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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 2217/2019 di Ruolo Generale degli affari
contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, n. 869/2019,
pubblicata in data 26 marzo 2019, pendente
Tra
(codice fiscale , elettivamente domiciliato in PA C.F._1
Napoli (NA), al Corso Umberto I n. 133, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Proto,
unitamente all'avv. Luigi Russo (codice fiscale ), che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù della procura allegata all'atto di appello Parte_2
[...
(codice fiscale , (codice fiscale
[...] C.F._3 Parte_3
, (codice fiscale ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
(codice fiscale ), elettivamente domiciliati in Parte_5 C.F._6
Napoli (NA), alla Via Scarlatti n. 126, presso lo studio dell'avv. Carlo Formisano,
unitamente all'avv. Tommaso Parisi (codice fiscale ), che li C.F._7
rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-APPELLATI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 205/2008 dell'8 aprile 2008, emesso su ricorso di , notificato in data 20 maggio 2008, il Tribunale di Santa Maria Capua PA
Vetere ingiungeva a , , e Parte_2 Parte_5 Parte_4
il pagamento della somma di € 92.000,00, oltre interessi legali Parte_3
dal 22 ottobre 2007 al soddisfo e spese della procedura in favore di , PA
in virtù del “riconoscimento del corrispondente debito proveniente dal defunto
[...]
, dante causa degli ingiunti (vedova e figli) e germano del ricorrente _1
, e contenuto in un documento dattiloscritto a firma del de cuius, datato 28 Pt_1
marzo 2007, intitolato testamento e depositato, dopo la morte del suo autore, presso il
notaio come da relativo verbale del 22.10.2007, su iniziativa di tale Per_2 _3
, nata a [...] il [...]”.
[...]
I.2. Avverso il suddetto decreto - con citazione per l'udienza del 3 dicembre
2008, notificata il 20 giugno 2008 - , , Parte_2 Parte_5 Parte_4
e proponevano opposizione deducendo: Parte_3 - che il documento prodotto da in sede monitoria, denominato PA
“documento testamentario”, contenente la ricognizione di debito a firma di _1
, era inidoneo a valere quale manifestazione di ultima volontà per vizio di
[...]
forma, in quanto sprovvisto dei requisiti di forma del testamento e nullo ex art 606 c.c.
perché mancante sia dell'olografia sia delle tipiche formalità prescritte per il testamento per atto di notaio;
- che, disconosciuta la sottoscrizione del loro dante causa, _1
, ed eccepito l'abusivo riempimento del documento cui accede la sottoscrizione, la
[...]
ricognizione di debito in forza della quale era stato emesso il decreto opposto era priva di causa;
anzi il de cuius più volte era intervenuto economicamente in aiuto del fratello
, tant' è che pochi giorni prima del decesso aveva PA _1
informato i familiari di essere creditore del germano ( in passato fallito PA
e noto anche per condotte penalmente rilevanti) di € 52.250,00;
- aveva, infatti, illegittimamente incassato n. 10 assegni circolari PA
per € 103.000,00, che il defunto fratello gli aveva affidato affinché provvedesse al versamento sul deposito giudiziario n. 39260 presso l'ufficio Postale di Santa Maria.
Tanto premesso, gli opponenti, nell'assunto che dall'analisi del documento, dal punto di vista formale, si suppone che “autore dello scritto sia, presumibilmente, il sig.
che, peraltro, non a caso risulta unico effettivo beneficiario delle PA
disposizioni in esso contenute”, chiedevano al Tribunale di:
“-annulli e/o revochi il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale :
qualora l'opposto dichiari di volersi ulteriormente avvalere della scrittura in data
28.3.07, accerti e dichiari che la dichiarazione di debito in essa contenuta è nulla e comunque priva di effetti per l'apocrifia della sottoscrizione in calce alla stessa e,
pertanto, inopponibile agli attori;
in alternativa, accerti e dichiari che la dichiarazione di debito contenuta nella scrittura
28.3.2007 recante la sottoscrizione di falsa in quanto riempimento _1
di un biancosegno "absque pactis", pronunziando ogni conseguente provvedimento;
- condanni il sig. alla restituzione in favore degli istanti della complessiva PA
somma di € 156.150,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, ovvero di
quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, sempre rivalutata e
maggiorata degli interessi.
- con vittoria delle spese processuali e con riserva di articolare i mezzi istruttori che si
renderanno necessari a seguito delle difese dell'opposto.”
(cfr. pag. 3 dell' atto di citazione in opposizione)
I.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 9 dicembre 2008, si costituiva in giudizio sostenendo, da un lato, la piena validità del documento posto PA
a base del decreto ingiuntivo ex art 633 e 634 c.p.c., dall'altro, l'infondatezza delle deduzioni avanzate dagli opponenti in riferimento al credito pari a € 156.000,00 vantato dal de cuius nei confronti del fratello.
Pertanto, chiedeva, preliminarmente, la “verificazione della autenticità della
firma apposta in calce alla scrittura de qua” nonché il rigetto della domanda attrice e della “irrituale spiegata domanda riconvenzionale, perché infondate in fatto e diritto”
con conferma del decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti al pagamento delle spese, competenze, ed onorari del giudizio, con attribuzione.
I.3. Sentito , ai sensi dell'art. 222 c.p.c. se intendeva avvalersi PA
del documento impugnato di falso, intervenuto il P.M., il Giudice concedeva termini per il deposito della memoria integrativa relativamente alla querela di falso. Nel prosieguo, espletata la C.t.u. grafologica, assunto l'interrogatorio formale
,precisate le conclusioni, il Collegio tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche. All'esito, con sentenza n.
869/2019, pubblicata il 26 marzo 2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
sezione Civile, in composizione collegiale, così provvedeva:
- “1) revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) condanna di a pagamento della somma di euro 103.900 in favore degli PA
opponenti , , , , oltre Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
interessi legali dalla domanda.
3) rigetta la querela di falso proposta da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_5
4) condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore degli PA
opponenti, liquidando tale frazione in euro 4.700,00 di cui euro 250 per spese ed euro
4500 per compenso professionale oltre iva, CPA e il 15% per rimborso forfettario.
5) compenso tra le parti la restante metà.
6) pone definitivamente a carico degli opponenti le spese delle due ctu” (cfr. sentenza).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 16 settembre
2019, notificata il 27 aprile 2019, - proponeva appello articolando due PA
motivi di gravame, così rubricati:
I) “Violazione falsa applicazione di norme di diritto;
erronea e
contraddittoria motivazione;
omesso ed erroneo esame dei fatti e delle
prove”;
II) “Dell'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale riguardo la
somma di €103.000,00”. Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di volere:
“a) (…) confermare il decreto ingiuntivo n.205/08 del Tribunale di S. Maria C.V.
e condannare, conseguentemente, gli appellati al pagamento delle competenze e spese
del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione”.
“b) Rigettare la spiegata domanda riconvenzionale con la quale il Tribunale,
accogliendola, ha condannato il al pagamento della somma di € 103.900 PA
in favore degli opponenti , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, oltre interessi legali dalla domanda” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
[...]
II.2. Con comparsa di risposta all'appello, depositata l' 8 maggio 2017, si costituivano in giudizio , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, deducendo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. nonché la sua
[...]
infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del giorno 19 settembre 2024,
celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (50 +20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali
è venuto a scadere il 2 dicembre 2024.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi a cura di entrambe le parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c.
dell'atto di appello, sollevate dalla difesa degli appellati.
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma dl
2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così
come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020). Deve,
pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
1.2. Sempre in via preliminare, va altresì disattesa l'eccezione sollevata dagli stessi appellati di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c..
Al riguardo, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, con la sentenza appellata – dopo avere premesso che, a seguito della espletata consulenza grafologica, la firma apposta in calce al documento, intitolato 'testamento' (contenente,
nelle ultime righe, un riconoscimento di debito di € 92.000,00 in favore di PA
) “è autografa e quindi appartiene a ” e che “la querela di falso
[...] _1
va respinta per difetto di dimostrazione, non avendo i querelanti fornito elementi
probanti dell'asserita falsità nonostante fossero gravati del relativo onere che la querela
di falso esige” (pag. 3 della sentenza di primo grado) - in riferimento alla natura di detto documento del 27 marzo 2007, azionato, in sede monitoria, da , PA
ne ha escluso la riferibilità all'istituto della “ricognizione di debito non titolato” (privo cioè dell'indicazione del rapporto fondamentale), perché, in applicazione dei principi giurisprudenziali invalsi in materia, l'effetto negoziale della dichiarazione si verifica soltanto se detta dichiarazione è fatta al debitore, e nella specie difetterebbe,
segnatamente, il presupposto della “rimessione diretta dall'obbligato ( ) al _1
creditore )”. Ha, invece, ritenuto che ebbe a ricevere dalle Pt_1 Controparte_1
mani del suo autore la scrittura privata (con il successivo impegno di consegnarla al notaio e non , l'effettivo destinatario delle dichiarazioni in essa Per_2 PA
contenute.
Pertanto, negata la riferibilità all'istituto della ricognizione di debito della scrittura privata del 28 marzo 2007 e quindi l'operatività del relativo regime probatorio, il
Tribunale ha revocato il D.I. opposto perché l'opposto, (pur essendo a PA
tanto tenuto) non ha dimostrato i presupposti del suo diritto di credito, non avendo offerto non solo la prova, ma neanche la mera allegazione del rapporto fondamentale all'origine della sua pretesa. Il Tribunale, infine, ha accolto, soltanto parzialmente, la domanda riconvenzionale,
proposta dagli opponenti, di pagamento della somma di € 156.150, 00: in particolare ha respinto l'istanza di restituzione della somma di € 52.000,00 (corrisposta, a titolo di mutuo, da al fratello ), ritenendola non fondata, _1 PA
ed ha accolto l'istanza di restituzione della somma di € 103.000,00 ( portata da 9
assegni circolari non trasferibili, di cui si era impossessato non PA
attenendosi alle istruzioni del de cuius), ritenendola fondata giacchè , PA
in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di aver ricevuto detti assegni e,
nel contempo, non aveva provato la relativa restituzione.
4. Con il primo motivo di gravame – rubricato “violazione e falsa applicazione di
norme di diritto;
erronea e contraddittoria motivazione;
omesso esame ed erroneo
esame dei fatti e delle prove.
1. Del valore del documento posto a base del ricorso per
decreto ingiuntivo” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello) - si duole della PA
sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la riferibilità della dichiarazione contenuta nel documento, intitolato 'testamento', contenente, nelle ultime righe, un riconoscimento di debito di € 92.000,00 in favore di , alla disciplina della PA
ricognizione di debito, perché mancante del presupposto della rimessione diretta,
dall'obbligato al creditore (presupposto necessario del riconoscimento di debito) e, di conseguenza, ha negato l'operatività in favore del creditore della presunzione legale
iuris tantum posta dall'art. art. 1988 c.c.
Di contro, in questa sede, reclama la piena operabilità della presunzione legale di cui all'art. 1988 c.c., argomentando che: “il fatto che l'autore abbia consegnato il
documento nelle mani della propria madre e che costei l'abbia poi doverosamente
consegnato al notaio, non fa venir meno la natura recettizia dell'atto, né può essere
ritenuta la Sig.ra prima e il notaio dopo, intermediari della dichiarazione Controparte_1
del de cuius”. Il motivo è infondato.
4.1.Sul punto giova rammentare che in tema di ricognizione di debito la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “il riconoscimento
e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma
rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di
modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa
dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico
intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il
documento che lo contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente
dal creditore medesimo”(cfr. ult. C. Cass., sez. 3, ord. N. 15057 del 29/05/2023).
Ed invero, il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988
cod. civ. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore.
4.2.A questo punto, in applicazione di tali principi di diritto, occorre stabilire se la dichiarazione (testualmente “riconosco infine di essere debitore nei confronti di mio
fratello di della somma di euro 92.000”), contenuta (si ripete) nel PA documento del 28 marzo 2007, sottoscritto dal defunto , ai fini _1
della sua qualificazione giuridica, si possa considerare direttamente indirizzata al
(presunto) creditore, nonché fratello del defunto, , benchè (come detto) PA
il documento non sia stato a costui materialmente consegnato.
Innanzitutto, va chiarito che non è contestata la circostanza secondo cui il documento, di che trattasi, venne consegnato direttamente nelle mani di
[...]
allo scopo di depositarlo presso il notaio affichè quest'ultimo lo CP_1 Per_2
custodisse; va altresì rilevato che è stato ammesso dalla stessa difesa dell'appellante,
, che costui ( quale presunto creditore) non ebbe a ricevere direttamente PA
la scrittura dal fratello (presunto debitore) bensì ne venne a conoscenza dello stesso a seguito della sua morte.
Ebbene, tenuto conto di tali emergenze processuali, a parere della Corte, la scrittura privata del 27 marzo 2007, laddove testualmente riporta “ riconosco infine di
essere debitore di mio fratello della somma di Euro (92.000)”, depositata PA
presso il notaio a cura di non può certamente intendersi Per_2 Controparte_1
come indirizzata a ( benchè ivi indicato letteralmente come PA
“creditore”), piuttosto, in assenza di elementi contrari, alla stessa Controparte_1
cui l'autore (come detto) ebbe di fatto a consegnarla, “indirizzandole”
contestualmente - come affermato dal primo Giudice –anche “le dichiarazioni e il
riconoscimento in esso contenuti, che, evidentemente, non ha invece inteso rivolgere a
nessun altro dei pur numerosi soggetto (moglie, figli e fratello) menzionati nel suo
scritto”.
Dunque, nel caso in esame, trattandosi di “dichiarazione effettuata ad un terzo”,
mancando il necessario presupposto dell'istituto della ricognizione del debito (cioè che
'la dichiarazione sia indirizzata direttamente al creditore'), non opera il meccanismo dell'astrazione processuale della causa debendi, e, di conseguenza, PA non poteva (né può) avvalersi degli effetti (confermativi del rapporto fondamentale)
propri della relativa fattispecie (della ricognizione di debito). Viceversa, al fine di vedere soddisfatta la sua pretesa, l'istante avrebbe dovuto dimostrare i presupposti costitutivi del suo diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c., in difetto di tale dimostrazione ( in realtà manca non solo la prova ma anche l'allegazione del rapporto fondamentale da cui nascerebbe il preteso credito di € 92.000,00), la domanda di pagamento, correttamente, dal Tribunale è stata respinta.
Per quanto detto, va confermata sul punto la sentenza di primo grado.
5. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “Dell'accoglimento della spiegata
domanda riconvenzionale riguardo la somma di € 103.900,00” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello) - lamenta che il primo Giudice, attraverso un “travisamento PA
dei fatti”, una “errata applicazione della legge”, ed una errata “inversione dell'onere probatorio”, abbia accolto la domanda riconvenzionale proposta degli opponenti, e ritenuto, ingiustamente, la sussistenza del loro credito di € 103.900,00 nei suoi confronti, condannandolo, infine, al relativo pagamento. In particolare, si duole che il
Giudice, valorizzando quanto da lui stesso dichiarato, in sede di interrogatorio formale deferitogli dall'altra parte, in merito alla negoziazione degli assegni de quibus sul proprio conto, abbia sussunto da tale circostanza la “successiva mancata consegna
delle somme al fratello ”, e ritenuto “non provati” gli accordi intercorsi _1
tra i due germani, e “tamquam non esset” il giudicato penale di assoluzione intervenuto a suo favore.
Anche il secondo motivo di appello va respinto.
In via preliminare, va ribadito che: « il creditore che agisce per il pagamento di
un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale
deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue
che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia
estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere
della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il
pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico» (ult. C.Cass,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019)
Ebbene, nel caso di specie – contrariamente a quanto opina l'appellante - alla luce della espletata istruttoria di primo grado - ben può ritenersi che gli eredi di
[...]
abbiano compiutamente assolto l'onere probatorio a loro carico, circa _1
l'esistenza del titolo o del rapporto su cui fondava ( fonda) il credito azionato in monitorio, dal momento che - come sapientemente argomentato dal Tribunale - lo stesso , in sede di interrogatorio formale a lui deferito dalla controparte, PA
ammise, chiaramente, di aver ricevuto 9 assegni circolari non trasferibili, tutti pari ad
€ 11.000,00 ad eccezione di uno pari ad € 4.900,00 e di averli distratti sul proprio conto corrente.
Tuttavia, mentre gli odierni appellati (opponenti in primo grado) sostenevano ( e sostengono) che tali assegni furono consegnati dal defunto al _1
fratello , loro dante causa, affinché depositasse le somme portate dagli assegni Pt_1
sul libretto di deposito giudiziario destinato alla conversione del pignoramento immobiliare, di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 689/2006, l'odierno appellante (ricorrente) invece, deduce, da un lato, che le somme gli erano state consegnate al fine di “ripulire l'intero conto” del fratello e dunque sottrarle alla procedura, dall'altro, di aver provveduto alla riconsegna delle somme,
complessivamente di € 103.900,00 di cui agli assegni.
Ancor più specificatamente, , argomenta, a sostegno della propria PA
tesi, che “alla data del 25.05.2006 il conto corrente acceso sul Banco di Napoli ed intestato al reca un saldo attivo di €243.959,73” che poi avrebbe _1
proceduto ad una serie di prelievi finché “in data 10 luglio 2007, il primitivo saldo di €
242.959,73, recava un saldo attivo di appena € 4.364,87”.
Orbene, le deduzioni esposte dall'appellante, a prescindere da ogni ulteriore ed ultronea considerazione, non hanno pregio perché costui non ha mai fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle somme contestate ( da lui pretese in sede monitoria),
giacchè, per un verso, si è limitato a dedurne, genericamente, l'avvenuta riconsegna
(il che non basta per ritenere assolto l' onere probatorio incombente su colui che eccepisce l'esistenza del fatto estintivo), per altro verso, non ha nemmeno allegato e/o dimostrato di averle impiegate diversamente in forza dei presunti ulteriori accordi intercorsi con il defunto fratello.
Quanto, poi, alla dedotta assoluzione dal reato contestato di cui artt. 624 e 625
c.p. in sede penale , questa Corte non può che condividere la motivazione del primo
Giudice secondo la quale, essendo stato assolto con formula dubitativa, Pt_1 Pt_1
l'unica circostanza, pacifica in quella come in questa sede, è relativa alla negoziazione delle somme sul proprio conto postale, pertanto irrilevante ai fini della prova della loro asserita, successiva, riconsegna.
In definitiva, anche sotto il profilo esaminato, la sentenza va confermata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022,
secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto del credito azionato in sede monitoria) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,
dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si
decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le
ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con atto di citazione per PA
l'udienza del 16 settembre 2019, notificato il 27 aprile 2019 - avverso la sentenza
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, recante n. 869/2019, pubblicata il 26 marzo 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
B) condanna al pagamento in favore di , PA Parte_2 Parte_3
, e delle spese del grado di appello – con
[...] Parte_4 Parte_5
distrazione all'avv. Tommaso Parisi - che liquida in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali,
IVA e CPA come per legge;
C) visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Napoli, il 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio