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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7982/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 18/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell' è comparso Parte_1
l'avv. Monica Marras e in sostituzione del difensore di NI è comparso l'avv. Lucia Del Sordo), che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 8 N. R.G. 7982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7982/2024 avente il seguente OGGETTO:
prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
(C.F.: ), con Parte_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Mapelli, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore giusta procura in calce all'atto introduttivo del Email_1
giudizio.
OPPONENTE
contro
(C.F: ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Russo, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nella via Roma n. 77 - Selargius, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1239/2024 emesso in data 22.10.2024 da questo Tribunale, è stato ingiunto alla società il pagamento della somma di euro Parte_3
2.102,00, oltre interessi e spese processuali, in favore di CP_1
La con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha convenuto al Parte_1
giudizio di questo Tribunale, per i motivi di seguito esposti in sintesi: CP_1
- incompetenza per valore del Tribunale di GL ad emettere il decreto ingiuntivo opposto,
posto che il valore e la materia della causa pari ad euro 2.102,00 rientravano nella competenza del
Giudice di Pace ex artt. 7 e 9 c.p.c.;
- il giudice competente è il Giudice di Pace di Isili ai sensi dell'art. 19 c.p.c. in materia di foro generale delle persone giuridiche, il quale dispone che, se è convenuta in giudizio una società, la competenza spetta al giudice del luogo in cui questa ha la sua sede e, nel caso di specie, si tratta del
Giudice di Pace di Isili nel cui circondario rientra il Comune di Gergei (SU) dove si trova la sede legale e operativa della Parte_1
- mancanza della prova scritta del credito, in quanto non sono stati prodotti i file digitali della fattura elettronica oggetto di ingiunzione;
- mancanza della prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fattura azionata in via monitoria.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale di GL, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
anche istruttoria e premessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
in via pregiudiziale:
pagina 3 di 8
1. per i motivi indicati sub A), accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di
GL ad emettere il decreto ingiuntivo n°1239/2024 (R.G. n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi)
emesso in data 22.10.2024 e depositato in cancelleria in pari data e notificato via pec in data
5.11.2024, qui opposto, e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la competenza per valore e per
territorio del Giudice di Pace di Isili ad emettere il predetto provvedimento monitorio;
2. conseguentemente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n°1239/2024 (R.G.
n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi) emesso in data 22.10.2024 e depositato in cancelleria in pari data e
notificato via pec in data 5.11.2024 per incompetenza per valore e, per l'effetto, revocarlo in ogni sua
parte;
in via preliminare:
per i motivi e le causali illustrate al punto D) parte in diritto del presente atto, non concedere al
Geom. la provvisoria esecuzione, neanche parziale, del decreto ingiuntivo n°1239/2024 CP_1
emesso dal Tribunale di GL (R.G. n. 2867/2024 – G.I. Dr. Antonio Dessi) in data 22.10.2024,
depositato in cancelleria in pari data e notificato via pec in data 5.11.2024, qui opposto, in quanto la
presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito:
1. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo
n°1239/2024 dal Tribunale di GL (R.G. n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi) emesso in data
22.10.2024 e depositato in cancelleria in pari data e notificato via pec in data 5.11.2024, qui opposto,
per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c. e, in particolare, per mancanza della prova
scritta del credito azionato in via monitoria;
2. accertare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto n°1239/2024 dal Tribunale di
GL (R.G. n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi) emesso in data 22.10.2024 e depositato in
pagina 4 di 8 cancelleria in pari data e notificato via pec in data 5.11.2024, qui opposto, in quanto lo stesso è stato
emesso per prestazioni non eseguite e non comprovate e, per l'effetto, revocarlo dichiarando che nulla
è dovuto da parte ricorrente opponente a qualsivoglia ragione, causa o titolo alla luce delle
argomentazioni riportate nel presente atto;
3. in ogni caso e per i motivi e le causali esposte nel presente atto accertare e dichiarare che
nulla è dovuto a controparte a saldo della fattura n. 19 del 04.04.2024 dell'importo di E. 2.102,00
azionata in via monitoria e, conseguentemente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n°1239/2024 dal Tribunale di GL (R.G. n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi) emesso in data
22.10.2024 e depositato in cancelleria in pari data e notificato via pec in data 5.11.2024, qui opposto;
in ogni caso con vittoria di spese, compensi e spese del presente giudizio oltre oneri di legge da
liquidarsi in favore dell'avv. Maria Gabriella Mapelli quale procuratore antistatario della parte
opponente”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.02.2025 si è costituito in giudizio contestando le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito: CP_1
- quanto alla sollevata eccezione di incompetenza del Tribunale si insiste sulla validità del decreto ingiuntivo opposto;
- il credito era stato provato in sede monitoria atteso che la fattura elettronica emessa dalla società
opponente, era stata trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate ed era stato provato il ricevimento dal sistema di interscambio con la ricevuta di consegna attestante la presenza della fattura nel cassetto fiscale del debitore;
- la prestazione professionale era stata eseguita dall'opposto, in quanto era stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dalla attività esercitata dalla parte opponente.
pagina 5 di 8 Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con
riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
- nel merito accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna
opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1239/2024;
- in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero
della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e
oneri come per legge”.
Nelle comparse conclusionali, le parti hanno concluso in conformità in merito all'incompetenza per valore del Tribunale, mentre in relazione alla competenza territoriale la parte opponente individua -
quale foro competente - il Giudice di Pace di Isili, ex art. 19 c.p.c., e la parte opposta individua, invece,
il Giudice di Pace di GL, ex art. 20 c.p.c.
La causa, essendo matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale è necessario esaminare preliminarmente l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, sulla quale le parti hanno concluso in conformità, ritenendo la causa di competenza del Giudice di Pace.
L'eccezione è fondata.
pagina 6 di 8 A tal proposito, l'art 7, 1 comma, c.p.c. dispone che “il giudice di pace è competente per le cause
relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite
alla competenza di altro giudice”.
In particolare, la competenza del Tribunale è esclusiva nelle materie indicate nell'art. 9 c.p.c.,
ossia “per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle
persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni
causa di valore indeterminabile”.
Nel caso di specie, la causa ha un valore inferiore ai diecimila euro e non rientra nelle materie attribuite dal legislatore alla competenza esclusiva del Tribunale, pertanto è da attribuire alla competenza del Giudice di Pace.
Si deve passare ora ad affrontare la questione sulla competenza territoriale del Giudice di Pace.
Questo Tribunale ritiene che, sotto questo profilo, sia competente il Giudice di Pace di GL.
A tal proposito, il quadro normativo di riferimento è dato dalle seguenti norme:
- art 19, 1 comma, c.p.c.: “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una
persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede”;
- art. 20, 1 comma, c.p.c.: “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il
giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
L'art. 20 c.p.c. prevede, per le cause relative ai diritti di obbligazione, la possibilità di scelta, ad opera dell'attore, dei due fori facoltativi e speciali che si aggiungono al foro generale previsto dall'art. 19 c.p.c.
Il carattere facoltativo dei due fori rende legittima la scelta dell'opposto di agire in sede monitoria presso il Giudice di Pace di GL in quanto giudice del luogo in cui era sorta l'obbligazione fonte del suo credito.
pagina 7 di 8 Infatti, il contratto si era concluso presso lo studio professionale dell'opposto sito nel Comune di
Selargius, dove in data 09.12.2020 risulta l'accettazione scritta delle condizioni contrattuali da parte della società opponente (prod. opposto doc. n. 2).
Tanto premesso, questo Tribunale, rilevata la propria incompetenza, ritiene che il Giudice di Pace
di GL sia competente a trattare la causa in oggetto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo il valore della causa al minimo (esclusa la fase istruttoria), seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. rimette la causa al Giudice di Pace di GL, davanti al quale verrà riassunta dalle parti nei termini di legge;
3. condanna a rifondere ad CP_1 Parte_2
le spese del giudizio pari ad euro 852,00, oltre spese generali, IVA e CPA
[...]
come per legge.
GL, 18/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 18/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell' è comparso Parte_1
l'avv. Monica Marras e in sostituzione del difensore di NI è comparso l'avv. Lucia Del Sordo), che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 8 N. R.G. 7982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7982/2024 avente il seguente OGGETTO:
prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
(C.F.: ), con Parte_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Mapelli, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore giusta procura in calce all'atto introduttivo del Email_1
giudizio.
OPPONENTE
contro
(C.F: ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Russo, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nella via Roma n. 77 - Selargius, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1239/2024 emesso in data 22.10.2024 da questo Tribunale, è stato ingiunto alla società il pagamento della somma di euro Parte_3
2.102,00, oltre interessi e spese processuali, in favore di CP_1
La con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha convenuto al Parte_1
giudizio di questo Tribunale, per i motivi di seguito esposti in sintesi: CP_1
- incompetenza per valore del Tribunale di GL ad emettere il decreto ingiuntivo opposto,
posto che il valore e la materia della causa pari ad euro 2.102,00 rientravano nella competenza del
Giudice di Pace ex artt. 7 e 9 c.p.c.;
- il giudice competente è il Giudice di Pace di Isili ai sensi dell'art. 19 c.p.c. in materia di foro generale delle persone giuridiche, il quale dispone che, se è convenuta in giudizio una società, la competenza spetta al giudice del luogo in cui questa ha la sua sede e, nel caso di specie, si tratta del
Giudice di Pace di Isili nel cui circondario rientra il Comune di Gergei (SU) dove si trova la sede legale e operativa della Parte_1
- mancanza della prova scritta del credito, in quanto non sono stati prodotti i file digitali della fattura elettronica oggetto di ingiunzione;
- mancanza della prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fattura azionata in via monitoria.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale di GL, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
anche istruttoria e premessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
in via pregiudiziale:
pagina 3 di 8
1. per i motivi indicati sub A), accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di
GL ad emettere il decreto ingiuntivo n°1239/2024 (R.G. n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi)
emesso in data 22.10.2024 e depositato in cancelleria in pari data e notificato via pec in data
5.11.2024, qui opposto, e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la competenza per valore e per
territorio del Giudice di Pace di Isili ad emettere il predetto provvedimento monitorio;
2. conseguentemente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n°1239/2024 (R.G.
n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi) emesso in data 22.10.2024 e depositato in cancelleria in pari data e
notificato via pec in data 5.11.2024 per incompetenza per valore e, per l'effetto, revocarlo in ogni sua
parte;
in via preliminare:
per i motivi e le causali illustrate al punto D) parte in diritto del presente atto, non concedere al
Geom. la provvisoria esecuzione, neanche parziale, del decreto ingiuntivo n°1239/2024 CP_1
emesso dal Tribunale di GL (R.G. n. 2867/2024 – G.I. Dr. Antonio Dessi) in data 22.10.2024,
depositato in cancelleria in pari data e notificato via pec in data 5.11.2024, qui opposto, in quanto la
presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito:
1. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo
n°1239/2024 dal Tribunale di GL (R.G. n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi) emesso in data
22.10.2024 e depositato in cancelleria in pari data e notificato via pec in data 5.11.2024, qui opposto,
per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c. e, in particolare, per mancanza della prova
scritta del credito azionato in via monitoria;
2. accertare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto n°1239/2024 dal Tribunale di
GL (R.G. n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi) emesso in data 22.10.2024 e depositato in
pagina 4 di 8 cancelleria in pari data e notificato via pec in data 5.11.2024, qui opposto, in quanto lo stesso è stato
emesso per prestazioni non eseguite e non comprovate e, per l'effetto, revocarlo dichiarando che nulla
è dovuto da parte ricorrente opponente a qualsivoglia ragione, causa o titolo alla luce delle
argomentazioni riportate nel presente atto;
3. in ogni caso e per i motivi e le causali esposte nel presente atto accertare e dichiarare che
nulla è dovuto a controparte a saldo della fattura n. 19 del 04.04.2024 dell'importo di E. 2.102,00
azionata in via monitoria e, conseguentemente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n°1239/2024 dal Tribunale di GL (R.G. n°2867/2024 – Dr. Antonio Dessi) emesso in data
22.10.2024 e depositato in cancelleria in pari data e notificato via pec in data 5.11.2024, qui opposto;
in ogni caso con vittoria di spese, compensi e spese del presente giudizio oltre oneri di legge da
liquidarsi in favore dell'avv. Maria Gabriella Mapelli quale procuratore antistatario della parte
opponente”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.02.2025 si è costituito in giudizio contestando le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito: CP_1
- quanto alla sollevata eccezione di incompetenza del Tribunale si insiste sulla validità del decreto ingiuntivo opposto;
- il credito era stato provato in sede monitoria atteso che la fattura elettronica emessa dalla società
opponente, era stata trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate ed era stato provato il ricevimento dal sistema di interscambio con la ricevuta di consegna attestante la presenza della fattura nel cassetto fiscale del debitore;
- la prestazione professionale era stata eseguita dall'opposto, in quanto era stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dalla attività esercitata dalla parte opponente.
pagina 5 di 8 Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con
riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
- nel merito accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna
opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1239/2024;
- in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero
della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e
oneri come per legge”.
Nelle comparse conclusionali, le parti hanno concluso in conformità in merito all'incompetenza per valore del Tribunale, mentre in relazione alla competenza territoriale la parte opponente individua -
quale foro competente - il Giudice di Pace di Isili, ex art. 19 c.p.c., e la parte opposta individua, invece,
il Giudice di Pace di GL, ex art. 20 c.p.c.
La causa, essendo matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale è necessario esaminare preliminarmente l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, sulla quale le parti hanno concluso in conformità, ritenendo la causa di competenza del Giudice di Pace.
L'eccezione è fondata.
pagina 6 di 8 A tal proposito, l'art 7, 1 comma, c.p.c. dispone che “il giudice di pace è competente per le cause
relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite
alla competenza di altro giudice”.
In particolare, la competenza del Tribunale è esclusiva nelle materie indicate nell'art. 9 c.p.c.,
ossia “per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle
persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni
causa di valore indeterminabile”.
Nel caso di specie, la causa ha un valore inferiore ai diecimila euro e non rientra nelle materie attribuite dal legislatore alla competenza esclusiva del Tribunale, pertanto è da attribuire alla competenza del Giudice di Pace.
Si deve passare ora ad affrontare la questione sulla competenza territoriale del Giudice di Pace.
Questo Tribunale ritiene che, sotto questo profilo, sia competente il Giudice di Pace di GL.
A tal proposito, il quadro normativo di riferimento è dato dalle seguenti norme:
- art 19, 1 comma, c.p.c.: “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una
persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede”;
- art. 20, 1 comma, c.p.c.: “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il
giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
L'art. 20 c.p.c. prevede, per le cause relative ai diritti di obbligazione, la possibilità di scelta, ad opera dell'attore, dei due fori facoltativi e speciali che si aggiungono al foro generale previsto dall'art. 19 c.p.c.
Il carattere facoltativo dei due fori rende legittima la scelta dell'opposto di agire in sede monitoria presso il Giudice di Pace di GL in quanto giudice del luogo in cui era sorta l'obbligazione fonte del suo credito.
pagina 7 di 8 Infatti, il contratto si era concluso presso lo studio professionale dell'opposto sito nel Comune di
Selargius, dove in data 09.12.2020 risulta l'accettazione scritta delle condizioni contrattuali da parte della società opponente (prod. opposto doc. n. 2).
Tanto premesso, questo Tribunale, rilevata la propria incompetenza, ritiene che il Giudice di Pace
di GL sia competente a trattare la causa in oggetto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo il valore della causa al minimo (esclusa la fase istruttoria), seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. rimette la causa al Giudice di Pace di GL, davanti al quale verrà riassunta dalle parti nei termini di legge;
3. condanna a rifondere ad CP_1 Parte_2
le spese del giudizio pari ad euro 852,00, oltre spese generali, IVA e CPA
[...]
come per legge.
GL, 18/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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