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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N 487/22 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 197/2025 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Parte_1
AN SC FI , giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
Controparte_1
[...]
- appellati
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
25/04/2025 contro la sentenza n 1214/2024 pronunciata in data 25 ottobre 2024 dal tribunale di
Locri.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza, in trattazione con le modalità di cui ex art 127 ter cpc., per mancata comparizione delle parti, provvedimento ritualmente comunicato.
Non sono state depositate note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente grado d'appello deve essere definito con declaratoria di estinzione e contestuale ordine di cancellazione della causa dal ruolo. La procedura di trattazione c.d. “cartolare telematica”, infatti, si è ritualmente perfezionata risultando tempestivamente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza cartolare. Il mancato deposito delle note scritte è da equiparare a mancata comparizione delle parti e del significato attribuibile a tale condotta processuale è stato dato espresso avvertimento con la comunicazione del decreto sopra menzionato Visto che la precedente ordinanza di rinvio per mancata comparizione delle parti risulta ritualmente comunicata alle parti, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio che, in conformità al dettato dell'art. 307 c.p.c. ultimo comma, va compiuta con sentenza essendo emessa da un giudice collegiale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese atteso che le stesse, a mente dell'art.310 c.p.c., III comma, in caso di estinzione, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del tribunale di Locri n. 1214/2024 pronunciata in data 25 ottobre 2025, dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate
Reggio , 14/11/2025 CP_1
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti )
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 197/2025 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Parte_1
AN SC FI , giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
Controparte_1
[...]
- appellati
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
25/04/2025 contro la sentenza n 1214/2024 pronunciata in data 25 ottobre 2024 dal tribunale di
Locri.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza, in trattazione con le modalità di cui ex art 127 ter cpc., per mancata comparizione delle parti, provvedimento ritualmente comunicato.
Non sono state depositate note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente grado d'appello deve essere definito con declaratoria di estinzione e contestuale ordine di cancellazione della causa dal ruolo. La procedura di trattazione c.d. “cartolare telematica”, infatti, si è ritualmente perfezionata risultando tempestivamente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza cartolare. Il mancato deposito delle note scritte è da equiparare a mancata comparizione delle parti e del significato attribuibile a tale condotta processuale è stato dato espresso avvertimento con la comunicazione del decreto sopra menzionato Visto che la precedente ordinanza di rinvio per mancata comparizione delle parti risulta ritualmente comunicata alle parti, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio che, in conformità al dettato dell'art. 307 c.p.c. ultimo comma, va compiuta con sentenza essendo emessa da un giudice collegiale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese atteso che le stesse, a mente dell'art.310 c.p.c., III comma, in caso di estinzione, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del tribunale di Locri n. 1214/2024 pronunciata in data 25 ottobre 2025, dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate
Reggio , 14/11/2025 CP_1
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti )