Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1667/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 20/03/1980, rappresentata e difesa dall'avv. FALSETTI DOMENICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
nato a [...] allo Jonio (CS) il 19.03.1969 Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE– RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20/09/2024 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento nei confronti di ,
[...] Controparte_1 deducendo che:
- è creditrice di della somma di € 1.500,00 mensili per assegni Controparte_1 alimentari dovuti in forza di Decreto di Omologa del 20.10.2018 n. cronol. 11461/2018 reso dal Tribunale di Castrovillari nella causa di separazione personale iscritta al n. 258/2018
RG, già notificata in forma esecutiva in uno con atto di precetto in data 22.02.2019;
- l'assegno di cui sopra, è dovuto a titolo di alimenti e mantenimento di esso coniuge istante e dei figli nata a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2
- il non ha mai adempiuto puntualmente ed integralmente a detto obbligo, CP_1 nonostante le ripetute promesse;
- la ricorrente non lavora e non ha alcun reddito poiché affetta da diverse patologie;
- il è dipendente, con la qualifica di autista, della Ditta individuale CP_1 [...] ita in Acri, via Raffaello Sanzio, n. 15, con stipendio mensile di circa Controparte_2
€ 2.800,00 mensili;
- la intende sottoporre a pignoramento lo stipendio dovuto dal datore di lavoro Pt_1 al debitore e delle eventuali altre indennità derivanti dal rapporto di Controparte_1 lavoro, in misura maggiore rispetto al quinto consentito dalla legge;
- il credito vantato dall'istante ammonta a tutt'oggi ad € 25.500,00, per cui, di fronte al continuato inadempimento del , la intende chiedere il versamento CP_1 Pt_1 dell'assegno mensile direttamente al datore di lavoro dell'obbligato.
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “CHIEDE al sig. Presidente dell'intestato Tribunale, di voler autorizzare il pignoramento dello stipendio e delle altre indennità dovute dal terzo Ditta Individuale di Trasporti RV NN all'odierno debitore sig. nella misura di almeno un ½ con Controparte_1 decorrenza immediata. Contemporaneamente, CHIEDE, al sig. Presidente dell'intestato Tribunale, ai sensi dell'art 156, comma 6 c.c. e della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 06/07/1994, di ordinare al datore di lavoro, Ditta Individuale di Trasporti RV
NN con sede in Acri (CS), via Raffello Sanzio, n. 15, di versare direttamente alla sig.ra la somma € 1.500,00 mensili o la diversa somma così Parte_2 autorizzata con la richiesta che precede”. Dopo la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita la parte resistente. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. All'udienza del 20.11.2024, all'esito dell'audizione della parte ricorrente, la causa è stata rimessa in decisione.
2. Inammissibilità della domanda ex art. 156 c.c.
Va rammentato che l'attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale derivanti dal giudizio (anche) di separazione è oggi disciplinata, dai nuovi artt. 473-bis. 36,37,38 e 39
c.p.c.. (Sezione III del Libro II, dell'attuazione dei provvedimenti), introdotti dal Dlgs
149/22, che ha abrogato i commi quarto, quinto e sesto dell'art.156, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, dettando un procedimento unificato.
L'art. 473-bis.37 c.p.c. disciplina proprio le modalità attraverso cui è possibile ottenere il pagamento diretto da parte del terzo debitore del coniuge obbligato degli importi stabiliti a titolo di mantenimento ("Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente"). L'intervenuta abrogazione della speciale disciplina di cui all'art. 156, co. 6, c.c. rende inammissibile la domanda formulata, atteso che la soluzione prescelta dalla riforma è quella stragiudiziale, sicchè non occorre alcun intervento del giudice. Quanto alla richiesta autorizzazione al pignoramento dello stipendio oltre il quinto, giova osservare che una tale istanza rivolta al giudice della famiglia doveva considerarsi inammissibile già nell'ambito dell'abrogato procedimento di cui all'art. 156, co. 6, c.c., soggetto al rito camerale. D'altronde, l'istanza di autorizzazione ex art. 545 c.p.c. non ha alcuna connessione con il previgente procedimento speciale ex art. 156, co. 6, c.c..
La giurisprudenza consolidata, infatti, ha escluso che i principi che sono dettati, in via generale, dall'art. 545 c.p.c. anche per i limiti di pignorabilità interferiscano con la disciplina del pagamento diretto.
Tale circostanza, peraltro, emerge anche dalla vigente disciplina, ove si prevede che nel caso in cui il credito dell'obbligato sia stato già oggetto di pignoramento da parte di altri creditori, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori debba provvedere il giudice dell'esecuzione, il quale deve tener conto
"anche della natura e delle finalità dell'assegno". Quanto all'attuale disciplina, la richiesta autorizzazione al pignoramento oltre il quinto, formulata al giudice della famiglia congiuntamente alla domanda (inammissibile) di pagamento diretto, non rientra in alcuno dei mezzi di attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale previsti dai nuovi artt. 473-bis. 36,37,38 e 39 c.p.c., sicchè ne va confermata l'inammissibilità in questa sede. In definitiva, le domande sono inammissibili. Pag. 3 di 3
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
B. DICHIARA inammissibili le domande proposte dalla ricorrente;
C. NULLA sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.1.2025.
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò