Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente Sentenza ex art. 429 cpc Nella causa avente ad OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ” promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall' Avv. Fella - Ricorrente – contro
, in persona del legale rapprese. pro Controparte_1 tempore, rappr. e dif. dall'avv. Battiato
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.4.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità (inutilmente richiesti in sede amministrativa) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° CP_1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. L' , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda. CP_1 Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine decisa come da infrascritto dispositivo.
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La domanda attrice è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione. Alla stregua dell'espletata indagine tecnica, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano uno stato di invalidità nella misura del 74% con decorrenza però solo da ottobre 2023. Sentito a chiarimenti il CTu ha confermato che non vi è documentazione per retrodatare la decorrenza della prestazione. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ...
... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione
(art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
°°°°°° Orbene, va dichiarato che la ricorrente ha il requisito sanitario per conseguire l'assegno di invalidità con decorrenza però solo ottobre 2023.
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva alla domanda amministrativa e alla proposizione del ricorso appare equo compensare le spese del giudizio tra parte ricorrente ed . CP_1 A carico dell' rimangono in via definitiva le già liquidate spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara la sussistenza dei requisiti, in favore della parte ricorrente, per l'attribuzione dell'assegno di invalidità con decorrenza da ottobre 2023;
2. spese compensate Taranto, 6.2.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)