Art. 1.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio od altrui, quadri, statue od altre opere d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichita' di cui nello art. 4 della legge 28 giugno 1871, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell' art. 203 del Codice penale , salvo le pene maggiori qualora il fatto costituisca un reato piu' grave previsto dal Codice penale .
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio od altrui, quadri, statue od altre opere d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichita' di cui nello art. 4 della legge 28 giugno 1871, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell' art. 203 del Codice penale , salvo le pene maggiori qualora il fatto costituisca un reato piu' grave previsto dal Codice penale .