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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 419/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Angelo CAPPARELLI (C.F. ) e C.F._2 Parte_2
C.F. )
[...] C.F._3
- attore -
contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco CIRILLO (C.F. C.F._5
C.F._6
- convenuti -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1
giudizio e al fine di ottenerne la condanna al CP_2 Controparte_1 pagamento di € 50.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla condotte diffamatoria posta in essere dai medesimi convenuti.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- con sentenza n. 74/2015 del 9.11.2015 (depositata il 29.12.2015), passata in giudicato il 17.3.2016, il Giudice di Pace di Scalea ha condannato e CP_2 [...] alla pena di € 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. Controparte_1
110 e 595 c.p. in danno dell'attore ed al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede civile) in suo favore, per averne offeso la reputazione, definendolo
“pregiudicato per vari reati, personaggio poco raccomandabile, collegato alla malavita organizzata del capoluogo cosentino”, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc, iscritto con il n.
64/2009 RGAC, davanti al Tribunale di Paola, Sez. Dist. Scalea, tra la
[...]
(per la quale l'attore svolgeva le funzioni di commercialista Controparte_3
per aspetti gestionali relativi all'HOTEL DUCALE di Cirella) e i sui soci (odierni convenuti);
- l'attore, sposato con due figli, stimato professionista, aveva subito un grave pregiudizio alla sua reputazione personale e professionale, anche in ragione dell'ambito giudiziario nel quale era stata consumata la diffamazione.
1.2. – Si sono costituiti e i quali hanno chiesto di CP_2 Controparte_1
rigettare la domanda per difetto di prova di pregiudizi risarcibili.
2. – Ciò posto, la sentenza penale n. 74/2015 del Giudice di Pace di Scalea spiega effetti di giudicato sulla presente controversia in relazione alla natura diffamatoria delle descrizione dell'attore – contenuta nella comparsa di costituzione e risposta redatta nell'interesse di e per il proc. n. RGAC 64/2009, CP_2 Controparte_1
riprendendo testualmente la denuncia querela sporta dalla medesima il 27.3.2009 CP_2
– in termini di “pregiudicato per vari reati, personaggio poco raccomandabile, collegato alla malavita organizzata del capoluogo cosentino”.
2 Resta da verificare se e in che misura l'attore abbia subito pregiudizi risarcibili in conseguenza dell'accertata condotta diffamatoria dei convenuti.
Ebbene, la gravità delle accuse (al punto da definire l'attore “pregiudicato” e “collegato alla malavita organizzata del capoluogo cosentino”) – riferite innanzitutto alla sfera professionale dell'attore (per l'attività svolta in relazione all'HOTEL DUCALE di
Cirella) e destinate ad una sua cliente (cfr. la , ma per la Controparte_3
loro genericità ed intensità capaci di colpire anche la sfera personale della vittima –, la sua posizione professionale (iscritto nell'ambo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Cosenza ed ausiliario del Tribunale di Cosenza quale curatore fallimentare e professionista delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive, cfr. documenti allegati alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc) e l'ambiente qualificato e professionale, anche se ristretto, in cui è stato consumato il reato (il procedimento n. 64/2009 RGAC Tribunale di Paola, Sez. Dist. Scalea) fanno presumere, sulla base dell'id quod plerumque accidit, la rilevante sofferenza soggettiva, la profonda mortificazione della dignità personale e professionale, ma anche le negative ripercussioni relazionali subite dall'attore in conseguenza della lesione alla sua reputazione personale e professionale inferta con lo scritto diffamatorio de quo.
Quanto alla liquidazione equitativa, appare congruo utilizzare come parametro superiore la tabelle del Tribunale di Milano per le diffamazioni a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, tenuto conto della minore gravità della vicenda che qui occupa – comunque circoscritta al procedimento giudiziario nel quale è stato depositato lo scritto diffamatorio – rispetto alle ben maggiori potenzialità lesive degli scritti diffusi con mezzi di comunicazione di massa considerati nelle tabelle milanesi.
Pertanto, attestandosi sul margine superiore della forbice prevista dalla predetta tabella per le diffamazioni di tenue gravità, i danni non patrimoniali subiti dall'attore devono essere equitativamente liquidati in € 10.000,00 all'attualità.
In conclusione, occorre condannare i convenuti al pagamento in solido di € 10.000,00, oltre interessi legali da calcolarsi sul medesimo importo devalutato secondo l'indice
FOI dell'ISTAT al 31.3.2009 e, poi, sullo stesso importo rivalutato anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza e, infine, sul totale così determinato (capitale ed interessi), divenuto debito di valuta, dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo, in favore dell'attore.
3 3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore sulla base del decisum – in € 5.077,00 per compenso ed in € 264,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), CPA ed IVA (come per legge), in favore degli attori, con distrazione ai suoi procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna e al pagamento in solido di € CP_2 Controparte_1
10.000,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Parte_1
b) condanna, inoltre, i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compenso ed € 246,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione ai suoi procuratori.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5.6.2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
4
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Angelo CAPPARELLI (C.F. ) e C.F._2 Parte_2
C.F. )
[...] C.F._3
- attore -
contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco CIRILLO (C.F. C.F._5
C.F._6
- convenuti -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1
giudizio e al fine di ottenerne la condanna al CP_2 Controparte_1 pagamento di € 50.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla condotte diffamatoria posta in essere dai medesimi convenuti.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- con sentenza n. 74/2015 del 9.11.2015 (depositata il 29.12.2015), passata in giudicato il 17.3.2016, il Giudice di Pace di Scalea ha condannato e CP_2 [...] alla pena di € 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. Controparte_1
110 e 595 c.p. in danno dell'attore ed al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede civile) in suo favore, per averne offeso la reputazione, definendolo
“pregiudicato per vari reati, personaggio poco raccomandabile, collegato alla malavita organizzata del capoluogo cosentino”, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc, iscritto con il n.
64/2009 RGAC, davanti al Tribunale di Paola, Sez. Dist. Scalea, tra la
[...]
(per la quale l'attore svolgeva le funzioni di commercialista Controparte_3
per aspetti gestionali relativi all'HOTEL DUCALE di Cirella) e i sui soci (odierni convenuti);
- l'attore, sposato con due figli, stimato professionista, aveva subito un grave pregiudizio alla sua reputazione personale e professionale, anche in ragione dell'ambito giudiziario nel quale era stata consumata la diffamazione.
1.2. – Si sono costituiti e i quali hanno chiesto di CP_2 Controparte_1
rigettare la domanda per difetto di prova di pregiudizi risarcibili.
2. – Ciò posto, la sentenza penale n. 74/2015 del Giudice di Pace di Scalea spiega effetti di giudicato sulla presente controversia in relazione alla natura diffamatoria delle descrizione dell'attore – contenuta nella comparsa di costituzione e risposta redatta nell'interesse di e per il proc. n. RGAC 64/2009, CP_2 Controparte_1
riprendendo testualmente la denuncia querela sporta dalla medesima il 27.3.2009 CP_2
– in termini di “pregiudicato per vari reati, personaggio poco raccomandabile, collegato alla malavita organizzata del capoluogo cosentino”.
2 Resta da verificare se e in che misura l'attore abbia subito pregiudizi risarcibili in conseguenza dell'accertata condotta diffamatoria dei convenuti.
Ebbene, la gravità delle accuse (al punto da definire l'attore “pregiudicato” e “collegato alla malavita organizzata del capoluogo cosentino”) – riferite innanzitutto alla sfera professionale dell'attore (per l'attività svolta in relazione all'HOTEL DUCALE di
Cirella) e destinate ad una sua cliente (cfr. la , ma per la Controparte_3
loro genericità ed intensità capaci di colpire anche la sfera personale della vittima –, la sua posizione professionale (iscritto nell'ambo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Cosenza ed ausiliario del Tribunale di Cosenza quale curatore fallimentare e professionista delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive, cfr. documenti allegati alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc) e l'ambiente qualificato e professionale, anche se ristretto, in cui è stato consumato il reato (il procedimento n. 64/2009 RGAC Tribunale di Paola, Sez. Dist. Scalea) fanno presumere, sulla base dell'id quod plerumque accidit, la rilevante sofferenza soggettiva, la profonda mortificazione della dignità personale e professionale, ma anche le negative ripercussioni relazionali subite dall'attore in conseguenza della lesione alla sua reputazione personale e professionale inferta con lo scritto diffamatorio de quo.
Quanto alla liquidazione equitativa, appare congruo utilizzare come parametro superiore la tabelle del Tribunale di Milano per le diffamazioni a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, tenuto conto della minore gravità della vicenda che qui occupa – comunque circoscritta al procedimento giudiziario nel quale è stato depositato lo scritto diffamatorio – rispetto alle ben maggiori potenzialità lesive degli scritti diffusi con mezzi di comunicazione di massa considerati nelle tabelle milanesi.
Pertanto, attestandosi sul margine superiore della forbice prevista dalla predetta tabella per le diffamazioni di tenue gravità, i danni non patrimoniali subiti dall'attore devono essere equitativamente liquidati in € 10.000,00 all'attualità.
In conclusione, occorre condannare i convenuti al pagamento in solido di € 10.000,00, oltre interessi legali da calcolarsi sul medesimo importo devalutato secondo l'indice
FOI dell'ISTAT al 31.3.2009 e, poi, sullo stesso importo rivalutato anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza e, infine, sul totale così determinato (capitale ed interessi), divenuto debito di valuta, dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo, in favore dell'attore.
3 3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore sulla base del decisum – in € 5.077,00 per compenso ed in € 264,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), CPA ed IVA (come per legge), in favore degli attori, con distrazione ai suoi procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna e al pagamento in solido di € CP_2 Controparte_1
10.000,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Parte_1
b) condanna, inoltre, i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compenso ed € 246,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione ai suoi procuratori.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5.6.2025
Il Giudice
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