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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SE RI, Presidente GALLINA CARMELA, Relatore PIOMBO DOMENICO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2626/2022 depositato il 30/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BERGAMO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301569-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301569-2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dichiarare nulla e per gli effetti annullare sentenza di primo grado n. 13/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BERGAMO sez. 2, con vittoria delle spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il liquidatore giudiziale della IE S.r.l. – procedura apertasi in data
8.10.25 innanzi al Tribunale di Bergamo – ha riassunto il giudizio d'appello interrotto da questa Corte con ordinanza in data 17.02.25 ai sensi dell'art 40 D.Lgs. 546/1992.
Il procedimento era stato promosso dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per conseguire la riforma della sentenza di primo grado emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Tale pronuncia ha rigettato la domanda volta all'annullamento dell'avviso di accertamento nr. T9F03B301569-2020 con il quale l'Ufficio per l'anno 2015 ha proceduto al recupero dell'IRES, dell'IVA e di altre imposte sul rilievo dell'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni riportate nelle fatture contabilizzate per un importo di € 232.298.
Si è così accertato un maggior debito IVA per € 51.105,56 e, in via induttiva, ritenuta inattendibile la contabilità nel suo complesso, l'Ufficio ha quantificato il reddito imponibile in € 133.985,75 con maggiore IRES per €. 35.287 per un totale di €
252.664,12, ivi incluse sanzioni e spese. La Procedura riassumente ha ribadito l'eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, non avendo la Commissione di primo grado proceduto alla trattazione da remoto pur in presenza di specifica richiesta.
Nel merito ha censurato la pronuncia per avere la stessa : ritenuto legittimo l'accertamento induttivo pur in assenza di un verbale di ispezione;
condiviso la valutazione operata dall'Ufficio riguardo alla genericità e lacunosità dei documenti contabili;
travisato lo scopo del prospetto di calcolo allegato al fine di riscontrare la congruità del reddito dichiarato;
interpretato in modo distorto il materiale probatorio attribuendo rilevanza alla sola regolarità formale delle fatture così trascurandone la valutazione complessiva;
avallato l'elaborazione di una fattispecie mista – ritenuta stravagante - di operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti al fine di recuperare l'IVA.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza con declaratoria dell'infondatezza della pretesa impositiva.
L'Ufficio si è costituito con controdeduzioni con le quali ha contestato la fondatezza sia dell'eccezione preliminare che delle censure inerenti il merito concludendo per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che l'eccezione preliminare sia fondata.
L'art. 27 del D.L. nr. 127/20 recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 al comma 2 prevedeva che nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.
Tanto premesso, è documentato che l'istanza ai fini della trattazione della causa in pubblica udienza mediante collegamento da remoto è stata presentata dalla IE contribuente il 2.12.21 e che la stessa è stata rigettata il successivo 6.12.21. Tuttavia, non si è proceduto né all'assegnazione dei termini ai fini della trattazione scritta né al rinvio a nuovo ruolo, bensì alla trattazione in camera di consiglio nella medesima data con decisione adottata sulla base degli atti.
La giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante – da ritenersi ampiamente in termini rispetto al caso in esame - ha in più occasioni ribadito come, a fronte dell'istanza di una parte, la trattazione del ricorso in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, sia pure nella forma della trattazione scritta ove non sia fattibile il collegamento da remoto, integra una nullità processuale per violazione del diritto di difesa. Tale principio – cui questa Corte intende dare seguito – non tollera eccezioni sì da doversi concludere per la nullità della sentenza.
Ciò posto, considerato che non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 59 del d.lg.vo nr. 546/92 dispone la rimessione al primo giudice, si procedere alla delibazione del merito della domanda.
Quanto alla prima censura – relativa alla ritenuta legittimità dell'accertamento induttivo pur in assenza di un verbale di ispezione - la Corte condivide la motivazione della sentenza in quanto conforme al dato testuale dell'art. 39 commi 1 e 2 del d.p.r. nr.
600/73.
Difformemente da quanto sostenuto dalla Procedura ricorrente il verbale d'ispezione non rappresenta un dato imprescindibile al fine di procedere in via induttiva.
Infatti il comma 2 della disposizione citata prevede il ricorso a tale modalità accertativa quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni – come accertate ai sensi del precedente comma - sia le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Il precedente comma alla lettera d) prescrive che se
l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32.
La lettura congiunta dei commi riportati evidenzia, pertanto, che le modalità accertative sono differenti e si articolano in ispezioni, verifiche ex art. 33 e controlli delle registrazioni contabili, siano esse fatture ovvero altri atti o documenti. Le stesse - in quanto equipollenti - presentano ciascuna l'idoneità a fungere da presupposto per l'accertamento induttivo. Né – come preteso – la locuzione ovvero utilizzata dal legislatore equivale - anche sul piano grammaticale - ad una prescrizione onnicomprensiva nel senso che anche le omissioni e le false o inesatte indicazioni debbano essere raccolte in un verbale ispettivo: tale opzione interpretativa, infatti, è contraria al valore semantico della locuzione che risulta avversativo ossia pone un'alternativa rispetto a quanto riportato in precedenza. La sentenza impugnata in piena coerenza dal dato normativo di riferimento ha valorizzato appunto l'esistenza di omissioni e false o inesatte indicazioni riguardanti le registrazioni contabili al fine di scrutinare l'attendibilità delle conclusioni dell'Ufficio assumendo quale riferimento sia le fatture che, più in generale, gli altri atti e documenti della contribuente.
Il dato precipuo è costituito dalla genericità e lacunosità delle fatture: la descrizione dei servizi ivi esposta – come riportato dai primi giudici – risulta carente in quanto è presente l'indicazione del cantiere senza ulteriori dettagli riguardo all'oggetto specifico ed allo stato di avanzamento dei lavori.
Le dinamiche ricostruite dettagliatamente dall'Ufficio in sede di accertamento – pur non riportate per esteso nella sentenza – sono state ampiamente mutuate attraverso i passaggi motivazionali seguenti: per due delle fatture emesse dalla IE
Società_1 (la n. 227/2015 e la n. 340/2015) si va oltre la lacunosità della descrizione delle prestazioni eseguite, visto che quanto riportato in termini di
Ricorrente_1descrizione sulla copia della fattura esibita dalla ricorrente non coincide (come dovrebbe invece essere) con quanto riportato sulla copia della fattura esibita dalla
IT , a ulteriore conferma di una scarsa attenzione posta a una corretta rappresentazione dell'oggetto delle fatture. E non basta a sanare tale situazione il fatto che l'imponibile sia il medesimo sulle copie delle fatture, visto che ciò che risulta contestato è l'affidabilità delle operazioni in termini di descrizione delle stesse. La situazione descritta trova poi ulteriore conferma dalla genericità riscontrabile nei contratti di sub appalto stipulati tra la ricorrente e le suddette IE fornitrici, contratti che risultano privi di una precisa descrizione dei lavori da eseguire e delle modalità di consuntivazione dei lavori svolti.
Tali rilievi – indubbiamente idonei a riscontrare la legittimità dell'accertamento eseguito attesa la valorizzata discrasia dei dati emergenti sia dalla contabilità che dai documenti della contribuente – non sono confutati dalle censure svolte nella presente sede.
Come riportato dall'Ufficio nella memoria di controdeduzioni, l'esame incrociato delle fatture emesse, rispettivamente, dalla contribuente e dalle IE fornitrici
Società_1 Società_2 s.r.l. ed s.r.l. ha fatto emergere diverse anomalie riguardo alle indicazioni ivi riportate al pari dell'esame condotto sui contratti di subappalto. In particolare, questi ultimi sono risultati privi dell'indicazione di elementi essenziali quali l'importo dei lavori, la descrizione specifica dell'opera da realizzare nonché delle modalità di consuntivazione. Analoghe incongruenze presentano per alcuni cantieri i nominativi del personale impiegato, risultato non più alle dipendenze della IE.
Quanto evidenziato vale anche a smentire la censura relativa alla pretesa stravaganza della fattispecie contestata, ossia, operazioni ritenute inesistenti sia oggettivamente che soggettivamente.
L'Ufficio ha chiarito il modus procedendi nel senso che l'incongruità descritta ha reso non verificabile con la necessaria certezza ed univocità l'entità – rispettivamente - delle prestazioni realmente eseguite rispetto a quelle per cui non era avvenuta affatto l'esecuzione. Ciò ha comportato, eccezion fatta per due fatture per le quali è stata ritenuta la riferibilità ad operazioni oggettivamente inesistenti, la qualificazione di quelle residue – relative ad operazioni per complessivi € 188.798,00 + IVA ( di cui € 82.000,00
Società_1+ IVA relativi a fatture emesse dalla IE ed € 106.798,00 + IVA
Società_2relativi a fatture emesse dalla IE RL ) come riferite ad operazioni in parte soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti.
Quanto alla prima categoria, si è fatto leva sull'assenza di documentazione atta a rispettare – per quanto esposto - i requisiti di deducibilità previsti dall'art. 109 del TUIR e , quanto alla seconda, poiché si è ritenuto che ciò che era stato qualificato come subappalto in realtà simulava la semplice somministrazione di manodopera.
La Corte reputa attendibile il ragionamento operato.
Del resto, l'elevato ammontare delle fatture pari ad € 232.298 – ove raffrontato a quello dei costi per i servizi sostenuti - ha inficiato in modo consistente l'attendibilità della contabilità sì che, in piena aderenza al disposto dell'art. 39, comma 2, lett. d) del
D.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione del reddito d'impresa in via induttiva.
Deve parimente essere disattesa la censura relativa all'allegato travisamento del prospetto di calcolo al fine di riscontrare la congruità del reddito dichiarato.
La sentenza appellata ha valorizzato l'assenza, nei pur numerosi motivi di ricorso, di una difesa puntuale riguardo alla ricostruzione del reddito effettuata dall'Ufficio sottolineando – al contempo – come l'utilizzo della modalità di accertamento “induttivo puro” non tolleri contestazioni quali la presenza di perdite su crediti oppure vendite immobiliari a prezzi di costo. Circostanze, queste, reiterate nella presente sede la cui scarsa valenza ai fini pretesi non può che essere ribadita.
Infine, non può che concludersi per la legittimità della ritenuta indetraibilità dell'Iva: la conclusione è pienamente coerente con la valutazione delle operazioni fatturate in termini di inesistenza oggettiva o soggettiva, sì da risultare riscontrata la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972,
Consegue il rigetto dell'appello.
L'esito della lite – caratterizzato dall'accoglimento della censura di nullità della sentenza appellata e dal rigetto nel merito delle ragioni della contribuente – rende opportuno disporre la compensazione delle spese di lite in ragione del 20% ponendosi il restante 80% – liquidato come in dispositivo tenuto conto dei valori medi di riferimento
– a carico della Procedura ricorrente in riassunzione.
P. Q. M.
la Corte dichiara la nullità della sentenza di primo grado appellata e, pronunciando nel merito in grado di appello, respinge il ricorso della IE contribuente.
Condanna la Liquidazione giudiziale della IE Ricorrente_1 S.r.l. a rifondere all'Ufficio le spese del presente giudizio in ragione dell'80% liquidato in € 8.000 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali con compensazione della residua porzione.
Milano 27 ottobre 2025
Il giudice estensore
RM GA
Il presidente
GL RV
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SE RI, Presidente GALLINA CARMELA, Relatore PIOMBO DOMENICO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2626/2022 depositato il 30/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BERGAMO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301569-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301569-2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dichiarare nulla e per gli effetti annullare sentenza di primo grado n. 13/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BERGAMO sez. 2, con vittoria delle spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il liquidatore giudiziale della IE S.r.l. – procedura apertasi in data
8.10.25 innanzi al Tribunale di Bergamo – ha riassunto il giudizio d'appello interrotto da questa Corte con ordinanza in data 17.02.25 ai sensi dell'art 40 D.Lgs. 546/1992.
Il procedimento era stato promosso dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per conseguire la riforma della sentenza di primo grado emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Tale pronuncia ha rigettato la domanda volta all'annullamento dell'avviso di accertamento nr. T9F03B301569-2020 con il quale l'Ufficio per l'anno 2015 ha proceduto al recupero dell'IRES, dell'IVA e di altre imposte sul rilievo dell'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni riportate nelle fatture contabilizzate per un importo di € 232.298.
Si è così accertato un maggior debito IVA per € 51.105,56 e, in via induttiva, ritenuta inattendibile la contabilità nel suo complesso, l'Ufficio ha quantificato il reddito imponibile in € 133.985,75 con maggiore IRES per €. 35.287 per un totale di €
252.664,12, ivi incluse sanzioni e spese. La Procedura riassumente ha ribadito l'eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, non avendo la Commissione di primo grado proceduto alla trattazione da remoto pur in presenza di specifica richiesta.
Nel merito ha censurato la pronuncia per avere la stessa : ritenuto legittimo l'accertamento induttivo pur in assenza di un verbale di ispezione;
condiviso la valutazione operata dall'Ufficio riguardo alla genericità e lacunosità dei documenti contabili;
travisato lo scopo del prospetto di calcolo allegato al fine di riscontrare la congruità del reddito dichiarato;
interpretato in modo distorto il materiale probatorio attribuendo rilevanza alla sola regolarità formale delle fatture così trascurandone la valutazione complessiva;
avallato l'elaborazione di una fattispecie mista – ritenuta stravagante - di operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti al fine di recuperare l'IVA.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza con declaratoria dell'infondatezza della pretesa impositiva.
L'Ufficio si è costituito con controdeduzioni con le quali ha contestato la fondatezza sia dell'eccezione preliminare che delle censure inerenti il merito concludendo per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che l'eccezione preliminare sia fondata.
L'art. 27 del D.L. nr. 127/20 recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 al comma 2 prevedeva che nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.
Tanto premesso, è documentato che l'istanza ai fini della trattazione della causa in pubblica udienza mediante collegamento da remoto è stata presentata dalla IE contribuente il 2.12.21 e che la stessa è stata rigettata il successivo 6.12.21. Tuttavia, non si è proceduto né all'assegnazione dei termini ai fini della trattazione scritta né al rinvio a nuovo ruolo, bensì alla trattazione in camera di consiglio nella medesima data con decisione adottata sulla base degli atti.
La giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante – da ritenersi ampiamente in termini rispetto al caso in esame - ha in più occasioni ribadito come, a fronte dell'istanza di una parte, la trattazione del ricorso in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, sia pure nella forma della trattazione scritta ove non sia fattibile il collegamento da remoto, integra una nullità processuale per violazione del diritto di difesa. Tale principio – cui questa Corte intende dare seguito – non tollera eccezioni sì da doversi concludere per la nullità della sentenza.
Ciò posto, considerato che non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 59 del d.lg.vo nr. 546/92 dispone la rimessione al primo giudice, si procedere alla delibazione del merito della domanda.
Quanto alla prima censura – relativa alla ritenuta legittimità dell'accertamento induttivo pur in assenza di un verbale di ispezione - la Corte condivide la motivazione della sentenza in quanto conforme al dato testuale dell'art. 39 commi 1 e 2 del d.p.r. nr.
600/73.
Difformemente da quanto sostenuto dalla Procedura ricorrente il verbale d'ispezione non rappresenta un dato imprescindibile al fine di procedere in via induttiva.
Infatti il comma 2 della disposizione citata prevede il ricorso a tale modalità accertativa quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni – come accertate ai sensi del precedente comma - sia le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Il precedente comma alla lettera d) prescrive che se
l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32.
La lettura congiunta dei commi riportati evidenzia, pertanto, che le modalità accertative sono differenti e si articolano in ispezioni, verifiche ex art. 33 e controlli delle registrazioni contabili, siano esse fatture ovvero altri atti o documenti. Le stesse - in quanto equipollenti - presentano ciascuna l'idoneità a fungere da presupposto per l'accertamento induttivo. Né – come preteso – la locuzione ovvero utilizzata dal legislatore equivale - anche sul piano grammaticale - ad una prescrizione onnicomprensiva nel senso che anche le omissioni e le false o inesatte indicazioni debbano essere raccolte in un verbale ispettivo: tale opzione interpretativa, infatti, è contraria al valore semantico della locuzione che risulta avversativo ossia pone un'alternativa rispetto a quanto riportato in precedenza. La sentenza impugnata in piena coerenza dal dato normativo di riferimento ha valorizzato appunto l'esistenza di omissioni e false o inesatte indicazioni riguardanti le registrazioni contabili al fine di scrutinare l'attendibilità delle conclusioni dell'Ufficio assumendo quale riferimento sia le fatture che, più in generale, gli altri atti e documenti della contribuente.
Il dato precipuo è costituito dalla genericità e lacunosità delle fatture: la descrizione dei servizi ivi esposta – come riportato dai primi giudici – risulta carente in quanto è presente l'indicazione del cantiere senza ulteriori dettagli riguardo all'oggetto specifico ed allo stato di avanzamento dei lavori.
Le dinamiche ricostruite dettagliatamente dall'Ufficio in sede di accertamento – pur non riportate per esteso nella sentenza – sono state ampiamente mutuate attraverso i passaggi motivazionali seguenti: per due delle fatture emesse dalla IE
Società_1 (la n. 227/2015 e la n. 340/2015) si va oltre la lacunosità della descrizione delle prestazioni eseguite, visto che quanto riportato in termini di
Ricorrente_1descrizione sulla copia della fattura esibita dalla ricorrente non coincide (come dovrebbe invece essere) con quanto riportato sulla copia della fattura esibita dalla
IT , a ulteriore conferma di una scarsa attenzione posta a una corretta rappresentazione dell'oggetto delle fatture. E non basta a sanare tale situazione il fatto che l'imponibile sia il medesimo sulle copie delle fatture, visto che ciò che risulta contestato è l'affidabilità delle operazioni in termini di descrizione delle stesse. La situazione descritta trova poi ulteriore conferma dalla genericità riscontrabile nei contratti di sub appalto stipulati tra la ricorrente e le suddette IE fornitrici, contratti che risultano privi di una precisa descrizione dei lavori da eseguire e delle modalità di consuntivazione dei lavori svolti.
Tali rilievi – indubbiamente idonei a riscontrare la legittimità dell'accertamento eseguito attesa la valorizzata discrasia dei dati emergenti sia dalla contabilità che dai documenti della contribuente – non sono confutati dalle censure svolte nella presente sede.
Come riportato dall'Ufficio nella memoria di controdeduzioni, l'esame incrociato delle fatture emesse, rispettivamente, dalla contribuente e dalle IE fornitrici
Società_1 Società_2 s.r.l. ed s.r.l. ha fatto emergere diverse anomalie riguardo alle indicazioni ivi riportate al pari dell'esame condotto sui contratti di subappalto. In particolare, questi ultimi sono risultati privi dell'indicazione di elementi essenziali quali l'importo dei lavori, la descrizione specifica dell'opera da realizzare nonché delle modalità di consuntivazione. Analoghe incongruenze presentano per alcuni cantieri i nominativi del personale impiegato, risultato non più alle dipendenze della IE.
Quanto evidenziato vale anche a smentire la censura relativa alla pretesa stravaganza della fattispecie contestata, ossia, operazioni ritenute inesistenti sia oggettivamente che soggettivamente.
L'Ufficio ha chiarito il modus procedendi nel senso che l'incongruità descritta ha reso non verificabile con la necessaria certezza ed univocità l'entità – rispettivamente - delle prestazioni realmente eseguite rispetto a quelle per cui non era avvenuta affatto l'esecuzione. Ciò ha comportato, eccezion fatta per due fatture per le quali è stata ritenuta la riferibilità ad operazioni oggettivamente inesistenti, la qualificazione di quelle residue – relative ad operazioni per complessivi € 188.798,00 + IVA ( di cui € 82.000,00
Società_1+ IVA relativi a fatture emesse dalla IE ed € 106.798,00 + IVA
Società_2relativi a fatture emesse dalla IE RL ) come riferite ad operazioni in parte soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti.
Quanto alla prima categoria, si è fatto leva sull'assenza di documentazione atta a rispettare – per quanto esposto - i requisiti di deducibilità previsti dall'art. 109 del TUIR e , quanto alla seconda, poiché si è ritenuto che ciò che era stato qualificato come subappalto in realtà simulava la semplice somministrazione di manodopera.
La Corte reputa attendibile il ragionamento operato.
Del resto, l'elevato ammontare delle fatture pari ad € 232.298 – ove raffrontato a quello dei costi per i servizi sostenuti - ha inficiato in modo consistente l'attendibilità della contabilità sì che, in piena aderenza al disposto dell'art. 39, comma 2, lett. d) del
D.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione del reddito d'impresa in via induttiva.
Deve parimente essere disattesa la censura relativa all'allegato travisamento del prospetto di calcolo al fine di riscontrare la congruità del reddito dichiarato.
La sentenza appellata ha valorizzato l'assenza, nei pur numerosi motivi di ricorso, di una difesa puntuale riguardo alla ricostruzione del reddito effettuata dall'Ufficio sottolineando – al contempo – come l'utilizzo della modalità di accertamento “induttivo puro” non tolleri contestazioni quali la presenza di perdite su crediti oppure vendite immobiliari a prezzi di costo. Circostanze, queste, reiterate nella presente sede la cui scarsa valenza ai fini pretesi non può che essere ribadita.
Infine, non può che concludersi per la legittimità della ritenuta indetraibilità dell'Iva: la conclusione è pienamente coerente con la valutazione delle operazioni fatturate in termini di inesistenza oggettiva o soggettiva, sì da risultare riscontrata la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972,
Consegue il rigetto dell'appello.
L'esito della lite – caratterizzato dall'accoglimento della censura di nullità della sentenza appellata e dal rigetto nel merito delle ragioni della contribuente – rende opportuno disporre la compensazione delle spese di lite in ragione del 20% ponendosi il restante 80% – liquidato come in dispositivo tenuto conto dei valori medi di riferimento
– a carico della Procedura ricorrente in riassunzione.
P. Q. M.
la Corte dichiara la nullità della sentenza di primo grado appellata e, pronunciando nel merito in grado di appello, respinge il ricorso della IE contribuente.
Condanna la Liquidazione giudiziale della IE Ricorrente_1 S.r.l. a rifondere all'Ufficio le spese del presente giudizio in ragione dell'80% liquidato in € 8.000 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali con compensazione della residua porzione.
Milano 27 ottobre 2025
Il giudice estensore
RM GA
Il presidente
GL RV