Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00796/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01679/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IR EM, RT SO, NA De IM, RU D'Orazi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Mauriello, Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025;
b) della predetta delibera di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 12/5/2025:
a) del “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 42 dell’11.4.2025;
b) della predetta delibera di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 42 dell’11.4.2025;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Capri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. IE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità del “ Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche ” adottato dal comune di Capri, approvato con delibera del C.C. n. 19 del 14.2.2025 e, inoltre, della successiva versione del Regolamento approvata con delibera del C.C. dell’11.4.2025, quest’ultima impugnata dai ricorrenti consiglieri comunali di minoranza con motivi aggiunti depositati il 12.5.2025.
2. – Si è costituito in giudizio, in resistenza, il comune di Capri, chiedendo la reiezione del compendio impugnatorio siccome infondato.
Si è costituita in giudizio, altresì, l’intimata Città metropolitana di Napoli, argomentando nel senso dell’illegittimità dell’impugnato Regolamento, del quale ha chiesto l’annullamento.
3. – La controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 5 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate.
4. – Il ricorso introduttivo, siccome rivolto all’impugnazione di un atto amministrativo del quale è sopravvenuta l’inefficacia in corso di giudizio, deve essere dichiarato improcedibile.
4.1. – Il secondo Regolamento, approvato in data 11.4.2025, infatti, detta prescrizioni che si sovrappongono quasi interamente a quelle contenute nella prima versione impugnata con il ricorso e, inoltre, dispone l’abrogazione espressa di “ tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall’Amministrazione comunale, contenute in altri regolamenti […] che siano in contrasto, difformi da o incompatibili con quelle del presente regolamento ” (art. 7).
Non residua, dunque, alcuno spazio applicativo della prima versione del Regolamento in esame, con conseguente venir meno di ogni interesse alla sua caducazione.
5. – Quanto ai motivi aggiunti, in essi parte ricorrente deduce plurime ragioni di illegittimità del Regolamento, che risulterebbe viziato, in sintesi:
- per violazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale (art. 16) e del d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 38), atteso che la proposta al consiglio comunale (n. 46) del Regolamento non indica chi sia il soggetto proponente, non è firmata, e non indica la data, con la conseguenza che sarebbe nulla ex art. 21- septies l. 241/1990 (motivo sub I);
- da incompetenza e violazione degli artt. 5, 6, 7 e 14 d.lgs. 30.4.1992 n. 285 e dell’art. 13 T.U.E.L. Il Regolamento adottato dalla Città di Capri introduce una disciplina che riguarda non soltanto le (poche) strade carrabili del Comune di Capri ma l’intera isola di Capri e, quindi, anche le strade (ben più lunghe e numerose) del Comune di Anacapri e quelle di proprietà della Città Metropolitana di Napoli (motivo sub II);
- da carenza di potere, posto che il Regolamento “ interviene in una materia di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera l) Cost., in materia di ordinamento civile, in quanto introduce una disciplina restrittiva o quanto meno limitativa della libertà economica e imprenditoriale ” (motivo sub III);
- da incompetenza e violazione degli artt. 5, 6, 7, 35, 36 e 85 d.lgs. 30.4.1992 ed eccesso di potere atteso che il Regolamento impugnato introdurrebbe una categoria di veicoli non prevista dalla legge e detta una disciplina specifica del relativo uso attraverso l’utilizzo di uno strumento non contemplato dal Codice della strada (motivo sub IV e V);
- ancora da incompetenza ed eccesso di potere per travisamento e disparità di trattamento, sul rilievo che il Regolamento impugnato prevede limiti dimensionali delle autovetture adibite al trasporto di cortesia tali da rendere praticamente inutilizzabili veicoli di media grandezza (motivo sub VI);
- da eccesso di potere e difetto di istruttoria, essendo stato il Regolamento di che trattasi adottato in assenza di qualsiasi preventiva indagine e studio sulla effettiva presenza giornaliera delle cosiddette auto di cortesia sulle arterie dell’isola di Capri e, soprattutto, sulla particolare incidenza delle stesse sul traffico veicolare (motivo sub VII).
8. – I motivi aggiunti vanno respinti.
La censura articolata sub I è infondata, mentre le ulteriori doglianze devono ritenersi inammissibili.
9. – Premessa l’eccezionalità della legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le deliberazioni dell'organo di cui fanno parte, dato che il giudizio amministrativo non può ritenersi aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui si reputa che la predetta legittimazione debba rimanere circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, nel caso che occupa le censure sollevate con i motivi aggiunti, salvo quella sub I, non presuppongono la vulnerazione dello ius ad officium dei ricorrenti (né è lamentato un impedimento al suo esercizio), quindi delle prerogative loro spettanti in qualità di consiglieri, attenendo a ragioni di illegittimità che esulano del tutto dal munus rivestito (e nemmeno pertengono a interessi ‘personali’ di alcuno dei consiglieri).
9.1. – Ai consiglieri comunali è preclusa, d’altronde, l'impugnazione delle deliberazioni con le quali essi siano semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e procrastinare nelle sedi di giustizia la competizione che li ha visti in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all'organo collegiale elettivo (T.A.R. Bari, sez. I, 25/05/2021, n. 890).
9.2. – Di qui, salvo quello sub I, l’inammissibilità dei motivi per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
10. – La legittimazione dei consiglieri comunali è, infatti, “ strettamente legata alla pretesa lesione dello ius ad officium” (Cons. Stato, Sez. V, 3/1/2024, n. 92) che, tuttavia, non è direttamente inciso dalla delibera impugnata e che, a tutto concedere, può venire in rilievo con riferimento alla dedotta violazione (motivo sub I) del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale (art. 16) e del d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 38).
10.1. – Lamentano, al riguardo, i ricorrenti, la violazione del cit. art. 16, a mente del quale “ l’iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente del Consiglio Comunale oppure ad un quinto dei Consiglieri ”, posto che, deducono, “ nella specie la proposta al Consiglio Comunale n. 46 non indica chi sia il soggetto proponente, non riporta la sottoscrizione di alcuno, e non riporta neppure la data della proposta ”.
10.2. – La doglianza è superata sul piano documentale, avendo il comune di Capri prodotto in giudizio (doc. 9 all. alla memoria dep. in data 3/10/2025) il decreto di convocazione del Presidente del Consiglio comunale della seduta del Consiglio, ritualmente sottoscritto da quest’ultimo, datato e con espressa indicazione dell’ordine del giorno nonché del Relatore della proposta avente ad oggetto il Regolamento oggetto di impugnazione in questa sede.
Alcun deficit informativo, sul piano sostanziale, è di conseguenza ravvisabile.
Il motivo sub I va dunque disatteso.
11. – Non può darsi ingresso, infine, allo scrutinio delle ragioni di illegittimità del Regolamento prospettate dalla intimata Città Metropolitana di Napoli nelle memorie depositate in giudizio, dovendo accogliersi l’eccepita inammissibilità dell’irrituale intervento ad adiuvandum dalla medesima spiegato in giudizio, risultando evidente, in capo ad essa, la titolarità di un interesse autonomo e differenziato – fondato sulla presunta lesione delle rivendicate competenze regolatorie della circolazione sulle strade non comunali, peraltro già esercitate – all’impugnazione del Regolamento, ergo la conseguente qualificazione della medesima in termini di co-interessata che avrebbe dovuto tempestivamente gravare il provvedimento lesivo, anziché prestarvi acquiescenza (si v. Cons. Stato, Ad. Plen., 29/10/2024, n. 15).
12. – Per quanto osservato il ricorso è improcedibile e i motivi aggiunti sono in parte inammissibili e in parte infondati.
13. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione delle peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando così dispone:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- in parte dichiara inammissibili e in parte rigetta i motivi aggiunti depositati in data 12/5/2025, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI MO, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IE RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RR | VI MO |
IL SEGRETARIO