TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZZ
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1769/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanele Belardi e dall'Avv. Parte_1
IO LO
PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cillerai Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio rappresentando: di avere Parte_1 Controparte_2 intrattenuto con la convenuta sin dagli inizi degli anni '90 un rapporto di conto corrente sebbene non sia stato sottoscritto un contratto e non siano state pattuite le condizioni economiche applicate ex artt. 1346 e 1284 c.c. ed ex art. 117 D.lgs. n. 385/1993 (TUB); che in data 11/10/2002 le parti hanno sottoscritto un contratto di apertura di credito in conto corrente e nell'allegato documento di sintesi sono state indicate alcune delle condizioni economiche applicate;
che il rapporto sin dall'inizio è stato affidato;
che sino al 2002 non sono state pattuite tra le parti le condizioni economiche applicate al rapporto, con conseguente diritto della società correntista ad ottenere la restituzione di tutte le competenze applicate dal 1996 sino all'ottobre 2002; che per il periodo successivo risultano comunque illegittimamente applicati alcuni oneri ed in specie la commissione di massimo scoperto che non è stata convenuta in modo determinato e che è comunque priva di causa.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, l'indeterminatezza del tasso in relazione al disposto dell'art. 117, comma 4, TUB per il periodo pagina 1 di 10 antecedente al 31 dicembre 2002; accertare e dichiarare, altresì, per lo stesso periodo, l'applicazione di interessi anatocistici e spese non contrattualizzate e,
per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma così come in premessa, CP_1 indebitamente percepita a titolo di interessi, spese ed interessi anatocistici.
Sempre in via principale, per il periodo successivo al 31 dicembre 2002, accertare e dichiarare l'illegittimità di spese quali per es. la cms in quanto non pattuite in maniera trasparente e, per l'effetto procedere alla restituzione di tutte le somme corrisposte dall'attrice a titolo di spese.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
si è costituita eccependo preliminarmente: la nullità della citazione per genericità e CP_2 indeterminatezza della domanda anche considerato che il contratto prodotto in giudizio da controparte quale allegato 1, rappresenta in realtà il diverso contratto di apertura di conto corrente n. 10019/Q dell' 11/10/2002 acceso presso l'allora poi divenuta Controparte_3 [...]
ed oggi difettando qualsiasi produzione Controparte_4 Controparte_1 relativa al contratto di apertura di linea di credito e al contratto originario di conto corrente con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società attrice;
l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme asseritamente percepite in eccesso dalla banca, operante per tutte le rimesse stante la mancanza di prova circa l'affidamento del conto;
la decadenza dal diritto di contestare gli estratti conto;
l'inammissibilità della domanda di ripetizione non avendo provato parte attrice di avere pagato il saldo negativo. Nel merito ha contestato le avverse deduzioni opponendosi all'ammissione della ctu stante il carattere esplorativo della richiesta avanzata.
Parte convenuta ha pertanto chiesto: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di ZZ, contrariis reiectis: In via preliminare : a. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in violazione dell'art. 164 c.p.c.; b.- accertare e dichiarare la intervenuta estinzione per prescrizione del diritto e dell'azione della società in persona del legale rappresentante p.t., a richiedere sia la Parte_1 rideterminazione del rapporto di conto corrente che la ripetizione di somme nei confronti della
[...]
, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, per l' Controparte_1 effetto, respingere tutte le domande proposte dalla parte attrice, per le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
c.- accertare e dichiarare l' intervenuta decadenza del diritto e dell' azione ai sensi dell' art. 1832 c.c. della società , per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto Parte_1
e, per l' effetto, respingere tutte le domande proposte dalla società attrice, per le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
d.- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte attrice a proporre la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per le motivazioni di cui al presente atto e per l' effetto respingere tutte le domande proposte dalla ., per le ragioni esposte nella Parte_1 narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito :
pagina 2 di 10 e.- accertare e dichiarare la validità, la legittimità e l' efficacia delle clausole relative agli interessi e alle commissioni previste a vario titolo nel contratto di conto corrente n° n. 10019/Q del 11/10/2002 rubricato in citazione con il n° 2592.92, per le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
conseguentemente, respingere tutte le domande proposte dalla società Parte_1 perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni e le eccezioni, iviinclusa quella di prescrizione, esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta.-
Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri fiscali come per legge dovuti”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu. Successivamente, solo parte convenuta ha accettato la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c.; depositate note conclusive autorizzate, all'udienza del 24.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione, mentre parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
La domanda avanzata da parte attrice è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta atteso che la lettura combinata dell'atto di citazione e della perizia di parte prodotta consente di individuare la domanda sotto il profilo del petitum e della causa petendi, tanto che parte convenuta ha potuto compiutamente difendersi nel merito.
Il ctu nominato dott. ha peraltro rilevato che i conti correnti menzionati da parte attrice Persona_1 nell'atto introduttivo sono riferibili ad un unico rapporto che nel corso degli anni ha cambiato intestazione bancaria (per le operazioni societarie di fusione tra banche via via succedutesi), sede (originariamente il conto corrente era stato aperto in Firenze e poi è stato trasferito ad ZZ) e numerazione come da prospetto che segue:
BANCA CONTO DATA AGENZIA trasferimento
Banca nazionale 14185/X 31/12/1995 Firenze agricoltura
11296/E 30/09/2000 Firenze CP_4
10019/Q 06/11/2002 ZZ CP_4
10019.30 01/10/2008 ZZ
631005.90 11/03/2013 ZZ
Per quanto concerne la decadenza ex art. art. 1832 c.c. sollevata dalla Banca convenuta, va rilevato che la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in pagina 3 di 10 esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
Venendo al merito delle domande avanzate da parte attrice e delle ulteriori eccezioni sollevate da parte convenuta, va evidenziato che parte attrice ha prodotto gli estratti conto solo dal 1996 rappresentando che il conto corrente era stato aperto in precedenza, agli inizi degli anni novanta (ed invero il primo estratto conto prodotto reca un saldo negativo per la società correntista) senza che fosse sottoscritto alcun contratto di conto corrente e di apertura di credito.
Parte convenuta non ha contestato la circostanza dedotta in citazione per cui il rapporto di conto corrente è sorto nei primi anni '90 ma si è limitata a dedurre sul punto che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio non avendo prodotto il contratto di conto corrente.
Tale rilievo risulterebbe condivisibile laddove parte attrice avesse allegato l'avvenuta stipula tra le parti di un contratto di conto corrente senza indicazione delle condizioni economiche applicate, ma non nell'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui parte attrice ha allegato espressamente l'assenza di un contratto scritto, quantomeno sino all'11.10.2002.
A fronte di tale allegazione, e quindi a fronte dell'allegazione relativa alla mancata stipula in forma scritta del contratto di conto corrente sino al 2002, sarebbe stato onere di parte convenuta allegare e provare che il contratto era stato pattuito in forma scritta già originariamente con indicazione delle condizioni economiche pattuite.
Tanto chiarito sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, parte attrice ha in primo luogo dedotto la mancata pattuizione degli interessi in misura superiore al tasso legale e, in generale, delle condizioni contrattuali.
Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
pagina 4 di 10 Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente, troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto.
Per quanto concerne i contratti stipulati prima della entrata in vigore della Legge n. 154/1992, la giurisprudenza è costante nell'estendere tale nullità anche ai predetti, in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale. In questo caso, il tasso sostitutivo applicabile è costituito dal tasso legale ex art.1284, terzo comma c.c.
Per questo motivo, è stata disposta la CTU, al fine di ricostruire per il periodo iniziale sulla base degli estratti conto disponibili, l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino alla data di stipula del contratto in forma scritta.
Va precisato che sino all'11.10.2002, data di sottoscrizione del contratto, non può essere ritenuta legittima alcuna capitalizzazione degli interessi, nemmeno in relazione al periodo successivo al 30.6.2000 e sino all'11.10.2002 durante il quale il CTU ha verificato che è stata applicata la capitalizzazione degli interessi sulla base del criterio della pari periodicità ma in assenza di espressa pattuizione.
Invero, giova osservare che, a partire dal 1999, la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore che, con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha modificato l'art. 120 T.U.B. In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 T.U.B. prevedendo, per l'appunto, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».
In definitiva, attraverso tale modifica, è stato riconosciuto l'anatocismo bancario, assicurandogli una fonte legale ed è stato delegato il CICR all'emanazione delle disposizioni integrative. In particolare, al CICR è stato assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una disciplina circa la possibilità per pagina 5 di 10 i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere.
Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che «nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1°luglio».
La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela».
Successivamente all'emanazione della delibera CICR, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n. 128 – l'art. 25, terzo comma, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
La Corte di Cassazione ha recentemente statuito al riguardo “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. 9140/20).
Per il periodo dal 12/10/2002 fino al 30/9/2014 (data dell'ultimo movimento in atti), essendovi un contratto riportante le condizioni economiche ed essendo stata pattuita la capitalizzazione con pari pagina 6 di 10 periodicità degli interessi attivi e di quelli passivi, il CTU ha operato i conteggi applicando le condizioni previste dal contratto.
Avendo la società opposta tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione delle rimesse annotate su conto corrente in epoca più risalente di un decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione è stato chiesto al ctu di calcolare anche le competenze prescritte.
A tal proposito va rilevato che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, deve essere ravvisato nella data di introduzione del procedimento di mediazione, e non nella data di introduzione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. come affermato da parte attrice nelle osservazioni alla ctu e poi nelle note conclusive.
Invero, nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi – sino alle osservazioni alla ctu - parte attrice non ha mai fatto menzione a tale procedimento, né ha documentato quando è stato introdotto o quando è stata depositata la relazione tecnica, nemmeno per replicare all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla limitandosi a produrre una copia di tale relazione, priva della CP_1 data di deposito. Parte attrice non ha nemmeno chiesto che il fascicolo relativo a tale procedimento fosse acquisito al presente processo.
Non si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per far decorrere il termine di prescrizione decennale dalla data di introduzione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non essendo tale data nota o documentata.
Tanto chiarito circa il termine di decorrenza, giova ricordare che in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione o di accertamento negativo soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.
In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione pagina 7 di 10 decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili.
In ordine alla mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito che secondo la prospettazione di parte convenuta esclude che il conto possa ritenersi affidato e che quindi siano configurabili rimesse meramente ripristinatorie – escluse della prescrizione - , va osservato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermato “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. 26897/24).
Quanto alle modalità con le quali il correntista può assolvere all'onere probatorio, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (Cass. 34997/23); “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto
l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità” (Cass. 16445/24) .
Va rilevato che nel caso di specie l'esistenza dell'affidamento è documentata dal contratto dell'11.10.2002 e per il periodo precedente, parte attrice ha allegato espressamente che il contratto è stato stipulato prima che sussistesse l'obbligo di stipula in forma scritta. In ogni caso va rilevato che parte attrice ha allegato che il contratto di conto corrente e di apertura di credito non sono stati stipulati in forma scritta ma non ha domandato la nullità dei contratti per tale motivo non invocando l'applicazione dell'art. 117 co. 1 e 3 TUB bensì dell'art. 117 co. 4 TUB e quindi non ha fatto valere la nullità integrale dei contratti (cfr. conclusioni).
Per questo è stato chiesto al CTU di individuare l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni pagina 8 di 10 “entro-fuori fido”, “interessi per sconfinamento” od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti.
Il CTU in ordine alle osservazioni formulate dalle parti circa i calcoli relativi alla prescrizione ha rappresentato: “ l'ultima operazione “prescritta” risale al 25/5/2007, per cui anche qualora il calcolo per la prescrizione dovesse avesse come “inizio” il 10/3/2023 (data di notifica del tentativo di mediazione quale atto interruttivo della prescrizione), anziché il 10/7/2023, il risultato peritale non subirebbe alcuna modifica. Sulla individuazione dell'affidamento concesso lo scrivente ha condotto il lavoro peritale sulla base di quanto richiesto con precisione dal G.I. con il quesito, riferendo che l'affidamento “concesso” non è
“illimitato”, come vorrebbe far intendere il CTP di parte attrice, ma è definito, negli anni, nell'importo come indicato negli allegati, già richiamati, nn.
8.1 e 8.2. Infatti i dati rinvenibili dagli e/c, quali i diversi tassi da applicare “nei limiti del fido” o “oltre il fido” e dei “numeri” risultanti dal conto scalare, suddivisi anch'essi tra i due tassi utilizzati differenziati tra entro e fuori fido permettono di calcolare “matematicamente” e quindi oggettivamente il fido concesso” (pagg 12-13 relazione) e
“sono stati ricostruiti gli affidamenti di c/c, desumendoli dalle condizioni applicate alle liquidazioni periodiche ed alle relative documentazioni allegate agli atti di causa, come meglio specificato nella apposita colonna “affidamento” degli allegati nn.
8.1 e 8.2 di seguito definiti” (pag 27 e allegati 8.1. e
8.2.).
All'esito degli accertamenti demandati, il ctu ha accertato che il saldo al 30.09.2014, data dell'ultimo estratto conto depositato, è pari ad € 9.644,44 a credito della società correntista anziché a debito di € 1.018,73.
Le valutazioni del CTU dott. laddove recepite nel contesto della presente statuizione, Persona_1 risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
Poiché non è contestato che il conto alla data del 30.09.2014 è stato chiuso, sebbene il CTU abbia dedotto che non risulti evidenza documentale della circostanza, la domanda di ripetizione di indebito deve essere accolta.
Non essendovi prova che parte attrice abbia corrisposto l'importo risultante a debito per € 1.018,73 al 30.09.2014 ed essendo stata tale circostanza contestata dalla convenuta, la domanda può trovare accoglimento per l'importo di € 9.644,44 risultante a credito all'esito del ricalcolo del rapporto dare avere tra le parti effettuato nel presente procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia (nei limiti in cui ha trovato accoglimento la domanda proposta) e dell'attività professionale prestata (parametri medi tutte le fasi ad eccezione di quella decisionale per la quale si applica la riduzione del 50%). Si provvede altresì alla distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. pagina 9 di 10 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di ctu sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 9.644,44 oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in
€ 4.227,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv.ti IO LO e Emanuele Belardi;
- pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
ZZ, 23/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZZ
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1769/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanele Belardi e dall'Avv. Parte_1
IO LO
PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cillerai Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio rappresentando: di avere Parte_1 Controparte_2 intrattenuto con la convenuta sin dagli inizi degli anni '90 un rapporto di conto corrente sebbene non sia stato sottoscritto un contratto e non siano state pattuite le condizioni economiche applicate ex artt. 1346 e 1284 c.c. ed ex art. 117 D.lgs. n. 385/1993 (TUB); che in data 11/10/2002 le parti hanno sottoscritto un contratto di apertura di credito in conto corrente e nell'allegato documento di sintesi sono state indicate alcune delle condizioni economiche applicate;
che il rapporto sin dall'inizio è stato affidato;
che sino al 2002 non sono state pattuite tra le parti le condizioni economiche applicate al rapporto, con conseguente diritto della società correntista ad ottenere la restituzione di tutte le competenze applicate dal 1996 sino all'ottobre 2002; che per il periodo successivo risultano comunque illegittimamente applicati alcuni oneri ed in specie la commissione di massimo scoperto che non è stata convenuta in modo determinato e che è comunque priva di causa.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, l'indeterminatezza del tasso in relazione al disposto dell'art. 117, comma 4, TUB per il periodo pagina 1 di 10 antecedente al 31 dicembre 2002; accertare e dichiarare, altresì, per lo stesso periodo, l'applicazione di interessi anatocistici e spese non contrattualizzate e,
per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma così come in premessa, CP_1 indebitamente percepita a titolo di interessi, spese ed interessi anatocistici.
Sempre in via principale, per il periodo successivo al 31 dicembre 2002, accertare e dichiarare l'illegittimità di spese quali per es. la cms in quanto non pattuite in maniera trasparente e, per l'effetto procedere alla restituzione di tutte le somme corrisposte dall'attrice a titolo di spese.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
si è costituita eccependo preliminarmente: la nullità della citazione per genericità e CP_2 indeterminatezza della domanda anche considerato che il contratto prodotto in giudizio da controparte quale allegato 1, rappresenta in realtà il diverso contratto di apertura di conto corrente n. 10019/Q dell' 11/10/2002 acceso presso l'allora poi divenuta Controparte_3 [...]
ed oggi difettando qualsiasi produzione Controparte_4 Controparte_1 relativa al contratto di apertura di linea di credito e al contratto originario di conto corrente con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società attrice;
l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme asseritamente percepite in eccesso dalla banca, operante per tutte le rimesse stante la mancanza di prova circa l'affidamento del conto;
la decadenza dal diritto di contestare gli estratti conto;
l'inammissibilità della domanda di ripetizione non avendo provato parte attrice di avere pagato il saldo negativo. Nel merito ha contestato le avverse deduzioni opponendosi all'ammissione della ctu stante il carattere esplorativo della richiesta avanzata.
Parte convenuta ha pertanto chiesto: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di ZZ, contrariis reiectis: In via preliminare : a. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in violazione dell'art. 164 c.p.c.; b.- accertare e dichiarare la intervenuta estinzione per prescrizione del diritto e dell'azione della società in persona del legale rappresentante p.t., a richiedere sia la Parte_1 rideterminazione del rapporto di conto corrente che la ripetizione di somme nei confronti della
[...]
, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, per l' Controparte_1 effetto, respingere tutte le domande proposte dalla parte attrice, per le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
c.- accertare e dichiarare l' intervenuta decadenza del diritto e dell' azione ai sensi dell' art. 1832 c.c. della società , per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto Parte_1
e, per l' effetto, respingere tutte le domande proposte dalla società attrice, per le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
d.- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte attrice a proporre la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per le motivazioni di cui al presente atto e per l' effetto respingere tutte le domande proposte dalla ., per le ragioni esposte nella Parte_1 narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito :
pagina 2 di 10 e.- accertare e dichiarare la validità, la legittimità e l' efficacia delle clausole relative agli interessi e alle commissioni previste a vario titolo nel contratto di conto corrente n° n. 10019/Q del 11/10/2002 rubricato in citazione con il n° 2592.92, per le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
conseguentemente, respingere tutte le domande proposte dalla società Parte_1 perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni e le eccezioni, iviinclusa quella di prescrizione, esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta.-
Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri fiscali come per legge dovuti”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu. Successivamente, solo parte convenuta ha accettato la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c.; depositate note conclusive autorizzate, all'udienza del 24.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione, mentre parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
La domanda avanzata da parte attrice è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta atteso che la lettura combinata dell'atto di citazione e della perizia di parte prodotta consente di individuare la domanda sotto il profilo del petitum e della causa petendi, tanto che parte convenuta ha potuto compiutamente difendersi nel merito.
Il ctu nominato dott. ha peraltro rilevato che i conti correnti menzionati da parte attrice Persona_1 nell'atto introduttivo sono riferibili ad un unico rapporto che nel corso degli anni ha cambiato intestazione bancaria (per le operazioni societarie di fusione tra banche via via succedutesi), sede (originariamente il conto corrente era stato aperto in Firenze e poi è stato trasferito ad ZZ) e numerazione come da prospetto che segue:
BANCA CONTO DATA AGENZIA trasferimento
Banca nazionale 14185/X 31/12/1995 Firenze agricoltura
11296/E 30/09/2000 Firenze CP_4
10019/Q 06/11/2002 ZZ CP_4
10019.30 01/10/2008 ZZ
631005.90 11/03/2013 ZZ
Per quanto concerne la decadenza ex art. art. 1832 c.c. sollevata dalla Banca convenuta, va rilevato che la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in pagina 3 di 10 esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
Venendo al merito delle domande avanzate da parte attrice e delle ulteriori eccezioni sollevate da parte convenuta, va evidenziato che parte attrice ha prodotto gli estratti conto solo dal 1996 rappresentando che il conto corrente era stato aperto in precedenza, agli inizi degli anni novanta (ed invero il primo estratto conto prodotto reca un saldo negativo per la società correntista) senza che fosse sottoscritto alcun contratto di conto corrente e di apertura di credito.
Parte convenuta non ha contestato la circostanza dedotta in citazione per cui il rapporto di conto corrente è sorto nei primi anni '90 ma si è limitata a dedurre sul punto che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio non avendo prodotto il contratto di conto corrente.
Tale rilievo risulterebbe condivisibile laddove parte attrice avesse allegato l'avvenuta stipula tra le parti di un contratto di conto corrente senza indicazione delle condizioni economiche applicate, ma non nell'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui parte attrice ha allegato espressamente l'assenza di un contratto scritto, quantomeno sino all'11.10.2002.
A fronte di tale allegazione, e quindi a fronte dell'allegazione relativa alla mancata stipula in forma scritta del contratto di conto corrente sino al 2002, sarebbe stato onere di parte convenuta allegare e provare che il contratto era stato pattuito in forma scritta già originariamente con indicazione delle condizioni economiche pattuite.
Tanto chiarito sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, parte attrice ha in primo luogo dedotto la mancata pattuizione degli interessi in misura superiore al tasso legale e, in generale, delle condizioni contrattuali.
Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
pagina 4 di 10 Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente, troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto.
Per quanto concerne i contratti stipulati prima della entrata in vigore della Legge n. 154/1992, la giurisprudenza è costante nell'estendere tale nullità anche ai predetti, in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale. In questo caso, il tasso sostitutivo applicabile è costituito dal tasso legale ex art.1284, terzo comma c.c.
Per questo motivo, è stata disposta la CTU, al fine di ricostruire per il periodo iniziale sulla base degli estratti conto disponibili, l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino alla data di stipula del contratto in forma scritta.
Va precisato che sino all'11.10.2002, data di sottoscrizione del contratto, non può essere ritenuta legittima alcuna capitalizzazione degli interessi, nemmeno in relazione al periodo successivo al 30.6.2000 e sino all'11.10.2002 durante il quale il CTU ha verificato che è stata applicata la capitalizzazione degli interessi sulla base del criterio della pari periodicità ma in assenza di espressa pattuizione.
Invero, giova osservare che, a partire dal 1999, la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore che, con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha modificato l'art. 120 T.U.B. In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 T.U.B. prevedendo, per l'appunto, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».
In definitiva, attraverso tale modifica, è stato riconosciuto l'anatocismo bancario, assicurandogli una fonte legale ed è stato delegato il CICR all'emanazione delle disposizioni integrative. In particolare, al CICR è stato assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una disciplina circa la possibilità per pagina 5 di 10 i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere.
Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che «nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1°luglio».
La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela».
Successivamente all'emanazione della delibera CICR, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n. 128 – l'art. 25, terzo comma, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
La Corte di Cassazione ha recentemente statuito al riguardo “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. 9140/20).
Per il periodo dal 12/10/2002 fino al 30/9/2014 (data dell'ultimo movimento in atti), essendovi un contratto riportante le condizioni economiche ed essendo stata pattuita la capitalizzazione con pari pagina 6 di 10 periodicità degli interessi attivi e di quelli passivi, il CTU ha operato i conteggi applicando le condizioni previste dal contratto.
Avendo la società opposta tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione delle rimesse annotate su conto corrente in epoca più risalente di un decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione è stato chiesto al ctu di calcolare anche le competenze prescritte.
A tal proposito va rilevato che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, deve essere ravvisato nella data di introduzione del procedimento di mediazione, e non nella data di introduzione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. come affermato da parte attrice nelle osservazioni alla ctu e poi nelle note conclusive.
Invero, nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi – sino alle osservazioni alla ctu - parte attrice non ha mai fatto menzione a tale procedimento, né ha documentato quando è stato introdotto o quando è stata depositata la relazione tecnica, nemmeno per replicare all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla limitandosi a produrre una copia di tale relazione, priva della CP_1 data di deposito. Parte attrice non ha nemmeno chiesto che il fascicolo relativo a tale procedimento fosse acquisito al presente processo.
Non si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per far decorrere il termine di prescrizione decennale dalla data di introduzione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non essendo tale data nota o documentata.
Tanto chiarito circa il termine di decorrenza, giova ricordare che in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione o di accertamento negativo soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.
In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione pagina 7 di 10 decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili.
In ordine alla mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito che secondo la prospettazione di parte convenuta esclude che il conto possa ritenersi affidato e che quindi siano configurabili rimesse meramente ripristinatorie – escluse della prescrizione - , va osservato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermato “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. 26897/24).
Quanto alle modalità con le quali il correntista può assolvere all'onere probatorio, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (Cass. 34997/23); “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto
l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità” (Cass. 16445/24) .
Va rilevato che nel caso di specie l'esistenza dell'affidamento è documentata dal contratto dell'11.10.2002 e per il periodo precedente, parte attrice ha allegato espressamente che il contratto è stato stipulato prima che sussistesse l'obbligo di stipula in forma scritta. In ogni caso va rilevato che parte attrice ha allegato che il contratto di conto corrente e di apertura di credito non sono stati stipulati in forma scritta ma non ha domandato la nullità dei contratti per tale motivo non invocando l'applicazione dell'art. 117 co. 1 e 3 TUB bensì dell'art. 117 co. 4 TUB e quindi non ha fatto valere la nullità integrale dei contratti (cfr. conclusioni).
Per questo è stato chiesto al CTU di individuare l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni pagina 8 di 10 “entro-fuori fido”, “interessi per sconfinamento” od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti.
Il CTU in ordine alle osservazioni formulate dalle parti circa i calcoli relativi alla prescrizione ha rappresentato: “ l'ultima operazione “prescritta” risale al 25/5/2007, per cui anche qualora il calcolo per la prescrizione dovesse avesse come “inizio” il 10/3/2023 (data di notifica del tentativo di mediazione quale atto interruttivo della prescrizione), anziché il 10/7/2023, il risultato peritale non subirebbe alcuna modifica. Sulla individuazione dell'affidamento concesso lo scrivente ha condotto il lavoro peritale sulla base di quanto richiesto con precisione dal G.I. con il quesito, riferendo che l'affidamento “concesso” non è
“illimitato”, come vorrebbe far intendere il CTP di parte attrice, ma è definito, negli anni, nell'importo come indicato negli allegati, già richiamati, nn.
8.1 e 8.2. Infatti i dati rinvenibili dagli e/c, quali i diversi tassi da applicare “nei limiti del fido” o “oltre il fido” e dei “numeri” risultanti dal conto scalare, suddivisi anch'essi tra i due tassi utilizzati differenziati tra entro e fuori fido permettono di calcolare “matematicamente” e quindi oggettivamente il fido concesso” (pagg 12-13 relazione) e
“sono stati ricostruiti gli affidamenti di c/c, desumendoli dalle condizioni applicate alle liquidazioni periodiche ed alle relative documentazioni allegate agli atti di causa, come meglio specificato nella apposita colonna “affidamento” degli allegati nn.
8.1 e 8.2 di seguito definiti” (pag 27 e allegati 8.1. e
8.2.).
All'esito degli accertamenti demandati, il ctu ha accertato che il saldo al 30.09.2014, data dell'ultimo estratto conto depositato, è pari ad € 9.644,44 a credito della società correntista anziché a debito di € 1.018,73.
Le valutazioni del CTU dott. laddove recepite nel contesto della presente statuizione, Persona_1 risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
Poiché non è contestato che il conto alla data del 30.09.2014 è stato chiuso, sebbene il CTU abbia dedotto che non risulti evidenza documentale della circostanza, la domanda di ripetizione di indebito deve essere accolta.
Non essendovi prova che parte attrice abbia corrisposto l'importo risultante a debito per € 1.018,73 al 30.09.2014 ed essendo stata tale circostanza contestata dalla convenuta, la domanda può trovare accoglimento per l'importo di € 9.644,44 risultante a credito all'esito del ricalcolo del rapporto dare avere tra le parti effettuato nel presente procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia (nei limiti in cui ha trovato accoglimento la domanda proposta) e dell'attività professionale prestata (parametri medi tutte le fasi ad eccezione di quella decisionale per la quale si applica la riduzione del 50%). Si provvede altresì alla distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. pagina 9 di 10 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di ctu sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 9.644,44 oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in
€ 4.227,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv.ti IO LO e Emanuele Belardi;
- pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
ZZ, 23/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 10 di 10