CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ON PP, Presidente
PA ANDREA, TO
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 133/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse S.p.a. - 02259820682
elettivamente domiciliato presso Adriatica Risorse S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 706/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 797/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 706/1/2024 depositata in data 12/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pescara in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 45 IMU 2019 notificato in data 23.1.2024 da Adriatica Risorse Spa, per conto del Comune di Pescara per omesso versamento dell'importo di € 6556,00 inerente IMU anno 2019 per immobili e terreno seminativi siti nel Comune di Pescara, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso di accertamento impugnato e raggiunta la prova del presupposto impositivo sulla base delle risultanze catastali che attribuivano la titolarità degli immobili indicati nell'avviso di accertamento allo stesso ricorrente che non era stato in grado di fornire prova contraria.
2. Ricorrente_1 proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza della CGT di Pescara, censurandola per avere erroneamente confermato la legittimità dell'atto impugnato nonostante fosse stato emesso su immobili non intestati al ricorrente, deducendo violazione della L. 130/2022 e dell'art. 7 comma
5 bis D.Lvo 546/92, posto che l'ente appellato non aveva in realtà assolto al suo onere probatorio sia per la mancata esibizione della documentazione catastale attestante l'intestazione in capo al ricorrente degli immobili oggetto dell'atto impugnato, sia comunque per la nota insufficienza delle sola documentazione catastale a provare la titolarità di immobili. Censurava inoltre la sentenza anche per omessa applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000, non avendo rilevato la nullità dell'atto impugnato per carenza di compiuta ed esaustiva motivazione.
3. Preso atto dell'omessa costituzione in giudizio di Adriatica Risorse Spa, all'udienza del 3.11.2025 la
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. In particolare, appare fondato il rilievo del contribuente sulla carenza probatoria in ordine alla titolarità in capo al ricorrente degli immobili oggetto della contestata imposizione, nonostante il relativo onere probatorio incombesse, secondo i principi generali, sull'ente appellato.
Infatti, non possono comunque ritenersi sufficienti a tal fine le sole risultanze catastali indicate nell'avviso, non solo per la nota insufficienza della sola documentazione catastale a provare la proprietà di immobili, ma anche perché, nel caso di specie, il contribuente ha prodotto visure e documentazione da cui è possibile escludere la piena titolarità degli immobili oggetto dell'imposizione almeno con riferimento all'annualità presa in considerazione nell'avviso impugnato.
Le spese devono essere liquidate seguendo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.600 per ciascun grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ON PP, Presidente
PA ANDREA, TO
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 133/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse S.p.a. - 02259820682
elettivamente domiciliato presso Adriatica Risorse S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 706/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 797/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 706/1/2024 depositata in data 12/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pescara in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 45 IMU 2019 notificato in data 23.1.2024 da Adriatica Risorse Spa, per conto del Comune di Pescara per omesso versamento dell'importo di € 6556,00 inerente IMU anno 2019 per immobili e terreno seminativi siti nel Comune di Pescara, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso di accertamento impugnato e raggiunta la prova del presupposto impositivo sulla base delle risultanze catastali che attribuivano la titolarità degli immobili indicati nell'avviso di accertamento allo stesso ricorrente che non era stato in grado di fornire prova contraria.
2. Ricorrente_1 proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza della CGT di Pescara, censurandola per avere erroneamente confermato la legittimità dell'atto impugnato nonostante fosse stato emesso su immobili non intestati al ricorrente, deducendo violazione della L. 130/2022 e dell'art. 7 comma
5 bis D.Lvo 546/92, posto che l'ente appellato non aveva in realtà assolto al suo onere probatorio sia per la mancata esibizione della documentazione catastale attestante l'intestazione in capo al ricorrente degli immobili oggetto dell'atto impugnato, sia comunque per la nota insufficienza delle sola documentazione catastale a provare la titolarità di immobili. Censurava inoltre la sentenza anche per omessa applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000, non avendo rilevato la nullità dell'atto impugnato per carenza di compiuta ed esaustiva motivazione.
3. Preso atto dell'omessa costituzione in giudizio di Adriatica Risorse Spa, all'udienza del 3.11.2025 la
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. In particolare, appare fondato il rilievo del contribuente sulla carenza probatoria in ordine alla titolarità in capo al ricorrente degli immobili oggetto della contestata imposizione, nonostante il relativo onere probatorio incombesse, secondo i principi generali, sull'ente appellato.
Infatti, non possono comunque ritenersi sufficienti a tal fine le sole risultanze catastali indicate nell'avviso, non solo per la nota insufficienza della sola documentazione catastale a provare la proprietà di immobili, ma anche perché, nel caso di specie, il contribuente ha prodotto visure e documentazione da cui è possibile escludere la piena titolarità degli immobili oggetto dell'imposizione almeno con riferimento all'annualità presa in considerazione nell'avviso impugnato.
Le spese devono essere liquidate seguendo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.600 per ciascun grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.