TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 12
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 22 del disciplinare di gara per difformità dell'offerta alimentare rispetto alle specifiche tecniche

    Il Tribunale ha ritenuto che la lex specialis (Allegato 01 al Capitolato) prevedesse l'equivalenza tra NO NO e AN AD, rendendo legittima l'offerta di XO. Inoltre, l'Allegato 03 consentiva l'uso alternativo di NO o AN AD.

  • Rigettato
    Violazione dell'allegato n. 5, criterio c, del disciplinare di gara e dichiarazioni non veritiere di XO IA S.p.a. sul contenuto dell'offerta tecnica

    Il Tribunale ha ritenuto legittimo il punteggio attribuito a XO IA S.p.a. per il criterio C, basato sull'offerta di AN AD proveniente da un'area entro i 70 km. La ricostruzione numerica della ricorrente è stata ritenuta errata, basata su un presupposto di calcolo scorretto e un'errata percentuale di scarto.

  • Rigettato
    Inattendibilità e non veridicità dell'offerta economica di XO IA S.p.a. e insufficienza economica dell'offerta migliorativa

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze, affermando che il PEF di massima è una stima orientativa e non vincolante. Le giustificazioni fornite da XO IA S.p.a. in merito alle economie di scala sono state ritenute attendibili dal RUP e non manifestamente erronee. L'utile d'impresa indicato da XO non rende l'offerta antieconomica.

  • Rigettato
    Offerta economica in perdita e insostenibilità del costo del pasto da parte di XO IA S.p.a.

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze, affermando che il PEF di massima è una stima orientativa e non vincolante. Le giustificazioni fornite da XO IA S.p.a. in merito alle economie di scala sono state ritenute attendibili dal RUP e non manifestamente erronee. L'utile d'impresa indicato da XO non rende l'offerta antieconomica.

  • Improcedibile
    Violazione delle prescrizioni di gara per mancata indicazione dei costi della manodopera

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile a seguito della rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare e del venir meno dell'interesse all'esame dell'istanza sospensiva.

  • Improcedibile
    Violazione delle prescrizioni di gara per mancata indicazione del CCNL di riferimento per le prestazioni secondarie

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile a seguito della rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare e del venir meno dell'interesse all'esame dell'istanza sospensiva.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei costi della manodopera per le lavorazioni e l'installazione delle attrezzature da parte di XO IA S.p.a.

    Il Tribunale ha ritenuto irricevibile la doglianza in quanto proposta tardivamente con i motivi aggiunti, essendo la documentazione relativa all'offerta e al PEF di XO già nella disponibilità della ricorrente al momento della proposizione del ricorso principale. La censura è comunque infondata nel merito in quanto il codice CPV 50880000-7 corrisponde all'esecuzione lavori e non implica necessariamente la necessità di SOA per importi inferiori a 150.000 euro.

  • Rigettato
    Esecuzione di interventi edilizi e installazione attrezzature senza attestazione SOA da parte di XO IA S.p.a.

    Il Tribunale ha ritenuto irricevibile la doglianza in quanto proposta tardivamente con i motivi aggiunti. Nel merito, ha ritenuto la norma invocata non pertinente poiché l'importo stimato per i lavori secondari era inferiore a 150.000 euro.

  • Rigettato
    Equivalenza tra NA AN e Parmigiano Reggiano non consentita dal capitolato

    Il Tribunale ha ribadito l'equivalenza tra NO NO e AN AD come stabilita dalla lex specialis (Allegato 01), rendendo legittima l'offerta di XO IA S.p.a. e la sua modulazione per beneficiare dei punteggi premiali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 12
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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