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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/10/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 96 dell'anno 2022, proposta da:
, nella sua qualità di erede di elettivamente Parte_1 Persona_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del per la Sardegna in carica, elettivamente
[...] Controparte_2
domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 4 marzo 2010, dopo Persona_1 avere allegato che, durante lo svolgimento, dal 21 gennaio 1971 al 1980, della sua attività di lavoro quale minatore in sottosuolo, era stato esposto all'inalazione di biossido di silicio e aveva contratto la silicosi, aveva domandato che l' - il quale aveva rigettato la domanda CP_3
amministrativa da lui presentata il 28 maggio 2009 e la successiva opposizione - fosse dichiarato tenuto ad erogare, in suo favore, l'indennizzo previsto dalla legge e fosse, quindi, condannato al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali di mora e spese di lite.
2) L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, concludendo per il rigetto della CP_3
domanda proposta.
In particolare, l' aveva evidenziato come il ricorrente fosse già indennizzato per CP_1
broncopneumopatia, congiuntamente all'angioneurosi, nella misura del 62%, in regime di T.U.
Sotto tale ultimo profilo, l'Istituto di previdenza aveva osservato come dovesse escludersi che la broncopneumopatia potesse mai trasformarsi in silicosi, la quale, per altro verso, già esclusa anche in precedenti giudizi, non poteva certamente emergere a distanza di 30 anni.
3) Il Tribunale di Cagliari, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU medico-legale, con la sentenza n. 33/2012 del 13 gennaio 2012, aveva accolto la domanda proposta da dichiarando che il medesimo aveva diritto di Persona_1
percepire l'indennizzo in rendita per danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura complessiva del 80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28
maggio 2009.
Rifacendosi alle considerazioni svolte dal CTU, il primo giudice aveva, in particolare, accertato che il ricorrente presentava un quadro radiografico tipico della silicosi micronodulare diffusa e aveva precisato che la diagnosi di silicosi doveva essere posta in considerazione dell'esposizione al rischio di inalazione di biossido di silicio e della possibile evoluzione delle alterazioni polmonari già presenti all'epoca della costituzione della rendita in regime di T.U, tenuto conto anche di possibili errori diagnostici dovuti alla minor precisione delle radiografie effettuabili in passato.
2 Il Tribunale aveva, quindi, dichiarato tenuto l' alla costituzione della rendita di cui all'art. CP_3
13, lett. a), d.lgs. 38/2000, commisurata ad un danno biologico pari al 80% e con l'ulteriore quota di rendita di cui alla lettera b) rapportata al coefficiente 0,9, e aveva condannato l' CP_1
al pagamento dei ratei scaduti, oltre interessi legali di mora e spese di lite.
4) Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari aveva proposto appello l' CP_3
Con un primo motivo di appello, l'ente di previdenza, dopo avere premesso che la diagnosi di silicosi, formulata con criterio di certezza dal CTU nominato in primo grado, non poteva essere validamente contestata, né appariva contestabile la valutazione del danno proposta dall'ausiliare indicato, aveva, piuttosto, lamentato l'erroneità e l'iniquità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto in favore di il diritto ad una rendita Persona_1
commisurata al 80%, malgrado la relativa valutazione coprisse, in realtà, un'area già
indennizzata in regime di T.U., visto che l'assicurato era già titolare di rendita del 62%, di cui
40% per broncopneumopatia.
Infatti, aveva sostenuto l' appellante, secondo una corretta metodologia medico legale, in CP_1
presenza, come nel caso di specie, di danni preesistenti già indennizzati e che ricadono sullo stesso sistema organo, il danno già indennizzato deve essere scorporato dal danno sopravvenuto,
così da evitare che lo stesso danno venga indennizzato più volte.
Il corretto danno biologico da ricondurre alla silicosi sopraggiunta, aveva, quindi, affermato l' , si otteneva scorporando dal danno dell'80% il danno biologico corrispondente a quello CP_3
alla capacità lavorativa già indennizzato in regime di T.U., che, all'epoca dell'ultima revisione,
era non inferiore al 35%, con conseguente quantificazione del nuovo danno in misura pari al
45%.
Con un secondo motivo di appello, l'ente appellante aveva domandato anche la riforma del capo della sentenza relativo all'ulteriore quota di rendita di cui alla lettera b) dell'art. 13, d.lgs.
38/2000, sia in conseguenza di quanto sostenuto nel primo motivo di appello, sia, in ogni caso, in quanto le quote di rendita e i relativi coefficienti sono determinati dalla legge, senza che vi sia
3 bisogno di pronuncia giudiziale sul punto.
Con un terzo motivo di appello, l' aveva, infine, censurato la statuizione relativa alle spese CP_3
di lite, sostenendo che la reciproca soccombenza avrebbe giustificato la compensazione integrale delle medesime.
5) Si era costituito nella fase di appello in qualità di erede Parte_1
testamentario di deceduto il 3 maggio 2012, e aveva resistito, domandando il Persona_1
rigetto dell'appello proposto dall' . CP_3
6) La Corte D'Appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , aveva escluso la possibilità di procedere allo scorporo del danno biologico CP_3
corrispondente al danno da riduzione della capacità lavorativa già in godimento dal grado di danno biologico accertato in primo grado, ma, ritenendo irragionevole lasciare che l'assicurato percepisse entrambe le rendite malgrado l'unicità della lesione (il CTU aveva affermato che “la
nuova diagnosi di silicosi sostituisce (non si aggiunge) la precedente diagnosi di
broncopneumopatia”), aveva stabilito che si procedesse ad uno scorporo di tipo monetario e aveva, quindi, condannato l' alla liquidazione della rendita commisurata all'80% di danno CP_3
biologico, con l'ulteriore quota di rendita di cui alla lett. b) rapportata al coefficiente 0,9,
prevedendo, però, la detrazione, dai singoli ratei della nuova rendita, dei ratei della rendita in godimento per la sola parte relativa alla broncopneumopatia da silicati e calcare, con conseguente pagamento, da parte dell' , della sola differenza. CP_1
La Corte D'Appello, inoltre, considerata la complessità e la novità della questione affrontata e l'opinabilità della soluzione accolta, aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite relative ai due gradi di giudizio.
7) L' aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi, cui CP_3
aveva resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi, Parte_1
[...]
7.a) Con il primo motivo, l' aveva dedotto la violazione dell'art. 13, D.Lgs. 38/2000, CP_3
4 deducendo che la Corte d'Appello aveva errato nell'effettuare un'interpretazione meramente letterale dell'articolo indicato, con l'affermazione del principio di separazione dei due regimi di liquidazione dei postumi per gli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13 citato rispetto a quelli pregressi, senza tenere conto del criterio di interpretazione sistematica e senza dare rilievo all'ulteriore principio secondo cui l'evento lesivo non può essere fonte di lucro per l'assicurato. Secondo l' , la Corte territoriale avrebbe dovuto modulare il danno successivo CP_1
accertato scorporando, dal danno complessivo di apparato, calcolato come danno biologico nel sistema ex D.lgs. 38/2000, la quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata, previa valutazione di ciascuna componente del danno valutato come danno biologico.
7.b) Con il secondo motivo, l' aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. CP_3
13, d.lgs. n. 38 del 2000, e la violazione dell'art. 137, T.U. 1124/1965, in quanto la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta del fatto che, fondando la propria decisione sul presupposto che fosse sempre stato affetto da silicosi e non da bronco-pneumopatia, avrebbe Per_1
dovuto fare applicazione dell'art. 137 T.U. in tema di revisione della rendita per intervenuto aggravamento della malattia professionale, riconoscendo un maggior grado di riduzione dell'attitudine lavorativa e non una nuova rendita.
7.c) Con il primo motivo del ricorso incidentale, aveva dedotto la Parte_1
violazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e dell'art. 114 c.p.c. in ragione del fatto che la Corte
territoriale aveva operato la riduzione della rendita per danno biologico da silicosi in forza di un criterio equitativo contrastante con l'espressa previsione di legge.
7.d) Con il secondo motivo del ricorso incidentale, aveva lamentato Parte_1
l'avvenuta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla disposta compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonostante la complessa questione trattata non fosse nuova e fosse comunque stato accertato il suo diritto all'indennizzo per danno biologico, che l' aveva, invece, negato. CP_3
8) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2314/2022, depositata il 26 gennaio 2022, aveva
5 cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
8.a) Innanzitutto, la Suprema Corte aveva rigettato il secondo motivo del ricorso principale,
affermando che la domanda presentata da era chiaramente rivolta allo scopo di Per_1
ricevere le prestazioni previste dall'art. 13 d.lgs. 38/2000 per sopravvenuta nuova malattia,
mentre la possibilità, in fatto, che si trattasse, in realtà, non di una nuova malattia, benché
incidente sullo stesso apparato, ma bensì di un'ipotesi di erronea diagnosi concernente la prima malattia, era stata smentita dalla sentenza impugnata e tale accertamento in fatto non era stato adeguatamente censurato attraverso la denuncia di un vizio di motivazione.
Inoltre, aveva aggiunto la Corte, la broncopneumopatia già indennizzata era stata riconosciuta in base ad una precedente sentenza della Corte D'Appello di Cagliari, cosicché il motivo di ricorso proposto dall' finiva per infrangersi sulla preclusione derivante dal giudicato. CP_3
8.b) Il Supremo Collegio aveva, invece, accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, entrambi incentrati sulla interpretazione da dare alla seconda parte del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e, nello specifico, sulla individuazione della regula iuris da applicare nell'ipotesi in cui, al riconoscimento di una inabilità e relativa rendita in regime di D.P.R. 1124/1965, faccia seguito il riconoscimento di altra malattia professionale e del relativo indennizzo per danno psicofisico, incidente sullo stesso organo o apparato toccato dal primo evento.
La questione, aveva osservato la Corte, sulla base dell'interpretazione seguita dalla Corte stessa,
la quale aveva affermato il mantenimento, nella fattispecie, in capo all'assicurato, della prestazione già riconosciuta in applicazione del t.u. 1124/1965 e l'impermeabilità della indicata disciplina rispetto a quella relativa al secondo evento, regolata dal d.lgs. 38/2000, aveva formato oggetto di apposito incidente di costituzionalità promosso dalla Corte D'Appello di Cagliari con ordinanza n. 130 del 26 maggio 2020, definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
63/2021.
6 Con tale decisione, aveva proseguito la Corte, il giudice delle leggi aveva evidenziato l'inidoneità dell'interpretazione seguita dalla Corte di Cassazione ad evitare la disparità di trattamento individuata dal giudice remittente tra le situazioni regolate dalla prima e dalla seconda parte del comma 6 dell'art. 13 citato e aveva, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 6, secondo periodo, d.lgs.
38/2000 nella parte in cui il medesimo non prevedeva che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovasse applicazione, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del comma 6, la disciplina contemplata dal primo periodo del medesimo comma.
La nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d'incostituzionalità, aveva,
quindi, osservato la Suprema Corte, determina, nella specie, l'applicazione della cd. formula
RI, che è quella riprodotta nella prima parte del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000,
secondo cui “Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro
o malattia professionale deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a
quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione
in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la
differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia
professionale”.
Il Supremo Collegio, dopo avere riportato le ragioni principali enunciate dalla Corte
costituzionale a fondamento della propria decisione, tra cui, in particolare, la necessità imposta dall'art. 38 Cost. di riconoscere nel nuovo sistema una pienezza di tutela al danno biologico,
l'idoneità della formula a stimare la maggiore gravità del danno biologico che CP_4
intervenga in presenza di patologie concorrenti preesistenti, la giustificazione della persistente erogazione, da parte dell' della precedente rendita in virtù della eterogeneità tra danno da CP_3
incapacità lavorativa e danno biologico, aveva, quindi, affermato la necessità di applicazione nella fattispecie della formula sopra descritta, soluzione, aveva chiarito, non coincidente con
7 quella prospettata dall' nel ricorso. CP_3
Infatti, aveva precisato la Suprema Corte, la formula in questione, la cui applicazione implica la necessità di procedere ad una valutazione medico legale anche tenendo conto della documentazione sanitaria disponibile ed acquisita nel corso del giudizio, va applicata mantenendo ferma la prestazione riconosciuta ai sensi del t.u. 1124/1965, con la sottesa valutazione medico legale, e tale prestazione deve rimanere separata dalla successiva eventuale prestazione, consequenziale alla ulteriore menomazione sofferta.
8.c) Ciò premesso, la Corte, provvedendo sul primo motivo del ricorso principale e sul primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, aveva, come sopra indicato, cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
9) Con ricorso depositato il 26 aprile 2022, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di rinvio.
Riportati lo svolgimento del processo e i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, egli ha concluso domandando che questa Corte respingesse l'appello interposto dall' dichiarasse CP_3
tenuto l' medesimo alla costituzione, in favore di della rendita per CP_1 Persona_1
silicosi ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 commisurata ad un danno biologico del 80% o a quell'altra misura maggiore o minore che fosse risultata dovuta in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condannasse l'ente stesso al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati sino al decesso, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione e rifusione delle spese relative a tutti i gradi del giudizio.
10) L' si è costituito nella presente fase del giudizio e ha resistito, rilevando come la CP_3
questione oggetto del giudizio fosse stata compiutamente affrontata dalla Corte costituzionale e anche dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente.
Alla stregua di quanto affermato dagli indicati giudici, ha, quindi, concluso l' , la domanda CP_1
8 diretta a commisurare il rateo in vita al gradiente del 80%, come se nulla fosse accaduto, doveva ritenersi certamente infondata e l'appello proposto doveva essere rigettato, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Persona_1
e proseguita dall'erede è risultata, all'esito dei complessivi quattro gradi di Parte_1
giudizio, fondata.
1) Sussistenza della silicosi, pregiudizi determinati dalla silicosi laddove valutati ai
sensi del d.lgs. 38/2000.
Con il ricorso in appello depositato il 17 aprile 2012, l' non aveva contestato la diagnosi CP_3
di silicosi formulata dal CTU incaricato nel corso del giudizio di primo grado, né la correttezza della valutazione del danno biologico determinato dalla indicata patologia, che era stato quantificato dallo stesso ausiliare nella misura del 80%, ma si era limitato a censurare l'avvenuto mancato scorporo, dal danno così computato, del danno biologico corrispondente al danno alla capacità lavorativa già indennizzato in regime di T.U.
La sussistenza della silicosi e la misura del danno biologico dalla stessa determinato, confermati,
infatti, dalla Corte D'Appello di Cagliari all'esito del secondo grado di giudizio, non possono,
quindi, più essere messi in discussione in questa fase del procedimento.
2) Rapporti tra patologia preesistente e silicosi e indennizzo spettante a per Per_1
quest'ultima patologia.
Sul punto, nel rispetto dello ius superveniens costituito dalla pronuncia di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 63/2021 della Corte costituzionale e dei conseguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2314/2022, deve ritenersi che a spettasse in vita, oltre alla persistente erogazione della prestazione Persona_1
riconosciutagli per la broncopneumopatia sotto la vigenza del T.U. 1124/1965, l'indennizzo per il danno biologico subito a causa della silicosi professionale con associata cardiopatia denunciata il 28 maggio 2009, calcolato, rapportandolo all'integrità psicofisica ridotta per effetto delle
9 preesistenti menomazioni, mediante utilizzo della c.d. formula RI, come prevista nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000.
In particolare, la Corte di Cassazione, con riferimento ai rapporti tra la broncopneumopatia già
indennizzata e la silicosi oggetto del presente procedimento, nel richiamare le motivazioni utilizzate dal giudice delle leggi nella pronuncia sopra indicata, ha evidenziato che “il capitale
liquidato in passato dall' o, in alternativa, la persistente erogazione della precedente CP_3
rendita sono prestazioni dovute all'assicurato nel rispetto dei diritti maturati sotto il t.u.
infortuni e la conservazione della prestazione è giustificata dalla eterogeneità fra danno da
incapacità lavorativa generica e danno biologico e non può ritenersi un beneficio tale da
incidere su quanto spetta per il danno biologico derivante da una successiva patologia
aggravata dalla preesistenza”.
In ogni caso, ha chiarito la Corte nel rigettare il secondo motivo di ricorso principale, nella presente fattispecie, nessun rilievo, in senso favorevole all' , si sarebbe potuto riconoscere CP_1
all'eventuale identità tra la patologia denunciata da nella vigenza del t.u. 1124/1965 e Per_1
la patologia dallo stesso denunciata nella vigenza del d.lgs. 38/2000, visto che la broncopneumopatia già indennizzata era stata riconosciuta in base a precedente sentenza passata in giudicato.
Con riferimento, invece, alle modalità di indennizzo della patologia denunciata sotto la vigenza del d.lgs. 38/2000, il Supremo Collegio, sempre richiamando le motivazioni della Corte
costituzionale, ha posto in luce come, per un verso, la sussistenza di patologie preesistenti determini una maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli delle patologie concorrenti sopravvenute e come, per altro verso, l'applicazione della metodologia indicata nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 consenta una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa (“garantendo così in tutte le fattispecie di tecnopatie i cui effetti risultino aggravati
10 dalla patologia concorrente la piena stima del danno biologico”).
Come precisato dalla Corte costituzionale, in tali casi, “il medico legale andrà a scorporare
dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla
preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore
dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque,
appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
3) Applicazione della formula RI nella presente fattispecie.
Questa Corte, in conformità ai principi sopra riportati, al fine di applicare, nella presente fattispecie, la formula alla valutazione del danno derivato dalla silicosi con cardiopatia CP_4
associata, ha provveduto all'espletamento di una seconda apposita CTU, in quanto il primo CTU
incaricato, in contrasto con quanto statuito dalla Suprema Corte, la quale aveva precisato che “la
formula … va applicata mantenendo ferma la prestazione riconosciuta ai sensi del t.u. CP_4
1124/1965, con la sottesa valutazione medico legale”, aveva rivalutato ex novo la broncopneumopatia.
Al secondo ausiliare sono stati sottoposti i seguenti quesiti: “Alla luce della pronuncia n.
63/2021 della Corte Costituzionale, traduca il CTU, in termini di danno biologico, utilizzando le
tabelle approvate con DM 12 luglio 2000, il grado di inabilità lavorativa riconosciuto a
[...]
per BPCO ai sensi del TU 1124/1965. Successivamente, applichi il CTU la formula Per_1
“RI” per calcolare il danno biologico da silicosi”.
Il CTU nominato, all'esito dell'espletamento dell'incarico, ha ritenuto di utilizzare, al fine di trasformare il 40% per broncopneumopatia ex T.U. in termini di danno biologico ex D. Lgs. n.
38/2000, un percorso valutativo finalizzato a comprendere in termini generali il rapporto esistente tra la quantificazione dei danni come operata ai sensi del T.U e la quantificazione dei danni analoghi come operata nel D.Lgs. 38/2000.
Al detto fine, l'ausiliare ha osservato come le voci che nel Testo Unico prevedevano una valutazione di 40 punti percentuali (come riconosciuti a per la broncopneumopatia) Per_1
11 fossero “Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di
protesi - LO completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole
quando coesista immobilità della scapola (sinistro) – LO completa dell'articolazione
scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola (destro) - LO
totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi in pronazione (sinistro)” e come le medesime voci di menomazione ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 prevedano un punteggio di 35 - 25 - 20 punti.
Il valore che corrisponde al 40% ex T.U., ha, quindi, concluso sul punto il CTU, è quindi il 27%
ex D.Lgs. 38/2000.
Considerata, pertanto, per la broncopneumopatia preesistente, pari al 27% la percentuale di danno biologico valutata ex d.lgs. 38/2000 corrispondente al 40% di danno da incapacità
lavorativa valutato ex T.U., il consulente dell'ufficio ha, quindi, impostato la formula RI
ponendo nel denominatore della frazione il numero 73, pari al grado di integrità psicofisica preesistente (100-27) e nel numeratore il numero 53, pari alla differenza (73-20) tra l'integrità
psicofisica preesistente (100 - 27 = 73) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo il secondo evento (100-27-53 = 20), quest'ultimo calcolato considerando che “il valore di DB di 80
punti percentuali, attribuito dal precedente CTU comprendeva, come dallo stesso sostenuto,
l'intera patologia inerente all'apparato respiratorio”, cosicché bisognava “sottrarre agli 80
punti percentuali i 27 punti precedentemente attribuiti al fine di ottenere il danno attuale, cioè
53 punti percentuali”.
Tale ultimo ragionamento non può, peraltro, essere condiviso, in quanto contrasta con le statuizioni contenute nella sentenza n. 63/2021 della Corte Costituzionale e nella sentenza rescindente, le quali hanno stabilito che, una volta stimato il primo danno in termini di danno biologico per omogeneizzare virtualmente i termini della sottrazione, la valutazione dell'incidenza del danno preesistente sul secondo deve essere effettuata unicamente attraverso l'applicazione della formula RI, senza alcuno scorporo preventivo di un danno dall'altro.
12 Il rapporto, quindi, quanto al numeratore della frazione, deve essere reimpostato, ponendo nel medesimo il numero pari alla differenza tra l'integrità psicofisica preesistente (100 - 27 = 73) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo (anche) il secondo evento (100 - 27 - 80 = -7, meno
7, numero negativo).
Il numeratore risulta, quindi, pari a 80 [73 – (-7)] e il denominatore risulta, invece, come correttamente indicato dal CTU, pari a 73, cosicché il risultato del rapporto così impostato,
moltiplicato per 100, è superiore al 100%, in coerenza con la tipologia di formula applicata,
considerata adeguata dal giudice delle leggi e dalla Suprema Corte proprio in quanto in grado di dare evidenza alla maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli di una patologia quando siano presenti delle patologie preesistenti concorrenti.
Le conclusioni del CTU devono, quindi, sul punto, essere emendate, in quanto il danno biologico subito da a causa della silicosi denunciata il 28 maggio 2009 era pari al 100% Persona_1
fin dalla data della domanda amministrativa.
Ciò nonostante, il diritto di ad un indennizzo corrispondente alla indicata Persona_1
percentuale non può essere riconosciuto nel presente giudizio.
In primo luogo, nella memoria difensiva depositata in appello, si era, Parte_1
infatti, limitato a domandare il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado,
la quale aveva accertato la sussistenza di un danno biologico pari al 80% e il diritto ad un indennizzo in rendita corrispondente, con la conseguenza che sul detto accertamento si era formato il giudicato interno.
Inoltre, nelle note di trattazione depositate in questa fase di rinvio il 30 giugno 2025, Parte_1
ha ulteriormente limitato la propria domanda, precisando le conclusioni rassegnate e
[...]
domandando che la Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, da confermare per il resto, dichiarasse tenuto l' alla costituzione, in favore di , della rendita per CP_3 Persona_1
silicosi ex art. 13 D.Lg. 38/2000 commisurata ad un danno biologico del 72% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.5.2009 e condannasse l' al pagamento, in favore CP_3
13 dell'erede testamentario costituito, , dei relativi ratei maturati dalla data Parte_1
della domanda amministrativa fino al decesso, con gli interessi legali e rivalutazione, se superiore, maturati e maturandi fino al saldo.
4) Conclusioni.
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, dunque, accertato che era Persona_1
affetto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 28 maggio 2009,
da silicosi di natura professionale con cardiopatia associata, determinante, laddove rapportato all'integrità psicofisica completa, un danno biologico pari al 80%, deve dichiararsi che il medesimo, oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. 1124/1965, aveva diritto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 28 maggio 2009, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 72%, ottenuta rapportando, nei limiti della domanda come limitata dalla parte nel corso del giudizio, il danno del 80% sopra indicato all'integrità psicofisica già ridotta per effetto della preesistente broncopneumopatia.
L' deve, perciò, essere condannato al pagamento, in favore di dei ratei CP_3 Parte_1
maturati sino al decesso di nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla Persona_1
maggior somma tra interessi e rivalutazione sino al saldo.
In considerazione della intervenuta pronuncia, nelle more del giudizio di cassazione, della più
volte richiamata sentenza della Corte costituzionale, la quale ha introdotto nell'ordinamento la nuova norma da applicarsi nella fattispecie, ritiene questa Corte che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ai primi tre gradi di giudizio.
Le spese di lite relative alla presente fase seguono, invece, la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 52.000,00 a €. 260.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore CP_3
dei difensori antistatari di Parte_1
14
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara che oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. Persona_1
1124/1965, aveva diritto, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 28
maggio 2009, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 72%;
condanna l' al pagamento, in favore dell'erede dei ratei maturati sino CP_3 Parte_1
al decesso di nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma Persona_1
tra interessi e rivalutazione sino al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative ai primi tre gradi di giudizio e condanna l' al rimborso, in favore di delle spese della presente fase CP_3 Parte_1
del giudizio, che liquida in complessivi €. 7.158,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 13 ottobre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. LA Coinu……………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 96 dell'anno 2022, proposta da:
, nella sua qualità di erede di elettivamente Parte_1 Persona_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del per la Sardegna in carica, elettivamente
[...] Controparte_2
domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 4 marzo 2010, dopo Persona_1 avere allegato che, durante lo svolgimento, dal 21 gennaio 1971 al 1980, della sua attività di lavoro quale minatore in sottosuolo, era stato esposto all'inalazione di biossido di silicio e aveva contratto la silicosi, aveva domandato che l' - il quale aveva rigettato la domanda CP_3
amministrativa da lui presentata il 28 maggio 2009 e la successiva opposizione - fosse dichiarato tenuto ad erogare, in suo favore, l'indennizzo previsto dalla legge e fosse, quindi, condannato al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali di mora e spese di lite.
2) L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, concludendo per il rigetto della CP_3
domanda proposta.
In particolare, l' aveva evidenziato come il ricorrente fosse già indennizzato per CP_1
broncopneumopatia, congiuntamente all'angioneurosi, nella misura del 62%, in regime di T.U.
Sotto tale ultimo profilo, l'Istituto di previdenza aveva osservato come dovesse escludersi che la broncopneumopatia potesse mai trasformarsi in silicosi, la quale, per altro verso, già esclusa anche in precedenti giudizi, non poteva certamente emergere a distanza di 30 anni.
3) Il Tribunale di Cagliari, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU medico-legale, con la sentenza n. 33/2012 del 13 gennaio 2012, aveva accolto la domanda proposta da dichiarando che il medesimo aveva diritto di Persona_1
percepire l'indennizzo in rendita per danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura complessiva del 80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28
maggio 2009.
Rifacendosi alle considerazioni svolte dal CTU, il primo giudice aveva, in particolare, accertato che il ricorrente presentava un quadro radiografico tipico della silicosi micronodulare diffusa e aveva precisato che la diagnosi di silicosi doveva essere posta in considerazione dell'esposizione al rischio di inalazione di biossido di silicio e della possibile evoluzione delle alterazioni polmonari già presenti all'epoca della costituzione della rendita in regime di T.U, tenuto conto anche di possibili errori diagnostici dovuti alla minor precisione delle radiografie effettuabili in passato.
2 Il Tribunale aveva, quindi, dichiarato tenuto l' alla costituzione della rendita di cui all'art. CP_3
13, lett. a), d.lgs. 38/2000, commisurata ad un danno biologico pari al 80% e con l'ulteriore quota di rendita di cui alla lettera b) rapportata al coefficiente 0,9, e aveva condannato l' CP_1
al pagamento dei ratei scaduti, oltre interessi legali di mora e spese di lite.
4) Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari aveva proposto appello l' CP_3
Con un primo motivo di appello, l'ente di previdenza, dopo avere premesso che la diagnosi di silicosi, formulata con criterio di certezza dal CTU nominato in primo grado, non poteva essere validamente contestata, né appariva contestabile la valutazione del danno proposta dall'ausiliare indicato, aveva, piuttosto, lamentato l'erroneità e l'iniquità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto in favore di il diritto ad una rendita Persona_1
commisurata al 80%, malgrado la relativa valutazione coprisse, in realtà, un'area già
indennizzata in regime di T.U., visto che l'assicurato era già titolare di rendita del 62%, di cui
40% per broncopneumopatia.
Infatti, aveva sostenuto l' appellante, secondo una corretta metodologia medico legale, in CP_1
presenza, come nel caso di specie, di danni preesistenti già indennizzati e che ricadono sullo stesso sistema organo, il danno già indennizzato deve essere scorporato dal danno sopravvenuto,
così da evitare che lo stesso danno venga indennizzato più volte.
Il corretto danno biologico da ricondurre alla silicosi sopraggiunta, aveva, quindi, affermato l' , si otteneva scorporando dal danno dell'80% il danno biologico corrispondente a quello CP_3
alla capacità lavorativa già indennizzato in regime di T.U., che, all'epoca dell'ultima revisione,
era non inferiore al 35%, con conseguente quantificazione del nuovo danno in misura pari al
45%.
Con un secondo motivo di appello, l'ente appellante aveva domandato anche la riforma del capo della sentenza relativo all'ulteriore quota di rendita di cui alla lettera b) dell'art. 13, d.lgs.
38/2000, sia in conseguenza di quanto sostenuto nel primo motivo di appello, sia, in ogni caso, in quanto le quote di rendita e i relativi coefficienti sono determinati dalla legge, senza che vi sia
3 bisogno di pronuncia giudiziale sul punto.
Con un terzo motivo di appello, l' aveva, infine, censurato la statuizione relativa alle spese CP_3
di lite, sostenendo che la reciproca soccombenza avrebbe giustificato la compensazione integrale delle medesime.
5) Si era costituito nella fase di appello in qualità di erede Parte_1
testamentario di deceduto il 3 maggio 2012, e aveva resistito, domandando il Persona_1
rigetto dell'appello proposto dall' . CP_3
6) La Corte D'Appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , aveva escluso la possibilità di procedere allo scorporo del danno biologico CP_3
corrispondente al danno da riduzione della capacità lavorativa già in godimento dal grado di danno biologico accertato in primo grado, ma, ritenendo irragionevole lasciare che l'assicurato percepisse entrambe le rendite malgrado l'unicità della lesione (il CTU aveva affermato che “la
nuova diagnosi di silicosi sostituisce (non si aggiunge) la precedente diagnosi di
broncopneumopatia”), aveva stabilito che si procedesse ad uno scorporo di tipo monetario e aveva, quindi, condannato l' alla liquidazione della rendita commisurata all'80% di danno CP_3
biologico, con l'ulteriore quota di rendita di cui alla lett. b) rapportata al coefficiente 0,9,
prevedendo, però, la detrazione, dai singoli ratei della nuova rendita, dei ratei della rendita in godimento per la sola parte relativa alla broncopneumopatia da silicati e calcare, con conseguente pagamento, da parte dell' , della sola differenza. CP_1
La Corte D'Appello, inoltre, considerata la complessità e la novità della questione affrontata e l'opinabilità della soluzione accolta, aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite relative ai due gradi di giudizio.
7) L' aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi, cui CP_3
aveva resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi, Parte_1
[...]
7.a) Con il primo motivo, l' aveva dedotto la violazione dell'art. 13, D.Lgs. 38/2000, CP_3
4 deducendo che la Corte d'Appello aveva errato nell'effettuare un'interpretazione meramente letterale dell'articolo indicato, con l'affermazione del principio di separazione dei due regimi di liquidazione dei postumi per gli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13 citato rispetto a quelli pregressi, senza tenere conto del criterio di interpretazione sistematica e senza dare rilievo all'ulteriore principio secondo cui l'evento lesivo non può essere fonte di lucro per l'assicurato. Secondo l' , la Corte territoriale avrebbe dovuto modulare il danno successivo CP_1
accertato scorporando, dal danno complessivo di apparato, calcolato come danno biologico nel sistema ex D.lgs. 38/2000, la quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata, previa valutazione di ciascuna componente del danno valutato come danno biologico.
7.b) Con il secondo motivo, l' aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. CP_3
13, d.lgs. n. 38 del 2000, e la violazione dell'art. 137, T.U. 1124/1965, in quanto la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta del fatto che, fondando la propria decisione sul presupposto che fosse sempre stato affetto da silicosi e non da bronco-pneumopatia, avrebbe Per_1
dovuto fare applicazione dell'art. 137 T.U. in tema di revisione della rendita per intervenuto aggravamento della malattia professionale, riconoscendo un maggior grado di riduzione dell'attitudine lavorativa e non una nuova rendita.
7.c) Con il primo motivo del ricorso incidentale, aveva dedotto la Parte_1
violazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e dell'art. 114 c.p.c. in ragione del fatto che la Corte
territoriale aveva operato la riduzione della rendita per danno biologico da silicosi in forza di un criterio equitativo contrastante con l'espressa previsione di legge.
7.d) Con il secondo motivo del ricorso incidentale, aveva lamentato Parte_1
l'avvenuta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla disposta compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonostante la complessa questione trattata non fosse nuova e fosse comunque stato accertato il suo diritto all'indennizzo per danno biologico, che l' aveva, invece, negato. CP_3
8) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2314/2022, depositata il 26 gennaio 2022, aveva
5 cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
8.a) Innanzitutto, la Suprema Corte aveva rigettato il secondo motivo del ricorso principale,
affermando che la domanda presentata da era chiaramente rivolta allo scopo di Per_1
ricevere le prestazioni previste dall'art. 13 d.lgs. 38/2000 per sopravvenuta nuova malattia,
mentre la possibilità, in fatto, che si trattasse, in realtà, non di una nuova malattia, benché
incidente sullo stesso apparato, ma bensì di un'ipotesi di erronea diagnosi concernente la prima malattia, era stata smentita dalla sentenza impugnata e tale accertamento in fatto non era stato adeguatamente censurato attraverso la denuncia di un vizio di motivazione.
Inoltre, aveva aggiunto la Corte, la broncopneumopatia già indennizzata era stata riconosciuta in base ad una precedente sentenza della Corte D'Appello di Cagliari, cosicché il motivo di ricorso proposto dall' finiva per infrangersi sulla preclusione derivante dal giudicato. CP_3
8.b) Il Supremo Collegio aveva, invece, accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, entrambi incentrati sulla interpretazione da dare alla seconda parte del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e, nello specifico, sulla individuazione della regula iuris da applicare nell'ipotesi in cui, al riconoscimento di una inabilità e relativa rendita in regime di D.P.R. 1124/1965, faccia seguito il riconoscimento di altra malattia professionale e del relativo indennizzo per danno psicofisico, incidente sullo stesso organo o apparato toccato dal primo evento.
La questione, aveva osservato la Corte, sulla base dell'interpretazione seguita dalla Corte stessa,
la quale aveva affermato il mantenimento, nella fattispecie, in capo all'assicurato, della prestazione già riconosciuta in applicazione del t.u. 1124/1965 e l'impermeabilità della indicata disciplina rispetto a quella relativa al secondo evento, regolata dal d.lgs. 38/2000, aveva formato oggetto di apposito incidente di costituzionalità promosso dalla Corte D'Appello di Cagliari con ordinanza n. 130 del 26 maggio 2020, definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
63/2021.
6 Con tale decisione, aveva proseguito la Corte, il giudice delle leggi aveva evidenziato l'inidoneità dell'interpretazione seguita dalla Corte di Cassazione ad evitare la disparità di trattamento individuata dal giudice remittente tra le situazioni regolate dalla prima e dalla seconda parte del comma 6 dell'art. 13 citato e aveva, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 6, secondo periodo, d.lgs.
38/2000 nella parte in cui il medesimo non prevedeva che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovasse applicazione, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del comma 6, la disciplina contemplata dal primo periodo del medesimo comma.
La nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d'incostituzionalità, aveva,
quindi, osservato la Suprema Corte, determina, nella specie, l'applicazione della cd. formula
RI, che è quella riprodotta nella prima parte del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000,
secondo cui “Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro
o malattia professionale deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a
quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione
in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la
differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia
professionale”.
Il Supremo Collegio, dopo avere riportato le ragioni principali enunciate dalla Corte
costituzionale a fondamento della propria decisione, tra cui, in particolare, la necessità imposta dall'art. 38 Cost. di riconoscere nel nuovo sistema una pienezza di tutela al danno biologico,
l'idoneità della formula a stimare la maggiore gravità del danno biologico che CP_4
intervenga in presenza di patologie concorrenti preesistenti, la giustificazione della persistente erogazione, da parte dell' della precedente rendita in virtù della eterogeneità tra danno da CP_3
incapacità lavorativa e danno biologico, aveva, quindi, affermato la necessità di applicazione nella fattispecie della formula sopra descritta, soluzione, aveva chiarito, non coincidente con
7 quella prospettata dall' nel ricorso. CP_3
Infatti, aveva precisato la Suprema Corte, la formula in questione, la cui applicazione implica la necessità di procedere ad una valutazione medico legale anche tenendo conto della documentazione sanitaria disponibile ed acquisita nel corso del giudizio, va applicata mantenendo ferma la prestazione riconosciuta ai sensi del t.u. 1124/1965, con la sottesa valutazione medico legale, e tale prestazione deve rimanere separata dalla successiva eventuale prestazione, consequenziale alla ulteriore menomazione sofferta.
8.c) Ciò premesso, la Corte, provvedendo sul primo motivo del ricorso principale e sul primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, aveva, come sopra indicato, cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
9) Con ricorso depositato il 26 aprile 2022, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di rinvio.
Riportati lo svolgimento del processo e i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, egli ha concluso domandando che questa Corte respingesse l'appello interposto dall' dichiarasse CP_3
tenuto l' medesimo alla costituzione, in favore di della rendita per CP_1 Persona_1
silicosi ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 commisurata ad un danno biologico del 80% o a quell'altra misura maggiore o minore che fosse risultata dovuta in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condannasse l'ente stesso al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati sino al decesso, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione e rifusione delle spese relative a tutti i gradi del giudizio.
10) L' si è costituito nella presente fase del giudizio e ha resistito, rilevando come la CP_3
questione oggetto del giudizio fosse stata compiutamente affrontata dalla Corte costituzionale e anche dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente.
Alla stregua di quanto affermato dagli indicati giudici, ha, quindi, concluso l' , la domanda CP_1
8 diretta a commisurare il rateo in vita al gradiente del 80%, come se nulla fosse accaduto, doveva ritenersi certamente infondata e l'appello proposto doveva essere rigettato, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Persona_1
e proseguita dall'erede è risultata, all'esito dei complessivi quattro gradi di Parte_1
giudizio, fondata.
1) Sussistenza della silicosi, pregiudizi determinati dalla silicosi laddove valutati ai
sensi del d.lgs. 38/2000.
Con il ricorso in appello depositato il 17 aprile 2012, l' non aveva contestato la diagnosi CP_3
di silicosi formulata dal CTU incaricato nel corso del giudizio di primo grado, né la correttezza della valutazione del danno biologico determinato dalla indicata patologia, che era stato quantificato dallo stesso ausiliare nella misura del 80%, ma si era limitato a censurare l'avvenuto mancato scorporo, dal danno così computato, del danno biologico corrispondente al danno alla capacità lavorativa già indennizzato in regime di T.U.
La sussistenza della silicosi e la misura del danno biologico dalla stessa determinato, confermati,
infatti, dalla Corte D'Appello di Cagliari all'esito del secondo grado di giudizio, non possono,
quindi, più essere messi in discussione in questa fase del procedimento.
2) Rapporti tra patologia preesistente e silicosi e indennizzo spettante a per Per_1
quest'ultima patologia.
Sul punto, nel rispetto dello ius superveniens costituito dalla pronuncia di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 63/2021 della Corte costituzionale e dei conseguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2314/2022, deve ritenersi che a spettasse in vita, oltre alla persistente erogazione della prestazione Persona_1
riconosciutagli per la broncopneumopatia sotto la vigenza del T.U. 1124/1965, l'indennizzo per il danno biologico subito a causa della silicosi professionale con associata cardiopatia denunciata il 28 maggio 2009, calcolato, rapportandolo all'integrità psicofisica ridotta per effetto delle
9 preesistenti menomazioni, mediante utilizzo della c.d. formula RI, come prevista nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000.
In particolare, la Corte di Cassazione, con riferimento ai rapporti tra la broncopneumopatia già
indennizzata e la silicosi oggetto del presente procedimento, nel richiamare le motivazioni utilizzate dal giudice delle leggi nella pronuncia sopra indicata, ha evidenziato che “il capitale
liquidato in passato dall' o, in alternativa, la persistente erogazione della precedente CP_3
rendita sono prestazioni dovute all'assicurato nel rispetto dei diritti maturati sotto il t.u.
infortuni e la conservazione della prestazione è giustificata dalla eterogeneità fra danno da
incapacità lavorativa generica e danno biologico e non può ritenersi un beneficio tale da
incidere su quanto spetta per il danno biologico derivante da una successiva patologia
aggravata dalla preesistenza”.
In ogni caso, ha chiarito la Corte nel rigettare il secondo motivo di ricorso principale, nella presente fattispecie, nessun rilievo, in senso favorevole all' , si sarebbe potuto riconoscere CP_1
all'eventuale identità tra la patologia denunciata da nella vigenza del t.u. 1124/1965 e Per_1
la patologia dallo stesso denunciata nella vigenza del d.lgs. 38/2000, visto che la broncopneumopatia già indennizzata era stata riconosciuta in base a precedente sentenza passata in giudicato.
Con riferimento, invece, alle modalità di indennizzo della patologia denunciata sotto la vigenza del d.lgs. 38/2000, il Supremo Collegio, sempre richiamando le motivazioni della Corte
costituzionale, ha posto in luce come, per un verso, la sussistenza di patologie preesistenti determini una maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli delle patologie concorrenti sopravvenute e come, per altro verso, l'applicazione della metodologia indicata nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 consenta una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa (“garantendo così in tutte le fattispecie di tecnopatie i cui effetti risultino aggravati
10 dalla patologia concorrente la piena stima del danno biologico”).
Come precisato dalla Corte costituzionale, in tali casi, “il medico legale andrà a scorporare
dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla
preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore
dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque,
appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
3) Applicazione della formula RI nella presente fattispecie.
Questa Corte, in conformità ai principi sopra riportati, al fine di applicare, nella presente fattispecie, la formula alla valutazione del danno derivato dalla silicosi con cardiopatia CP_4
associata, ha provveduto all'espletamento di una seconda apposita CTU, in quanto il primo CTU
incaricato, in contrasto con quanto statuito dalla Suprema Corte, la quale aveva precisato che “la
formula … va applicata mantenendo ferma la prestazione riconosciuta ai sensi del t.u. CP_4
1124/1965, con la sottesa valutazione medico legale”, aveva rivalutato ex novo la broncopneumopatia.
Al secondo ausiliare sono stati sottoposti i seguenti quesiti: “Alla luce della pronuncia n.
63/2021 della Corte Costituzionale, traduca il CTU, in termini di danno biologico, utilizzando le
tabelle approvate con DM 12 luglio 2000, il grado di inabilità lavorativa riconosciuto a
[...]
per BPCO ai sensi del TU 1124/1965. Successivamente, applichi il CTU la formula Per_1
“RI” per calcolare il danno biologico da silicosi”.
Il CTU nominato, all'esito dell'espletamento dell'incarico, ha ritenuto di utilizzare, al fine di trasformare il 40% per broncopneumopatia ex T.U. in termini di danno biologico ex D. Lgs. n.
38/2000, un percorso valutativo finalizzato a comprendere in termini generali il rapporto esistente tra la quantificazione dei danni come operata ai sensi del T.U e la quantificazione dei danni analoghi come operata nel D.Lgs. 38/2000.
Al detto fine, l'ausiliare ha osservato come le voci che nel Testo Unico prevedevano una valutazione di 40 punti percentuali (come riconosciuti a per la broncopneumopatia) Per_1
11 fossero “Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di
protesi - LO completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole
quando coesista immobilità della scapola (sinistro) – LO completa dell'articolazione
scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola (destro) - LO
totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi in pronazione (sinistro)” e come le medesime voci di menomazione ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 prevedano un punteggio di 35 - 25 - 20 punti.
Il valore che corrisponde al 40% ex T.U., ha, quindi, concluso sul punto il CTU, è quindi il 27%
ex D.Lgs. 38/2000.
Considerata, pertanto, per la broncopneumopatia preesistente, pari al 27% la percentuale di danno biologico valutata ex d.lgs. 38/2000 corrispondente al 40% di danno da incapacità
lavorativa valutato ex T.U., il consulente dell'ufficio ha, quindi, impostato la formula RI
ponendo nel denominatore della frazione il numero 73, pari al grado di integrità psicofisica preesistente (100-27) e nel numeratore il numero 53, pari alla differenza (73-20) tra l'integrità
psicofisica preesistente (100 - 27 = 73) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo il secondo evento (100-27-53 = 20), quest'ultimo calcolato considerando che “il valore di DB di 80
punti percentuali, attribuito dal precedente CTU comprendeva, come dallo stesso sostenuto,
l'intera patologia inerente all'apparato respiratorio”, cosicché bisognava “sottrarre agli 80
punti percentuali i 27 punti precedentemente attribuiti al fine di ottenere il danno attuale, cioè
53 punti percentuali”.
Tale ultimo ragionamento non può, peraltro, essere condiviso, in quanto contrasta con le statuizioni contenute nella sentenza n. 63/2021 della Corte Costituzionale e nella sentenza rescindente, le quali hanno stabilito che, una volta stimato il primo danno in termini di danno biologico per omogeneizzare virtualmente i termini della sottrazione, la valutazione dell'incidenza del danno preesistente sul secondo deve essere effettuata unicamente attraverso l'applicazione della formula RI, senza alcuno scorporo preventivo di un danno dall'altro.
12 Il rapporto, quindi, quanto al numeratore della frazione, deve essere reimpostato, ponendo nel medesimo il numero pari alla differenza tra l'integrità psicofisica preesistente (100 - 27 = 73) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo (anche) il secondo evento (100 - 27 - 80 = -7, meno
7, numero negativo).
Il numeratore risulta, quindi, pari a 80 [73 – (-7)] e il denominatore risulta, invece, come correttamente indicato dal CTU, pari a 73, cosicché il risultato del rapporto così impostato,
moltiplicato per 100, è superiore al 100%, in coerenza con la tipologia di formula applicata,
considerata adeguata dal giudice delle leggi e dalla Suprema Corte proprio in quanto in grado di dare evidenza alla maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli di una patologia quando siano presenti delle patologie preesistenti concorrenti.
Le conclusioni del CTU devono, quindi, sul punto, essere emendate, in quanto il danno biologico subito da a causa della silicosi denunciata il 28 maggio 2009 era pari al 100% Persona_1
fin dalla data della domanda amministrativa.
Ciò nonostante, il diritto di ad un indennizzo corrispondente alla indicata Persona_1
percentuale non può essere riconosciuto nel presente giudizio.
In primo luogo, nella memoria difensiva depositata in appello, si era, Parte_1
infatti, limitato a domandare il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado,
la quale aveva accertato la sussistenza di un danno biologico pari al 80% e il diritto ad un indennizzo in rendita corrispondente, con la conseguenza che sul detto accertamento si era formato il giudicato interno.
Inoltre, nelle note di trattazione depositate in questa fase di rinvio il 30 giugno 2025, Parte_1
ha ulteriormente limitato la propria domanda, precisando le conclusioni rassegnate e
[...]
domandando che la Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, da confermare per il resto, dichiarasse tenuto l' alla costituzione, in favore di , della rendita per CP_3 Persona_1
silicosi ex art. 13 D.Lg. 38/2000 commisurata ad un danno biologico del 72% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.5.2009 e condannasse l' al pagamento, in favore CP_3
13 dell'erede testamentario costituito, , dei relativi ratei maturati dalla data Parte_1
della domanda amministrativa fino al decesso, con gli interessi legali e rivalutazione, se superiore, maturati e maturandi fino al saldo.
4) Conclusioni.
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, dunque, accertato che era Persona_1
affetto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 28 maggio 2009,
da silicosi di natura professionale con cardiopatia associata, determinante, laddove rapportato all'integrità psicofisica completa, un danno biologico pari al 80%, deve dichiararsi che il medesimo, oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. 1124/1965, aveva diritto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 28 maggio 2009, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 72%, ottenuta rapportando, nei limiti della domanda come limitata dalla parte nel corso del giudizio, il danno del 80% sopra indicato all'integrità psicofisica già ridotta per effetto della preesistente broncopneumopatia.
L' deve, perciò, essere condannato al pagamento, in favore di dei ratei CP_3 Parte_1
maturati sino al decesso di nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla Persona_1
maggior somma tra interessi e rivalutazione sino al saldo.
In considerazione della intervenuta pronuncia, nelle more del giudizio di cassazione, della più
volte richiamata sentenza della Corte costituzionale, la quale ha introdotto nell'ordinamento la nuova norma da applicarsi nella fattispecie, ritiene questa Corte che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ai primi tre gradi di giudizio.
Le spese di lite relative alla presente fase seguono, invece, la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 52.000,00 a €. 260.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore CP_3
dei difensori antistatari di Parte_1
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P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara che oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. Persona_1
1124/1965, aveva diritto, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 28
maggio 2009, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 72%;
condanna l' al pagamento, in favore dell'erede dei ratei maturati sino CP_3 Parte_1
al decesso di nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma Persona_1
tra interessi e rivalutazione sino al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative ai primi tre gradi di giudizio e condanna l' al rimborso, in favore di delle spese della presente fase CP_3 Parte_1
del giudizio, che liquida in complessivi €. 7.158,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 13 ottobre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. LA Coinu……………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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