Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 74
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Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della sentenza per violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare, accertando che l'istanza di trattazione da remoto è stata rigettata ma non si è proceduto né all'assegnazione dei termini per la trattazione scritta né al rinvio a nuovo ruolo, bensì alla trattazione in camera di consiglio. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, a fronte dell'istanza di una parte, integra una nullità processuale per violazione del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Legittimità dell'accertamento induttivo in assenza di verbale di ispezione

    La Corte ha condiviso la motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo che il verbale d'ispezione non sia un dato imprescindibile per procedere in via induttiva. Le modalità accertative previste dalla norma sono differenti e presentano ciascuna l'idoneità a fungere da presupposto per l'accertamento induttivo. La genericità e lacunosità delle fatture e dei contratti di subappalto, unitamente alle discrasie dei dati, hanno reso legittimo l'accertamento.

  • Rigettato
    Travasamento dello scopo del prospetto di calcolo

    La sentenza appellata ha valorizzato l'assenza di una difesa puntuale riguardo alla ricostruzione del reddito effettuata dall'Ufficio, sottolineando come l'utilizzo della modalità di accertamento “induttivo puro” non tolleri contestazioni quali la presenza di perdite su crediti o vendite immobiliari a prezzi di costo. Tali circostanze, reiterate in appello, sono state ritenute di scarsa valenza.

  • Rigettato
    Stravaganza della fattispecie mista di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti

    L'Ufficio ha chiarito che l'incongruità descritta ha reso non verificabile l'entità delle prestazioni realmente eseguite rispetto a quelle non eseguite. Ciò ha comportato la qualificazione di alcune fatture come riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti e altre come riferite ad operazioni in parte soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto attendibile questo ragionamento.

  • Rigettato
    Legittimità indetraibilità IVA

    La conclusione sulla legittimità della ritenuta indetraibilità dell'IVA è pienamente coerente con la valutazione delle operazioni fatturate in termini di inesistenza oggettiva o soggettiva, riscontrando la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 74
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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