TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4937 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2020, vertente da rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Avallone e EN Parte_1
MA , rappresentante e difesa degli avv.ti Francesco Maria Avallone e Massimiliano
Tramontano;
- parte ricorrente -
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente non costituito – nonché
il P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI: come da atti. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data10.11.2020, EN MA e
[...]
hanno rappresentato che si troverebbe in uno stato CP_1 Controparte_1 di abituale infermità di mente, in quanto affetta da “demenza di tipo Alzheimer con deterioramento cognitivo moderato – grave, disorientamento temporo-spaziale, episodi di wandering, incontinenza urinaria, grave sindrome depressiva, gozzo multi nodulare, cistiti ricorrenti e coliche da sepsi quali esiti di intervento con TURB per recidiva”. Inoltre, hanno rappresentato che la sarebbe incapace di provvedere alla cura di sé e ai propri CP_1 interessi, finendo per non essere in grado di compiere gli atti della vita quotidiana tanto da essere stata riconosciuta dall'Inps invalida al 100% con necessità di assistenza continua.
Pertanto, le ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi l'interdizione di , Controparte_1 rendendosi disponibile ad assumere l'incarico di tutore EN MA.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita anche in relazione alla documentazione medica depositata, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23.01.2025.
***
Passando alla disamina del merito, va evidenziato che il presupposto richiesto dall'art. 414 cc. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi;
si richiede, cioè, l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di carattere patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita quotidiana che attengono sia alla cura della persona, sia all'adempimento dei doveri familiari e sociali, avuto riguardo anche e soprattutto al pregiudizio che può derivarne all'interessato.
Orbene, la totale incapacità dell'interdicenda è emersa inequivocabilmente dall'istruttoria condotta da questo Tribunale.
L'interdicenda è risultata essere affetta da “demenza di tipo Alzheimer con deterioramento cognitivomoderato – grave, disorientamento temporo-spaziale, episodi di wandering, incontinenza urinaria, grave sindrome depressiva, gozzo multi nodulare, cistiti ricorrenti e coliche da sepsi quali esiti di intervento con TURB per recidiva di neoplasia vescicale, artrosi polidistettuale con osteoporosi, esiti di frattura archi posteriori e laterali della VIII – IV e X costa di dx” (cfr. documentazione medica depositata in data 10.11.2020).
Inoltre, l'interdicenda è stato dichiarata “invalida civile con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita” nonché è stato dichiarata “portatrice di Handicap ex art 3 comma 3 L. 104/92” (cfr. verbali dell'Inps depositato in data 10.11.2020).
La gravità di detto quadro clinico e la sua incidenza sulla capacità dell'interdicenda è emersa, altresì, in maniera chiara ed inequivocabile dall'esame condotto dal Giudice all'udienza del
23.01.2025.
Infatti, nel corso dell'esame, l'interdicenda è apparsa allettata e in uno stato di sonnolenza, non ha fornito alcuna risposta alle semplici domande che le sono state poste continuando a dormire (v. verbale del 23.01.2025).
Ebbene, quanto precede consente di ritenere sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla declaratoria di interdizione di . Controparte_1
EN MA, in qualità di figlia dell'interdicenda, si è resa disponibile a ricoprire l'incarico di tutore provvisorio.
Ciò posto, rendendosi necessario individuare un soggetto che ricopra in via definitiva l'incarico di tutore di , il Collegio ritiene di nominare alla suddetta Controparte_1 carica EN MA.
Alla pronuncia di interdizione, che si impone in virtù di tutti i citati concordi elementi, consegue l'espletamento delle formalità previste dalla legge.
Le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha anticipate in ragione della natura del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di , nata a [...], il Controparte_1
28.11.1939, nominando quale tutore EN MA (nata a [...] in data [...]), accordandole tutte le facoltà di cui all'art. 357 s.s. c.c., da esercitarsi nell'esclusivo interesse dell'interdicenda;
2. manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire