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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/12/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Riunito in camera di consiglio composto dai seguenti magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel. nel procedimento n. R.G. 71-1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso ex art. 268 C.C.I.I. proposto da , C.F. Parte_1
, nato a [...] in data [...] e residente in C.F._1
Alcamo, in via Porta Palermo n.35, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Viscò, per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CC, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III
CC (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CC non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi
1 può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CC, atteso che la residenza e il centro principale degli interessi della ricorrente è collocato nel circondario del Tribunale di Trapani;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CC, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CC;
considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CC); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4)elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CC, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CC); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CC); considerato che la necessità di questo corredo documentale si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I., nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. il quale ha verificato la completezza ed Persona_1 attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato, anche a mezzo delle integrazioni successivamente depositate, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente;
rilevato, sulla scorta della documentazione depositata in atti e dei chiarimenti forniti dal
2 gestore della crisi, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CC, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC, il ricorrente:
a) è gravato da debiti verso banche, istituti finanziari, erario ed enti pubblici per un totale di circa 115.000,00 euro;
b) percepisce un reddito mensile di € 1.089,00;
c) non è proprietario di alcun bene mobile registrato né di beni immobili;
considerato che il ricorrente intende destinare al soddisfacimento dei creditori parte del reddito percepito e che sul punto deve evidenziarsi che tale quota verrà determinata dal giudice tenuto conto di quanto necessario al sostentamento suo e della sua famiglia;
ritenuto che l'apprensione di crediti certi ed esigibili vantati dal debitore rientri nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12) secondo cui i crediti rientrerebbero nella nozione di “beni” di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore). Inoltre, l'art. 270 comma 2, lett. g), stabilisce che la sentenza di apertura della liquidazione sia trascritta laddove la procedura interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione (Trib. Roma 29/04/2019, R.G. n. 6708/2019; Trib. Verona,
21/12/2018; Trib. Milano 6/11/2017). considerato che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare ( sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) che il C.C.I.I. all'art. 282 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata (l'esdebitazione, in questo caso, è dichiarata d'ufficio); 3) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281,
3 dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
4) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 6) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento ( o nel caso di specie quote di mantenimento non ancora maturate al momento della esdebitazione); ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: a) la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione,
l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) C.C.I.I. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC; considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies
l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I., salvo diversa determinazione dell'OCC di proseguire l'eventuale esecuzione pendente ove questa consenta il miglior soddisfacimento dei creditori;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
ritenuto opportuno, onde evitare la maturazione di costi non necessari, ordinare al
4 liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura solo nel momento in cui vi saranno effettivamente delle somme da accantonare;
visto l'art. 270 C.C.I.I.
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
, C.F. , nato a [...] in data [...] e
[...] C.F._1 residente in [...],;
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla;
nomina liquidatore l'OCC;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, dispone che risulti escluso dalla liquidazione controllata il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dalle somme necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia nei limiti indicati dal giudice su apposita istanza dell'OCC e ordina allo stesso di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ordina al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura secondo i tempi indicati in parte motiva;
dispone che il liquidatore provveda a far inserire la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Trapani, mediante consegna di apposita copia debitamente omissata dei dati sensibili del debitore (indirizzo, componenti del nucleo familiare, sussistenza di eventuali patologie) ed a notificarla al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I.; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico e successivamente riportata nella prima relazione semestrale;
5 dispone altresì i seguenti adempimenti a carico del nominato liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I. che potrà aversi esclusivamente con i limiti di cui in parte motiva;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel
6 patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
7
Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Riunito in camera di consiglio composto dai seguenti magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel. nel procedimento n. R.G. 71-1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso ex art. 268 C.C.I.I. proposto da , C.F. Parte_1
, nato a [...] in data [...] e residente in C.F._1
Alcamo, in via Porta Palermo n.35, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Viscò, per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CC, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III
CC (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CC non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi
1 può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CC, atteso che la residenza e il centro principale degli interessi della ricorrente è collocato nel circondario del Tribunale di Trapani;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CC, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CC;
considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CC); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4)elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CC, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CC); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CC); considerato che la necessità di questo corredo documentale si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I., nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. il quale ha verificato la completezza ed Persona_1 attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato, anche a mezzo delle integrazioni successivamente depositate, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente;
rilevato, sulla scorta della documentazione depositata in atti e dei chiarimenti forniti dal
2 gestore della crisi, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CC, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC, il ricorrente:
a) è gravato da debiti verso banche, istituti finanziari, erario ed enti pubblici per un totale di circa 115.000,00 euro;
b) percepisce un reddito mensile di € 1.089,00;
c) non è proprietario di alcun bene mobile registrato né di beni immobili;
considerato che il ricorrente intende destinare al soddisfacimento dei creditori parte del reddito percepito e che sul punto deve evidenziarsi che tale quota verrà determinata dal giudice tenuto conto di quanto necessario al sostentamento suo e della sua famiglia;
ritenuto che l'apprensione di crediti certi ed esigibili vantati dal debitore rientri nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12) secondo cui i crediti rientrerebbero nella nozione di “beni” di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore). Inoltre, l'art. 270 comma 2, lett. g), stabilisce che la sentenza di apertura della liquidazione sia trascritta laddove la procedura interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione (Trib. Roma 29/04/2019, R.G. n. 6708/2019; Trib. Verona,
21/12/2018; Trib. Milano 6/11/2017). considerato che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare ( sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) che il C.C.I.I. all'art. 282 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata (l'esdebitazione, in questo caso, è dichiarata d'ufficio); 3) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281,
3 dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
4) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 6) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento ( o nel caso di specie quote di mantenimento non ancora maturate al momento della esdebitazione); ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: a) la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione,
l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) C.C.I.I. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC; considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies
l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I., salvo diversa determinazione dell'OCC di proseguire l'eventuale esecuzione pendente ove questa consenta il miglior soddisfacimento dei creditori;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
ritenuto opportuno, onde evitare la maturazione di costi non necessari, ordinare al
4 liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura solo nel momento in cui vi saranno effettivamente delle somme da accantonare;
visto l'art. 270 C.C.I.I.
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
, C.F. , nato a [...] in data [...] e
[...] C.F._1 residente in [...],;
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla;
nomina liquidatore l'OCC;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, dispone che risulti escluso dalla liquidazione controllata il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dalle somme necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia nei limiti indicati dal giudice su apposita istanza dell'OCC e ordina allo stesso di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ordina al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura secondo i tempi indicati in parte motiva;
dispone che il liquidatore provveda a far inserire la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Trapani, mediante consegna di apposita copia debitamente omissata dei dati sensibili del debitore (indirizzo, componenti del nucleo familiare, sussistenza di eventuali patologie) ed a notificarla al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I.; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico e successivamente riportata nella prima relazione semestrale;
5 dispone altresì i seguenti adempimenti a carico del nominato liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I. che potrà aversi esclusivamente con i limiti di cui in parte motiva;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel
6 patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
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