Sentenza 4 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/09/2019, n. 37084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37084 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. udito l'avvocato PARIS IGNAZIO del foro di BERGAMO in difesa di: AM IM che si associa.
FATTO E DIRITTO
In riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione di Grumello del Monte, la Corte di appello di Brescia con sentenza del 03/02/2016, ha prosciolto MO TA dalla contravvenzione di cui all'art. 186 c.d.s. (prescritta) e dal reato di minaccia ex artt. 612 e 61 n. 2 cod. pen. (improcedibile per mancanza di querela), così qualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 336 cod. pen. La Corte lombarda ha confermato la responsabilità del TA per il reato di oltraggio, rideterminando la pena per detto reato (con le già concesse attenuanti generiche) in due mesi di reclusione. Ricorre per cassazione il difensore del Bonomi, adducendo: a) erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. nella parte in cui la Corte distrettuale ha escluso l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno (avendo l'imputato il giorno successivo ai fatti formulato le proprie scuse ai carabinieri oltraggiati); b) mancata applicazione della causa esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto. Il ricorso non appare, limitatamente al secondo motivo, inammissibile. Deve nondimeno rilevarsi in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta, non registrandosi utili periodi di sospensione del termine ex artt. 157 e 161 cod. pen., raggiunto da causa estintiva prescrizionale maturata il 24/05/2017. Vale a dire oltre un anno prima della trasmissione del ricorso a questo giudice di legittimità (ottobre 2018). Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di evidenza, in ragione dei contenuti valutativi delle due conformi decisioni di merito, la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all'imputato per gli effetti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ciò non senza aggiungere, quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato come la declaratoria di prescrizione, estinguendo il reato, rappresenti un esito più favorevole per l'imputato rispetto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 26388; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Rv. 266505).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 24 maggio 2019 Il con gli re és ensore Il Presi ente