Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08006/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8006 del 2022, proposto da
RD IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a seguito di riassunzione del ricorso proposto al T.A.R. Lombardia - Milano - Sez. 3^ - R.G.N. 2242/2018, ordinanza n. 1595/2022, del decreto ministeriale di nomina a Tenente in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nella parte in cui gli conferisce anzianità assoluta al 25.5.16, non riconoscendogli l'anzianità connessa al servizio dallo stesso espletato nei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata della medesima Forza Armata;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi, ogni ulteriore atto di inquadramento, non cognito, nonché, ove occorra, il bando di concorso indetto con decreto dirigenziale m. 180/1D, del 12.8.2015 (all.to 4).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. ZO ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 13.09.2018 e depositato il 05.10.2018 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale di nomina di ufficiale in servizio permanente, che ha attribuito l’anzianità assoluta a decorrere dal 25.05.2016, chiedendo il riconoscimento dell’anzianità maturata anteriormente nel diverso rapporto (ufficiale in ferma prefissata).
1.2. Ha allegato di aver partecipato alla selezione indetta con decreto n. 180/1D del 12.08.2015 per il reclutamento di ufficiali nei ruoli speciali in servizio permanente, venendo poi nominato con decreto del 01.09.2016, mantenendo il grado rivestito alla scadenza del termine di presentazione della domanda e con decorrenza dell’anzianità al 25.05.2016. L’atto lesivo, che ha fatto decorrere l’anzianità da questa data e non da quella maturata nel precedente ruolo ricoperto, è stato acquisito mediante accesso agli atti in data 04.07.2018.
2. Con memoria difensiva del 9.9.2022 l’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità per tardività, assumendo che la nomina con anzianità assoluta e decorrenza assegni al 25.05.2016 fosse stata comunicata il 10.06.2016 con la lettera di invito, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito.
3. Con ordinanza del 05.07.2022 è stata dichiarata l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia, competente in base al criterio della sede di servizio del ricorrente, alla luce dell’impugnazione del bando pubblicato dal Ministero della Difesa, con conseguente tempestiva riassunzione in data 07.07.2022 innanzi al TAR Lazio-Roma.
4. All’udienza del 09.01.2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso va respinto.
5.1. In rito, l’eccezione di tardività è infondata.
L’atto lesivo è il decreto ministeriale di nomina che ha determinato l’anzianità assoluta al 25.05.2016. Non risulta prova che tale decreto sia stato comunicato in via individuale all’interessato, né che sia stato oggetto di pubblicazione idonea a far decorrere il termine di impugnazione da data antecedente. Non ha rilievo la convocazione del giugno 2016, che ha natura meramente procedimentale e precede addirittura l’adozione dell’atto formalmente lesivo, non potendo anticiparne gli effetti né la conoscenza legale.
6. Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
La disciplina distingue in modo netto il ruolo degli ufficiali in ferma prefissata rispetto a quello degli ufficiali in servizio permanente: il servizio temporaneo è riconducibile all’area ausiliaria e soddisfa esigenze specifiche e contingenti. Il servizio permanente effettivo, per converso, attiene al personale idoneo al servizio incondizionato, reclutato tramite concorso e corso di formazione, con iscrizione nel ruolo corrispondente e con avanzamento regolato dall’anzianità nell’ordine di iscrizione.
La differenza strutturale tra i due ruoli comporta che l’anzianità utile ai fini dell’avanzamento nel servizio permanente decorra dall’iscrizione nel relativo ruolo e non possa essere automaticamente traslata dal periodo di ferma prefissata.
Gli artt. 791 e 1055 c.o.m. collocano l’avanzamento ad anzianità sul presupposto dell’iscrizione nel ruolo del servizio permanente; la previsione “in quanto compatibili” di cui all’art. 936, comma 3, c.o.m. non consente di superare il diverso regime di iscrizione e di avanzamento, né di attribuire retroattivamente al servizio permanente l’anzianità maturata in un rapporto ontologicamente distinto e finalizzato a esigenze temporanee.
In definitiva, la pretesa di computo dell’anzianità di ferma prefissata nel servizio permanente è priva di fondamento alla luce del quadro normativo applicabile e della distinta natura dei ruoli.
Il ricorso va pertanto respinto.
7. Le spese di lite possono compensarsi in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN AT, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
ZO ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO ME | EN AT |
IL SEGRETARIO