TRIB
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3839/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Petazzi contro
(C.F. ), nato il [...] in [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Raffaele Morra e Simone Gilardi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in DI ES in data 3.9.2005
(atto trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di DI ES - anno 2005, atto n. 51, parte II, serie A);
SENZA FIGLI
con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 14.4.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia: Pronuncia della separazione personale con autorizzazione a vivere separati e conseguente scioglimento del regime di comunione legale;
Rinuncia della signora a richiedere la pronuncia di addebito della separazione nei confronti del Pt_1 marito, ferme restando le allegazioni difensive versate in giudizio;
Il signor acquisterà la quota di proprietà di casa coniugale e dei due box della moglie, attualmente CP_1 cointestati al 50% - dopo lo scioglimento della comunione legale - versando alla moglie l'importo di € 100.000, dei quali, 50.000 euro entro il 15 maggio 2025 a titolo di caparra confirmatoria ed ulteriori € 50.000 con rogito notarile entro 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione o entro il divorzio, se precedente, con versamenti mensili (non inferiori ad € 4.000 ciascuno);
Nel frattempo, il signor terrà a suo esclusivo carico le spese inerenti alla casa coniugale ove è CP_1 rimasto a vivere, quali, a titolo esemplificativo: spese condominiali, utenze, IMU, tari, dal 27 settembre 2024 in avanti sino all'acquisto definitivo;
Le autovetture resteranno intestate e quindi di esclusiva proprietà delle parti come segue: Ford Eco sport alla signora e e motocicletta al signor;
Pt_1 Controparte_2 CP_1
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, con rinuncia reciproca a richiedere assegno a titolo di mantenimento per sé;
Il signor restituirà alla moglie -nelle modalità che verranno concordate tra i rispettivi avvocati e CP_1 comunque entro il 15 maggio 2025- i quadri di proprietà di quest'ultima rimasti, ad oggi, nella casa coniugale:
1 quadro dell'artista e 4 quadri dell'artista polacca Basko, il grammofono dello zio, la sua Testimone_1 macchina da scrivere (con inserito il foglio scritto dal nipote, se reperito);
Le parti, dopo lo scioglimento della comunione legale, si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato dichiarando già distribuiti i beni caduti in comunione de residuo e ciò anche a titolo compensativo-perequativo reciproco;
II signor si impegna a non contattare più la moglie in alcun modo diretto e indiretto, salvo per gli CP_1 adempimenti del presente accordo, tramite i difensori o professionisti incaricati (es. notaio), anche dopo il venir meno della misura cautelare attualmente in essere;
La signora si impegna a revocare la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento Pt_1 penale N. 5892/2024 RGNR pendente dinanzi al Tribunale di Como, successivamente alla propria escussione come teste in sede dibattimentale;
Le spese legali della separazione saranno compensate tra le parti.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , i Parte_2 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in data 3.9.2005, in DI ES (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DI ES - anno 2005, atto n. 51, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI ES, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 18.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Petazzi contro
(C.F. ), nato il [...] in [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Raffaele Morra e Simone Gilardi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in DI ES in data 3.9.2005
(atto trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di DI ES - anno 2005, atto n. 51, parte II, serie A);
SENZA FIGLI
con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 14.4.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia: Pronuncia della separazione personale con autorizzazione a vivere separati e conseguente scioglimento del regime di comunione legale;
Rinuncia della signora a richiedere la pronuncia di addebito della separazione nei confronti del Pt_1 marito, ferme restando le allegazioni difensive versate in giudizio;
Il signor acquisterà la quota di proprietà di casa coniugale e dei due box della moglie, attualmente CP_1 cointestati al 50% - dopo lo scioglimento della comunione legale - versando alla moglie l'importo di € 100.000, dei quali, 50.000 euro entro il 15 maggio 2025 a titolo di caparra confirmatoria ed ulteriori € 50.000 con rogito notarile entro 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione o entro il divorzio, se precedente, con versamenti mensili (non inferiori ad € 4.000 ciascuno);
Nel frattempo, il signor terrà a suo esclusivo carico le spese inerenti alla casa coniugale ove è CP_1 rimasto a vivere, quali, a titolo esemplificativo: spese condominiali, utenze, IMU, tari, dal 27 settembre 2024 in avanti sino all'acquisto definitivo;
Le autovetture resteranno intestate e quindi di esclusiva proprietà delle parti come segue: Ford Eco sport alla signora e e motocicletta al signor;
Pt_1 Controparte_2 CP_1
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, con rinuncia reciproca a richiedere assegno a titolo di mantenimento per sé;
Il signor restituirà alla moglie -nelle modalità che verranno concordate tra i rispettivi avvocati e CP_1 comunque entro il 15 maggio 2025- i quadri di proprietà di quest'ultima rimasti, ad oggi, nella casa coniugale:
1 quadro dell'artista e 4 quadri dell'artista polacca Basko, il grammofono dello zio, la sua Testimone_1 macchina da scrivere (con inserito il foglio scritto dal nipote, se reperito);
Le parti, dopo lo scioglimento della comunione legale, si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato dichiarando già distribuiti i beni caduti in comunione de residuo e ciò anche a titolo compensativo-perequativo reciproco;
II signor si impegna a non contattare più la moglie in alcun modo diretto e indiretto, salvo per gli CP_1 adempimenti del presente accordo, tramite i difensori o professionisti incaricati (es. notaio), anche dopo il venir meno della misura cautelare attualmente in essere;
La signora si impegna a revocare la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento Pt_1 penale N. 5892/2024 RGNR pendente dinanzi al Tribunale di Como, successivamente alla propria escussione come teste in sede dibattimentale;
Le spese legali della separazione saranno compensate tra le parti.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , i Parte_2 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in data 3.9.2005, in DI ES (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DI ES - anno 2005, atto n. 51, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI ES, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 18.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao