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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/09/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2699/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2699/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARESANA ROBERTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco,
Corso Cavour n. 87;
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. SCANAROTTI MASCIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vigevano (PV) Via Cairoli n. 11;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis disporre l'affido condiviso del minore in capo ad entrambi i genitori;
disporre il collocamento paritario del minore presso entrambi i Persona_1 genitori secondo lo schema 2+2+3;
pag. 1 di 3 disporre che il minore ogni anno trascorra con ciascun genitore tutte Persona_1 le festività alternate, in particolare una settimana consecutiva alternata presso ciascun genitore nelle vacanze natalizie e periodo di ferie estivo da trascorrere con ciascun genitore di due settimane anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31 gennaio di ciascun anno;
disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del minore Per_1
per il periodo di permanenza presso ciascuno di loro;
[...] disporre che l'assegno unico sia suddiviso al 50% per ciascun genitore;
disporre che le spese straordinarie (così come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Pavia qui da intendersi integralmente richiamato), preventivamente concordate tra le parti, siano a carico di ciascun genitore al 50% ed, in particolare, dare atto, che le parti si sono impegnate sin da ora a sostenere il 50% delle spese straordinarie relative ad una attività sportiva (basket) e ludico/culturale (musica) impegnandosi contestualmente ad accompagnare il minore ai predetti corsi nelle giornate di competenza;
Persona_1 disporre che ciascun genitore dovrà rimborsare la propria quota di spese straordinarie, entro il giorno 15 del mese successivo, le eventuali spese straordinarie anticipate dall'altro nel mese precedente;
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
pag. 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate in data
08.07.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui decreto n. cronol.
9279/2022 del 24/10/2022, R.V.G n. 2339/2022, emesso dal Tribunale di Pavia, ad ulteriore modifica del decreto n. cron. 6333/2020 del 03/12/2020 R.V.G n. 2003/2018 del
Tribunale di Pavia.
Visto il ricorso ex art. 473 bis n. 29 c.p.c., rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento e al mantenimento del figlio minore Persona_1
Rilevato che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni così come sopra riportate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Collegio, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti, condivide le condizioni stabilite non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse del figlio minore.
Stante l'accordo inter partes, le spese di lite del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, a modifica del decreto n. cronol. 9279/2022 del 24/10/2022, R.V.G
n. 2339/2022, emesso dal Tribunale di Pavia, ad ulteriore modifica del decreto n. cron.
6333/2020 del 03/12/2020 R.V.G n. 2003/2018 del Tribunale di Pavia:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 15.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2699/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2699/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARESANA ROBERTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco,
Corso Cavour n. 87;
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. SCANAROTTI MASCIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vigevano (PV) Via Cairoli n. 11;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis disporre l'affido condiviso del minore in capo ad entrambi i genitori;
disporre il collocamento paritario del minore presso entrambi i Persona_1 genitori secondo lo schema 2+2+3;
pag. 1 di 3 disporre che il minore ogni anno trascorra con ciascun genitore tutte Persona_1 le festività alternate, in particolare una settimana consecutiva alternata presso ciascun genitore nelle vacanze natalizie e periodo di ferie estivo da trascorrere con ciascun genitore di due settimane anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31 gennaio di ciascun anno;
disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del minore Per_1
per il periodo di permanenza presso ciascuno di loro;
[...] disporre che l'assegno unico sia suddiviso al 50% per ciascun genitore;
disporre che le spese straordinarie (così come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Pavia qui da intendersi integralmente richiamato), preventivamente concordate tra le parti, siano a carico di ciascun genitore al 50% ed, in particolare, dare atto, che le parti si sono impegnate sin da ora a sostenere il 50% delle spese straordinarie relative ad una attività sportiva (basket) e ludico/culturale (musica) impegnandosi contestualmente ad accompagnare il minore ai predetti corsi nelle giornate di competenza;
Persona_1 disporre che ciascun genitore dovrà rimborsare la propria quota di spese straordinarie, entro il giorno 15 del mese successivo, le eventuali spese straordinarie anticipate dall'altro nel mese precedente;
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
pag. 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate in data
08.07.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui decreto n. cronol.
9279/2022 del 24/10/2022, R.V.G n. 2339/2022, emesso dal Tribunale di Pavia, ad ulteriore modifica del decreto n. cron. 6333/2020 del 03/12/2020 R.V.G n. 2003/2018 del
Tribunale di Pavia.
Visto il ricorso ex art. 473 bis n. 29 c.p.c., rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento e al mantenimento del figlio minore Persona_1
Rilevato che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni così come sopra riportate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Collegio, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti, condivide le condizioni stabilite non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse del figlio minore.
Stante l'accordo inter partes, le spese di lite del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, a modifica del decreto n. cronol. 9279/2022 del 24/10/2022, R.V.G
n. 2339/2022, emesso dal Tribunale di Pavia, ad ulteriore modifica del decreto n. cron.
6333/2020 del 03/12/2020 R.V.G n. 2003/2018 del Tribunale di Pavia:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 15.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3