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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3261/24
promosso da
- nata a [...], Stato del Paranà, Brasile, il giorno Parte_1
03.04.1947, c.f. , residente in [...]. Dr. Oscar Geyer 484, Centro, Bituruna (PR), C.F._1
Brasile;
- nato a [...], Brasile, il giorno 18/03/1971, c.f. , Controparte_1 C.F._2
insieme ai figli minorenni
- nata il [...] a [...], c.f. Persona_1 C.F._3
[...
,
- nato a [...] il [...], c.f. e Parte_2 C.F._4
- nata a [...] il [...], c.f. , tutti Parte_3 C.F._5
residenti in [...]n. 287 Curitiba (PR),
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Russo (C.F.: ), C.F._6
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.06.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato Persona_2
il 2.07.1859 a Caneva (Pn).
Il si è costituito chiedendo di rigettare la domanda per Controparte_2
mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana essendo intervenuta una circostanza ostativa al mantenimento della cittadinanza in capo alla ricorrente Il Parte_1
chiedeva inoltre il rigetto della domanda subordinata. CP_2
All'udienza del 29.04.2025, il Giudice rinviava il processo all'udienza del
30.09.2025 disponendo la trasmissione degli atti al PM. All'udienza del 30.09.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
A. Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
B.
Ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente e/o ad ogni Controparte_2 altra Autorità amministrativa, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Parte resistente “Affinchè voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare l'avversa domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana in capo al ricorrente, essendo intervenuta una circostanza ostativa al mantenimento della cittadinanza in capo alla madre della ricorrente , oltre che alla medesima Parte_1 ricorrente così pregiudicando la trasm issione del diritto preteso alla discendenza odierna prete ndente Nel denegato caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le Parte_4 spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, CP_2 rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del
Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 1 a 9). Persona_2
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 1).
Il Ministero eccepisce l'avvenuta interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza in capo a parte ricorrente, segnatamente , in quanto, la Parte_1
madre della ricorrente dagli atti risulta “funzionario pubblico federale” e la ricorrente stessa risulta essere “insegnante satatale”. Chiede pertanto rigettarsi la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente Parte_1 , oltre che alla ricorrente stessa ed ai suoi discendenti, in applicazione ratione
[...] temporis, ex art 8 della legge 555/1912.
Il Giudice osserva che l'art 8 della legge 555/1912 statuisce che perde la cittadinanza italiana “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Dalla lettura della norma citata dal Ministero si evince con evidenza che la perdita della cittadinanza italiana è prevista in presenza di una duplice condizione: l'aver accettato un impiego da un governo estero o prestato il servizio militare e l'aver persistito nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.
Nel caso di specie, il non ha fornito alcuna prova dell'intimazione da parte del CP_2
Governo italiano e della conseguente volontà di persistere nonostante tale intimazione, sebbene su di esso incomba la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. Sez. U, sentenza 25317 del 24/08/2022).
Dalla documentazione agli atti non si può con certezza ritenere che la ricorrente o la sua ascendente abbiano svolto un impiego governativo in modo stabile e definitivo e, più specificatamente, che ciò sia incompatibile con la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Vero è quanto evidenziato dal Ministero: “La nozione di accettazione di un “impiego da un governo estero” non può che essere intesa, nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr. come anche nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, in allusione ai soli impieghi governativi strettamente intesi, quelli cioè che avessero posto la persona alle dirette dipendenze del
“governo estero” nonostante il difetto di autorizzazione del governo italiano”. La ratio di tale norme era invero comune alla tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Ma la
Giurisprudenza delle Suprema Corte (Cass. Civ. n.. 28397/21 dd. 24.08.2022) chiarisce che la ratio della norma derivante dal codice napoleonico era strettamente collegata all'epoca di guerra non più attuale ed il legislatore con la legge 555 del 1912 prima e con la legge 91 del 1991 ha voluto attenuare l'antico rigore, prevedendo, solo nel caso di stato di guerra la perdita ipso iure della cittadinanza per aver accettato un impiego pubblico o prestato il servizio militare per il paese nemico. Nel caso de quo, la semplice qualifica di “impiegato pubblico” di un avo dei richiedenti o di “insegnante” della ricorrente, non si ritiene sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 12. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_2
sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_2
di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto. Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_2 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_2
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_2
dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_2
sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_2
provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_2
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2
di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_2
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_2
emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_2
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_2 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_2 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_2
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_2 compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_2
tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_2 [...]
sia controparte interessata. CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_2 necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 30.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3261/24
promosso da
- nata a [...], Stato del Paranà, Brasile, il giorno Parte_1
03.04.1947, c.f. , residente in [...]. Dr. Oscar Geyer 484, Centro, Bituruna (PR), C.F._1
Brasile;
- nato a [...], Brasile, il giorno 18/03/1971, c.f. , Controparte_1 C.F._2
insieme ai figli minorenni
- nata il [...] a [...], c.f. Persona_1 C.F._3
[...
,
- nato a [...] il [...], c.f. e Parte_2 C.F._4
- nata a [...] il [...], c.f. , tutti Parte_3 C.F._5
residenti in [...]n. 287 Curitiba (PR),
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Russo (C.F.: ), C.F._6
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.06.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato Persona_2
il 2.07.1859 a Caneva (Pn).
Il si è costituito chiedendo di rigettare la domanda per Controparte_2
mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana essendo intervenuta una circostanza ostativa al mantenimento della cittadinanza in capo alla ricorrente Il Parte_1
chiedeva inoltre il rigetto della domanda subordinata. CP_2
All'udienza del 29.04.2025, il Giudice rinviava il processo all'udienza del
30.09.2025 disponendo la trasmissione degli atti al PM. All'udienza del 30.09.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
A. Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
B.
Ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente e/o ad ogni Controparte_2 altra Autorità amministrativa, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Parte resistente “Affinchè voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare l'avversa domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana in capo al ricorrente, essendo intervenuta una circostanza ostativa al mantenimento della cittadinanza in capo alla madre della ricorrente , oltre che alla medesima Parte_1 ricorrente così pregiudicando la trasm issione del diritto preteso alla discendenza odierna prete ndente Nel denegato caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le Parte_4 spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, CP_2 rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del
Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 1 a 9). Persona_2
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 1).
Il Ministero eccepisce l'avvenuta interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza in capo a parte ricorrente, segnatamente , in quanto, la Parte_1
madre della ricorrente dagli atti risulta “funzionario pubblico federale” e la ricorrente stessa risulta essere “insegnante satatale”. Chiede pertanto rigettarsi la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente Parte_1 , oltre che alla ricorrente stessa ed ai suoi discendenti, in applicazione ratione
[...] temporis, ex art 8 della legge 555/1912.
Il Giudice osserva che l'art 8 della legge 555/1912 statuisce che perde la cittadinanza italiana “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Dalla lettura della norma citata dal Ministero si evince con evidenza che la perdita della cittadinanza italiana è prevista in presenza di una duplice condizione: l'aver accettato un impiego da un governo estero o prestato il servizio militare e l'aver persistito nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.
Nel caso di specie, il non ha fornito alcuna prova dell'intimazione da parte del CP_2
Governo italiano e della conseguente volontà di persistere nonostante tale intimazione, sebbene su di esso incomba la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. Sez. U, sentenza 25317 del 24/08/2022).
Dalla documentazione agli atti non si può con certezza ritenere che la ricorrente o la sua ascendente abbiano svolto un impiego governativo in modo stabile e definitivo e, più specificatamente, che ciò sia incompatibile con la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Vero è quanto evidenziato dal Ministero: “La nozione di accettazione di un “impiego da un governo estero” non può che essere intesa, nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr. come anche nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, in allusione ai soli impieghi governativi strettamente intesi, quelli cioè che avessero posto la persona alle dirette dipendenze del
“governo estero” nonostante il difetto di autorizzazione del governo italiano”. La ratio di tale norme era invero comune alla tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Ma la
Giurisprudenza delle Suprema Corte (Cass. Civ. n.. 28397/21 dd. 24.08.2022) chiarisce che la ratio della norma derivante dal codice napoleonico era strettamente collegata all'epoca di guerra non più attuale ed il legislatore con la legge 555 del 1912 prima e con la legge 91 del 1991 ha voluto attenuare l'antico rigore, prevedendo, solo nel caso di stato di guerra la perdita ipso iure della cittadinanza per aver accettato un impiego pubblico o prestato il servizio militare per il paese nemico. Nel caso de quo, la semplice qualifica di “impiegato pubblico” di un avo dei richiedenti o di “insegnante” della ricorrente, non si ritiene sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 12. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_2
sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_2
di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto. Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_2 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_2
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_2
dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_2
sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_2
provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_2
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2
di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_2
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_2
emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_2
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_2 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_2 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_2
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_2 compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_2
tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_2 [...]
sia controparte interessata. CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_2 necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 30.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini