15.5.2024, veniva sottoposto ad un secondo intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi, cruentazione del focolaio di pseudoartrosi, borraggio del focolaio pseudoartrosico con trapianto osseoautologo (prelevato dalla cresta iliaca dx) e sintesi con nuova placca.
Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, dall'analisi della evoluzione clinica della sintomatologia lamentata dal paziente, nonché dall'esame delle peculiarità del caso concreto, appare possibile, alla stregua di un giudizio probabilistico, stabilire la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la pseudoartrosi del pregresso focolaio di frattura radiale, da cui è poi scaturita la necessità del secondo intervento chirurgico, e l'origine nosocomiale della stessa.
Ed invero, è possibile affermare che, come da elaborato peritale in atti del collegio CTU,
“dalla visione dei radiogrammi eseguiti in fase postoperatoria si rileva che in corrispondenza del focolaio di frattura radiale, precisamente sulla parete mediale dell'osso,
è presente un frammento osseo (a forma grossolanamente triangolare), la cui mancata riduzione in occasione del pregresso intervento chirurgico del 29.4.2013, potrebbe avere
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determinato una maggiore instabilità della sintesi primariamente impiantata. In altre parole,
è verosimile che un cerchiaggio metallico del frammento osseo di cui sopra durante
l'intervento del 29.4.2013, avrebbe garantito una più efficace continuità scheletrica della parete mediale del radio aumentandone la resistenza alle linee di forza e migliorando in prospettiva futura la stabilità della frattura e dell'impianto”.
Con specifico riguardo alla condotta del personale sanitario dell' Controparte_1
il collegio CTU ha evidenziato che l'intervento eseguito in data 29.4.2013 di
[...] riduzione mediante osteosintesi di radio e ulna con placca e viti della frattura pluriframmentaria non è stato eseguito correttamente;
in particolare, all'atto del primo intervento chirurgico presso l'azienda sanitaria convenuta, sarebbe stato opportuno “un cerchiaggio metallico del frammento triangolare presente a livello del focolaio di frattura, che avrebbe garantito una maggiore compattazione e continuità scheletrica della parete mediale del radio”.
Pertanto, il collegio CTU conclude nel senso che: “La pseudoartrosi di radio sinistro, accertata a distanza di circa un anno dall'originario trauma fratturativo riportato dal sig.
, riconosce alcuni fattori nella sua causazione. Fattori intrinseci alla originaria Pt_1 frattura: si trattava di frattura scomposta, pluriframmentaria, instabile, che di fatto rappresentava, 'ex ante', una condizione di rischio oggettivo per lo sviluppo di pseudoartrosi. Fattori relativi al trattamento chirurgico del 29.4.2013 presso la UOC
Ortopedia del presidio ospedaliero di Sorrento: proprio in relazione alle descritte caratteristiche anatomiche del focolaio di frattura, in aggiunta ai tempi chirurgici praticati, sarebbe stato utile, probabilmente più efficace, un cerchiaggio metallico del frammento triangolare presente a livello del focolaio di frattura, cosa che verosimilmente avrebbe garantito una maggiore compattazione e continuità scheletrica della parete mediale del radio ed aumentato la stabilità della frattura”.
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere "a)" (se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo) e negativa al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato dalla lettera
"b)" (se la condotta degli ausiliari della convenuta sia stata conforme alle "leges artis" ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis)”. Sussiste, dunque, l'elevata
"probabilità logica" che una più attenta condotta dei sanitari, durante l'esecuzione del primo
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intervento chirurgico, avrebbe evitato le conseguenze dell'evento lesivo, verificatosi a carico dell'attore.
Dunque, sulla base delle argomentazioni svolte, l'azienda sanitaria convenuta in giudizio deve ritenersi responsabile per l'omessa adozione, in occasione del primo intervento chirurgico, di un cerchiaggio metallico del frammento osseo in corrispondenza del focolaio di frattura radiale (che avrebbe garantito maggiore compattazione della parete mediale e aumentato la stabilità della frattura), rispetto alla quale l'omissione “ colpevole” si configura quale concausa concorrente con quella, naturale, della frattura originaria.
Tale considerazione, come noto, non esclude affatto la ricorrenza del nesso causale posto che, come più volte osservato dalla giurisprudenza di legittimità , la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento, una volta che sia stato accertato che l'azione omessa, se compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento o a ridurne le conseguenze, non esclude la sua efficienza causale neanche se è incerto il suo grado effettivo di incidenza causale (cfr. , tra le altre. Cassazione civile, sez. III, 02/02/2010, n. 2360;
Cassazione civile, sez. III, 06/05/2015, n. 8995).
Infatti, le pregresse condizioni di salute del paziente, e più in generale il concorso di concause naturali alla produzione del danno, vengono in rilievo nel momento della liquidazione del danno.
Condividendo inoltre le considerazioni medico-legali contenute nella CTU anche in ordine alla valutazione del danno, si procederà pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente residuato nella misura del 10% da cui va detratta la percentuale del 7% per il danno che in ogni caso sarebbe esitato dall'intervento chirurgico eseguito in relazione al tipo di lesione. Pertanto, il danno biologico permanente risarcibile è il differenziale di 3 punti percentuali che costituisce la “quota di maggior danno iatrogena”.
Viene dunque in rilievo il profilo del cd. danno differenziale, inteso quale species del danno biologico.
Il danno iatrogeno differenziale consiste, infatti, nel pregiudizio alla salute derivante dall'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente conseguente al comportamento colposo di un sanitario.
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Ciò che contraddistingue il danno iatrogeno differenziale dal generico danno biologico è il verificarsi di una serie di eventi necessariamente concatenati tra loro. Con la pronuncia nr
6341/2014, i cui approdi si condividono, la Corte di Cassazione ha statuito che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”.
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante [e che, in presenza di precise indicazioni dell'ausiliario si individuano nel 10%] e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di corretto espletamento della procedura interventistica [cfr., Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”], pari, per effetto della detrazione dell'invalidità permanente del 7% accertata dal Consulente Tecnico d'Ufficio, al 3%.
Tale percentuale (3%) va inoltre attribuita in parte (50%) alle intrinseche caratteristiche anatomiche della frattura originaria, e in parte (50%) alla condotta del personale sanitario;
pertanto, soltanto l'1,5% di invalidità risulta effettivamente riconducibile alla responsabilità del personale sanitario.
Si procederà pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale (pari al 10%, da cui vanno detratti 7 punti di invalidità per il danno che in ogni caso sarebbe esitato
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dall'intervento chirurgico eseguito) prendendo quale base di calcolo le tabelle redatte dal
Tribunale di Milano, nell'ultima versione redatta nell'anno 2024, per la liquidazione del danno biologico, utilizzate dalla maggior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
Considerata l'età dell'attore all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (42 anni nel
2014), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in €
9139,00 all'attualità, già inclusiva della componente fisica e psichica, pari, appunto, alla differenza tra l'importo di € 20.769,00 relativo all'invalidità permanente pari al 10% e quello di € 11.630,00 relativo all'invalidità permanente pari al 7% che sarebbe residuata a carico dell'attore in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito.
Va inoltre considerato che soltanto il 50% della lesione permanente dell'integrità psicofisica
– quantificata in € 9139,00 - può essere attribuito alla responsabilità del personale sanitario, con la conseguenza che il danno biologico permanente risarcibile dall' Controparte_1
ammonta ad € 4569,50.
[...]
A ciò va aggiunta la somma di euro € 4.973,75 relativa alla invalidità temporanea così come ben indicato nella ctu, (in particolare, ITT di 12 gg e ITP gradualmente a scalare e mediamente valutabile al tasso del 75% per 25 gg;
al tasso del 50% per 25 gg) per un totale di euro 9.543,25.
Tale somma è già inclusiva dell'incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale è stato liquidato all'attualità, ma alla parte attrice compete altresì il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi liquidati, devalutati all'epoca del fatto (2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza.
In riferimento alla richiesta di personalizzazione del suddetto danno avanzata da parte attrice deve rilevarsi quanto segue. La personalizzazione ha luogo solo in presenza di circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, in ragione della «irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello
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scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (Cass. 21939/2017).
Orbene, nel caso di specie, non appaiono allegate e provate dall'attore conseguenze peculiari sia per quanto attiene agli aspetti anatomo funzionali e relazionali che agli aspetti di sofferenza soggettiva tali da rendere il pregiudizio patito dal danneggiato, maggiore e diverso, rispetto a situazioni simili. Per tali motivi, la richiesta di personalizzazione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite tra l'attore e la convenuta, ivi incluse quelle della CTU, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della struttura convenuta, liquidate come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così Controparte_1 provvede:
accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto:
- condanna la struttura convenuta al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore di € 9.543,25, per danno non patrimoniale oltre interessi legali sulla somma devalutata al mese di aprile 2014 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici istat, dal mese di aprile 2014 sino alla pronuncia della presente sentenza;
- condanna la struttura convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti
Biancamaria Balzano e Giuseppe Cappiello (Difensori distrattari), che si liquidano in €
237,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e, rimborso spese generali;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta liquidate come da separato atto.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 31.8.2025
Il giudice
Dott. Vincenzo Del Sorbo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3115 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto risarcimento danni da colpa medica;
TRA
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli Parte_1 avv.ti Biancamaria Balzano e Giuseppe Cappiello ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Meta (NA) alla via Rivolo n. 34;
-attore-
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notaio Dott.
[...]
, dall'Avv.to Mariarosaria Dessi ed elett.te domiciliata presso l Per_1 Controparte_2 in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66;
-convenuta-
CONCLUSIONI: Come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha proposto domanda risarcitoria nei confronti della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, lamentando di aver
[...]
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subito danni derivanti dalla colposa condotta dei sanitari nell'esecuzione della prestazione sanitaria presso la struttura convenuta.
In particolare, l'attore, a fondamento della propria pretesa, ha precisato che:
- in data 20.4.2014, alle ore 1:50 in seguito ad un incidente stradale, veniva trasportato d'urgenza presso il P.S. dell'Ospedale S. Maria della Misericordia in Sorrento (NA) ove gli veniva diagnosticato un: “politrauma. Vasta flc coscia destra. Flc con perdita di sostanza ed interessamento di tendini dorso piede sinistro. Ematoma ginocchio sinistro. Dolore alla digitopressione dell'avambraccio sinistro”;
- in data 29.4.2013 veniva sottoposto presso l'Ospedale sopra indicato ad intervento chirurgico “per riduzione della frattura pluriframmentaria del radio al 1/3” con applicazione di placca avvitata;
- successivamente al suddetto intervento avvertiva forti e persistenti dolori al braccio sinistro;
- tale sintomatologia rendeva necessario, in data 10.5.2014, un ulteriore ricovero presso il medesimo nosocomio per rimuovere i mezzi di sintesi avambraccio sinistro e in data
15.5.2014 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico con trapianto di tessuto osseo autologo e l'apposizione di una nuova placca di titanio, durante il quale i sanitari evidenziavano che “i monconi di frattura presentano ampio svasamento a zampa di elefante.
La placca è interrotta in corrispondenza del vecchio focolaio … Rimozione di placca e viti
… fino ad esposizione di osso apparentemente vitale. Sintesi con placca Biomet in titanio e borraggio del gap con gli innesti prelevati dalla cresta iliaca”;
- per effetto dell'intervento chirurgico del 29/4/2013 e dell'omissione nelle fasi di assistenza ospedaliera riportava una severa sindrome algo-distrofica, con secondario deficit prensile, dei significativi disturbi funzionali di polso e avambraccio, un'alterazione anatomica del profilo del radio, l'asportazione di tessuto osseo dalla cresta iliaca sinistra, una cicatrice chirurgica a quel livello del descritto intervento riparatore da cui sono esitati postumi invalidanti;
- tale condizione determinava gravissime ripercussioni psico-fisiche, morali ed esistenziali nella propria sfera giuridica.
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Ritenendo pertanto di aver subìto le conseguenze dannose di una condotta negligente perché connotata da errore nell'esecuzione della prestazione sanitaria e deducendo la permanenza di postumi invalidanti, quali conseguenza di quanto predetto, ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla malpractice medica.
Si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_1 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, la nullità dell'atto di citazione per avere contenuto generico e chiedendo nel merito il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
A seguito delle memorie istruttorie con ordinanza del 28.02.2023 veniva disposta e poi espletata CTU medico-legale a cura del collegio di CTU, dott. e dott. Persona_2
, come versata in atti. Persona_3
All'udienza del 10.04.2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificata la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata.
Va altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta basata sul rilievo che la L. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. "Legge Gelli -Bianco"), in applicazione della quale sussiste la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, non si applica ai fatti verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Invero, facendo applicazione dei principi del previgente quadro giurisprudenziale in materia, ne discende che la pretesa risarcitoria debba essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata
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estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
In particolare, si è presenza, per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri
(somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593).
La struttura sanitaria risponde quindi, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c.
Va precisato, inoltre, che non assume rilevanza nel caso di specie, ai fini delle considerazioni finora sviluppate, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (cd. "Decreto Balduzzi"), come modificato dalla legge di conversione
8 novembre 2012, n. 189 (cd. "Legge Balduzzi"), vigente al momento della proposizione della domanda, ed ai sensi della quale "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile". E ciò in quanto come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, "Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, articolo 3, comma 1 come modificato dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la
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configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve"
(cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391, nonché Cass. civ., sez.
VI, ord. 17 aprile 2014, n. 8940, secondo cui “L'art. 3, comma 1, della L. 189/2012 là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso certamente prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. Non sembra ricorrere, dunque, alcunché che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da
Cass. n. 4792 del 2013)”.
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato
- sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore
(sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso
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non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520). In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico.
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto e dimostrato, mediante la documentazione prodotta in giudizio, l'intervento chirurgico di osteosintesi dell'avambraccio sinistro dalla stessa subito presso la struttura sanitaria convenuta.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare come tali elementi circostanziali non abbiano formato oggetto di specifica contestazione ad opera della struttura sanitaria convenuta e siano, pertanto, da ritenersi comprovati ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 115, comma primo, cod. proc. civ., come modificato mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
L'attore ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria convenuta.
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta (e, per essa, dei sanitari che eseguirono il trattamento medico - chirurgico nel corso del ricovero presso la struttura sanitaria pubblica convenuta), e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione dell'attore, dalla pseudoartrosi del radio sinistro in corrispondenza del pregresso focolaio fratturativo e dalla rottura della placca metallica impiantata nel primo intervento chirurgico del 29.4.2013; b) se la condotta della convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente,
è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se la pseudoartrosi di radio sinistro, accertata a distanza di circa un anno dall'originario trauma fratturativo riportato dall'attore, sia eziologicamente riconducibile alla condotta della convenuta e, in particolare, all'inesatta esecuzione, da parte del personale sanitario, dell'intervento chirurgico di riduzione della
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frattura avvenuto in data 29.4.2014 presso la UOC Ortopedia del presidio ospedaliero di
Sorrento.
Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. penale, per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene dì condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità dì evitare il danno verificatasi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. cív., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004,
n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio dì ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
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Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa della parte attrice. In particolare, dai documenti in atti, risulta piuttosto agevole desumere che l'istante, al momento del ricovero presso la UO Ortopedia del presidio ospedaliero di Sorrento in data
20.4.2014 riportasse, a causa di un sinistro stradale, “un politrauma con fratture metatarsali multiple a sinistra esposte con perdita di sostanza muscolare e cutanea dorso piede, frattura rotula sinistra, frattura pluriframmentaria del terzo medio-diafisario di ulna e radio sinistro, ferita lacero-contusa regione mediale coscia destra, frattura falange prossimale II e III dito mano sinistra esposta” motivo per cui veniva ricoverato per l'effettuazione, in data
29.04.2013, di un intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi di vari focolai fratturativi.
Come si evince dalla cartella clinica versata in atti, la manifestazione clinica dell'evento patologico lamentato dal ricorrente è emersa successivamente all'espletamento del suddetto intervento chirurgico presso la struttura sanitaria convenuta, segnatamente in data 10.05.14, allorquando il paziente decideva di ricoverarsi nuovamente presso il medesimo nosocomio a causa di notevole dolenzia all'avambraccio sinistro per eseguire esame rx grafico, dal quale emergeva la rottura della placca radiale e pseudoartrosi del pregresso focolaio di frattura radiale. Pertanto, in data 15.5.2024, veniva sottoposto ad un secondo intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi, cruentazione del focolaio di pseudoartrosi, borraggio del focolaio pseudoartrosico con trapianto osseoautologo (prelevato dalla cresta iliaca dx) e sintesi con nuova placca.
Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, dall'analisi della evoluzione clinica della sintomatologia lamentata dal paziente, nonché dall'esame delle peculiarità del caso concreto, appare possibile, alla stregua di un giudizio probabilistico, stabilire la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la pseudoartrosi del pregresso focolaio di frattura radiale, da cui è poi scaturita la necessità del secondo intervento chirurgico, e l'origine nosocomiale della stessa.
Ed invero, è possibile affermare che, come da elaborato peritale in atti del collegio CTU,
“dalla visione dei radiogrammi eseguiti in fase postoperatoria si rileva che in corrispondenza del focolaio di frattura radiale, precisamente sulla parete mediale dell'osso,
è presente un frammento osseo (a forma grossolanamente triangolare), la cui mancata riduzione in occasione del pregresso intervento chirurgico del 29.4.2013, potrebbe avere
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determinato una maggiore instabilità della sintesi primariamente impiantata. In altre parole,
è verosimile che un cerchiaggio metallico del frammento osseo di cui sopra durante
l'intervento del 29.4.2013, avrebbe garantito una più efficace continuità scheletrica della parete mediale del radio aumentandone la resistenza alle linee di forza e migliorando in prospettiva futura la stabilità della frattura e dell'impianto”.
Con specifico riguardo alla condotta del personale sanitario dell' Controparte_1
il collegio CTU ha evidenziato che l'intervento eseguito in data 29.4.2013 di
[...] riduzione mediante osteosintesi di radio e ulna con placca e viti della frattura pluriframmentaria non è stato eseguito correttamente;
in particolare, all'atto del primo intervento chirurgico presso l'azienda sanitaria convenuta, sarebbe stato opportuno “un cerchiaggio metallico del frammento triangolare presente a livello del focolaio di frattura, che avrebbe garantito una maggiore compattazione e continuità scheletrica della parete mediale del radio”.
Pertanto, il collegio CTU conclude nel senso che: “La pseudoartrosi di radio sinistro, accertata a distanza di circa un anno dall'originario trauma fratturativo riportato dal sig.
, riconosce alcuni fattori nella sua causazione. Fattori intrinseci alla originaria Pt_1 frattura: si trattava di frattura scomposta, pluriframmentaria, instabile, che di fatto rappresentava, 'ex ante', una condizione di rischio oggettivo per lo sviluppo di pseudoartrosi. Fattori relativi al trattamento chirurgico del 29.4.2013 presso la UOC
Ortopedia del presidio ospedaliero di Sorrento: proprio in relazione alle descritte caratteristiche anatomiche del focolaio di frattura, in aggiunta ai tempi chirurgici praticati, sarebbe stato utile, probabilmente più efficace, un cerchiaggio metallico del frammento triangolare presente a livello del focolaio di frattura, cosa che verosimilmente avrebbe garantito una maggiore compattazione e continuità scheletrica della parete mediale del radio ed aumentato la stabilità della frattura”.
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere "a)" (se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo) e negativa al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato dalla lettera
"b)" (se la condotta degli ausiliari della convenuta sia stata conforme alle "leges artis" ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis)”. Sussiste, dunque, l'elevata
"probabilità logica" che una più attenta condotta dei sanitari, durante l'esecuzione del primo
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intervento chirurgico, avrebbe evitato le conseguenze dell'evento lesivo, verificatosi a carico dell'attore.
Dunque, sulla base delle argomentazioni svolte, l'azienda sanitaria convenuta in giudizio deve ritenersi responsabile per l'omessa adozione, in occasione del primo intervento chirurgico, di un cerchiaggio metallico del frammento osseo in corrispondenza del focolaio di frattura radiale (che avrebbe garantito maggiore compattazione della parete mediale e aumentato la stabilità della frattura), rispetto alla quale l'omissione “ colpevole” si configura quale concausa concorrente con quella, naturale, della frattura originaria.
Tale considerazione, come noto, non esclude affatto la ricorrenza del nesso causale posto che, come più volte osservato dalla giurisprudenza di legittimità , la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento, una volta che sia stato accertato che l'azione omessa, se compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento o a ridurne le conseguenze, non esclude la sua efficienza causale neanche se è incerto il suo grado effettivo di incidenza causale (cfr. , tra le altre. Cassazione civile, sez. III, 02/02/2010, n. 2360;
Cassazione civile, sez. III, 06/05/2015, n. 8995).
Infatti, le pregresse condizioni di salute del paziente, e più in generale il concorso di concause naturali alla produzione del danno, vengono in rilievo nel momento della liquidazione del danno.
Condividendo inoltre le considerazioni medico-legali contenute nella CTU anche in ordine alla valutazione del danno, si procederà pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente residuato nella misura del 10% da cui va detratta la percentuale del 7% per il danno che in ogni caso sarebbe esitato dall'intervento chirurgico eseguito in relazione al tipo di lesione. Pertanto, il danno biologico permanente risarcibile è il differenziale di 3 punti percentuali che costituisce la “quota di maggior danno iatrogena”.
Viene dunque in rilievo il profilo del cd. danno differenziale, inteso quale species del danno biologico.
Il danno iatrogeno differenziale consiste, infatti, nel pregiudizio alla salute derivante dall'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente conseguente al comportamento colposo di un sanitario.
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Ciò che contraddistingue il danno iatrogeno differenziale dal generico danno biologico è il verificarsi di una serie di eventi necessariamente concatenati tra loro. Con la pronuncia nr
6341/2014, i cui approdi si condividono, la Corte di Cassazione ha statuito che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”.
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante [e che, in presenza di precise indicazioni dell'ausiliario si individuano nel 10%] e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di corretto espletamento della procedura interventistica [cfr., Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”], pari, per effetto della detrazione dell'invalidità permanente del 7% accertata dal Consulente Tecnico d'Ufficio, al 3%.
Tale percentuale (3%) va inoltre attribuita in parte (50%) alle intrinseche caratteristiche anatomiche della frattura originaria, e in parte (50%) alla condotta del personale sanitario;
pertanto, soltanto l'1,5% di invalidità risulta effettivamente riconducibile alla responsabilità del personale sanitario.
Si procederà pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale (pari al 10%, da cui vanno detratti 7 punti di invalidità per il danno che in ogni caso sarebbe esitato
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dall'intervento chirurgico eseguito) prendendo quale base di calcolo le tabelle redatte dal
Tribunale di Milano, nell'ultima versione redatta nell'anno 2024, per la liquidazione del danno biologico, utilizzate dalla maggior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
Considerata l'età dell'attore all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (42 anni nel
2014), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in €
9139,00 all'attualità, già inclusiva della componente fisica e psichica, pari, appunto, alla differenza tra l'importo di € 20.769,00 relativo all'invalidità permanente pari al 10% e quello di € 11.630,00 relativo all'invalidità permanente pari al 7% che sarebbe residuata a carico dell'attore in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito.
Va inoltre considerato che soltanto il 50% della lesione permanente dell'integrità psicofisica
– quantificata in € 9139,00 - può essere attribuito alla responsabilità del personale sanitario, con la conseguenza che il danno biologico permanente risarcibile dall' Controparte_1
ammonta ad € 4569,50.
[...]
A ciò va aggiunta la somma di euro € 4.973,75 relativa alla invalidità temporanea così come ben indicato nella ctu, (in particolare, ITT di 12 gg e ITP gradualmente a scalare e mediamente valutabile al tasso del 75% per 25 gg;
al tasso del 50% per 25 gg) per un totale di euro 9.543,25.
Tale somma è già inclusiva dell'incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale è stato liquidato all'attualità, ma alla parte attrice compete altresì il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi liquidati, devalutati all'epoca del fatto (2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza.
In riferimento alla richiesta di personalizzazione del suddetto danno avanzata da parte attrice deve rilevarsi quanto segue. La personalizzazione ha luogo solo in presenza di circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, in ragione della «irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello
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scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (Cass. 21939/2017).
Orbene, nel caso di specie, non appaiono allegate e provate dall'attore conseguenze peculiari sia per quanto attiene agli aspetti anatomo funzionali e relazionali che agli aspetti di sofferenza soggettiva tali da rendere il pregiudizio patito dal danneggiato, maggiore e diverso, rispetto a situazioni simili. Per tali motivi, la richiesta di personalizzazione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite tra l'attore e la convenuta, ivi incluse quelle della CTU, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della struttura convenuta, liquidate come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così Controparte_1 provvede:
accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto:
- condanna la struttura convenuta al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore di € 9.543,25, per danno non patrimoniale oltre interessi legali sulla somma devalutata al mese di aprile 2014 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici istat, dal mese di aprile 2014 sino alla pronuncia della presente sentenza;
- condanna la struttura convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti
Biancamaria Balzano e Giuseppe Cappiello (Difensori distrattari), che si liquidano in €
237,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e, rimborso spese generali;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta liquidate come da separato atto.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 31.8.2025
Il giudice
Dott. Vincenzo Del Sorbo
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