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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 3694/2024
tra:
, con l'avv. proc. dom. Parte_1
dott. BECCARO FRANCO CLAUDIO, giusta procura in atti;
e
, con l'avv. proc. dom. Controparte_1
dott. BILELLO ANNA RITA, giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
18.9.2024, come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in La LI (PERÙ) il
29/10/2013
da
, nata a [...] Parte_1
(PERÙ) il 25/04/1989;
e
, nato a [...] Controparte_1
(PERÙ) il 24/06/1989, stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. omissis;
2. confermare che i figli saranno affidati in regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
3. confermare in ordine alla regolazione del rapporto dei genitori istanti con i due figli minori che le Parti osserveranno le regole del
Piano genitoriale di data 14/05/2024 allegato come documento numero 6 al ricorso introduttivo, che costituisce pare integrante della presente sentenza;
4. confermare che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per ciascun figlio di 250,00 euro, per complessivi 500,00 euro al mese, salvo sempre l'aggiornamento annuale ISTAT;
5. confermare che alla madre spetteranno per l'intero assegno unico universale e contributi pubblici per i figli minori;
6. spese del giudizio interamente compensate tra le parti
Bolzano, lì 4/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 3694/2024
tra:
, con l'avv. proc. dom. Parte_1
dott. BECCARO FRANCO CLAUDIO, giusta procura in atti;
e
, con l'avv. proc. dom. Controparte_1
dott. BILELLO ANNA RITA, giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
18.9.2024, come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in La LI (PERÙ) il
29/10/2013
da
, nata a [...] Parte_1
(PERÙ) il 25/04/1989;
e
, nato a [...] Controparte_1
(PERÙ) il 24/06/1989, stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. omissis;
2. confermare che i figli saranno affidati in regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
3. confermare in ordine alla regolazione del rapporto dei genitori istanti con i due figli minori che le Parti osserveranno le regole del
Piano genitoriale di data 14/05/2024 allegato come documento numero 6 al ricorso introduttivo, che costituisce pare integrante della presente sentenza;
4. confermare che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per ciascun figlio di 250,00 euro, per complessivi 500,00 euro al mese, salvo sempre l'aggiornamento annuale ISTAT;
5. confermare che alla madre spetteranno per l'intero assegno unico universale e contributi pubblici per i figli minori;
6. spese del giudizio interamente compensate tra le parti
Bolzano, lì 4/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo