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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/11/2024, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. 1449/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato TOSTI DOMENICO PIETRO, C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato PISTONE MARIA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 22/07/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 23/07/2024, contenente le condizioni del divorzio;
rilevato che la domanda debba qualificarsi quale domanda di scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio civile, come evincesi dall'atto integrale di matrimonio depositato in atti;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto depositato in data 04/10/2013;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria scioglimento del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della figlia , maggiorenne non autonoma economicamente;
Persona_1
ritenuto che le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23/07/2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 09/12/1989 in MATERA,
[...] Controparte_1
alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto del
22/07/2024, depositato il 23/07/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
1989, Parte I, numero 17;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 06/11/2024 .
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco