Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 10/12/2025, n. 22314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22314 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3752 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gruppo San Michele S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4270613C5, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
1) del provvedimento di esclusione della ricorrente, comunicato con pec del 17.02.2025, dalla “Procedura aperta e telematica, ai sensi dell''art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l''affidamento del servizio di ausiliariato presso i Presidi Ospedalieri e correlati servizi territoriali individuati della ASL Roma 2 per la durata di mesi 24, eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 12 ed un importo biennale a base di gara pari ad € 11.873.418,51” Lotto unico CIG B4270613C5;
2) di tutti gli atti, note e verbali della gara di cui sub 1), nessuno escluso ed ivi compresi: il verbale n.2 del Seggio di gara, non conosciuto e non osteso nonostante apposite e reiterate richieste, in cui – secondo la comunicazione di cui sub 1) – sarebbe contenuto il “dettaglio delle motivazioni dell’esclusione” di cui sub 1; qualsiasi altro provvedimento di esclusione, ancorché non trasmesso e non conosciuto;
3) delle note prot. 52448 del 12.03.2025, prot. 53549 del 13.03.2025 e prot. 54450 del 14.03.2025 con cui l’ASL Roma 2 ha reiteratamente denegato la trasmissione di copia del verbale del Seggio di gara n.2 o comunque delle motivazioni ivi contenute in ordine all’esclusione di cui sub 1);
4) del bando, del disciplinare, del capitolato tecnico e di ogni altro elaborato di gara, ove interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso;
5) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione frattanto adottato, il contratto d’appalto frattanto intervenuto tra l’appaltante e l’operatore economico aggiudicatario e l’eventuale consegna del servizio in via d’urgenza.
Nonché
ex art. 116, comma 2, cpa ed in via istruttoria per l’emissione dell’ordine di esibire detto verbale n.2 del Seggio di gara o quantomeno un estratto dello stesso contenente le motivazioni dell’esclusione gravata o, se del caso, la riproduzione di dette motivazioni al fine del compiuto esercizio del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, previo annullamento dei dinieghi di cui sub 3).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRUPPO SAN MICHELE SRL il 9\5\2025:
1) del verbale del Seggio di gara n.2 del 06.02.2025, relativo alla “Procedura aperta e telematica, ai sensi dell''art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l''affidamento del servizio di ausiliariato presso i Presidi Ospedalieri e correlati servizi territoriali individuati della ASL Roma 2 per la durata di mesi 24, eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 12 ed un importo biennale a base di gara pari ad € 11.873.418,51” Lotto unico CIG B4270613C5 - conosciuto solo in quanto prodotto nel presente giudizio dalla stazione appaltante in versione parzialmente oscurata in data 04.04.2025 - laddove la ricorrente viene esclusa dalla gara di cui sopra per le motivazioni ivi riportate; per quanto di ragione, dell’avviso “A tutti gli OOEE” pubblicato il 26.11.2024 in sede di chiarimenti, nonché di tutti i chiarimenti, nessuno escluso ed ivi incluso il chiarimento PI223460-24, resi dalla stazione appaltante, laddove volti ad integrare, modificare o rettificare la lex specialis e/o intesi in senso contrario ai motivi di ricorso;
2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione frattanto adottato, il contratto d’appalto frattanto intervenuto tra l’appaltante e l’operatore economico aggiudicatario e l’eventuale consegna del servizio in via d’urgenza.
In via subordinata e per quanto di ragione, per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento degli elaborati della gara di cui sub 1), ossia del bando, degli artt. 3, 6 e 6.2 del disciplinare di gara, degli artt. 1 e ss. del capitolato tecnico, nonché dell’avviso “A tutti gli OOEE” pubblicato il 26.11.2024 in sede di chiarimenti e tutti gli altri chiarimenti, nessuno escluso ed ivi incluso il chiarimento PI223460-24, ove intesi nel senso di prescrivere, ai fini del soddisfacimento del requisito di partecipazione del fatturato specifico per servizi pregressi, l’espletamento di questi ultimi con l’esclusivo utilizzo della “figura professionale dell’ausiliario” e senza l’utilizzo di personale infermieristico ed operatori socio sanitari (O.S.S.); e così per l’annullamento dell’intera gara d’appalto di cui sub 1) e quindi di tutti i relativi elaborati, note, verbali e provvedimenti, nessuno escluso ed ivi compresi: bando, disciplinare, capitolato tecnico, ogni altro elaborato di gara, tutti i verbali di gara, il provvedimento di aggiudicazione frattanto adottato ed il contratto d’appalto frattanto intervenuto tra l’appaltante e l’operatore economico aggiudicatario e l’eventuale consegna del servizio in via d’urgenza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa CL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che, con atto del 24 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso chiedendo la compensazione delle spese;
che l’ASL ha insistito per la condanna alle spese;
- che, preso atto di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che le spese debbono essere poste a carico di parte ricorrente, posto che, come rilevato nell’ordinanza n. 2994/2025, con la quale è stata respinta la richiesta misura cautelare “il Capitolato Tecnico, allegato al bando di gara (doc. 2), precisa che oggetto del contratto è il “ servizio di ausiliariato presso i Presidi Ospedalieri e correlati servizi territoriali individuati della ASL Roma 2 ”; “ Per lo svolgimento del servizio è necessaria la figura professionale dell’ausiliario, in virtù delle mansioni ad esso attribuite e della standardizzazione delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Si precisa che tale figura professionale, ad oggi in esaurimento e non più ricompresa nelle categorie contrattuali del CCNL Comparto Sanità, non può essere reperito[a] attraverso idonea procedura concorsuale né sostituito[a] con profili differenti (OSS) ”;
- che nell’Avviso pubblicato prima della presentazione delle offerte si precisa ulteriormente che “ l’oggetto della procedura non contempla l’impiego di personale infermieristico né di OSS. Trattasi di servizi a supporto e facilitazione degli stessi, in una ottica di logistica integrata con le attività svolte dai medesimi ”;
- che la ricorrente dichiara, attraverso il contratto di avvalimento, di avvalersi di: “Operatori Socio Sanitari; infermieri sia dipendenti che professionisti; Fisioterapisti abilitati all’esercizio della professione; Animatori socio-educativi; medici specializzati in Geriatria; podologi; cuochi; addetti alla cucina, addetti alle pulizie; addetti alla lavanderia; addetti alla manutenzione; parrucchiere/barbiere”;
- che, in sostanza, le figure presentate dalla ricorrente sono diverse da quelle richieste nel bando. ”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI NA OT, Presidente
CL AN, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL AN | RI NA OT |
IL SEGRETARIO