Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1362
CS
Decreto cautelare 22 agosto 2025
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CS
Ordinanza cautelare 17 settembre 2025
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Inammissibile
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art.31D.P.R. 380/2001. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la costruzione sia avvenuta in difformità dal titolo edilizio del 1981, non rispettando le distanze dai confini. La concessione del 1983 per la recinzione non ha sanato la difformità, né il certificato di agibilità ha valore sanante per la conformità urbanistica. Non sussiste un affidamento incolpevole data la difformità tra il reale e le rappresentazioni fornite.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art.31 D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.221 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 L.241/1990. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà dei provvedimenti, illogicità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che il certificato di abitabilità non attesta la conformità urbanistica e che la violazione delle distanze ex art. 9 DM 1444/1968 è norma inderogabile. L'inerzia del Comune non genera affidamento tutelabile per abusi edilizi evidenti o agevolmente apprezzabili.

  • Rigettato
    Violazione del principio di affidamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.97 Costituzione. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 CEDU. Eccesso di potere per difetto di motivazione e ingiustizia manifesta

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento di demolizione sia un atto vincolato e che la proporzionalità vada valutata nella fase esecutiva. La demolizione parziale richiesta, con riduzione dell'immobile, non è di per sé sproporzionata.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art.35D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, violazione del procedimento, difetto di istruttoria

    Il Consiglio di Stato ha confermato l'applicabilità dell'art. 31 DPR 380/2001, poiché gli appellanti sono proprietari superficiari e non rientra nel caso previsto dall'art. 35, che si applica quando il responsabile dell'abuso non può diventare proprietario dell'opera su suolo pubblico.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazionedell’art.167 d.lgs. 42/2004 e dell’art.34 comma 2 D.P.R. 380/2001. Violazione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione tra P.A. e cittadino. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la violazione delle distanze minime costituisca 'variazione essenziale' ai sensi della normativa vigente al momento della contestazione dell'abuso, impedendo la 'fiscalizzazione'. La questione della fiscalizzazione attiene alla fase esecutiva.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art.9 D.M.1444/1968; Violazione e/o falsa applicazione della delibera di consiglio comunale n.42 del 30.04.1977 e relativi Allegati; Violazione e/o falsa applicazione dell’art.9 L.167 del 18 aprile 1962. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, illogicità, sviamento, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, errata motivazione

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che la deroga prevista dall'art. 9 comma 3 DM 1444/1968 si applica a gruppi di edifici in piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, condizioni non sussistenti nel caso di specie. Il titolo edilizio del 1981 era autonomo e riguardava un solo edificio.

  • Inammissibile
    Motivi aggiunti in appello

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti in appello perché introducono questioni già note o conoscibili con l'ordinaria diligenza fin dal primo grado di giudizio, violando il divieto dei nova in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1362
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1362
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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