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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 05 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 224/2025 R.G. e vertente
fra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Musacchio C.F._1
ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 24.01.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e preso atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito n. 39220230001324444000 emesso dall' , di CP_2 dichiarare con efficacia ex tunc l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
0922025900053747000 emessa dall' di Controparte_1 condannare l' al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art CP_2
96 c.p.c.; di porre a carico del creditore procedente il pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
Non si costituiva l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.
Dichiarata la contumacia delle parti non costituite, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 05 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, insorge avverso l'intimazione di pagamento n. 092 2025 9000537 47/000 del 10.01.2025, notificata in data
21.01.2025 a mezzo PEC.
È circostanza documentata, e non contestata, che l'intimazione di pagamento opposta riguardi l'avviso di addebito n. 392 2023 00013244 44 000 del
02.01.2024; che tale avviso di addebito sia stato annullato dall'intestato
Tribunale con sentenza 364 del 24 maggio 2024, ne consegue la illegittimità
2 dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio per insussistenza del titolo presupposto che, per l'effetto, va annullata.
Va, inoltre, accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., atteso che l'Istituto previdenziale, in difetto di normale prudenza, ha avviato la procedura esecutiva attraverso l'intimazione di pagamento opposta sulla base di un avviso di addebito che sapeva essere stato annullato dall'intestato Tribunale con sentenza n. 364/2024 in quanto costituitosi nel relativo giudizio iscritto al n
266/2024 R.G.
Sotto il profilo della quantificazione del danno, conformemente a quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”(si veda Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 17902 del 04.07.2019) si stima equo riconoscere alla parte ricorrente, in considerazione della durata del procedimento e del valore del credito, un risarcimento del danno pari a quello sostenuto per la difesa in giudizio e corrispondente, quindi, alle spese di lite liquidate a carico dell'ente previdenziale, oltre interessi legali dalla data odierna fino a soddisfo.
3. In relazione alle spese di lite, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione integrale con riguardo all'azione proposta nei confronti dell' , ignara dell'avvenuto annullamento dell'avviso di Controparte_3
3 addebito rispetto al quale veniva investita dell'emissione dell'intimazione di pagamento.
In relazione alla domanda proposta nei confronti dell' le spese di lite CP_2
seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura, al valore della causa e al mancato espletamento della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 24.01.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'intimazione di pagamento n. 092 2025 9000537 47/000 del
10.01.2025, notificata a mezzo PEC il 21.01.2025;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_2
pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c., dell'importo di € 850,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
3. compensa interamente le spese di lite in relazione alla domanda proposta nei confronti dell' ; Controparte_1
4. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_2 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 850,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 05 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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