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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19088/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessione del credito e vertente
TRA
(c.f. ), in persona dei procuratori dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
e avv. Lorenza Prati, in virtù di scritture private autenticate dal dott. Pt_2
Notaio in Milano (rispettivamente Rep. Persona_1
19897, Raccolta 7889 del 1/6/2018 e Rep. 21394, Raccolta 8528 del 31/1/2019), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe
Cardona, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
Controparte_1
(CF. ), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso ex lege
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/1/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6/8/2020, la Parte_1
Part (d'ora in poi per brevità ) conveniva in giudizio il l'Istituto scolastico in epigrafe indicato (d'ora in poi ) chiedendo condannarsi lo stesso al CP_1
pagamento: I. in via principale di € 5.970,11 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito;
II degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica del presente atto, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III. di € 680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal
D.lgs n. 192/12 , corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 17 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell' aveva generato gli CP_1
interessi di mora oggetto delle Note Debito
IV. in via subordinata, di ogni diversa somma che sarà ritenuta dovuta per le causali di cui sopra;
V. in via ulteriormente subordinata, di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
VI. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
A sostegno della domanda deduceva di essere cessionaria dei crediti vantati dalla MA S.c.p.a. nei confronti dell' convenuto per prestazioni CP_1
di servizi, cessioni che avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitali, anche i relativi interessi maturati e maturandi.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva , in via preliminare, la nullità CP_1 dell'atto di citazione per omessa indicazione delle prestazioni da cui sarebbero originati i crediti azionati in giudizio;
nel merito, deduceva che l'attrice non aveva fornito prova né del contratto cui afferivano le suindicate prestazioni, né delle cessioni che erano asseritamente intervenute, né dell'avvenuto adempimento delle prestazioni.
Non veniva svolta attività istruttoria.
Indi, sostituita l'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare va ribadita l'insussistenza dell'eccepita nullità dell'atto di citazione, in quanto, come già affermato con ordinanza del 5/3/2021, le dedotte lacune afferenti la produzione documentale a corredo della domanda non rilevano in punto di nullità ma, semmai, sul piano della fondatezza nel merito della pretesa.
Ciò posto, la domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Invero, il rapporto a monte delle cessioni di credito dedotte in giudizio è nullo, non avendo l'attrice prodotto in giudizio il contratto e/o i contratti scritti sulla cui base sono stare rese le prestazioni di servizio da parte della cedente MA.
Com'è noto, infatti, in tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Tale requisito formale
è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria (cfr. ex multis,
Cass. 23/2/2022, n. 5996; Cass. 8/1/2020, n. 142; Cass. 10/1/2019, n. 453).
Logico corollario di tale principio è che le fatture prodotte in giudizio dalla
Part non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo, né la mancata impugnativa di ciascuna di esse può rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. 22/6/2018, n. 16562).
Altrettanto priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) nelle fatture emesse dalla società cedente MA in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale che, di per sé, non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA. Non si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del
Tribunale di Bologna, richiamato nelle sue difese dall'attrice, secondo cui “in relazione alle fatture per cui è presente il CIG, un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall'ANAC o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi della predetta autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito” (pag. 4 della Sentenza n. 756/2023 pubbl. il 03/04/2023, r.g. n.
16180/2020). Ciò in quanto, in assenza di un documento ufficiale che attesti la veridicità del CIG indicato in fattura e il suo collegamento con il rapporto contrattuale invocato, non vi è prova che il codice indicato corrisponda al CIG effettivamente rilasciato dall'ANAC a seguito della gara di appalto e dei dovuti controlli. In ogni caso, il CIG viene richiesto online dal responsabile del procedimento all' Anac - funzione ereditata dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione. Il rilascio di tale codice da parte dell'ANAC avviene, quindi, ben prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Ne deriva che, dalla mera esistenza del CIG non si può desumere che il contratto sia stato stipulato per iscritto.
Né cambiano i termini per la questione in ragione del fatto che l'attrice reclami i soli interessi moratori rispetto a prestazioni che sono state adempiute da parte del convenuto. Infatti, il diritto di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista nella misura prevista dal
D.lgs. n. 231/02 sorge soltanto qualora sia stato concluso, tra l'ente pubblico competente ed il privato, un contratto avente forma scritta a pena di nullità , sussumibile nel concetto di "transazione commerciale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a del citato decreto.
Va, conseguentemente, dichiarata la nullità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio in quanto carente del requisito della forma scritta ad substantiam, imposto per legge per tutti i contratti stipulati dalle Pubbliche
Amministrazioni.
Dalla accertata nullità discende la non debenza di tutte le somme richieste
Part dalla in via contrattuale.
E' invece inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dall'attrice. Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della
P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n. 10798/2015). Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione
"pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti. D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041
c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043
c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà. Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del
2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben potrà agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c.., essendo la cedente tenuta ex art. 1266 c.c. a garantire l'esistenza del credito ceduto.
La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. (cfr. Cass. 6/7/2020, n. 13953).
A ciò aggiungasi, poi, che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi la stessa a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
In definitiva, la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
a) rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale ed in via subordinata;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.; c) condanna la al pagamento, in favore del convenuto, delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 29/4/2025 Il Giudice monocratico
(dott.ssa Carla Sorrentini)
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19088/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessione del credito e vertente
TRA
(c.f. ), in persona dei procuratori dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
e avv. Lorenza Prati, in virtù di scritture private autenticate dal dott. Pt_2
Notaio in Milano (rispettivamente Rep. Persona_1
19897, Raccolta 7889 del 1/6/2018 e Rep. 21394, Raccolta 8528 del 31/1/2019), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe
Cardona, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
Controparte_1
(CF. ), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso ex lege
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/1/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6/8/2020, la Parte_1
Part (d'ora in poi per brevità ) conveniva in giudizio il l'Istituto scolastico in epigrafe indicato (d'ora in poi ) chiedendo condannarsi lo stesso al CP_1
pagamento: I. in via principale di € 5.970,11 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti portati dalle fatture indicate nelle Note Debito;
II degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica del presente atto, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III. di € 680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal
D.lgs n. 192/12 , corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 17 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell' aveva generato gli CP_1
interessi di mora oggetto delle Note Debito
IV. in via subordinata, di ogni diversa somma che sarà ritenuta dovuta per le causali di cui sopra;
V. in via ulteriormente subordinata, di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
VI. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
A sostegno della domanda deduceva di essere cessionaria dei crediti vantati dalla MA S.c.p.a. nei confronti dell' convenuto per prestazioni CP_1
di servizi, cessioni che avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitali, anche i relativi interessi maturati e maturandi.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva , in via preliminare, la nullità CP_1 dell'atto di citazione per omessa indicazione delle prestazioni da cui sarebbero originati i crediti azionati in giudizio;
nel merito, deduceva che l'attrice non aveva fornito prova né del contratto cui afferivano le suindicate prestazioni, né delle cessioni che erano asseritamente intervenute, né dell'avvenuto adempimento delle prestazioni.
Non veniva svolta attività istruttoria.
Indi, sostituita l'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare va ribadita l'insussistenza dell'eccepita nullità dell'atto di citazione, in quanto, come già affermato con ordinanza del 5/3/2021, le dedotte lacune afferenti la produzione documentale a corredo della domanda non rilevano in punto di nullità ma, semmai, sul piano della fondatezza nel merito della pretesa.
Ciò posto, la domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Invero, il rapporto a monte delle cessioni di credito dedotte in giudizio è nullo, non avendo l'attrice prodotto in giudizio il contratto e/o i contratti scritti sulla cui base sono stare rese le prestazioni di servizio da parte della cedente MA.
Com'è noto, infatti, in tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Tale requisito formale
è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria (cfr. ex multis,
Cass. 23/2/2022, n. 5996; Cass. 8/1/2020, n. 142; Cass. 10/1/2019, n. 453).
Logico corollario di tale principio è che le fatture prodotte in giudizio dalla
Part non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo, né la mancata impugnativa di ciascuna di esse può rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. 22/6/2018, n. 16562).
Altrettanto priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) nelle fatture emesse dalla società cedente MA in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale che, di per sé, non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA. Non si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del
Tribunale di Bologna, richiamato nelle sue difese dall'attrice, secondo cui “in relazione alle fatture per cui è presente il CIG, un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall'ANAC o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi della predetta autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito” (pag. 4 della Sentenza n. 756/2023 pubbl. il 03/04/2023, r.g. n.
16180/2020). Ciò in quanto, in assenza di un documento ufficiale che attesti la veridicità del CIG indicato in fattura e il suo collegamento con il rapporto contrattuale invocato, non vi è prova che il codice indicato corrisponda al CIG effettivamente rilasciato dall'ANAC a seguito della gara di appalto e dei dovuti controlli. In ogni caso, il CIG viene richiesto online dal responsabile del procedimento all' Anac - funzione ereditata dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione. Il rilascio di tale codice da parte dell'ANAC avviene, quindi, ben prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Ne deriva che, dalla mera esistenza del CIG non si può desumere che il contratto sia stato stipulato per iscritto.
Né cambiano i termini per la questione in ragione del fatto che l'attrice reclami i soli interessi moratori rispetto a prestazioni che sono state adempiute da parte del convenuto. Infatti, il diritto di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista nella misura prevista dal
D.lgs. n. 231/02 sorge soltanto qualora sia stato concluso, tra l'ente pubblico competente ed il privato, un contratto avente forma scritta a pena di nullità , sussumibile nel concetto di "transazione commerciale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a del citato decreto.
Va, conseguentemente, dichiarata la nullità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio in quanto carente del requisito della forma scritta ad substantiam, imposto per legge per tutti i contratti stipulati dalle Pubbliche
Amministrazioni.
Dalla accertata nullità discende la non debenza di tutte le somme richieste
Part dalla in via contrattuale.
E' invece inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dall'attrice. Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della
P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n. 10798/2015). Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione
"pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti. D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041
c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043
c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà. Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del
2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben potrà agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c.., essendo la cedente tenuta ex art. 1266 c.c. a garantire l'esistenza del credito ceduto.
La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. (cfr. Cass. 6/7/2020, n. 13953).
A ciò aggiungasi, poi, che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi la stessa a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
In definitiva, la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
a) rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale ed in via subordinata;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.; c) condanna la al pagamento, in favore del convenuto, delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 29/4/2025 Il Giudice monocratico
(dott.ssa Carla Sorrentini)