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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/10/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 3124/2020 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3124/2020
Oggi 15/10/2024, ad ore 9.10, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per l'Avv GIANLUCA SANSONETTI, l'avv. Inverni in sostituzione di Avv Sansonetti e Fedi, per l'avv Gabriele Maxia anche PER LA Parte_1 Controparte_1
[...]
tardività dell'allegazione riferita al credito di cui al ricorso 702 bis cpc di cui controparte sostiene persistere anche attualmente una pretesa creditoria insoddisfatta, in quanto detto credito non è stato posto quale elemento costitutivo della domanda con l'atto introduttivo di parte attrice, ma solo allegato con memoria ex art 183 comma 2 cpc. Eccepisce in subordine che detto credito è stato soddisfatto cosi come evidenziato in atti. L'Avv Inverni riportandosi a quanto già dedotto e depositato e contrariamente a quanto dedotto da controparte, ad oggi precisa che il credito vantato dall'Avv Sansonetti ammonta ad €24234,45 così come risulta dalla stessa ordinanza prodotta dall'Avv Sansonetti nella causa iscritta a ruolo rg 961/2023. Contesta l'eccezione di tardività in ordine alle richieste avanzate posto che le stesse sono state dedotte sin dall'atto di citazione e poi precisate a seguito degli intervenuti giudizi. Fa presente che la volontà del sig di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto viene non solo Parte_1 evidenziata dall'atteggia ocessuale assunto in tutte le cause ma anche al momento in cui, vinto un ricorso in opposizione ad un assegnazione per la somma di 70.000,00 circa non ha provveduto al pagamento del dovuto ma ha trattenuto la somma senza pagare e pertanto conclude come in atti.
L'avv Maxia evidenzia che il sig non ha mai esperito opposizione ad un assegnazione ma Parte_1 un opposizione agli atti esecu ccolta, ma non è stata mai esperita un opposizione all'esecuzione in cui si contestasse il diritto del creditore a procedere all'esecuzione., di talché non vi è stata alcuna condotta ostruzionistica. Il credito dedotto nella presente causa, fatta salva l'eccezione di tardività, ammonta ad €32.000,00 circa più accessori e pertanto lo stesso può ritenersi soddisfatto con l'ordinanza di assegnazione prodotta da parte convenuta con la quale all'avv Sansonetti è stata assegnata la somma di €54000,00 circa, l'ulteriore credito, che non viene contestato, deriva da condanna alle spese intervenute successivamente.
I procuratori procedono a breve discussione orale e dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, alle h 15.10 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3124/2020, promossa da:
AVV. GIANLUCA SANSONETTI, in proprio e con l'Avv. Fedi Paola
ATTORE/I contro
SI. SI. Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate nel verbale di udienza odierna, il
Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Gianluca Sansonetti conveniva innanzi all'intestato Tribunale, i SInori e , nonché Parte_1 Controparte_1 [...]
(nel prosieguo, breviter, Controparte_2 [...]
, al fine di sentir dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e la Controparte_2 conseguente invalidità dell'atto del 11/11/2015 ai rogiti del Notaio (Rep. n. 15103; Racc. Per_1
8855), trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Prato in data 17/11/2015 a registro particolare n. 6930, registro generale n. 10781, ovvero, in subordine, la revoca del predetto atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. Parte attrice adiva il Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e/o do- mande disattese: A) in via principale, dichiarare la simulazione assoluta, e per l'ef-fetto. L'invalidità e l'inefficacia i) in tesi, dell'intero atto datato 11/11/2015 ai rogiti (Rep. n. 15103; Racc. Per_1
8855) trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Prato in data 17/11/2015 a registro particolare n. 6930, registro generale n. 10781; ii) in ipotesi, del negozio traslativo
pagina 2 di 16 contenuto nell'atto di cui sopra ed avente ad oggetto i seguenti beni: complesso ad uso agricolo denominato “Il Vivaio” costituito da vari appezzamenti di terreno e da vari fabbricati destinati a casa padronale, unità abitative, magazzini, depositi e locali accessori costituito da vari appezzamenti di terreno, estesi complessivamente 395.295 (trecentonovantacinquemila duecentonovantacinque) metri quadrati catastali, a corpo e non a misura, e da vari fabbricati destinati a casa padronale, unità abitative, magazzini, depositi e locali accessori, e precisamente: - (scheda 5 del sub 521): ampio locale reception al piano terra, con w.c.; -(scheda 6 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano terra, da ampio vano e angolo cottura, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.; -(scheda 7 del sub 521): due locali ad uso deposito al piano terra, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
-(scheda 8 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano seminterrato, da cucina, ingresso e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.; -(scheda 9 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su tre livelli, composta: al piano interrato, da cantina e ingresso;
al piano terra, da due vani e ingresso, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.; -(scheda 10 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano terra, da quattro vani, ingresso, cucina, w.c. e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza al piano seminterrato;
al piano primo da quattro vani e due w.c.; -(scheda 11 del sub 521); unità abitativa al piano seminterrato, composta da due vani, angolo cottura e w.c.; -(scheda 12 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta a due ampi vani, zona cottura e due w.c.; -(scheda 13 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, vano, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 14 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da cucina-soggiorno, ingresso, due vani, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 15 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da soggiorno-cucina, ingresso, due vani, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 16 del sub 521): ampi locali ad uso magazzino e cantina al piano seminterrato, con w.c.; -(scheda 17 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso-soggiorno, due vani, disimpegno, cucina, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 18 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, cucina, due vani, disimpegno, w.c. e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
- (scheda 19 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, due vani e w.c.; -(scheda 20 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, tre vani e w.c.; -(scheda 3 del sub 521): resede esclusivo di pertinenza, su cui insiste una tettoia;
-(scheda 2 del sub 523): casa padronale al piano terra, composta da ingresso, dieci vani, due cucine, due w.c., quattro ripostigli, ampia veranda e due portici;
-(scheda 3 del sub 523): cantina e locale tecnico al piano seminterrato, con w.c.; -(scheda 4 del sub 523): unità abitativa al piano primo, composta da sedici vani, dieci w.c. e ampia terrazza;
-(scheda 5 del sub 523): ampia terrazza e ripostiglio al piano secondo, due locali al piano terzo e locale al piano quarto;
-(scheda 1 del sub 523): resede esclusivo di pertinenza, su cui insistono un pozzo e una piscina;
il tutto nell'insieme confinante con Via Lazzera, Strada Provinciale degli Ortolani, Via Stazione, Villa Ferdinanda, Fattoria Il Grumolo, Michon Pecori e Nannini;
i terreni sono riportati nel Catasto Terreni: al foglio 44, con i seguenti ulteriori dati: particella 9, pascolo, classe U, di are 45 e centiare 40, R.D. euro 2,81, R.A. euro 0,94; particella 8, seminativo arborato, classe 3, di are 93 e centiare 60, R.D. euro 31,42, R.A. euro 21,75; particella 12, bosco alto, classe 1, di ettari 2, are 28 e pagina 3 di 16 centiare 00, R.D. euro 12,95, R.A. euro 4,71; particella 13, seminativo arborato, classe 5, di are 31 e centiare 30, R.D. euro 1,94, R.A. euro 2,26; particella 14, uliveto vigneto, classe 3, di are 58 e centiare 10, R.D. euro 10,50, R.A. euro 15,00; particella 15, vigneto, classe 2, di are 03 e centiare 50, R.D. euro 2,80, R.A. euro 1,63; particella 16, seminativo, classe 4, di are 05 e centiare 10, R.D. euro 0,79, R.A. euro 0,92; particella 39, seminativo, classe 4, di are 08 e centiare 00, R.D. euro 1,24, R.A. euro 1,45; particella 40, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 95 e centiare 90, R.D. euro 31,42, R.A. euro 7,43, R.A. euro 14,86; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 21 e centiare 40, R.D, euro 1,33, R.A. euro 1,55; particella 41, porzione AA, bosco misto, classe 3, di ettari 1, are 57 e centiare 34, R.D. euro 5,69, R.A. euro 7,43, R.A. euro 2,44; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 01 e centiare 66, R.D, euro 0,13, R.A. euro 0,26; particella 42, porzione AA, bosco misto, classe 3, di ettari 2, are 15 e centiare 61, R.D. euro 7,79, R.A. euro 3,34; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 01 e centiare 29, R.D, euro 0,10, R.A. euro 0,20; particella 43, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 15 e centiare 39, R.D. euro 1,19, R.A. euro 2,38; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 27 e centiare 41, R.D, euro 21,94, R.A. euro 12,74; particella 44, porzione AA, vigneto, classe 2, di ettari 3, are 76 e centiare 00, R.D. euro 300,99, R.A. euro 174,77; porzione AB, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 01 e centiare 90, R.D, euro 13,16, R.A. euro 15,79; particella 54, seminterrato arboreo, classe 3, di are 94 e centiare 00, R.D. euro 31,56, R.A. euro 21,85; particella 64, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 78 e centiare 31, R.D. euro 6,07, R.A. euro 12,13; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 57 e centiare 59, R.D, euro 3,57, R.A. euro 4,16; particella 65, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 04 e centiare 34, R.D. euro 0,34, R.A. euro 0,67; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 01 e centiare 86, R.D, euro 1,49, R.A. euro 0,86; particella 66, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 05 e centiare 93, R.D. euro 0,46, R.A. euro 0,92; porzione AB, pascolo cespugliato, di are 31 e centiare 57, R.D, euro 0,82, R.A. euro 0,33; particella 67, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 76, R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,12; porzione AB, vigneto, classe 3, di are 12 e centiare 64, R.D, euro 7,51, R.A. euro 5,55; particella 68, vigneto, classe 2, di are 06 e centiare 90, R.D. euro 5,52, R.A. euro 3,21; particella 69, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 07, R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01; porzione AB, bosco ceduo, classe 3, di are 32 e centiare 73, R.D, euro 1,86, R.A. euro 0,51; particella 70, vigneto, classe 2, di are 18 e centiare 10, R.D. euro 14,49, R.A. euro 8,41; particella 71, bosco ceduo, classe 3, di are 23 e centiare 50, R.D. euro 1,36, R.A. euro 0,36; particella 72, vigneto, classe 2, di are 06 e centiare 10, R.D. euro 4,88, R.A. euro 2,84; particella 73, porzione AA, fabbricato rurale, di are 15 e centiare 79; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 31, R.D, euro 0,02, R.A. euro 0,05; particella 74, uliveto, classe 4, di are 31 e centiare 50, R.D. euro 2,44, R.A. euro 4,88; particella 75, porzione AA, seminativi arborato, classe 4, di are 17 e centiare 82, R.D. euro 2,30, R.A. euro 2,76; porzione AB, vigneto, classe 2, di ettari 1, are 84 e centiare 080, R.D, euro 147,36, R.A. euro 85,56; particella 80, vigneto, classe 2, di are 58 e centiare 60, R.D. euro 46,91, R.A. euro 27,24; particella 81, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 05 e centiare 00, R.D. euro 13,56, R.A. euro 16,27; particella 82, seminativo, classe 5, di are 17 e centiare 40, R.D. euro 1,08, R.A. euro 1,53; particella 84, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 24 e centiare 38, R.D. euro 1,89, R.A. euro 3,78; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 25 e centiare 82, R.D, euro 1,60, R.A. euro 1,87; particella 85, seminativo, classe 5, di are 18 e centiare 40, R.D. euro 1,14, R.A. euro 1,62; particella 86, vigneto, classe 2, di are 42 e centiare 60, R.D. euro 34,10, R.A. euro 19,80; particella 87, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 48, R.D. euro 0,04, R.A. euro 0,07; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 29 e centiare 62, R.D, euro 23,71, R.A. euro 13,77; pagina 4 di 16 particella 89, vigneto, classe 2, di are 58 e centiare 40, R.D. euro 46,75, R.A. euro 27,14; particella 90, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 21 e centiare 21, R.D. euro 1,64, R.A. euro 3,29; porzione AB, seminativo, classe 5, di are 96 e centiare 89, R.D, euro 6,00, R.A. euro 8,51; particella 91, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 24, R.D. euro 0,02, R.A. euro 0,04; porzione AB, vigneto, classe 3, di are 14 e centiare 86, R.D, euro 80,83, R.A. euro 6,52; particella 92, porzione AA, bosco ceduo, classe 3, di are 47 e centiare 92, R.D. euro 2,72, R.A. euro 0,74; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 08, R.D, euro 0,01, R.A. euro 0,01; particella 120, porzione AA, bosco ceduo, classe 3, di are 35 e centiare 85, R.D. euro 2,04, R.A. euro 0,56; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 02 e centiare 35, R.D, euro
0,18, R.A. euro 0,36, giusta variazione d'ufficio in data 9.12.1981 n. 12980, con cui la particella 18, di mq. 8.620, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 120; particella 124, bosco ceduo, classe 3, di centiare 25, R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01, R.A. euro 0,01, giusta variazione d'ufficio in data 15.12.1980 n.130, con cui la particella 18, di mq.1.660, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 124; particella 161, porzione AA, seminativo arborato, classe 4, di are 82 e centiare 20, R.D. euro 10,61, R.A. euro 12,74; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 30 e centiare 90, R.D, euro 24,74, R.A. euro 14,36, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 50, di mq.14.780, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 161; particella 163, porzione AA, bosco ceduo, classe 2, di are 91 e centiare 65, R.D. euro 9,47, R.A. euro
1,42; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 05, R.D, euro 0,01, R.A. euro 0,01, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 51, di mq.9.210, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 163; particella 164, porzione AA, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 06 e centiare 88, R.D. euro 13,80, R.A. euro 16,56; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 05 e centiare 97, R.D, euro 4,78, R.A. euro 2,77, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 52, di mq.11.460, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 164; particella 166, porzione AA, uliveto vigneto, classe 3, di ettari 1, are 86 e centiare 51,
R.D. euro 33,71, R.A. euro 49,16; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 32 e centiare 19, R.D, euro 25,77, R.A. euro 14,96, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 76, di mq.22.750, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 166; particella 167, porzione AA, frutteto, di are 09 e centiare 12, R.D. euro 15,54, R.A. euro 8,95; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 09 e centiare 73, R.D, euro 7,79, R.A. euro 4,52, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n.28860, con cui la particella 88, di mq.2.240, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 167; e al foglio 48, con i seguenti ulteriori dati: particella 8, vigneto, classe 3, di are 30 e centiare 10, R.D. euro 17,88, R.A. euro 13,21; particella 9, vigneto, classe 3, di are 38 e centiare 10,
R.D. euro 22,63, R.A. euro 16,73; particella 10, porzione AA, vigneto, classe 3, di are 06 e centiare 00,
R.D. euro 3,56, R.A. euro 2,63; porzione AB, seminativo arborato, classe 3, di are 53 e centiare 70,
R.D. euro 18,03, R.A. euro 12,48; particella 11, seminativo arborato, classe 3, di ettari 1, are 64 e centiare 80, R.D. euro 55,32, R.A. euro 38,30; particella 50, vigneto, classe 3, di are 22 e centiare 60,
R.D. euro 13,42, R.A. euro 9,92; particella 51, vigneto, classe 3, di ettari 3, are 71 e centiare 30, R.D. euro 220,52, R.A. euro 163,00; i fabbricati sono riportati nel Catasto Fabbricati intestati a Parte_1
proprietà per 1/1 (la p.lla 521) e per 1000/1000 (la p.lla 523)”, al foglio 44, particella 45,
[...] con i seguenti ulteriori dati: subalterno 521, categoria D/10, R.C. euro 31.542,00; subalterno 523, categoria D/10, R.C. euro 24.200,00. Oltre la quota proporzionale di comproprietà sulla corte comune, riportata nel Catasto Fabbricati al foglio 44, particella 45, subalterno 522, bene comune pagina 5 di 16 non censibile ai sub 521 e 523 della p.lla 45 e alla p.lla 47. B) In via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia e quindi revocare, nei confronti ed in favore dell'Avv. Sansonetti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2091 c.c. i in tesi, l'intero atto datato 11/11/2015 ai rogiti (Rep. Per_1
n. 15103; Racc. 8855) trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Prato in data 17/11/2015 a registro particolare n. 6930, registro generale n. 10781; ii in ipotesi, il negozio traslativo contenuto nell'atto di cui sopra ed avente ad oggetto i seguenti beni: complesso ad uso agricolo denominato “Il Vivaio” costituito da vari appezzamenti di terreno e da vari fabbricati destinati a casa padronale, unità abitative, magazzini, depositi e locali accessori.”.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l' attore deduceva che: 1) sin dall'anno 2001 e sino alla rinuncia al mandato formalizzata nel 2020 aveva assistito, in molteplici procedimenti, il
SI. oltre a tutti i componenti della famiglia, maturando ingenti crediti per le Parte_1 prestazioni professionali svolte. Tra le attività, l'assistenza in un contenzioso estremamente complesso averso la , oggetto di tre gradi di giudizio conclusi nel dicembre 2017 con CP_3 esito favorevole (come da doc in atti); 2) per l'attività svolta relativamente al giudizio di cui sopra veniva convenuto un compenso al netto degli acconti medio-tempore corrisposti, un corrispettivo di €.135.000,00 oltre accessori;
3) successivamente l'attore provvedeva azionare il proprio residuo credito in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo regolarmente notificato al
SI. che, ometteva, qualsivoglia ulteriore pagamento;
4) l'Avv. Sansonetti era, inoltre, Parte_1 creditore di ulteriori somme, in attesa di liquidazione;
5) in detto quadro creditorio, in occasione di un'ispezione immobiliare, emergeva che il debitore SI. con atto del Parte_1
11/11/2015 registrato e trascritto in data 17-18/11/2015 (REP. 15103) ai rogiti Notaio Per_1 aveva costituito, insieme al figlio una società in accomandita semplice Controparte_1 conferendo in essa tutti i propri beni immobili (all.6) anche di pregio;
6) sia il SI. Parte_1 che il figlio erano a conoscenza dei crediti già nel 2015 maturati dall'attore per
[...] CP_1
l'attività professionale prestata;
7) l'atto di conferimento dei cespiti, unici beni immobili del SI.
aveva reso particolarmente gravosa per l'attore la possibilità di ottenere il Parte_1 soddisfacimento del proprio credito anche alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 2315 e
2305 c.c. ; 8) che pertanto, l' atto del 17/11/2015, o in ipotesi il negozio traslativo ivi contenuto, erano da ritenersi radicalmente invalidi ed inefficaci, per essere affetti da simulazione assoluta o comunque, revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. con la conseguente inefficacia relativa nei confronti dell'attore.
Si costituivano in giudizio, in data 26.03.2021, il convenuto SI ed in data Parte_1
23.04.2021, i convenuti Controparte_2
e il SI , eccependo l'infondatezza della domanda attorea,
[...] Controparte_1
pagina 6 di 16 deducendo che: a) il credito vantato dall'attore è insussistente, in ragione della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito è stato eccepita l'indeterminatezza della scrittura privata a firma del e comunque l'estinzione del credito Parte_1 azionato;
b) nessuna prova è stata fornita sull'accordo simulatorio;
c) il credito vantato dall'Avv.
Sansonetti è sorto posteriormente all'atto impugnato;
d) stante l'anteriorità del negozio dispositivo occorre la prova, insussistente nel caso di specie, della “dolosa preordinazione” delle parti nel compimento degli atti di disposizione patrimoniale. Rassegnavano le seguenti conclusioni, il SI “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Parte_1
Rigettare le domande esperite dall'Avv. Gianluca Sansonetti contro il SI. in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese.”. La società
[...]
e il SI. Controparte_4 Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Rigettare le domande esperite dall'Avv.
Gianluca Sansonetti
contro
Controparte_4
in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese. “.
[...]
La causa veniva istruita con prove documentali ed orali.
Preso atto dell'esito della discussione orale e delle conclusioni delle parti costituite, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Preso atto dell'esito della discussione orale e delle conclusioni delle parti costituite così come precisate all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Motivi della decisione
In via preliminare, quanto alle azioni proposte, si evidenzia che parte attrice ha chiesto in via principale la dichiarazione della simulazione assoluta dell'atto di disposizione stipulato tra i convenuti, ed in via subordinata la revocatoria ex art. 2901 c.c., in tesi, sia dell'atto di costituzione della società che del conferimento dei beni e, in ipotesi, del solo conferimento dei beni.
Il negozio impugnato per simulazione, a differenza di quello impugnato per revocatoria, esistente e realmente voluto, esiste invece solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta), o è voluto un negozio diverso da quello apparente
(simulazione relativa) e l'azione può essere proposta da chiunque abbia interesse all'eliminazione dell'atto. Nel presente giudizio, le circostanze invocate da parte attrice (la grave esposizione debitoria di , i gravami pendenti sui beni, il rapporto di parentela Parte_1 tra le parti) non sono sufficienti a dimostrare l'intento simulatorio dei contraenti. Ed anzi,
pagina 7 di 16 proprio le stesse deduzioni di parte attrice escludono che si tratti di simulazione assoluta, inducendo a ritenere che le parti volessero la stipula dell'atto impugnato, anche se, secondo l'attore, con tale atto sarebbe stato perseguito il fine ultimo (e reale) di depauperare il patrimonio immobiliare del , con conseguente pregiudizio per i creditori. Parte_1
Infatti “Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla”. (Cass. n. 8188/1994; Cass., 8530/2001, n.; Cass. n.13345/2015). Orbene, non è stata fornita adeguata prova sul punto e, conseguentemente, l'azione di simulazione non merita accoglimento.
Merita, invece, accoglimento la domanda di revocatoria formulata da parte attrice, in quanto risultano provati tutti i presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 2901 c.c.. L'azione ex art. 2901 c.c. presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori
(scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis); 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
Nel caso di specie, sussiste, come risulta per tabulas, il primo presupposto. Si osserva, in via generale, che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. n. 1968/ 2009, Cass. 11573/2013; Cass. n. 5619/2016). Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/2008 rv. 604813). Al riguardo occorre, altresì, richiamare la Sentenza
pagina 8 di 16 Cass. n.11121/2020, che, peraltro, ha chiarito che “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”
. Parte attrice, al tempo dell'atto dispositivo (2015) posto in essere dai convenuti ed impugnato in revocatoria nel presente giudizio, era già titolare di un'aspettativa di credito/credito litigioso nei confronti del Ballerini dalla documentazione allegata all'atto di citazione risulta, infatti, Pt_1 che l'Avv. Sansonetti Gianluca già a far data dall'anno 2001 aveva svolto attività professionale nei confronti del debitore ed allegava di agire in revocatoria per una serie di crediti derivanti dall'attività professionale prestata a favore dei convenuti prima del 2015. E' evidente dunque l'infondata dell'eccezione di tardività ribadita da parte convenuta a verbale dell'udienza odierna.
Nelle more del presente giudizio, fermo e ribadito quanto già allegato in sede di atto di citazione, il giudizio RG2048/2021, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Prato, depositato agli atti della presente causa con memorie n 2 ex art 183 cpc, ha accertato un ulteriore credito dell'Avv. Sansonetti, a titolo di onorari per l'attività prestata in favore del pari Parte_1 ad €32.885,30, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con condanna, altresì, del al pagamento delle spese processuali. L'odierno attore, con note autorizzate del Parte_1
19.07.2024, ha, altresì, precisato e documentato che, all'esito delle procedure esecutive n.
38/2015 e 961/2023 e quindi all'esito del parziale soddisfacimento delle proprie ragioni, ad oggi residua un credito di €24.234,45.
Sussiste, altresì, l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato dall'atto impugnato al creditore.
Sotto tale profilo, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore. Nel caso di specie, i beni sono stati acquisiti al patrimonio sociale della società convenuta che ha durata fino al 2035: l'eventus damni è quindi palese, comportando, il conferimento dei beni in società, una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per il creditore. Sul punto, i convenuti, pur avendo eccepito l'insussistenza dell'eventus damni, non sono però riusciti ad assolvere l'onere di prova sui medesimi gravante (Cass. 21808/2015; Cass. 17096/2014; Cass. 4467/2011; Cass.
24757/2008; Cass. 7767/2007; Cass. 5972/2005; Cass. 15257/2004; Cass. 11471/2003).
pagina 9 di 16 Proseguendo oltre, il conferimento dei beni immobili in società deve ritenersi atto a titolo oneroso e, stante l'anteriorità (per quanto anzidetto) del credito dell'Avv. Sansonetti rispetto all'atto dispositivo, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è sufficiente che il debitore disponente ed anche il terzo, siano stati a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (c.d. scientia damni). Orbene, nel caso di specie, l'elemento soggettivo è evidentemente riscontrabile, anche considerando che, al tempo dell'atto dispositivo impugnato nel presente giudizio, era già da svariati anni, e più precisamente dall'anno 2001, pendente il contenzioso tra Cont
e Inoltre, l'istruttoria orale ha confermato che il figlio Parte_1 Controparte_1 ha accompagnato il padre numerose volte presso lo studio dell'Avv. Sansonetti. In particolare, la teste SI.ra , sentita all'udienza del 6.2.2023, ha confermato che il SI. Testimone_1 Parte_1 dall'anno 2001 all'anno 2020 veniva ricevuto in studio dall'Avv. Sansonetti, “quasi
[...] sempre, spesso” unitamente al figlio , che quindi, partecipando addirittura agli Controparte_1 incontri con il legale, non poteva non essere a conoscenza della situazione del padre, della Cont pendenza del contenzioso nei confronti di e dell'attività professionale prestata dall'Avv
Sansonetti.
Da tutto quanto evidenziato risulta provato, anche in via presuntiva, che l'operazione posta in essere dagli odierni convenuti con la disposizione impugnata nel presente giudizio, è stata effettuata nella chiara consapevolezza di recare un pregiudizio alla parte creditrice, sottraendo tutti gli immobili dalla titolarità del debitore , così rendendo enormemente Parte_1 difficoltosa qualsiasi iniziativa di soddisfazione del credito.
In ultimo, stante la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art 2901 c.c. come sopra analizzati, deve osservarsi, però, che oggetto della revocatoria ordinaria può essere esclusivamente il negozio di conferimento, ovvero l'atto dispositivo con cui è concretizzato il conferimento patrimoniale pregiudizievole. Solo il negozio di conferimento costituisce un atto di disposizione patrimoniale, di cui l'atto costitutivo di società, da cui sorge l'obbligo di conferimento, è evidentemente mero atto presupposto (cfr. Cass. nr. 10359/1996, 2817/1995, Cass. n.
20232/2023).
Ciò precisato, si ritiene di accogliere la domanda revocatoria limitatamente all'inefficacia del solo conferimento dei beni nella costituita società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo tenuto conto del concreto svolgersi del giudizio.
P.Q.M.
pagina 10 di 16 Il Tribunale di Prato, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I) dichiara inefficace ai sensi dell'articolo 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, Avv. Gianluca
Sansonetti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'atto di conferimento dei beni di cui all'atto costitutivo di s.a.s. datato 11/11/2015 ai rogiti del Notaio (Rep. N .15103; Racc. Per_1
8855) trascritto presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Prato in data 17/11/2015 a registro particolare n. 6930, registro generale n.1078, avente ad oggetto i seguenti beni: complesso ad uso agricolo denominato “Il Vivaio”, costituito da vari appezzamenti di terreno, estesi complessivamente 395.295 (trecentonovantacinquemila duecentonovantacinque) metri quadrati catastali, a corpo e non a misura, e da vari fabbricati destinati a casa padronale, unità abitative, magazzini, depositi e locali accessori e precisamente:
-( scheda 5 del sub 521): ampio locale reception al piano terra, con w.c.;
-(scheda 6 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano terra, da ampio vano e angolo cottura, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.;
-(scheda 7 del sub 521): due locali ad uso deposito al piano terra, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
-(scheda 8 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano seminterrato, da cucina, ingresso e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.;
-(scheda 9 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su tre livelli, composta: al piano interrato, da cantina e ingresso;
al piano terra, da due vani e ingresso, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.;
-(scheda 10 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano terra, da quattro vani, ingresso, cucina, w.c. e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza al piano seminterrato;
al piano primo da quattro vani e due w.c.;
-(scheda 11 del sub 521); unità abitativa al piano seminterrato, composta da due vani, angolo cottura e w.c.; -(scheda 12 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta a due ampi vani, zona cottura e due w.c.;
-(scheda 13 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, vano, w.c. e ripostiglio;
pagina 11 di 16 -(scheda 14 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da cucina - soggiorno, ingresso, due vani, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 15 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da soggiorno -cucina, ingresso, due vani, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 16 del sub 521): ampi locali ad uso magazzino e cantina al piano seminterrato, con w.c.;
-(scheda 17 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso -soggiorno, due vani, disimpegno, cucina, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 18 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, cucina, due vani, disimpegno, w.c. e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
-(scheda 19 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, due vani e w.c.;
-(scheda 20 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, tre vani e w.c.;
-(scheda 3 del sub 521): resede esclusivo di pertinenza, su cui insiste una tettoia;
-(scheda 2 del sub 523): casa padronale al piano terra, composta da ingresso, dieci vani, due cucine, due w.c., quattro ripostigli, ampia veranda e due portici;
-(scheda 3 del sub 523): cantina e locale tecnico al piano seminterrato, con w.c.;
-(scheda 4 del sub 523): unità abitativa al piano primo, composta da sedici vani, dieci w.c. e ampia terrazza;
-(scheda 5 del sub 523): ampia terrazza e ripostiglio al piano secondo, due locali al piano terzo e locale al piano quarto;
-(scheda 1 del sub 523): resede esclusivo di pertinenza, su cui insistono un pozzo e una piscina;
il tutto nell'insieme confinante con Via Lazzera, Strada Provinciale degli Ortolani, Via Stazione,
Villa Ferdinanda, Fattoria Il Grumolo, Michon Pecori e Nannini;
i terreni sono riportati nel Catasto
Terreni: al foglio 44, con i seguenti ulteriori dati: particella 9, pascolo, classe U, di are 45 e centiare 40, R.D. euro 2,81, R.A. euro 0,94; particella 8, seminativo arborato, classe 3, di are 93 e centiare 60, R.D. euro 31,42, R.A. euro
21,75; particella 12, bosco alto, classe 1, di ettari 2, are 28 e centiare 00, R.D. euro 12,95, R.A. euro
4,71; particella 13, seminativo arborato, classe 5, di are 31 e centiare 30, R.D. euro 1,94, R.A. euro 2,26; particella 14, uliveto vigneto, classe 3, di are 58 e centiare 10, R.D. euro 10,50, R.A. euro 15,00; particella 15, vigneto, classe 2, di are 03 e centiare 50, R.D. euro 2,80, R.A. euro 1,63;
pagina 12 di 16 particella 16, seminativo, classe 4, di are 05 e centiare 10, R.D. euro 0,79, R.A. euro 0,92; particella 39, seminativo, classe 4, di are 08 e centiare 00, R.D. euro 1,24, R.A. euro 1,45; particella 40, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 95 e centiare 90, R.D. euro 31,42, R.A. euro
7,43, R.A. euro 14,86; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 21 e centiare 40, R.D, euro 1,33, R.A. euro 1,55; particella 41, porzione AA, bosco misto, classe 3, di ettari 1, are 57 e centiare 34, R.D. euro 5,69,
R.A. euro 7,43, R.A. euro 2,44; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 01 e centiare 66, R.D, euro
0,13, R.A. euro 0,26; particella 42, porzione AA, bosco misto, classe 3, di ettari 2, are 15 e centiare
61, R.D. euro 7,79, R.A. euro 3,34; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 01 e centiare 29, R.D, euro
0,10, R.A. euro 0,20; particella 43, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 15 e centiare 39, R.D. euro 1,19, R.A. euro 2,38; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 27 e centiare 41, R.D, euro 21,94, R.A. euro 12,74; particella 44, porzione AA, vigneto, classe 2, di ettari 3, are 76 e centiare 00, R.D. euro 300,99, R.A. euro 174,77; porzione AB, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 01 e centiare 90, R.D, euro 13,16, R.A. euro 15,79; particella 54, seminterrato arboreo, classe 3, di are 94 e centiare 00, R.D. euro 31,56, R.A. euro
21,85; particella 64, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 78 e centiare 31, R.D. euro 6,07, R.A. euro 12,13; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 57 e centiare 59, R.D, euro 3,57,
R.A. euro 4,16;
particella 65, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 04 e centiare 34, R.D. euro 0,34, R.A. euro 0,67;
porzione AB, vigneto, classe 2, di are 01 e centiare 86, R.D, euro 1,49, R.A. euro 0,86;
particella 66, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 05 e centiare 93, R.D. euro 0,46, R.A. euro 0,92;
porzione AB, pascolo cespugliato, di are 31 e centiare 57, R.D, euro 0,82, R.A. euro 0,33;
particella 67, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 76, R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,12;
porzione AB, vigneto, classe 3, di are 12 e centiare 64, R.D, euro 7,51, R.A. euro 5,55; particella 68, vigneto, classe 2, di are 06 e centiare 90, R.D. euro 5,52, R.A. euro 3,21;
particella 69, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 07, R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01;
porzione AB, bosco ceduo, classe 3, di are 32 e centiare 73, R.D, euro 1,86, R.A. euro 0,51;
particella 70, vigneto, classe 2, di are 18 e centiare 10, R.D. euro 14,49, R.A. euro 8,41;
particella 71, bosco ceduo, classe 3, di are 23 e centiare 50, R.D. euro 1,36, R.A. euro 0,36;
particella 72, vigneto, classe 2, di are 06 e centiare 10, R.D. euro 4,88, R.A. euro 2,84;
pagina 13 di 16 particella 73, porzione AA, fabbricato rurale, di are 15 e centiare 79; porzione AB, uliveto, classe
4, di centiare 31, R.D, euro 0,02, R.A. euro 0,05; particella 74, uliveto, classe 4, di are 31 e centiare 50, R.D. euro 2,44, R.A. euro 4,88; particella 75, porzione AA, seminativi arborato, classe 4, di are 17 e centiare 82, R.D. euro 2,30,
R.A. euro 2,76; porzione AB, vigneto, classe 2, di ettari 1, are 84 e centiare 080, R.D, euro 147,36,
R.A. euro 85,56; particella 80, vigneto, classe 2, di are 58 e centiare 60, R.D. euro 46,91, R.A. euro
27,24;
particella 81, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 05 e centiare 00, R.D. euro 13,56, R.A. euro 16,27;
particella 82, seminativo, classe 5, di are 17 e centiare 40, R.D. euro 1,08, R.A. euro 1,53;
particella 84, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 24 e centiare 38, R.D. euro 1,89, R.A. euro 3,78;
porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 25 e centiare 82, R.D, euro 1,60, R.A. euro 1,87;
particella 85, seminativo, classe 5, di are 18 e centiare 40, R.D. euro 1,14, R.A. euro 1,62;
particella 86, vigneto, classe 2, di are 42 e centiare 60, R.D. euro 34,10, R.A. euro 19,80;
particella 87, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 48, R.D. euro 0,04, R.A. euro 0,07;
porzione AB, vigneto, classe 2, di are 29 e centiare 62, R.D, euro 23,71, R.A. euro 13,77;
particella 89, vigneto, classe 2, di are 58 e centiare 40, R.D. euro 46,75, R.A. euro 27,14;
particella 90, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 21 e centiare 21, R.D. euro 1,64, R.A. euro 3,29;
porzione AB, seminativo, classe 5, di are 96 e centiare 89, R.D, euro 6,00, R.A. euro 8,51;
particella 91, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 24, R.D. euro 0,02, R.A. euro 0,04;
porzione AB, vigneto, classe 3, di are 14 e centiare 86, R.D, euro 80,83, R.A. euro 6,52;
particella 92, porzione AA, bosco ceduo, classe 3, di are 47 e centiare 92, R.D. euro 2,72, R.A. euro
0,74; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 08, R.D, euro 0,01, R.A. euro 0,01; particella 120, porzione AA, bosco ceduo, classe 3, di are 35 e centiare 85, R.D. euro 2,04, R.A. euro 0,56; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 02 e centiare 35, R.D, euro 0,18, R.A. euro 0,36, giusta variazione d'ufficio in data 9.12.1981 n. 12980, con cui la particella 18, di mq. 8.620, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 120; particella 124, bosco ceduo, classe 3, di centiare 25, R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01, R.A. euro 0,01, giusta variazione d'ufficio in data 15.12.1980 n.130, con cui la particella 18, di mq.1.660, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 124; particella 161, porzione AA, seminativo arborato, classe 4, di are 82 e centiare 20, R.D. euro
10,61, R.A. euro 12,74; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 30 e centiare 90, R.D, euro 24,74, R.A.
pagina 14 di 16 euro 14,36, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 50, di mq.14.780, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 161; particella 163, porzione AA, bosco ceduo, classe 2, di are 91 e centiare 65, R.D. euro 9,47, R.A. euro 1,42; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 05, R.D, euro 0,01, R.A. euro 0,01, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 51, di mq.9.210, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 163; particella 164, porzione AA, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 06 e centiare 88, R.D. euro 13,80, R.A. euro 16,56; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 05 e centiare 97, R.D, euro 4,78,
R.A. euro 2,77, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 52, di mq.11.460, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 164; particella 166, porzione
AA, uliveto vigneto, classe 3, di ettari 1, are 86 e centiare 51, R.D. euro 33,71, R.A. euro 49,16; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 32 e centiare 19, R.D, euro 25,77, R.A. euro 14,96, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 76, di mq.22.750, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 166; particella 167, porzione AA, frutteto, di are
09 e centiare 12, R.D. euro 15,54, R.A. euro 8,95; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 09 e centiare 73, R.D, euro 7,79, R.A. euro 4,52, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n.28860, con cui la particella 88, di mq.2.240, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 167;
e al foglio 48, con i seguenti ulteriori dati: particella 8, vigneto, classe 3, di are 30 e centiare 10,
R.D. euro 17,88, R.A. euro 13,21; particella 9, vigneto, classe 3, di are 38 e centiare 10, R.D. euro 22,63, R.A. euro 16,73; particella 10, porzione AA, vigneto, classe 3, di are 06 e centiare 00, R.D. euro 3,56, R.A. euro 2,63; porzione AB, seminativo arborato, classe 3, di are 53 e centiare 70, R.D. euro 18,03, R.A. euro
12,48; particella 11, seminativo arborato, classe 3, di ettari 1, are 64 e centiare 80, R.D. euro 55,32, R.A. euro 38,30; particella 50, vigneto, classe 3, di are 22 e centiare 60, R.D. euro 13,42, R.A. euro 9,92; particella 51, vigneto, classe 3, di ettari 3, are 71 e centiare 30, R.D. euro 220,52, R.A. euro 163,00;
i fabbricati sono riportati nel Catasto Fabbricati intestati a “ , proprietà per 1/1 Parte_1
(la p.lla 521) e per 1000/1000 (la p.lla 523)”, al foglio 44, particella 45, con i seguenti ulteriori dati: subalterno 521, categoria D/10, R.C. euro 31.542,00; subalterno 523, categoria D/10, R.C. euro 24.200,00.
pagina 15 di 16 Oltre la quota proporzionale di comproprietà sulla corte comune, riportata nel Catasto Fabbricati al foglio 44, particella 45, subalterno 522, bene comune non censibile ai sub 521 e 523 della p.lla
45 e alla p.lla 47;
II) autorizza il Conservatore dei RR.II. territorialmente competente a provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni con esonero da ogni responsabilità;
III) condanna in solido i convenuti, al rimborso a parte attrice delle spese di giudizio, liquidate in
€8316,00 per onorari oltre a Contributo unificato e spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.P.A.. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Prato, 15.10.2024
Il Giudice dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.10 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 16 di 16
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3124/2020
Oggi 15/10/2024, ad ore 9.10, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per l'Avv GIANLUCA SANSONETTI, l'avv. Inverni in sostituzione di Avv Sansonetti e Fedi, per l'avv Gabriele Maxia anche PER LA Parte_1 Controparte_1
[...]
tardività dell'allegazione riferita al credito di cui al ricorso 702 bis cpc di cui controparte sostiene persistere anche attualmente una pretesa creditoria insoddisfatta, in quanto detto credito non è stato posto quale elemento costitutivo della domanda con l'atto introduttivo di parte attrice, ma solo allegato con memoria ex art 183 comma 2 cpc. Eccepisce in subordine che detto credito è stato soddisfatto cosi come evidenziato in atti. L'Avv Inverni riportandosi a quanto già dedotto e depositato e contrariamente a quanto dedotto da controparte, ad oggi precisa che il credito vantato dall'Avv Sansonetti ammonta ad €24234,45 così come risulta dalla stessa ordinanza prodotta dall'Avv Sansonetti nella causa iscritta a ruolo rg 961/2023. Contesta l'eccezione di tardività in ordine alle richieste avanzate posto che le stesse sono state dedotte sin dall'atto di citazione e poi precisate a seguito degli intervenuti giudizi. Fa presente che la volontà del sig di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto viene non solo Parte_1 evidenziata dall'atteggia ocessuale assunto in tutte le cause ma anche al momento in cui, vinto un ricorso in opposizione ad un assegnazione per la somma di 70.000,00 circa non ha provveduto al pagamento del dovuto ma ha trattenuto la somma senza pagare e pertanto conclude come in atti.
L'avv Maxia evidenzia che il sig non ha mai esperito opposizione ad un assegnazione ma Parte_1 un opposizione agli atti esecu ccolta, ma non è stata mai esperita un opposizione all'esecuzione in cui si contestasse il diritto del creditore a procedere all'esecuzione., di talché non vi è stata alcuna condotta ostruzionistica. Il credito dedotto nella presente causa, fatta salva l'eccezione di tardività, ammonta ad €32.000,00 circa più accessori e pertanto lo stesso può ritenersi soddisfatto con l'ordinanza di assegnazione prodotta da parte convenuta con la quale all'avv Sansonetti è stata assegnata la somma di €54000,00 circa, l'ulteriore credito, che non viene contestato, deriva da condanna alle spese intervenute successivamente.
I procuratori procedono a breve discussione orale e dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, alle h 15.10 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3124/2020, promossa da:
AVV. GIANLUCA SANSONETTI, in proprio e con l'Avv. Fedi Paola
ATTORE/I contro
SI. SI. Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate nel verbale di udienza odierna, il
Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Gianluca Sansonetti conveniva innanzi all'intestato Tribunale, i SInori e , nonché Parte_1 Controparte_1 [...]
(nel prosieguo, breviter, Controparte_2 [...]
, al fine di sentir dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e la Controparte_2 conseguente invalidità dell'atto del 11/11/2015 ai rogiti del Notaio (Rep. n. 15103; Racc. Per_1
8855), trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Prato in data 17/11/2015 a registro particolare n. 6930, registro generale n. 10781, ovvero, in subordine, la revoca del predetto atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. Parte attrice adiva il Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e/o do- mande disattese: A) in via principale, dichiarare la simulazione assoluta, e per l'ef-fetto. L'invalidità e l'inefficacia i) in tesi, dell'intero atto datato 11/11/2015 ai rogiti (Rep. n. 15103; Racc. Per_1
8855) trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Prato in data 17/11/2015 a registro particolare n. 6930, registro generale n. 10781; ii) in ipotesi, del negozio traslativo
pagina 2 di 16 contenuto nell'atto di cui sopra ed avente ad oggetto i seguenti beni: complesso ad uso agricolo denominato “Il Vivaio” costituito da vari appezzamenti di terreno e da vari fabbricati destinati a casa padronale, unità abitative, magazzini, depositi e locali accessori costituito da vari appezzamenti di terreno, estesi complessivamente 395.295 (trecentonovantacinquemila duecentonovantacinque) metri quadrati catastali, a corpo e non a misura, e da vari fabbricati destinati a casa padronale, unità abitative, magazzini, depositi e locali accessori, e precisamente: - (scheda 5 del sub 521): ampio locale reception al piano terra, con w.c.; -(scheda 6 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano terra, da ampio vano e angolo cottura, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.; -(scheda 7 del sub 521): due locali ad uso deposito al piano terra, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
-(scheda 8 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano seminterrato, da cucina, ingresso e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.; -(scheda 9 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su tre livelli, composta: al piano interrato, da cantina e ingresso;
al piano terra, da due vani e ingresso, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.; -(scheda 10 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano terra, da quattro vani, ingresso, cucina, w.c. e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza al piano seminterrato;
al piano primo da quattro vani e due w.c.; -(scheda 11 del sub 521); unità abitativa al piano seminterrato, composta da due vani, angolo cottura e w.c.; -(scheda 12 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta a due ampi vani, zona cottura e due w.c.; -(scheda 13 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, vano, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 14 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da cucina-soggiorno, ingresso, due vani, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 15 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da soggiorno-cucina, ingresso, due vani, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 16 del sub 521): ampi locali ad uso magazzino e cantina al piano seminterrato, con w.c.; -(scheda 17 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso-soggiorno, due vani, disimpegno, cucina, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 18 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, cucina, due vani, disimpegno, w.c. e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
- (scheda 19 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, due vani e w.c.; -(scheda 20 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, tre vani e w.c.; -(scheda 3 del sub 521): resede esclusivo di pertinenza, su cui insiste una tettoia;
-(scheda 2 del sub 523): casa padronale al piano terra, composta da ingresso, dieci vani, due cucine, due w.c., quattro ripostigli, ampia veranda e due portici;
-(scheda 3 del sub 523): cantina e locale tecnico al piano seminterrato, con w.c.; -(scheda 4 del sub 523): unità abitativa al piano primo, composta da sedici vani, dieci w.c. e ampia terrazza;
-(scheda 5 del sub 523): ampia terrazza e ripostiglio al piano secondo, due locali al piano terzo e locale al piano quarto;
-(scheda 1 del sub 523): resede esclusivo di pertinenza, su cui insistono un pozzo e una piscina;
il tutto nell'insieme confinante con Via Lazzera, Strada Provinciale degli Ortolani, Via Stazione, Villa Ferdinanda, Fattoria Il Grumolo, Michon Pecori e Nannini;
i terreni sono riportati nel Catasto Terreni: al foglio 44, con i seguenti ulteriori dati: particella 9, pascolo, classe U, di are 45 e centiare 40, R.D. euro 2,81, R.A. euro 0,94; particella 8, seminativo arborato, classe 3, di are 93 e centiare 60, R.D. euro 31,42, R.A. euro 21,75; particella 12, bosco alto, classe 1, di ettari 2, are 28 e pagina 3 di 16 centiare 00, R.D. euro 12,95, R.A. euro 4,71; particella 13, seminativo arborato, classe 5, di are 31 e centiare 30, R.D. euro 1,94, R.A. euro 2,26; particella 14, uliveto vigneto, classe 3, di are 58 e centiare 10, R.D. euro 10,50, R.A. euro 15,00; particella 15, vigneto, classe 2, di are 03 e centiare 50, R.D. euro 2,80, R.A. euro 1,63; particella 16, seminativo, classe 4, di are 05 e centiare 10, R.D. euro 0,79, R.A. euro 0,92; particella 39, seminativo, classe 4, di are 08 e centiare 00, R.D. euro 1,24, R.A. euro 1,45; particella 40, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 95 e centiare 90, R.D. euro 31,42, R.A. euro 7,43, R.A. euro 14,86; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 21 e centiare 40, R.D, euro 1,33, R.A. euro 1,55; particella 41, porzione AA, bosco misto, classe 3, di ettari 1, are 57 e centiare 34, R.D. euro 5,69, R.A. euro 7,43, R.A. euro 2,44; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 01 e centiare 66, R.D, euro 0,13, R.A. euro 0,26; particella 42, porzione AA, bosco misto, classe 3, di ettari 2, are 15 e centiare 61, R.D. euro 7,79, R.A. euro 3,34; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 01 e centiare 29, R.D, euro 0,10, R.A. euro 0,20; particella 43, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 15 e centiare 39, R.D. euro 1,19, R.A. euro 2,38; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 27 e centiare 41, R.D, euro 21,94, R.A. euro 12,74; particella 44, porzione AA, vigneto, classe 2, di ettari 3, are 76 e centiare 00, R.D. euro 300,99, R.A. euro 174,77; porzione AB, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 01 e centiare 90, R.D, euro 13,16, R.A. euro 15,79; particella 54, seminterrato arboreo, classe 3, di are 94 e centiare 00, R.D. euro 31,56, R.A. euro 21,85; particella 64, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 78 e centiare 31, R.D. euro 6,07, R.A. euro 12,13; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 57 e centiare 59, R.D, euro 3,57, R.A. euro 4,16; particella 65, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 04 e centiare 34, R.D. euro 0,34, R.A. euro 0,67; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 01 e centiare 86, R.D, euro 1,49, R.A. euro 0,86; particella 66, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 05 e centiare 93, R.D. euro 0,46, R.A. euro 0,92; porzione AB, pascolo cespugliato, di are 31 e centiare 57, R.D, euro 0,82, R.A. euro 0,33; particella 67, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 76, R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,12; porzione AB, vigneto, classe 3, di are 12 e centiare 64, R.D, euro 7,51, R.A. euro 5,55; particella 68, vigneto, classe 2, di are 06 e centiare 90, R.D. euro 5,52, R.A. euro 3,21; particella 69, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 07, R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01; porzione AB, bosco ceduo, classe 3, di are 32 e centiare 73, R.D, euro 1,86, R.A. euro 0,51; particella 70, vigneto, classe 2, di are 18 e centiare 10, R.D. euro 14,49, R.A. euro 8,41; particella 71, bosco ceduo, classe 3, di are 23 e centiare 50, R.D. euro 1,36, R.A. euro 0,36; particella 72, vigneto, classe 2, di are 06 e centiare 10, R.D. euro 4,88, R.A. euro 2,84; particella 73, porzione AA, fabbricato rurale, di are 15 e centiare 79; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 31, R.D, euro 0,02, R.A. euro 0,05; particella 74, uliveto, classe 4, di are 31 e centiare 50, R.D. euro 2,44, R.A. euro 4,88; particella 75, porzione AA, seminativi arborato, classe 4, di are 17 e centiare 82, R.D. euro 2,30, R.A. euro 2,76; porzione AB, vigneto, classe 2, di ettari 1, are 84 e centiare 080, R.D, euro 147,36, R.A. euro 85,56; particella 80, vigneto, classe 2, di are 58 e centiare 60, R.D. euro 46,91, R.A. euro 27,24; particella 81, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 05 e centiare 00, R.D. euro 13,56, R.A. euro 16,27; particella 82, seminativo, classe 5, di are 17 e centiare 40, R.D. euro 1,08, R.A. euro 1,53; particella 84, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 24 e centiare 38, R.D. euro 1,89, R.A. euro 3,78; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 25 e centiare 82, R.D, euro 1,60, R.A. euro 1,87; particella 85, seminativo, classe 5, di are 18 e centiare 40, R.D. euro 1,14, R.A. euro 1,62; particella 86, vigneto, classe 2, di are 42 e centiare 60, R.D. euro 34,10, R.A. euro 19,80; particella 87, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 48, R.D. euro 0,04, R.A. euro 0,07; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 29 e centiare 62, R.D, euro 23,71, R.A. euro 13,77; pagina 4 di 16 particella 89, vigneto, classe 2, di are 58 e centiare 40, R.D. euro 46,75, R.A. euro 27,14; particella 90, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 21 e centiare 21, R.D. euro 1,64, R.A. euro 3,29; porzione AB, seminativo, classe 5, di are 96 e centiare 89, R.D, euro 6,00, R.A. euro 8,51; particella 91, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 24, R.D. euro 0,02, R.A. euro 0,04; porzione AB, vigneto, classe 3, di are 14 e centiare 86, R.D, euro 80,83, R.A. euro 6,52; particella 92, porzione AA, bosco ceduo, classe 3, di are 47 e centiare 92, R.D. euro 2,72, R.A. euro 0,74; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 08, R.D, euro 0,01, R.A. euro 0,01; particella 120, porzione AA, bosco ceduo, classe 3, di are 35 e centiare 85, R.D. euro 2,04, R.A. euro 0,56; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 02 e centiare 35, R.D, euro
0,18, R.A. euro 0,36, giusta variazione d'ufficio in data 9.12.1981 n. 12980, con cui la particella 18, di mq. 8.620, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 120; particella 124, bosco ceduo, classe 3, di centiare 25, R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01, R.A. euro 0,01, giusta variazione d'ufficio in data 15.12.1980 n.130, con cui la particella 18, di mq.1.660, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 124; particella 161, porzione AA, seminativo arborato, classe 4, di are 82 e centiare 20, R.D. euro 10,61, R.A. euro 12,74; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 30 e centiare 90, R.D, euro 24,74, R.A. euro 14,36, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 50, di mq.14.780, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 161; particella 163, porzione AA, bosco ceduo, classe 2, di are 91 e centiare 65, R.D. euro 9,47, R.A. euro
1,42; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 05, R.D, euro 0,01, R.A. euro 0,01, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 51, di mq.9.210, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 163; particella 164, porzione AA, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 06 e centiare 88, R.D. euro 13,80, R.A. euro 16,56; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 05 e centiare 97, R.D, euro 4,78, R.A. euro 2,77, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 52, di mq.11.460, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 164; particella 166, porzione AA, uliveto vigneto, classe 3, di ettari 1, are 86 e centiare 51,
R.D. euro 33,71, R.A. euro 49,16; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 32 e centiare 19, R.D, euro 25,77, R.A. euro 14,96, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 76, di mq.22.750, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 166; particella 167, porzione AA, frutteto, di are 09 e centiare 12, R.D. euro 15,54, R.A. euro 8,95; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 09 e centiare 73, R.D, euro 7,79, R.A. euro 4,52, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n.28860, con cui la particella 88, di mq.2.240, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 167; e al foglio 48, con i seguenti ulteriori dati: particella 8, vigneto, classe 3, di are 30 e centiare 10, R.D. euro 17,88, R.A. euro 13,21; particella 9, vigneto, classe 3, di are 38 e centiare 10,
R.D. euro 22,63, R.A. euro 16,73; particella 10, porzione AA, vigneto, classe 3, di are 06 e centiare 00,
R.D. euro 3,56, R.A. euro 2,63; porzione AB, seminativo arborato, classe 3, di are 53 e centiare 70,
R.D. euro 18,03, R.A. euro 12,48; particella 11, seminativo arborato, classe 3, di ettari 1, are 64 e centiare 80, R.D. euro 55,32, R.A. euro 38,30; particella 50, vigneto, classe 3, di are 22 e centiare 60,
R.D. euro 13,42, R.A. euro 9,92; particella 51, vigneto, classe 3, di ettari 3, are 71 e centiare 30, R.D. euro 220,52, R.A. euro 163,00; i fabbricati sono riportati nel Catasto Fabbricati intestati a Parte_1
proprietà per 1/1 (la p.lla 521) e per 1000/1000 (la p.lla 523)”, al foglio 44, particella 45,
[...] con i seguenti ulteriori dati: subalterno 521, categoria D/10, R.C. euro 31.542,00; subalterno 523, categoria D/10, R.C. euro 24.200,00. Oltre la quota proporzionale di comproprietà sulla corte comune, riportata nel Catasto Fabbricati al foglio 44, particella 45, subalterno 522, bene comune pagina 5 di 16 non censibile ai sub 521 e 523 della p.lla 45 e alla p.lla 47. B) In via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia e quindi revocare, nei confronti ed in favore dell'Avv. Sansonetti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2091 c.c. i in tesi, l'intero atto datato 11/11/2015 ai rogiti (Rep. Per_1
n. 15103; Racc. 8855) trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Prato in data 17/11/2015 a registro particolare n. 6930, registro generale n. 10781; ii in ipotesi, il negozio traslativo contenuto nell'atto di cui sopra ed avente ad oggetto i seguenti beni: complesso ad uso agricolo denominato “Il Vivaio” costituito da vari appezzamenti di terreno e da vari fabbricati destinati a casa padronale, unità abitative, magazzini, depositi e locali accessori.”.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l' attore deduceva che: 1) sin dall'anno 2001 e sino alla rinuncia al mandato formalizzata nel 2020 aveva assistito, in molteplici procedimenti, il
SI. oltre a tutti i componenti della famiglia, maturando ingenti crediti per le Parte_1 prestazioni professionali svolte. Tra le attività, l'assistenza in un contenzioso estremamente complesso averso la , oggetto di tre gradi di giudizio conclusi nel dicembre 2017 con CP_3 esito favorevole (come da doc in atti); 2) per l'attività svolta relativamente al giudizio di cui sopra veniva convenuto un compenso al netto degli acconti medio-tempore corrisposti, un corrispettivo di €.135.000,00 oltre accessori;
3) successivamente l'attore provvedeva azionare il proprio residuo credito in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo regolarmente notificato al
SI. che, ometteva, qualsivoglia ulteriore pagamento;
4) l'Avv. Sansonetti era, inoltre, Parte_1 creditore di ulteriori somme, in attesa di liquidazione;
5) in detto quadro creditorio, in occasione di un'ispezione immobiliare, emergeva che il debitore SI. con atto del Parte_1
11/11/2015 registrato e trascritto in data 17-18/11/2015 (REP. 15103) ai rogiti Notaio Per_1 aveva costituito, insieme al figlio una società in accomandita semplice Controparte_1 conferendo in essa tutti i propri beni immobili (all.6) anche di pregio;
6) sia il SI. Parte_1 che il figlio erano a conoscenza dei crediti già nel 2015 maturati dall'attore per
[...] CP_1
l'attività professionale prestata;
7) l'atto di conferimento dei cespiti, unici beni immobili del SI.
aveva reso particolarmente gravosa per l'attore la possibilità di ottenere il Parte_1 soddisfacimento del proprio credito anche alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 2315 e
2305 c.c. ; 8) che pertanto, l' atto del 17/11/2015, o in ipotesi il negozio traslativo ivi contenuto, erano da ritenersi radicalmente invalidi ed inefficaci, per essere affetti da simulazione assoluta o comunque, revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. con la conseguente inefficacia relativa nei confronti dell'attore.
Si costituivano in giudizio, in data 26.03.2021, il convenuto SI ed in data Parte_1
23.04.2021, i convenuti Controparte_2
e il SI , eccependo l'infondatezza della domanda attorea,
[...] Controparte_1
pagina 6 di 16 deducendo che: a) il credito vantato dall'attore è insussistente, in ragione della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito è stato eccepita l'indeterminatezza della scrittura privata a firma del e comunque l'estinzione del credito Parte_1 azionato;
b) nessuna prova è stata fornita sull'accordo simulatorio;
c) il credito vantato dall'Avv.
Sansonetti è sorto posteriormente all'atto impugnato;
d) stante l'anteriorità del negozio dispositivo occorre la prova, insussistente nel caso di specie, della “dolosa preordinazione” delle parti nel compimento degli atti di disposizione patrimoniale. Rassegnavano le seguenti conclusioni, il SI “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Parte_1
Rigettare le domande esperite dall'Avv. Gianluca Sansonetti contro il SI. in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese.”. La società
[...]
e il SI. Controparte_4 Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Rigettare le domande esperite dall'Avv.
Gianluca Sansonetti
contro
Controparte_4
in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese. “.
[...]
La causa veniva istruita con prove documentali ed orali.
Preso atto dell'esito della discussione orale e delle conclusioni delle parti costituite, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Preso atto dell'esito della discussione orale e delle conclusioni delle parti costituite così come precisate all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Motivi della decisione
In via preliminare, quanto alle azioni proposte, si evidenzia che parte attrice ha chiesto in via principale la dichiarazione della simulazione assoluta dell'atto di disposizione stipulato tra i convenuti, ed in via subordinata la revocatoria ex art. 2901 c.c., in tesi, sia dell'atto di costituzione della società che del conferimento dei beni e, in ipotesi, del solo conferimento dei beni.
Il negozio impugnato per simulazione, a differenza di quello impugnato per revocatoria, esistente e realmente voluto, esiste invece solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta), o è voluto un negozio diverso da quello apparente
(simulazione relativa) e l'azione può essere proposta da chiunque abbia interesse all'eliminazione dell'atto. Nel presente giudizio, le circostanze invocate da parte attrice (la grave esposizione debitoria di , i gravami pendenti sui beni, il rapporto di parentela Parte_1 tra le parti) non sono sufficienti a dimostrare l'intento simulatorio dei contraenti. Ed anzi,
pagina 7 di 16 proprio le stesse deduzioni di parte attrice escludono che si tratti di simulazione assoluta, inducendo a ritenere che le parti volessero la stipula dell'atto impugnato, anche se, secondo l'attore, con tale atto sarebbe stato perseguito il fine ultimo (e reale) di depauperare il patrimonio immobiliare del , con conseguente pregiudizio per i creditori. Parte_1
Infatti “Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla”. (Cass. n. 8188/1994; Cass., 8530/2001, n.; Cass. n.13345/2015). Orbene, non è stata fornita adeguata prova sul punto e, conseguentemente, l'azione di simulazione non merita accoglimento.
Merita, invece, accoglimento la domanda di revocatoria formulata da parte attrice, in quanto risultano provati tutti i presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 2901 c.c.. L'azione ex art. 2901 c.c. presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori
(scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis); 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
Nel caso di specie, sussiste, come risulta per tabulas, il primo presupposto. Si osserva, in via generale, che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. n. 1968/ 2009, Cass. 11573/2013; Cass. n. 5619/2016). Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/2008 rv. 604813). Al riguardo occorre, altresì, richiamare la Sentenza
pagina 8 di 16 Cass. n.11121/2020, che, peraltro, ha chiarito che “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”
. Parte attrice, al tempo dell'atto dispositivo (2015) posto in essere dai convenuti ed impugnato in revocatoria nel presente giudizio, era già titolare di un'aspettativa di credito/credito litigioso nei confronti del Ballerini dalla documentazione allegata all'atto di citazione risulta, infatti, Pt_1 che l'Avv. Sansonetti Gianluca già a far data dall'anno 2001 aveva svolto attività professionale nei confronti del debitore ed allegava di agire in revocatoria per una serie di crediti derivanti dall'attività professionale prestata a favore dei convenuti prima del 2015. E' evidente dunque l'infondata dell'eccezione di tardività ribadita da parte convenuta a verbale dell'udienza odierna.
Nelle more del presente giudizio, fermo e ribadito quanto già allegato in sede di atto di citazione, il giudizio RG2048/2021, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Prato, depositato agli atti della presente causa con memorie n 2 ex art 183 cpc, ha accertato un ulteriore credito dell'Avv. Sansonetti, a titolo di onorari per l'attività prestata in favore del pari Parte_1 ad €32.885,30, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con condanna, altresì, del al pagamento delle spese processuali. L'odierno attore, con note autorizzate del Parte_1
19.07.2024, ha, altresì, precisato e documentato che, all'esito delle procedure esecutive n.
38/2015 e 961/2023 e quindi all'esito del parziale soddisfacimento delle proprie ragioni, ad oggi residua un credito di €24.234,45.
Sussiste, altresì, l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato dall'atto impugnato al creditore.
Sotto tale profilo, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore. Nel caso di specie, i beni sono stati acquisiti al patrimonio sociale della società convenuta che ha durata fino al 2035: l'eventus damni è quindi palese, comportando, il conferimento dei beni in società, una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per il creditore. Sul punto, i convenuti, pur avendo eccepito l'insussistenza dell'eventus damni, non sono però riusciti ad assolvere l'onere di prova sui medesimi gravante (Cass. 21808/2015; Cass. 17096/2014; Cass. 4467/2011; Cass.
24757/2008; Cass. 7767/2007; Cass. 5972/2005; Cass. 15257/2004; Cass. 11471/2003).
pagina 9 di 16 Proseguendo oltre, il conferimento dei beni immobili in società deve ritenersi atto a titolo oneroso e, stante l'anteriorità (per quanto anzidetto) del credito dell'Avv. Sansonetti rispetto all'atto dispositivo, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è sufficiente che il debitore disponente ed anche il terzo, siano stati a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (c.d. scientia damni). Orbene, nel caso di specie, l'elemento soggettivo è evidentemente riscontrabile, anche considerando che, al tempo dell'atto dispositivo impugnato nel presente giudizio, era già da svariati anni, e più precisamente dall'anno 2001, pendente il contenzioso tra Cont
e Inoltre, l'istruttoria orale ha confermato che il figlio Parte_1 Controparte_1 ha accompagnato il padre numerose volte presso lo studio dell'Avv. Sansonetti. In particolare, la teste SI.ra , sentita all'udienza del 6.2.2023, ha confermato che il SI. Testimone_1 Parte_1 dall'anno 2001 all'anno 2020 veniva ricevuto in studio dall'Avv. Sansonetti, “quasi
[...] sempre, spesso” unitamente al figlio , che quindi, partecipando addirittura agli Controparte_1 incontri con il legale, non poteva non essere a conoscenza della situazione del padre, della Cont pendenza del contenzioso nei confronti di e dell'attività professionale prestata dall'Avv
Sansonetti.
Da tutto quanto evidenziato risulta provato, anche in via presuntiva, che l'operazione posta in essere dagli odierni convenuti con la disposizione impugnata nel presente giudizio, è stata effettuata nella chiara consapevolezza di recare un pregiudizio alla parte creditrice, sottraendo tutti gli immobili dalla titolarità del debitore , così rendendo enormemente Parte_1 difficoltosa qualsiasi iniziativa di soddisfazione del credito.
In ultimo, stante la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art 2901 c.c. come sopra analizzati, deve osservarsi, però, che oggetto della revocatoria ordinaria può essere esclusivamente il negozio di conferimento, ovvero l'atto dispositivo con cui è concretizzato il conferimento patrimoniale pregiudizievole. Solo il negozio di conferimento costituisce un atto di disposizione patrimoniale, di cui l'atto costitutivo di società, da cui sorge l'obbligo di conferimento, è evidentemente mero atto presupposto (cfr. Cass. nr. 10359/1996, 2817/1995, Cass. n.
20232/2023).
Ciò precisato, si ritiene di accogliere la domanda revocatoria limitatamente all'inefficacia del solo conferimento dei beni nella costituita società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo tenuto conto del concreto svolgersi del giudizio.
P.Q.M.
pagina 10 di 16 Il Tribunale di Prato, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I) dichiara inefficace ai sensi dell'articolo 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, Avv. Gianluca
Sansonetti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'atto di conferimento dei beni di cui all'atto costitutivo di s.a.s. datato 11/11/2015 ai rogiti del Notaio (Rep. N .15103; Racc. Per_1
8855) trascritto presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Prato in data 17/11/2015 a registro particolare n. 6930, registro generale n.1078, avente ad oggetto i seguenti beni: complesso ad uso agricolo denominato “Il Vivaio”, costituito da vari appezzamenti di terreno, estesi complessivamente 395.295 (trecentonovantacinquemila duecentonovantacinque) metri quadrati catastali, a corpo e non a misura, e da vari fabbricati destinati a casa padronale, unità abitative, magazzini, depositi e locali accessori e precisamente:
-( scheda 5 del sub 521): ampio locale reception al piano terra, con w.c.;
-(scheda 6 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano terra, da ampio vano e angolo cottura, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.;
-(scheda 7 del sub 521): due locali ad uso deposito al piano terra, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
-(scheda 8 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano seminterrato, da cucina, ingresso e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.;
-(scheda 9 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su tre livelli, composta: al piano interrato, da cantina e ingresso;
al piano terra, da due vani e ingresso, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
al piano primo, da due vani e w.c.;
-(scheda 10 del sub 521): unità abitativa sviluppantesi su due livelli, composta: al piano terra, da quattro vani, ingresso, cucina, w.c. e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza al piano seminterrato;
al piano primo da quattro vani e due w.c.;
-(scheda 11 del sub 521); unità abitativa al piano seminterrato, composta da due vani, angolo cottura e w.c.; -(scheda 12 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta a due ampi vani, zona cottura e due w.c.;
-(scheda 13 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, vano, w.c. e ripostiglio;
pagina 11 di 16 -(scheda 14 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da cucina - soggiorno, ingresso, due vani, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 15 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da soggiorno -cucina, ingresso, due vani, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 16 del sub 521): ampi locali ad uso magazzino e cantina al piano seminterrato, con w.c.;
-(scheda 17 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso -soggiorno, due vani, disimpegno, cucina, w.c. e ripostiglio;
-(scheda 18 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, cucina, due vani, disimpegno, w.c. e ripostiglio, e con annesso un resede esclusivo di pertinenza;
-(scheda 19 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, due vani e w.c.;
-(scheda 20 del sub 521): unità abitativa al piano seminterrato, composta da ingresso, angolo cottura, tre vani e w.c.;
-(scheda 3 del sub 521): resede esclusivo di pertinenza, su cui insiste una tettoia;
-(scheda 2 del sub 523): casa padronale al piano terra, composta da ingresso, dieci vani, due cucine, due w.c., quattro ripostigli, ampia veranda e due portici;
-(scheda 3 del sub 523): cantina e locale tecnico al piano seminterrato, con w.c.;
-(scheda 4 del sub 523): unità abitativa al piano primo, composta da sedici vani, dieci w.c. e ampia terrazza;
-(scheda 5 del sub 523): ampia terrazza e ripostiglio al piano secondo, due locali al piano terzo e locale al piano quarto;
-(scheda 1 del sub 523): resede esclusivo di pertinenza, su cui insistono un pozzo e una piscina;
il tutto nell'insieme confinante con Via Lazzera, Strada Provinciale degli Ortolani, Via Stazione,
Villa Ferdinanda, Fattoria Il Grumolo, Michon Pecori e Nannini;
i terreni sono riportati nel Catasto
Terreni: al foglio 44, con i seguenti ulteriori dati: particella 9, pascolo, classe U, di are 45 e centiare 40, R.D. euro 2,81, R.A. euro 0,94; particella 8, seminativo arborato, classe 3, di are 93 e centiare 60, R.D. euro 31,42, R.A. euro
21,75; particella 12, bosco alto, classe 1, di ettari 2, are 28 e centiare 00, R.D. euro 12,95, R.A. euro
4,71; particella 13, seminativo arborato, classe 5, di are 31 e centiare 30, R.D. euro 1,94, R.A. euro 2,26; particella 14, uliveto vigneto, classe 3, di are 58 e centiare 10, R.D. euro 10,50, R.A. euro 15,00; particella 15, vigneto, classe 2, di are 03 e centiare 50, R.D. euro 2,80, R.A. euro 1,63;
pagina 12 di 16 particella 16, seminativo, classe 4, di are 05 e centiare 10, R.D. euro 0,79, R.A. euro 0,92; particella 39, seminativo, classe 4, di are 08 e centiare 00, R.D. euro 1,24, R.A. euro 1,45; particella 40, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 95 e centiare 90, R.D. euro 31,42, R.A. euro
7,43, R.A. euro 14,86; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 21 e centiare 40, R.D, euro 1,33, R.A. euro 1,55; particella 41, porzione AA, bosco misto, classe 3, di ettari 1, are 57 e centiare 34, R.D. euro 5,69,
R.A. euro 7,43, R.A. euro 2,44; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 01 e centiare 66, R.D, euro
0,13, R.A. euro 0,26; particella 42, porzione AA, bosco misto, classe 3, di ettari 2, are 15 e centiare
61, R.D. euro 7,79, R.A. euro 3,34; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 01 e centiare 29, R.D, euro
0,10, R.A. euro 0,20; particella 43, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 15 e centiare 39, R.D. euro 1,19, R.A. euro 2,38; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 27 e centiare 41, R.D, euro 21,94, R.A. euro 12,74; particella 44, porzione AA, vigneto, classe 2, di ettari 3, are 76 e centiare 00, R.D. euro 300,99, R.A. euro 174,77; porzione AB, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 01 e centiare 90, R.D, euro 13,16, R.A. euro 15,79; particella 54, seminterrato arboreo, classe 3, di are 94 e centiare 00, R.D. euro 31,56, R.A. euro
21,85; particella 64, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 78 e centiare 31, R.D. euro 6,07, R.A. euro 12,13; porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 57 e centiare 59, R.D, euro 3,57,
R.A. euro 4,16;
particella 65, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 04 e centiare 34, R.D. euro 0,34, R.A. euro 0,67;
porzione AB, vigneto, classe 2, di are 01 e centiare 86, R.D, euro 1,49, R.A. euro 0,86;
particella 66, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 05 e centiare 93, R.D. euro 0,46, R.A. euro 0,92;
porzione AB, pascolo cespugliato, di are 31 e centiare 57, R.D, euro 0,82, R.A. euro 0,33;
particella 67, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 76, R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,12;
porzione AB, vigneto, classe 3, di are 12 e centiare 64, R.D, euro 7,51, R.A. euro 5,55; particella 68, vigneto, classe 2, di are 06 e centiare 90, R.D. euro 5,52, R.A. euro 3,21;
particella 69, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 07, R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01;
porzione AB, bosco ceduo, classe 3, di are 32 e centiare 73, R.D, euro 1,86, R.A. euro 0,51;
particella 70, vigneto, classe 2, di are 18 e centiare 10, R.D. euro 14,49, R.A. euro 8,41;
particella 71, bosco ceduo, classe 3, di are 23 e centiare 50, R.D. euro 1,36, R.A. euro 0,36;
particella 72, vigneto, classe 2, di are 06 e centiare 10, R.D. euro 4,88, R.A. euro 2,84;
pagina 13 di 16 particella 73, porzione AA, fabbricato rurale, di are 15 e centiare 79; porzione AB, uliveto, classe
4, di centiare 31, R.D, euro 0,02, R.A. euro 0,05; particella 74, uliveto, classe 4, di are 31 e centiare 50, R.D. euro 2,44, R.A. euro 4,88; particella 75, porzione AA, seminativi arborato, classe 4, di are 17 e centiare 82, R.D. euro 2,30,
R.A. euro 2,76; porzione AB, vigneto, classe 2, di ettari 1, are 84 e centiare 080, R.D, euro 147,36,
R.A. euro 85,56; particella 80, vigneto, classe 2, di are 58 e centiare 60, R.D. euro 46,91, R.A. euro
27,24;
particella 81, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 05 e centiare 00, R.D. euro 13,56, R.A. euro 16,27;
particella 82, seminativo, classe 5, di are 17 e centiare 40, R.D. euro 1,08, R.A. euro 1,53;
particella 84, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 24 e centiare 38, R.D. euro 1,89, R.A. euro 3,78;
porzione AB, seminativo arborato, classe 5, di are 25 e centiare 82, R.D, euro 1,60, R.A. euro 1,87;
particella 85, seminativo, classe 5, di are 18 e centiare 40, R.D. euro 1,14, R.A. euro 1,62;
particella 86, vigneto, classe 2, di are 42 e centiare 60, R.D. euro 34,10, R.A. euro 19,80;
particella 87, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 48, R.D. euro 0,04, R.A. euro 0,07;
porzione AB, vigneto, classe 2, di are 29 e centiare 62, R.D, euro 23,71, R.A. euro 13,77;
particella 89, vigneto, classe 2, di are 58 e centiare 40, R.D. euro 46,75, R.A. euro 27,14;
particella 90, porzione AA, uliveto, classe 4, di are 21 e centiare 21, R.D. euro 1,64, R.A. euro 3,29;
porzione AB, seminativo, classe 5, di are 96 e centiare 89, R.D, euro 6,00, R.A. euro 8,51;
particella 91, porzione AA, uliveto, classe 4, di centiare 24, R.D. euro 0,02, R.A. euro 0,04;
porzione AB, vigneto, classe 3, di are 14 e centiare 86, R.D, euro 80,83, R.A. euro 6,52;
particella 92, porzione AA, bosco ceduo, classe 3, di are 47 e centiare 92, R.D. euro 2,72, R.A. euro
0,74; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 08, R.D, euro 0,01, R.A. euro 0,01; particella 120, porzione AA, bosco ceduo, classe 3, di are 35 e centiare 85, R.D. euro 2,04, R.A. euro 0,56; porzione AB, uliveto, classe 4, di are 02 e centiare 35, R.D, euro 0,18, R.A. euro 0,36, giusta variazione d'ufficio in data 9.12.1981 n. 12980, con cui la particella 18, di mq. 8.620, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 120; particella 124, bosco ceduo, classe 3, di centiare 25, R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01, R.A. euro 0,01, giusta variazione d'ufficio in data 15.12.1980 n.130, con cui la particella 18, di mq.1.660, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 124; particella 161, porzione AA, seminativo arborato, classe 4, di are 82 e centiare 20, R.D. euro
10,61, R.A. euro 12,74; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 30 e centiare 90, R.D, euro 24,74, R.A.
pagina 14 di 16 euro 14,36, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 50, di mq.14.780, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 161; particella 163, porzione AA, bosco ceduo, classe 2, di are 91 e centiare 65, R.D. euro 9,47, R.A. euro 1,42; porzione AB, uliveto, classe 4, di centiare 05, R.D, euro 0,01, R.A. euro 0,01, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 51, di mq.9.210, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 163; particella 164, porzione AA, seminativo arborato, classe 4, di ettari 1, are 06 e centiare 88, R.D. euro 13,80, R.A. euro 16,56; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 05 e centiare 97, R.D, euro 4,78,
R.A. euro 2,77, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 52, di mq.11.460, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 164; particella 166, porzione
AA, uliveto vigneto, classe 3, di ettari 1, are 86 e centiare 51, R.D. euro 33,71, R.A. euro 49,16; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 32 e centiare 19, R.D, euro 25,77, R.A. euro 14,96, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n. 28860, con cui la particella 76, di mq.22.750, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 166; particella 167, porzione AA, frutteto, di are
09 e centiare 12, R.D. euro 15,54, R.A. euro 8,95; porzione AB, vigneto, classe 2, di are 09 e centiare 73, R.D, euro 7,79, R.A. euro 4,52, giusta tipo di frazionamento in data 7.5.2004 n.28860, con cui la particella 88, di mq.2.240, è stata soppressa ed ha originato, tra l'altro, la particella 167;
e al foglio 48, con i seguenti ulteriori dati: particella 8, vigneto, classe 3, di are 30 e centiare 10,
R.D. euro 17,88, R.A. euro 13,21; particella 9, vigneto, classe 3, di are 38 e centiare 10, R.D. euro 22,63, R.A. euro 16,73; particella 10, porzione AA, vigneto, classe 3, di are 06 e centiare 00, R.D. euro 3,56, R.A. euro 2,63; porzione AB, seminativo arborato, classe 3, di are 53 e centiare 70, R.D. euro 18,03, R.A. euro
12,48; particella 11, seminativo arborato, classe 3, di ettari 1, are 64 e centiare 80, R.D. euro 55,32, R.A. euro 38,30; particella 50, vigneto, classe 3, di are 22 e centiare 60, R.D. euro 13,42, R.A. euro 9,92; particella 51, vigneto, classe 3, di ettari 3, are 71 e centiare 30, R.D. euro 220,52, R.A. euro 163,00;
i fabbricati sono riportati nel Catasto Fabbricati intestati a “ , proprietà per 1/1 Parte_1
(la p.lla 521) e per 1000/1000 (la p.lla 523)”, al foglio 44, particella 45, con i seguenti ulteriori dati: subalterno 521, categoria D/10, R.C. euro 31.542,00; subalterno 523, categoria D/10, R.C. euro 24.200,00.
pagina 15 di 16 Oltre la quota proporzionale di comproprietà sulla corte comune, riportata nel Catasto Fabbricati al foglio 44, particella 45, subalterno 522, bene comune non censibile ai sub 521 e 523 della p.lla
45 e alla p.lla 47;
II) autorizza il Conservatore dei RR.II. territorialmente competente a provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni con esonero da ogni responsabilità;
III) condanna in solido i convenuti, al rimborso a parte attrice delle spese di giudizio, liquidate in
€8316,00 per onorari oltre a Contributo unificato e spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.P.A.. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Prato, 15.10.2024
Il Giudice dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.10 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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